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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 3128/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PRESTIGIACOMO SERAFINA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti GATTUCCIO ALBERTO, MANCUSO SALVATORE)
- resistente -
Avente ad oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3
c.p.c.
A seguito dell'udienza dell'11/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.358,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con ricorso depositato in data 15.3.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di euro 67.200,00 quale compenso per la “gestione della struttura convenuta” dal
18.6.2021 al 7.7.2022; premesso che, costituitasi in giudizio eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che, prescindendo dall'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla documentazione di parte ricorrente, deve qui osservarsi: che difetta una effettiva nomina del ricorrente come
Responsabile Amministrativo;
che la delega 22.06.2021 (assunta al n. prot. 29818/2021 Assessorato della Salute) riguardava esclusivamente la consultazione, produzione e/o il ritiro dei “documenti necessari ed opportuni a espletare le operazioni atte ad eliminare le carenze riscontrate ed ottenere le dichiarazioni di conformità dell' ”; che lo stesso ricorrente non ha dimostrato di Controparte_3
possedere i requisiti professionali previsti per legge per lo svolgimento del superiore incarico. A ciò si aggiunga che non è stato prodotto un contratto d'opera, né documenti relativi all'attività di gestione sottoscritti dal ricorrente;
che non può trovare applicazione l'art. 2126 c.c. (non essendo stata dedotta l'esistenza di un contratto di lavoro), né emerge la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.; ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con assorbimento delle ulteriori questioni e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da 52.001,00
a 260.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 3128/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PRESTIGIACOMO SERAFINA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti GATTUCCIO ALBERTO, MANCUSO SALVATORE)
- resistente -
Avente ad oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3
c.p.c.
A seguito dell'udienza dell'11/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.358,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con ricorso depositato in data 15.3.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di euro 67.200,00 quale compenso per la “gestione della struttura convenuta” dal
18.6.2021 al 7.7.2022; premesso che, costituitasi in giudizio eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che, prescindendo dall'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla documentazione di parte ricorrente, deve qui osservarsi: che difetta una effettiva nomina del ricorrente come
Responsabile Amministrativo;
che la delega 22.06.2021 (assunta al n. prot. 29818/2021 Assessorato della Salute) riguardava esclusivamente la consultazione, produzione e/o il ritiro dei “documenti necessari ed opportuni a espletare le operazioni atte ad eliminare le carenze riscontrate ed ottenere le dichiarazioni di conformità dell' ”; che lo stesso ricorrente non ha dimostrato di Controparte_3
possedere i requisiti professionali previsti per legge per lo svolgimento del superiore incarico. A ciò si aggiunga che non è stato prodotto un contratto d'opera, né documenti relativi all'attività di gestione sottoscritti dal ricorrente;
che non può trovare applicazione l'art. 2126 c.c. (non essendo stata dedotta l'esistenza di un contratto di lavoro), né emerge la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.; ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con assorbimento delle ulteriori questioni e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da 52.001,00
a 260.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno