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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2434/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Massimo Giovanni Laurita e residente in [...]
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Massimo Giovanni Laurita e residente in [...] ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Medicina (BO) il 24/02/2001 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente all'incompatibiltà caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle condizioni confermate in udienza e sotto riportate.
All'udienza del 20/03/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. I coniugi hanno, inoltre dichiarato di essere economicamente autonomi e di rinunciare al reciproco mantenimento.
Hanno, altresì, riferito di non essere proprietari di beni immobili, di essere entrambi residenti a
Potenza e di aver già provveduto al ritiro di beni mobili di uso quotidiano. Hanno, infine, confermato la volontà che la casa coniugale, in affitto, resti in uso al Sig. Pt_2
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Medicina (BO) e del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2 con ricorso del 04/12/2024, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e i quali Parte_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Medicina (BO), il 24/02/2001, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Medicina (BO) dell'anno 2001, Atto nr. 3, Parte
I, Ufficio 1. b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina (BO) e del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni