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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/04/2025, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati: dott. Luigi ARGAN Presidente;
dott. Paolo D'AVINO Giudice;
dott. Fausto BASILE Giudice relatore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9915 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, via Ezio n. 29 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Del Vecchio che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
ATTRICE
E
, nato ad [...] il [...], (C.F.: ), e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, via Cagliari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angela Soccio, che li rappresenta e difende giuste procure speciali allegate in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima e ripetizione indebito.
CONCLUSIONI All'udienza del 14/11/2024, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie istruttorie e, in subordine, ha rassegnato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria;
il procuratore di parte convenuta ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie istruttorie e, in subordine, ha rassegnato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione. per parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare: 1) l'apertura della successione ab intestato del de cuius dichiarando che la Persona_1 Sig.ra ne è l'erede universale;
Parte_1
2) la simulazione delle polizze vita Double Engine Easy di di cui al doc. Controparte_3
13 stipulate dal de cuius , con beneficiari Sigg.ri e Persona_1 Controparte_1 CP_2
e saldate con i seguenti bonifici: proposta polizza vita n. 0108647010167761 beneficiario
[...] caso morte 02/08/18 euro 50.450,00 – proposta polizza vita n. 0108647010167854 Persona_2 beneficiario caso morte 02/08/18 euro 50.450,00 e la nullità delle relative Controparte_1 dissimulate donazioni per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 c.c.;
3) che le donazioni dissimulate di cui al punto 2 eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre e ledono la quota spettante all'attrice quale erede legittimaria ex art. 540 c.c.; 4) ordinare al Sig. quale delegato ad operare sul conto corrente di presentare il Controparte_1 rendiconto della gestione del conto corrente BCC n. 400133002082-45 intestato a _1
nel periodo compreso dal 28/04/2017 (conferimento della delega) al 16/02/2022 (chiusura
[...] del conto corrente), disponendo che lo stesso sia accompagnato dai relativi e necessari documenti giustificativi;
5) i seguenti pagamenti e bonifici eseguiti dal de cuius: - conto CP_2 corrente BCC n. 400133002082- 45 intestato a delega Persona_1 [...]
data 18/07/2017 importo € 1.915,30 beneficiario RAV per conto CP_1 CP_2 corrente Monte Paschi Siena n. 47-8647-5193.38 intestato a data 25/05/18 Persona_1 importo € 672,44 bonifico a Cond. Via Zanetta 18, sc 2 (appartamento D Troiani) estinzione ccb 01,136,1001442; data 20/06/2019 importo € 17.004,50 bonifico a e Controparte_1
per acquisto casa figlia totale € 19.592,24 – CP_2 Per_3 Controparte_1 conto corrente Monte Paschi Siena n. 47- 8647-5193.38 intestato a data Persona_1 20/06/19 importo € 17.004,50 bonifico a e per acquisto Controparte_1 CP_2 casa figlia totale € 17.004,50 costituiscono dei prestiti ovvero in subordine donazioni nulle Per_3 per difetto di forma ex art. 782 c.c.;
6) condannare i Sig.ri e ciascuno per quanto di spettanza, a Controparte_1 CP_2 restituire all'eredità del de cuius gli importi delle polizze vita di cui al punto 2 delle conclusioni, o quelli maggiori o minori ritenuti di giustizia, con gli interessi di legge e lucro cessante;
7) condannare il Sig. per l'indebita gestione del conto corrente di cui al punto 4 Controparte_1
a restituire alla Sig.ra n.q. erede universale del de cuius, la somma di € 23.289,26 Parte_1
(v. cap. 11 citazione), o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi di legge e lucro cessante;
8) condannare e ciascuno per quanto di spettanza, a restituire Controparte_1 CP_2 alla Sig.ra n.q. erede universale del de cuius le somme indicate al punto 5 o quelle Parte_1 maggiori o minori ritenute di giustizia, con gli interessi di legge e lucro cessante;
9) procedere alla divisione ereditaria secondo le norme della successione legittima. Con vittoria di spese, compensi ed il 15% di spese generali, oltre IVA e CAP di legge”; per parte convenuta:
“dichiarare inammissibili e comunque nel merito rigettare le domande tutte formulate dall'attrice perché infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che sfornite di prova. Con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.02.23, , erede legittima del Parte_1 defunto coniuge , ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_1
e proponendo le azioni di riduzione per lesione di legittima, di Controparte_1 CP_2 ripetizione dell'indebito e di scioglimento della comunione ereditaria, con l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. In punto di fatto, a sostegno delle domande formulate, ha dedotto:
a) di essere l'unica erede legittima del marito, , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto ab intestato in Roma l'11.02.2022, e di aver accettato l'eredità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 17.05.2022 (doc. 2a);
b) in data 10/10/1971, aveva contratto matrimonio con il de cuius Parte_1 _1
, in regime di comunione legale,
[...]
