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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3540\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3540 \2023 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8821/2023 pubbl. il 09/11/2023
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Anna Grazia Genchi, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Cordusio n. 4, Milano;
APPELLANTE
contro
:
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. Agata Aida Mundi, con elezione di C.F._2 domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Missori n. 14, Monza;
APPELLATI
Oggetto: bancario, truffa correntista SMS spoofing
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
- in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.8821/2023 emessa dal Tribunale di Milano, VI sezione civile, in persona del Giudice Unico Dr. Tranquillo, resa nel procedimento R.G. 9334/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “respingere le domande tutte avanzate dalla parte attrice nei confronti di in quanto inammissibili, Parte_1
improponibili e comunque infondate in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare e accertare
l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del danno lamentato;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare la colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e Parte_1
dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa della stessa parte attrice
e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia”.
- in via istruttoria: ci si oppone, fin d'ora, alle eventuali istanze istruttorie formulate da parte controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti e/o superate da produzioni documentali;
si richiede di essere ammessi a prova contraria sui fatti di cui ai mezzi ex adverso richiesti ed eventualmente ammessi e ci si riserva di ulteriormente controdedurre in merito.
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché con obbligo alla restituzione di tutto quanto percepito dagli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado. Con ogni riserva, di legge e di ragione”.
Per gli appellati e Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
-in via principale: respingere l'Appello proposto da e per l'effetto confermare la Parte_2
sentenza n.8821/2023 emessa dal Tribunale di Milano, VI sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dr. Tranquillo, resa nel procedimento R.G. 9334/2023.
-in via istruttoria: si conferma l'opposizione ad eventuali nuove istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti e/o superate da produzioni documentali;
si richiede di essere ammessi a prova contraria sui fatti di cui ai mezzi ex adverso richiesti ed eventualmente ammessi e ci si riserva di ulteriormente controdedurre in merito.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
*
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha impugnato la sentenza n. 8821\2023 del Tribunale di Milano, VI sezione Parte_1
civile, con cui è stata condannata al pagamento a favore di e Controparte_1 CP_2
della somma di euro 5.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 30.3.2022 al 23.2.2023 al tasso ex art.1284 comma 4 c.c., dal giorno successivo fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in euro 2.550,00 oltre accessori.
Ha domandato l'integrale riforma della sentenza e ha insistito per il rigetto delle domande svolte dalla controparte, ritenendo l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno lamentato.
In subordine ha domandato di accertare il concorso degli appellati nel fatto colposo, ai sensi dell'art. 1227 cc.
Gli appellati, e , ritualmente costituitisi hanno insistito per il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
La Corte d'Appello di Milano all'udienza del 17.4.2024 ha accordato i termini per il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e, dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, all'udienza del 2.4.2025, a seguito della discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
*
2. Il giudizio di primo grado
2.a. – Le tesi delle parti
Parte attrice
e hanno convenuto in giudizio chiedendo di Controparte_1 CP_2 Parte_1
accertarne la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e di condannarla al pagamento in loro favore della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché dell'ulteriore somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno “derivante dalla violazione dei loro dati personali”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno addotto:
- di essere cointestatari di un conto corrente acceso presso al quale è collegata la carta Parte_1
Bancoposta n.5354764871505386;
- che in data 30.03.2022 , residente in [...], aveva ricevuto un sms proveniente CP_2 da “Posteinfo” con cui veniva informata che sul suddetto conto corrente erano stati registrati dei movimenti anomali;
pagina 3 di 11 - che tale messaggio chiedeva di accedere ad un link nel quale inserire nome, cognome e numero di telefono;
- che, subito dopo, la sig.ra aveva ricevuto una telefonata da un sedicente operatore antifrode CP_1
di che le aveva riferito che erano state eseguite tre operazioni in uscita dal conto Parte_1
cointestato a lei e al padre a favore di un conto svizzero;
- che per bloccare tali operazioni avrebbe dovuto comunicare all'operatore i codici di sicurezza di volta in volta ricevuti sul proprio cellulare;
- che in tal modo, invece di stornare le presunte operazioni fraudolente, aveva in realtà autorizzato due disposizioni di pagamento a favore di un conto presso l'istituto bancario “RE”, per un totale di €
5.000,00;
- che prima di autorizzare un terzo pagamento fraudolento la sig.ra era stata contattata CP_1
telefonicamente dal padre e si era avveduta della truffa;
-che in data 30.03.2022 aveva contattato chiedendo il blocco delle Controparte_1 Parte_1
carte di pagamento intestate alla figlia e del conto corrente cointestato;
- che, tuttavia, solo le carte venivano bloccate e che, dunque, i bonifici, tratti sul conto, andavano a buon fine, venendo “erogati” in data 01.04.2022 (nel senso che in tale data è avvenuto l'accredito a favore dei “malfattori”);
- che aveva contattato la banca RE per segnalare il tentativo di truffa e gli CP_2 operatori della stessa l'avevano informata che avrebbero potuto rifiutare l'incasso delle somme solo in caso di ricevimento da parte di di una formale richiesta di restituzione degli addebiti (mai Parte_1
effettuata);
- che sempre in data 30.03.2023 si era recato presso un Ufficio postale per Controparte_1 denunciare l'accaduto e gli operatori gli avevano chiesto di consegnare copia della denuncia presentata dalla figlia e di ulteriori documenti necessari per bloccare i pagamenti;
- che tali documenti in data 31.03.2022 erano stati trasmessi a mezzo fax e per e-mail all'ufficio competente al blocco dei pagamenti;
- che tuttavia era rimasta inerte e in data 15.04.2022 il sig. aveva sporto formale Parte_1 CP_1 denuncia per l'accaduto presso il commissariato di P.S. “Lambrate”;
- che in data 19.04.2022 il ig. aveva presentato reclamo a in merito ai fatti CP_1 Parte_1
accaduti;
- che aveva riscontrato tale comunicazione, dando atto dell'“assenza di anomalie Parte_1 nell'esecuzione di tali operazioni, che risultano correttamente autorizzate attraverso i codici di sicurezza del cliente”.
pagina 4 di 11 Gli attori hanno, quindi, evidenziato:
- che è stata vittima di phishing e che l'istituto di credito deve rispondere dei danni CP_2
patiti dai clienti quali conseguenza delle truffe, a meno che provi il dolo o la colpa grave degli stessi nella custodia dei codici per l'utilizzo degli strumenti di pagamento;
- che è stata tempestivamente avvertita di quanto accaduto e che, nonostante la Parte_1
trasmissione dei documenti necessari a bloccare le operazioni fraudolente, la stessa non si è attivata a tal fine, cagionando agli attori un danno pari alle somme confluite presso la banca RE, ovvero €
5.000,00.
Parte convenuta
, regolarmente costituitasi, ha sostenuto che la responsabilità per le operazioni Parte_1
fraudolente oggetto di causa è unicamente da attribuire ad in quanto è stata CP_2 quest'ultima a comunicare al truffatore sia i codici per autorizzare le operazioni, sia i propri dati personali. Ha rilevato, inoltre, che i sistemi di sicurezza adottati da sono pienamente Parte_1
conformi agli standard previsti dalla normativa di settore sicché nel caso di specie vi è stata una colpa grave della cliente nella custodia delle chiavi di accesso al servizio online.
*
2.b. La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha, innanzitutto, rilevato che nei propri atti difensivi non ha in alcun Parte_1 modo contestato l'allegazione dei fatti resa dagli attori e conseguentemente l'ha ritenuta pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ha, pertanto, ritenuto accertato che e , dopo essersi avveduti della truffa, si CP_1 CP_2
sono prontamente attivati per sporgere denuncia e avvisare di quanto accaduto, Parte_1
seguendo le indicazioni fornite dai dipendenti di , ed inviando tutta la documentazione necessaria Pt_1
per bloccare i pagamenti il giorno prima dell'accredito sul conto corrente presso la banca RE
(avvenuto l'1.4.2022), dal momento che i documenti necessari per bloccare il bonifico venivano trasmessi il 31.3.2022 alle ore 9.55 (come emerge dal doc. 6).
Ha, poi, rilevato che ha avuto il tempo necessario (in difetto di specifica contestazione Parte_1
sulle tempistiche) per non dare corso al pagamento.
Infine, in considerazione di quanto accertato ha considerato gli attori esenti da responsabilità ai sensi dell'art. 7 lett. b) e 12 c. 3 del d. lgs. n. 11/2010, osservando che, sebbene costituisca regola cautelare di comune esperienza non comunicare dati personali per via telefonica, nel caso di specie CP_2
era rimasta vittima di una truffa ben architettata ordita da professionisti del settore (come
[...]
pagina 5 di 11 dimostrato dal fatto di essere stata contattata utilizzando il vero numero di telefono di Parte_1
.
[...]
Su quest'ultimo aspetto il Tribunale ha ulteriormente argomentato, reputando
-che la condotta di consistita nell' aver fornito personalmente i codici di sicurezza e i CP_2
propri dati personali ai truffatori, a seguito di una telefonata da parte, almeno apparente, della propria banca, non possa essere connotata da colpa grave, ma da semplice colpa;
-che il pericolo consistente nel carpire i dati che legittimano il disporre di un conto corrente per il tramite dell'“anello debole” dato dal titolare dei dati medesimi è proprio del rischio tipico d'impresa
(quella bancaria);
-che comunque la responsabilità di sussiste in ragione del fatto che gli attori si sono Parte_1
attivati tempestivamente per informare dell'accaduto parte convenuta e per fornire tutta la documentazione utile a bloccare le operazioni fraudolente.
In particolare, nella motivazione della sentenza si legge: “Parte attrice ha fatto tutto ciò che era in suo potere per elidere le conseguenze della propria colpa. Sarebbe stato onere di parte convenuta, venuta
a conoscenza dell'accaduto, bloccare tempestivamente le operazioni di pagamento ma, come emerso dagli atti, non ha provveduto in tal senso. Per tale ragione deve concludersi che sia Parte_1
l'unica responsabile del danno di € 5.000,00 subito da parte attrice”.
Riguardo al concorso di colpa degli attori, ai sensi dell'art. 1227 c.c., esso è stato escluso dal primo giudice, il quale ha ritenuto che l'art. 12 D.lgs. 11/2010 contiene una disciplina speciale di riparto della responsabilità che esclude in radice la possibilità di un concorso di colpa.