b) i coniugi si erano consensualmente separati per le esigenze pratiche del de cuius illustrate nella memoria ex art. 183, comma 2, cpc, con provvedimento del Tribunale di Roma nrg. 38739/2001 del
17/07/2001 omologato in data 22/08/2001 (docc. 3 e 4a);
c) in realtà i coniugi avevano sempre vissuto assieme, presso la abitazione familiare sita in Roma, via G. Brancaleone n. 14, sostenendosi reciprocamente, come dimostrato dai documenti in atti
(mem. 183, c. 2 e 3, cpc docc. 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26).
d) dal 2012 in poi, era in cura per gravi patologie, tra le quali: grave neoplasia Persona_1 polmonare – ipoacusia (protesi acustica) - ischemia-aneurisma dell'aorta addominale-ipoacusia- insufficienza renale cronica – ipertensione – crisi epilettiche, che, secondo il parere dei sanitari, lo rendevano una persona fragile, bisognosa di aiuto anche nelle faccende quotidiane (doc. 4b) e facilmente influenzabile ( doc. 17);
e) dall'anno 2014 il iniziò a frequentare , ex amministratore dello stabile _1 Controparte_1 di via G. Brancaleone n.14, e la di lui moglie , instaurando un rapporto di fiducia e di CP_2 amicizia;
f) a causa delle sue difficoltà fisiche e culturali, il iniziò a rivolgersi a e _1 Controparte_1
per il disbrigo delle incombenze amministrative e sanitarie, le cui spese venivano CP_2 rimborsate nell'immediato dal de cuius in contanti;
g) nel mese di novembre del 2015, il trasferì la propria residenza in via Abigaille Zanetta _1 n. 18, presso l'abitazione di proprietà di , in cui viveva anche , CP_2 Controparte_1 stipulando, all'uopo, con la un contratto di comodato per l'uso di una singola stanza di detto CP_2 immobile (docc. 5, 6 e 7a);
h) il 30/08/2016, il de cuius comunicò a la variazione di domicilio presso tale Controparte_4 immobile anche ai fini del ricevimento delle comunicazioni bancarie (doc. 7b), così come aveva fatto per il conto aperto presso BCC e Monte dei Paschi di Siena;
i) dopo il decesso di , l'odierna attrice ha scoperto che il de cuius aveva aperto a Persona_1 suo nome: A. conto corrente n. 400133002082-45 Controparte_5 presso la filiale di S. Lorenzo di Roma, rilasciando delega in favore di , con Controparte_1 domiciliazione per le comunicazioni bancarie presso l'abitazione dei convenuti in via A. Zanetta n. 18 Roma;
B. conto corrente Monte Paschi Siena n. 47-8647-5193.38 presso la filiale 47 n. 08647 di Roma, con domiciliazione per le comunicazioni bancarie presso l'abitazione dei convenuti innanzi detta;
l) ottenuta dai predetti Istituti di credito la documentazione bancaria, parte attrice ha notato prelievi, pagamenti e bonifici anomali riconducibili ai coniugi e per cui ha chiesto a CP_1 CP_2 questi ultimi chiarimenti con la lettera raccomandata datata 22/06/2022 (doc. 14);
m) non avendo ricevuto alcun riscontro positivo, la ha promosso, prima, la procedura di Pt_1 mediazione conclusasi con verbale negativo per mancato accordo (doc. 15), e successivamente la procedura di negoziazione assistita ex art. 2 DL 132/2014, conclusasi anch'essa con esito negativo per assenza di accordo in merito alla vertenza (doc. 16).
2. In data 17.05.2023, si sono costituti in giudizio e impugnando e Controparte_1 CP_2 contestando tutto quanto richiesto, dedotto e prodotto da parte attrice, in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, oltre che sfornito di prova, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate. In ordine alla delega ad operare sul conto corrente bancario BCC di Roma, parte convenuta ha affermato che tutte le operazioni bancarie effettuate dal sono sempre state eseguite CP_1 nell'interesse del e, comunque, sempre autorizzate e riconosciute da quest'ultimo, il quale _1 non ha mai chiesto alcun rendiconto per la gestione del proprio conto corrente, ha avuto piena disponibilità del conto e della relativa documentazione riepilogativa dei movimenti, e non ha mai contestato alcunché, ratificandone così, implicitamente e con comportamento concludente, le relative operazioni.