Secondo il Tribunale il dolo o la colpa grave del cliente nella custodia dei codici relativi agli strumenti di pagamento fonda una responsabilità esclusiva dello stesso in caso di danni derivanti da operazioni fraudolente in suo danno tramite l'utilizzo di tali codici. Diversamente, in caso di colpa lieve del cliente, è l'istituto di credito a doversi fare totalmente carico delle conseguenze negative che da tale colpa possano derivare, e ciò in virtù del rischio di impresa derivante dal tipo di attività esercitata.
*
3. Il giudizio di secondo grado
3.a I motivi di appello ha appellato la sentenza di prime cure chiedendone la riforma per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta che il giudice abbia erroneamente escluso che la condotta di CP_2
sia connotata da colpa grave.
[...]
Secondo dalle dichiarazioni rese da emerge che la stessa ha subito Parte_1 CP_2 sospettato della genuinità dell'SMS ricevuto, tanto da indurla a chiedere al padre, , Controparte_1
pagina 6 di 11 cosa ne pensasse, e che quest'ultimo l'abbia allertata “a non accedere al link, intuendo subito che si trattava di una truffa telematica”.
Conseguentemente secondo l'appellante, già nella fase iniziale della truffa si era palesato un evidente profilo gravemente colposo, erroneamente escluso dal giudice di prime cure, non essendosi CP_2
attenuta alle normali regole di prudenza. Regole, tra l'altro, chiaramente esposte sul sito
[...]
istituzionale di , (trattasi, in via esemplificativa, dei seguenti ammonimenti: non accedere Parte_1
mai a link forniti via sms, non comunicare i propri dati a terzi soggetti, diffidare da ogni richiesta in quanto nessun intermediario o istituito di credito chiede al proprio correntista di fornire credenziali personali, scaricare l'App ...).
Con il secondo motivo si denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'insussistenza del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In punto , dopo essersi soffermata sulla descrizione dei sistemi di sicurezza della Società, Parte_1
ha evidenziato che , accedendo al link fornito dai truffatori tramite il primo sms e CP_2
comunicando i dati del proprio conto, e successivamente comunicando i codici OTP ricevuti con altri sms, ed ancora modificando la sua password di sicurezza, ha concorso a completare l'operazione fraudolenta in corso.
Riguardo, infine, alla circostanza che , messa al corrente dell'accaduto, non si sia attivata Parte_1
per bloccare tempestivamente le operazioni di pagamento, tenendo una condotta omissiva, ha sostenuto che in relazione ai due bonifici fraudolenti (dell'importo rispettivamente di € 1.500,00 l'uno e di €
3.500,00 l'altro) non esisteva la possibilità di recall (richiamo) o di recupero della somma “dal rapporto frodatore”.
Per tali ragioni l'appellante ha ritenuto che abbia ella stessa causato il danno, CP_2
attraverso un comportamento particolarmente incauto, consistente nella diffusione delle proprie chiavi di accesso, che solo lei deteneva, e che abbia provocato la sottrazione delle somme richieste. diversamente, se avesse agito secondo l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'errata interpretazione da parte del Tribunale del Parte_1 disposto di cui all'art. 12 del D.lgs n. 11\2020, per avere ritenuto che, in caso di colpa lieve del cliente,
l'istituto di credito deve farsi totalmente carico delle conseguenze negative che da tale colpa possano derivare e ciò in virtù del rischio di impresa derivante dal tipo di attività esercitata, senza che vi sia spazio per una ripartizione della responsabilità.
pagina 7 di 11 Più precisamente, il primo giudice avrebbe omesso di valutare che, secondo la disposizione richiamata, laddove il “pagatore” non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, oppure abbia agito con dolo o colpa grave, quest'ultimo risponde con il proprio patrimonio delle perdite subite.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello ritiene l'appello infondato ma rileva che la sentenza impugnata deve essere confermata sulla base di un percorso logico argomentativo in parte differente rispetto a quello seguito da primo giudice.
4. Preliminarmente si osserva che i tre motivi di appello devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e interdipendenti.
Nel merito va, anzitutto, rilevato che la condotta di la quale ha spontaneamente CP_2
fornito ai truffatori entrambi gli identificativi, nonostante le cautele adottate da per Parte_1
allertare i correntisti, non può che essere definita incauta.
Al riguardo, gli elementi in fatto, attinenti al modus operandi dell'appellata nel corso del perpetrarsi della truffa, sono pacifici, come anche è pacifico, oltre che documentalmente provato, che
[...]
abbia adempiuto ai propri oneri di sicurezza e informazione. Pt_1
Per tali ragioni ha colposamente violato il precetto di cui all'art. 7 comma 2 del CP_2
D.Lgs. n. 11/2010, nella parte in cui prescrive all'utente di adottare "tutte le ragionevoli misure idonee
a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate”.
Su punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: “la banca non ha responsabilità nel furto di denaro dei correntisti avvenuto con operazioni fraudolente, se ha adottato un sistema di sicurezza tale da impedire a terzi l'accesso al conto corrente e se i clienti stessi hanno fornito i codici di accesso ad estranei, ovviamente, senza esserne consapevoli, perché truffati (Cassazione civile sez. I-
13.3.2023, n.7214).
Inoltre, tenuto conto
- delle modalità della condotta (accesso al link, comunicazione all'operatore dei codici di sicurezza e delle proprie credenziali),
- del fatto che ha adottato sistemi di sicurezza conformi agli standard previsti dalla Parte_1
normativa di settore,
- della sussistenza degli avvisi volti a mettere in guardia il correntista da condotte fraudolente di terzi, con espresso avvertimento che mai nessun operatore di potrebbe chiedere le chiavi di acceso al Pt_1
cliente,
pagina 8 di 11 si deve concludere nel senso che la condotta colposa tenuta dall'appellata non possa che essere connotata dal requisito della gravità.
Tuttavia, nel caso di specie, non si può prescindere dal valutare la successiva condotta, tenuta dall'appellante a seguito dello svolgimento delle operazioni truffaldine, dopo essere stata tempestivamente avvisata da parte del correntista.
Infatti, nonostante parte appellata si sia immediatamente attivata per elidere le conseguenze della truffa e per evitare il danno conseguenziale, avvisando chiedendone l'intervento, quest'ultima Parte_1
ha tenuto un contegno omissivo, non ponendo in essere ingiustificatamente le condotte necessarie per evitare che i bonifici fossero eseguiti.
Più precisamente, : Parte_1
1) ha ingiustificatamente omesso di attivarsi per impedire il perfezionamento della truffa, nonostante fosse stata tempestivamente edotta dell'accaduto dal correntista;
2) se si fosse attivata avrebbe potuto tutto il tempo per scongiurare la truffa ed evitare che i due bonifici fossero eseguiti dalla banca.
Sussistono, dunque, tutti gli elementi costituitivi della responsabilità di , rispettivamente: Parte_1
elemento oggettivo, elemento soggettivo e nesso causale.
In merito la stessa appellante a fronte delle precisa contestazione di parte appellata si è limitata ad affermare genericamente, in entrambi i gradi di giudizio, che non avrebbe potuto bloccare i bonifici per
“ovvi motivi” e che, una volta accertata la regolare identificazione del cliente, non si può far altro che eseguire le operazioni disposte dal richiedente che divengono irrevocabili.
Riguardo alle circostanze in fatto, occorre precisare:
-che la ricostruzione degli eventi e della cronologia degli stessi è documentata e non contestata;
-che la motivazione della sentenza del Tribunale, che ricostruisce la parte in fatto, ritenendola non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non è oggetto di impugnazione;
-che è quindi pacifico che gli appellati, non appena si sono avveduti della truffa, si sono prontamente attivati per sporgere denuncia e avvisare di quanto accaduto. Hanno seguito le Parte_1
indicazioni fornite dai dipendenti di , inviando tutta la documentazione necessaria per bloccare i Pt_1
pagamenti;
-che i documenti necessari per bloccare il bonifico venivano trasmessi il 31.3.2022 alle ore 9.55 (doc.
6), vale a dire il giorno prima dell'accredito sul conto corrente presso la banca RE, e che quindi conseguentemente avrebbe avuto il tempo per non dare corso al pagamento. Pt_1
Infatti, , che al momento dei fatti si trovava in Portogallo, dopo aver avuto contezza CP_2
della truffa a suo danno, presentava alle ore 17.39 del 30.3.2022, ossia a distanza di poche ore pagina 9 di 11 dall'accaduto, denuncia presso le autorità portoghesi. Subito dopo contattava telefonicamente Banca
RE la quale, secondo quanto riferito e non contestato, confermava la possibilità di rifiutare i bonifici in entrata solo previa autorizzazione di . Contestualmente, dall'Italia Parte_1 CP_1
cocorrentista, richiedeva al numero verde di il blocco delle carte e di tutte le operazioni
[...] Pt_1
in uscita dal proprio conto ma, ciò nonostante, si limitava a bloccare le carte e non le Parte_1
operazioni in uscita come correttezza e buona fede le avrebbero imposto. Lo stesso alle ore CP_1
9.55 del 31.3.2022 si recava direttamente all'Ufficio Postale di Milano e inoltrava copia della denuncia querela con relativa lettera accompagnatoria.
Da quanto sopra esposto si può agevolmente concludere che dalle ore 9,55 del 31 marzo 2022
[...]
fosse allertata di quanto accaduto e che avrebbe potuto e dovuto bloccare l'ordine di bonifico Pt_1
delle due operazioni, tenuto conto che le somme sono state accreditate solo successivamente, non al momento della disposizione, il 30.3.2022, bensì soltanto il g. 1.4.2022 (doc. 4 appellato).
Se si fosse diligentemente e correttamente attivata il danno sarebbe stato con certezza Parte_1
evitato, in quanto i bonifici non sarebbero stati eseguiti.
In conclusione, la Corte reputa che gli appellati si siano tempestivamente ed efficacemente attivati per elidere le conseguenza della truffa e della propria condotta colposa, fornendo a tutta la Parte_1
documentazione utile per poter tempestivamente bloccare le operazioni, mentre ha tenuto Parte_1
un condotta omissiva priva di ogni giustificazione, sicché deve ritenersi responsabile in via esclusiva della causazione del danno subito dagli appellati.