Con riferimento ad alcuni prelievi di modico valore effettuati dal ha invece eccepito che CP_1 costituissero liberalità d'uso di modico e/o rimborso spese in occasione di anticipazioni e/o servizi resi;
rispetto ad altri, ha eccepito che si trattasse di prelievi effettuati direttamente e personalmente dal;
con riguardo al bonifico per l'acquisto autovettura, disposto dal in favore _1 CP_1 della ha dedotto l'avvenuto rimborso dell'intero importo;
con riguardo ai prelievi post CP_2 mortem del , ha invece eccepito che si trattasse di disposizioni precedentemente _1 autorizzate e in ragione delle disposizioni di ultima volontà del de cuius.
3. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 6.6.2023, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. rinviando all'udienza di ammissione delle istanze istruttorie e le parti hanno provveduto a depositare le relative memorie. All'udienza del 10.10.2023 il Giudice, visto l'art. 185 bis c.p.c., ha invitato le parti a voler considerare la possibilità di conciliare la controversia con il pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 20.000,00 oltre ad un contributo per le spese di lite, e ha rinviato per verificare l'eventuale adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata. Successivamente, all'udienza del 7.11.2023, non avendo le parti raggiunto un accordo transattivo, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14 novembre 2024, le parti hanno insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie istruttorie e, in subordine, hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe indicato. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
***** 4. Seguendo un ordine logico – giuridico nelle diverse questioni che vengono in rilievo nella presente controversia, vanno in primo luogo esaminate le doglianze con le quali l'attrice Pt_1
in qualità di unica erede legittima di , contesta a vario titolo – mancanza
[...] Persona_1 delle preventiva autorizzazione del titolare del conto, obbligo di rendiconto, simulazione e nullità di donazioni – una serie di movimenti registrati sui conti correnti intestati al de cuius presso la BCC di Roma e presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e chiede ai convenuti il rendiconto della gestione del conto corrente BCC, la restituzione di somme indebitamente prelevate e/o donate, l'accertamento della lesione della quota di legittima ad ella spettante in qualità di coniuge e la divisione mediante collazione.
5. Innanzitutto, risulta documentalmente provata, e non è contestata tra le parti, la circostanza che in data 28.04.2017 , titolare del conto corrente n. 400133002082-45 presso la BCC Persona_1 di Roma ha conferito al convenuto delega ad operare sul conto medesimo. Controparte_1
Riguardo a tale delega, parte attrice ha dedotto, innanzitutto, che i prelievi - in contanti e non – effettuati dal sarebbero avvenuti senza la preventiva autorizzazione del e ha CP_1 _1 chiesto che il delegato renda, in favore dell'erede, il conto della gestione del conto corrente BCC. Il ha eccepito che tutte le operazioni bancarie da lui effettuate sono state eseguite CP_1 nell'interesse del e, comunque, sempre autorizzate e riconosciute da quest'ultimo, il quale _1 non ha mai chiesto alcun rendiconto per la gestione del proprio conto corrente, ha avuto piena disponibilità del conto e della relativa documentazione riepilogativa dei movimenti, e non ha mai contestato alcunché, ratificandone così, implicitamente e con comportamento concludente, le relative operazioni.
Nella fattispecie in esame, l'obbligo di rendiconto discende dall'assimilazione della figura del delegato a quella del mandatario e, dunque, dall'applicabilità della norma di cui all'art. 1713 c.c, secondo il quale: “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. La giurisprudenza di legittimità concorda nel ritenere che l'obbligo di rendere il conto può ritenersi adempiuto solo quando colui che vi è tenuto abbia fornito la prova non soltanto delle somme incassate, dell'entità e della causale degli esborsi nonché della quantità e qualità dei frutti percetti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con le quali l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato del mandatario si sia adeguato ai criteri di buona amministrazione (Cass. n. 242/2004; Cass. n. 1600/1995; Cass. n. 10528/1990; Cass. n.
7213/1990).
Sempre secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante (Cass. n. 7254/2013; Cass. n. 9262/2003; Cass. n. 9202/2003; Cass. n. 7592/1994). L'obbligo di rendiconto – verso il mandante o i suoi eredi – va però coordinato sia col principio secondo il quale l'approvazione del rendiconto è atto avente natura negoziale e può avvenire anche per facta concludentia, quando il mandante, dopo la presentazione, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, sia con l'ipotesi della tacita approvazione da parte del mandante, che può desumersi dalla circostanza che questi abbia tenuto, dopo la presentazione, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo (Cass. 1011/1976) e sia ancora con l'ipotesi della dispensa tacita, ovvero per fatti concludenti, dall'obbligo di rendiconto, preventivamente o successivamente all'espletamento del mandato (Cass. 2418/1977; Cass.
691/1970).