*
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore degli appellati, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. 3540/2023 r.g. così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8821/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
pagina 10 di 11 2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. dà atto che sussistono a cario dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 2.4.2025
Il consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3540 \2023 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8821/2023 pubbl. il 09/11/2023
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Anna Grazia Genchi, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Cordusio n. 4, Milano;
APPELLANTE
contro
:
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. Agata Aida Mundi, con elezione di C.F._2 domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Missori n. 14, Monza;
APPELLATI
Oggetto: bancario, truffa correntista SMS spoofing
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
- in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.8821/2023 emessa dal Tribunale di Milano, VI sezione civile, in persona del Giudice Unico Dr. Tranquillo, resa nel procedimento R.G. 9334/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “respingere le domande tutte avanzate dalla parte attrice nei confronti di in quanto inammissibili, Parte_1
improponibili e comunque infondate in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare e accertare
l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del danno lamentato;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare la colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e Parte_1
dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa della stessa parte attrice
e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia”.
- in via istruttoria: ci si oppone, fin d'ora, alle eventuali istanze istruttorie formulate da parte controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti e/o superate da produzioni documentali;
si richiede di essere ammessi a prova contraria sui fatti di cui ai mezzi ex adverso richiesti ed eventualmente ammessi e ci si riserva di ulteriormente controdedurre in merito.
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché con obbligo alla restituzione di tutto quanto percepito dagli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado. Con ogni riserva, di legge e di ragione”.
Per gli appellati e Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,
-in via principale: respingere l'Appello proposto da e per l'effetto confermare la Parte_2
sentenza n.8821/2023 emessa dal Tribunale di Milano, VI sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dr. Tranquillo, resa nel procedimento R.G. 9334/2023.
-in via istruttoria: si conferma l'opposizione ad eventuali nuove istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti e/o superate da produzioni documentali;
si richiede di essere ammessi a prova contraria sui fatti di cui ai mezzi ex adverso richiesti ed eventualmente ammessi e ci si riserva di ulteriormente controdedurre in merito.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
*
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha impugnato la sentenza n. 8821\2023 del Tribunale di Milano, VI sezione Parte_1
civile, con cui è stata condannata al pagamento a favore di e Controparte_1 CP_2
della somma di euro 5.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 30.3.2022 al 23.2.2023 al tasso ex art.1284 comma 4 c.c., dal giorno successivo fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in euro 2.550,00 oltre accessori.
Ha domandato l'integrale riforma della sentenza e ha insistito per il rigetto delle domande svolte dalla controparte, ritenendo l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno lamentato.
In subordine ha domandato di accertare il concorso degli appellati nel fatto colposo, ai sensi dell'art. 1227 cc.
Gli appellati, e , ritualmente costituitisi hanno insistito per il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
La Corte d'Appello di Milano all'udienza del 17.4.2024 ha accordato i termini per il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e, dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, all'udienza del 2.4.2025, a seguito della discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
*
2. Il giudizio di primo grado
2.a. – Le tesi delle parti
Parte attrice
e hanno convenuto in giudizio chiedendo di Controparte_1 CP_2 Parte_1
accertarne la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e di condannarla al pagamento in loro favore della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché dell'ulteriore somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno “derivante dalla violazione dei loro dati personali”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno addotto:
- di essere cointestatari di un conto corrente acceso presso al quale è collegata la carta Parte_1
Bancoposta n.5354764871505386;
- che in data 30.03.2022 , residente in [...], aveva ricevuto un sms proveniente CP_2 da “Posteinfo” con cui veniva informata che sul suddetto conto corrente erano stati registrati dei movimenti anomali;
pagina 3 di 11 - che tale messaggio chiedeva di accedere ad un link nel quale inserire nome, cognome e numero di telefono;
- che, subito dopo, la sig.ra aveva ricevuto una telefonata da un sedicente operatore antifrode CP_1
di che le aveva riferito che erano state eseguite tre operazioni in uscita dal conto Parte_1
cointestato a lei e al padre a favore di un conto svizzero;
- che per bloccare tali operazioni avrebbe dovuto comunicare all'operatore i codici di sicurezza di volta in volta ricevuti sul proprio cellulare;
- che in tal modo, invece di stornare le presunte operazioni fraudolente, aveva in realtà autorizzato due disposizioni di pagamento a favore di un conto presso l'istituto bancario “RE”, per un totale di €
5.000,00;
- che prima di autorizzare un terzo pagamento fraudolento la sig.ra era stata contattata CP_1
telefonicamente dal padre e si era avveduta della truffa;
-che in data 30.03.2022 aveva contattato chiedendo il blocco delle Controparte_1 Parte_1
carte di pagamento intestate alla figlia e del conto corrente cointestato;
- che, tuttavia, solo le carte venivano bloccate e che, dunque, i bonifici, tratti sul conto, andavano a buon fine, venendo “erogati” in data 01.04.2022 (nel senso che in tale data è avvenuto l'accredito a favore dei “malfattori”);
- che aveva contattato la banca RE per segnalare il tentativo di truffa e gli CP_2 operatori della stessa l'avevano informata che avrebbero potuto rifiutare l'incasso delle somme solo in caso di ricevimento da parte di di una formale richiesta di restituzione degli addebiti (mai Parte_1
effettuata);
- che sempre in data 30.03.2023 si era recato presso un Ufficio postale per Controparte_1 denunciare l'accaduto e gli operatori gli avevano chiesto di consegnare copia della denuncia presentata dalla figlia e di ulteriori documenti necessari per bloccare i pagamenti;
- che tali documenti in data 31.03.2022 erano stati trasmessi a mezzo fax e per e-mail all'ufficio competente al blocco dei pagamenti;
- che tuttavia era rimasta inerte e in data 15.04.2022 il sig. aveva sporto formale Parte_1 CP_1 denuncia per l'accaduto presso il commissariato di P.S. “Lambrate”;
- che in data 19.04.2022 il ig. aveva presentato reclamo a in merito ai fatti CP_1 Parte_1
accaduti;
- che aveva riscontrato tale comunicazione, dando atto dell'“assenza di anomalie Parte_1 nell'esecuzione di tali operazioni, che risultano correttamente autorizzate attraverso i codici di sicurezza del cliente”.
pagina 4 di 11 Gli attori hanno, quindi, evidenziato:
- che è stata vittima di phishing e che l'istituto di credito deve rispondere dei danni CP_2
patiti dai clienti quali conseguenza delle truffe, a meno che provi il dolo o la colpa grave degli stessi nella custodia dei codici per l'utilizzo degli strumenti di pagamento;
- che è stata tempestivamente avvertita di quanto accaduto e che, nonostante la Parte_1
trasmissione dei documenti necessari a bloccare le operazioni fraudolente, la stessa non si è attivata a tal fine, cagionando agli attori un danno pari alle somme confluite presso la banca RE, ovvero €
5.000,00.
Parte convenuta
, regolarmente costituitasi, ha sostenuto che la responsabilità per le operazioni Parte_1
fraudolente oggetto di causa è unicamente da attribuire ad in quanto è stata CP_2 quest'ultima a comunicare al truffatore sia i codici per autorizzare le operazioni, sia i propri dati personali. Ha rilevato, inoltre, che i sistemi di sicurezza adottati da sono pienamente Parte_1
conformi agli standard previsti dalla normativa di settore sicché nel caso di specie vi è stata una colpa grave della cliente nella custodia delle chiavi di accesso al servizio online.
*
2.b. La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha, innanzitutto, rilevato che nei propri atti difensivi non ha in alcun Parte_1 modo contestato l'allegazione dei fatti resa dagli attori e conseguentemente l'ha ritenuta pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ha, pertanto, ritenuto accertato che e , dopo essersi avveduti della truffa, si CP_1 CP_2
sono prontamente attivati per sporgere denuncia e avvisare di quanto accaduto, Parte_1
seguendo le indicazioni fornite dai dipendenti di , ed inviando tutta la documentazione necessaria Pt_1
per bloccare i pagamenti il giorno prima dell'accredito sul conto corrente presso la banca RE
(avvenuto l'1.4.2022), dal momento che i documenti necessari per bloccare il bonifico venivano trasmessi il 31.3.2022 alle ore 9.55 (come emerge dal doc. 6).
Ha, poi, rilevato che ha avuto il tempo necessario (in difetto di specifica contestazione Parte_1
sulle tempistiche) per non dare corso al pagamento.
Infine, in considerazione di quanto accertato ha considerato gli attori esenti da responsabilità ai sensi dell'art. 7 lett. b) e 12 c. 3 del d. lgs. n. 11/2010, osservando che, sebbene costituisca regola cautelare di comune esperienza non comunicare dati personali per via telefonica, nel caso di specie CP_2
era rimasta vittima di una truffa ben architettata ordita da professionisti del settore (come
[...]
pagina 5 di 11 dimostrato dal fatto di essere stata contattata utilizzando il vero numero di telefono di Parte_1
.
[...]
Su quest'ultimo aspetto il Tribunale ha ulteriormente argomentato, reputando
-che la condotta di consistita nell' aver fornito personalmente i codici di sicurezza e i CP_2
propri dati personali ai truffatori, a seguito di una telefonata da parte, almeno apparente, della propria banca, non possa essere connotata da colpa grave, ma da semplice colpa;
-che il pericolo consistente nel carpire i dati che legittimano il disporre di un conto corrente per il tramite dell'“anello debole” dato dal titolare dei dati medesimi è proprio del rischio tipico d'impresa
(quella bancaria);
-che comunque la responsabilità di sussiste in ragione del fatto che gli attori si sono Parte_1
attivati tempestivamente per informare dell'accaduto parte convenuta e per fornire tutta la documentazione utile a bloccare le operazioni fraudolente.
In particolare, nella motivazione della sentenza si legge: “Parte attrice ha fatto tutto ciò che era in suo potere per elidere le conseguenze della propria colpa. Sarebbe stato onere di parte convenuta, venuta
a conoscenza dell'accaduto, bloccare tempestivamente le operazioni di pagamento ma, come emerso dagli atti, non ha provveduto in tal senso. Per tale ragione deve concludersi che sia Parte_1
l'unica responsabile del danno di € 5.000,00 subito da parte attrice”.
Riguardo al concorso di colpa degli attori, ai sensi dell'art. 1227 c.c., esso è stato escluso dal primo giudice, il quale ha ritenuto che l'art. 12 D.lgs. 11/2010 contiene una disciplina speciale di riparto della responsabilità che esclude in radice la possibilità di un concorso di colpa.
Secondo il Tribunale il dolo o la colpa grave del cliente nella custodia dei codici relativi agli strumenti di pagamento fonda una responsabilità esclusiva dello stesso in caso di danni derivanti da operazioni fraudolente in suo danno tramite l'utilizzo di tali codici. Diversamente, in caso di colpa lieve del cliente, è l'istituto di credito a doversi fare totalmente carico delle conseguenze negative che da tale colpa possano derivare, e ciò in virtù del rischio di impresa derivante dal tipo di attività esercitata.
*
3. Il giudizio di secondo grado
3.a I motivi di appello ha appellato la sentenza di prime cure chiedendone la riforma per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta che il giudice abbia erroneamente escluso che la condotta di CP_2
sia connotata da colpa grave.
[...]
Secondo dalle dichiarazioni rese da emerge che la stessa ha subito Parte_1 CP_2 sospettato della genuinità dell'SMS ricevuto, tanto da indurla a chiedere al padre, , Controparte_1
pagina 6 di 11 cosa ne pensasse, e che quest'ultimo l'abbia allertata “a non accedere al link, intuendo subito che si trattava di una truffa telematica”.
Conseguentemente secondo l'appellante, già nella fase iniziale della truffa si era palesato un evidente profilo gravemente colposo, erroneamente escluso dal giudice di prime cure, non essendosi CP_2
attenuta alle normali regole di prudenza. Regole, tra l'altro, chiaramente esposte sul sito
[...]
istituzionale di , (trattasi, in via esemplificativa, dei seguenti ammonimenti: non accedere Parte_1
mai a link forniti via sms, non comunicare i propri dati a terzi soggetti, diffidare da ogni richiesta in quanto nessun intermediario o istituito di credito chiede al proprio correntista di fornire credenziali personali, scaricare l'App ...).
Con il secondo motivo si denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'insussistenza del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In punto , dopo essersi soffermata sulla descrizione dei sistemi di sicurezza della Società, Parte_1
ha evidenziato che , accedendo al link fornito dai truffatori tramite il primo sms e CP_2
comunicando i dati del proprio conto, e successivamente comunicando i codici OTP ricevuti con altri sms, ed ancora modificando la sua password di sicurezza, ha concorso a completare l'operazione fraudolenta in corso.
Riguardo, infine, alla circostanza che , messa al corrente dell'accaduto, non si sia attivata Parte_1
per bloccare tempestivamente le operazioni di pagamento, tenendo una condotta omissiva, ha sostenuto che in relazione ai due bonifici fraudolenti (dell'importo rispettivamente di € 1.500,00 l'uno e di €
3.500,00 l'altro) non esisteva la possibilità di recall (richiamo) o di recupero della somma “dal rapporto frodatore”.
Per tali ragioni l'appellante ha ritenuto che abbia ella stessa causato il danno, CP_2
attraverso un comportamento particolarmente incauto, consistente nella diffusione delle proprie chiavi di accesso, che solo lei deteneva, e che abbia provocato la sottrazione delle somme richieste. diversamente, se avesse agito secondo l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'errata interpretazione da parte del Tribunale del Parte_1 disposto di cui all'art. 12 del D.lgs n. 11\2020, per avere ritenuto che, in caso di colpa lieve del cliente,
l'istituto di credito deve farsi totalmente carico delle conseguenze negative che da tale colpa possano derivare e ciò in virtù del rischio di impresa derivante dal tipo di attività esercitata, senza che vi sia spazio per una ripartizione della responsabilità.
pagina 7 di 11 Più precisamente, il primo giudice avrebbe omesso di valutare che, secondo la disposizione richiamata, laddove il “pagatore” non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, oppure abbia agito con dolo o colpa grave, quest'ultimo risponde con il proprio patrimonio delle perdite subite.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello ritiene l'appello infondato ma rileva che la sentenza impugnata deve essere confermata sulla base di un percorso logico argomentativo in parte differente rispetto a quello seguito da primo giudice.
4. Preliminarmente si osserva che i tre motivi di appello devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e interdipendenti.
Nel merito va, anzitutto, rilevato che la condotta di la quale ha spontaneamente CP_2
fornito ai truffatori entrambi gli identificativi, nonostante le cautele adottate da per Parte_1
allertare i correntisti, non può che essere definita incauta.
Al riguardo, gli elementi in fatto, attinenti al modus operandi dell'appellata nel corso del perpetrarsi della truffa, sono pacifici, come anche è pacifico, oltre che documentalmente provato, che
[...]
abbia adempiuto ai propri oneri di sicurezza e informazione. Pt_1
Per tali ragioni ha colposamente violato il precetto di cui all'art. 7 comma 2 del CP_2
D.Lgs. n. 11/2010, nella parte in cui prescrive all'utente di adottare "tutte le ragionevoli misure idonee
a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate”.
Su punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: “la banca non ha responsabilità nel furto di denaro dei correntisti avvenuto con operazioni fraudolente, se ha adottato un sistema di sicurezza tale da impedire a terzi l'accesso al conto corrente e se i clienti stessi hanno fornito i codici di accesso ad estranei, ovviamente, senza esserne consapevoli, perché truffati (Cassazione civile sez. I-
13.3.2023, n.7214).
Inoltre, tenuto conto
- delle modalità della condotta (accesso al link, comunicazione all'operatore dei codici di sicurezza e delle proprie credenziali),
- del fatto che ha adottato sistemi di sicurezza conformi agli standard previsti dalla Parte_1
normativa di settore,
- della sussistenza degli avvisi volti a mettere in guardia il correntista da condotte fraudolente di terzi, con espresso avvertimento che mai nessun operatore di potrebbe chiedere le chiavi di acceso al Pt_1
cliente,
pagina 8 di 11 si deve concludere nel senso che la condotta colposa tenuta dall'appellata non possa che essere connotata dal requisito della gravità.
Tuttavia, nel caso di specie, non si può prescindere dal valutare la successiva condotta, tenuta dall'appellante a seguito dello svolgimento delle operazioni truffaldine, dopo essere stata tempestivamente avvisata da parte del correntista.
Infatti, nonostante parte appellata si sia immediatamente attivata per elidere le conseguenze della truffa e per evitare il danno conseguenziale, avvisando chiedendone l'intervento, quest'ultima Parte_1
ha tenuto un contegno omissivo, non ponendo in essere ingiustificatamente le condotte necessarie per evitare che i bonifici fossero eseguiti.
Più precisamente, : Parte_1
1) ha ingiustificatamente omesso di attivarsi per impedire il perfezionamento della truffa, nonostante fosse stata tempestivamente edotta dell'accaduto dal correntista;
2) se si fosse attivata avrebbe potuto tutto il tempo per scongiurare la truffa ed evitare che i due bonifici fossero eseguiti dalla banca.
Sussistono, dunque, tutti gli elementi costituitivi della responsabilità di , rispettivamente: Parte_1
elemento oggettivo, elemento soggettivo e nesso causale.
In merito la stessa appellante a fronte delle precisa contestazione di parte appellata si è limitata ad affermare genericamente, in entrambi i gradi di giudizio, che non avrebbe potuto bloccare i bonifici per
“ovvi motivi” e che, una volta accertata la regolare identificazione del cliente, non si può far altro che eseguire le operazioni disposte dal richiedente che divengono irrevocabili.
Riguardo alle circostanze in fatto, occorre precisare:
-che la ricostruzione degli eventi e della cronologia degli stessi è documentata e non contestata;
-che la motivazione della sentenza del Tribunale, che ricostruisce la parte in fatto, ritenendola non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non è oggetto di impugnazione;
-che è quindi pacifico che gli appellati, non appena si sono avveduti della truffa, si sono prontamente attivati per sporgere denuncia e avvisare di quanto accaduto. Hanno seguito le Parte_1
indicazioni fornite dai dipendenti di , inviando tutta la documentazione necessaria per bloccare i Pt_1
pagamenti;
-che i documenti necessari per bloccare il bonifico venivano trasmessi il 31.3.2022 alle ore 9.55 (doc.
6), vale a dire il giorno prima dell'accredito sul conto corrente presso la banca RE, e che quindi conseguentemente avrebbe avuto il tempo per non dare corso al pagamento. Pt_1
Infatti, , che al momento dei fatti si trovava in Portogallo, dopo aver avuto contezza CP_2
della truffa a suo danno, presentava alle ore 17.39 del 30.3.2022, ossia a distanza di poche ore pagina 9 di 11 dall'accaduto, denuncia presso le autorità portoghesi. Subito dopo contattava telefonicamente Banca
RE la quale, secondo quanto riferito e non contestato, confermava la possibilità di rifiutare i bonifici in entrata solo previa autorizzazione di . Contestualmente, dall'Italia Parte_1 CP_1
cocorrentista, richiedeva al numero verde di il blocco delle carte e di tutte le operazioni
[...] Pt_1
in uscita dal proprio conto ma, ciò nonostante, si limitava a bloccare le carte e non le Parte_1
operazioni in uscita come correttezza e buona fede le avrebbero imposto. Lo stesso alle ore CP_1
9.55 del 31.3.2022 si recava direttamente all'Ufficio Postale di Milano e inoltrava copia della denuncia querela con relativa lettera accompagnatoria.
Da quanto sopra esposto si può agevolmente concludere che dalle ore 9,55 del 31 marzo 2022
[...]
fosse allertata di quanto accaduto e che avrebbe potuto e dovuto bloccare l'ordine di bonifico Pt_1
delle due operazioni, tenuto conto che le somme sono state accreditate solo successivamente, non al momento della disposizione, il 30.3.2022, bensì soltanto il g. 1.4.2022 (doc. 4 appellato).
Se si fosse diligentemente e correttamente attivata il danno sarebbe stato con certezza Parte_1
evitato, in quanto i bonifici non sarebbero stati eseguiti.
In conclusione, la Corte reputa che gli appellati si siano tempestivamente ed efficacemente attivati per elidere le conseguenza della truffa e della propria condotta colposa, fornendo a tutta la Parte_1
documentazione utile per poter tempestivamente bloccare le operazioni, mentre ha tenuto Parte_1
un condotta omissiva priva di ogni giustificazione, sicché deve ritenersi responsabile in via esclusiva della causazione del danno subito dagli appellati.
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5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore degli appellati, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. 3540/2023 r.g. così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8821/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
pagina 10 di 11 2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. dà atto che sussistono a cario dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 2.4.2025
Il consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
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