Alla stregua di tali principi, nella caso in esame rileva la circostanza che il – titolare del _1 conto corrente BCC di Roma – ha consentito al di operare sul proprio conto in qualità di CP_1 delegato per quasi cinque anni e fino alla propria morte, senza mai contestare il suo operato, nonostante la (non negata) ricezione degli estratti conto trimestrali in cui sono riportati i dati contabili di tutte le entrate, le uscite e dei saldi periodici, con la descrizione delle singole attività contabilizzate, incluse quelle poste in essere dal delegato. Di conseguenza, deve ritenersi che il delegato abbia operato sul conto con il consenso del titolare e che questi, non avendo mai sollevato alcuna contestazione in ordine all'operato del delegato per come emergeva dagli estratti conto trimestrali, abbia tacitamente approvato le operazioni ivi contabilizzate, dispensando per facta concludentia il delegato medesimo dalla presentazione del conto. Nella specie, dunque, non sussiste alcun obbligo del delegato di rendere (nuovamente) il conto all'erede del mandante e, corrispondentemente, alcun diritto di quest'ultimo di non approvare il rendiconto, sul presupposto formale del mancato consenso del titolare del contratto di conto corrente.
Ciò non impedisce però al medesimo erede di contestare la natura e gli effetti sostanziali delle singole operazioni effettuate dal delegato con il consenso e l'approvazione tacita del titolare del conto.
6. Occorre, dunque, esaminare partitamente e nel merito le deduzioni svolte da parte attrice in relazione al contenuto effettivo sia delle operazioni poste in essere dal delegato sia di quelle effettuate direttamente dal de cuius in favore dei convenuti, con le eventuali ricadute in tema di ricostruzione fittizia dell'asse ereditario e di accertamento della presunta lesione della quota di legittima dell'attrice.
7. Una prima categoria di operazioni riguarda i prelievi in contanti effettuati dal titolare del conto corrente BCC di Roma, anziché dal delegato CP_1 Si tratta, in particolare, dei prelievi di € 1.800,00, in data 29.22.2017, e di € 300,00, in data 15.01.2018, che, dalle ricevute bancarie in atti, risultano effettuati dal (doc 11 fasc. parte _1 attrice).
Dalla documentazione in atti (doc. 6 fasc. parte convenuta), risulta che, sempre in data 15.01.2018, il ha eseguito un bonifico estero (San Paolo, Brasile) del medesimo importo di € 300,00 a _1 favore di con la causale “saldo pratica coronato de cuius + anticipo”. Persona_4
Deve quindi presumersi che il denaro prelevato in contanti dal sia stato utilizzato dallo _1 stesso per effettuare il bonifico estero innanzi indicato. Per quanto riguarda, invece il primo prelievo in contanti di € 1.800,00, in mancanza di qualsiasi prova circa l'effettivo utilizzo - da parte del - del denaro da lui stesso prelevato, non è _1 possibile ritenere che esso sia stato consegnato ai convenuti, tanto in forza di un titolo da cui possa derivare l'obbligo di restituzione, quanto a titolo di donazione valida (da computare nella ricostruzione della massa ereditaria) o di donazione nulla per difetto di forma scritta (con conseguente diritto di ripetizione dell'indebito). 8. Una seconda categoria di operazioni bancarie riguarda i prelievi in contanti effettuati dal in qualità di delegato sul conto corrente BCC di Roma;
in particolare: € 1.500,00 in data CP_1 10.07.2017; € 1.000,00 in data 14.11.2017; € 700,00 in data 17.11.2017; € 1.000,00 in data 03.01.2018; € 500,00 in data 20.02.2018; € 700,00 in data 06.11.2018; € 500,00 in data 14.01.2019;
€ 500,00 in data 07.02.2019; € 800,00 in data 26.11.2019; € 600,00 in data 07.09.2020; € 200,00 in data 30.12.2020. Con riferimento al prelievo in contanti di € 1.500,00 in data 10.07.2017, parte convenuta ha dedotto Per_ che esso era stato autorizzato dal per sostenere le spese funerarie del fratello ( ) _1 deceduto n Brasile.
A sostegno di tale assunto, ha prodotto il certificato di morte di (doc. 3), deceduto in Persona_6
Brasile in data 13.05.2017.
Tale documentazione, tuttavia, non è idonea a dimostrare – come nel caso del bonifico di € 300,00 in data 15.01.2018, sopra menzionato – che il denaro prelevato in contanti dal quale CP_1 delegato, sia stato effettivamente destinato a sostenere in Brasile le spese funerarie del fratello defunto di . Persona_1
Di conseguenza, non avendo fornito la prova, anche presuntiva, di una diversa Controparte_1 destinazione della somma da lui prelevata in contanti, manca un titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, pertanto, va restituita all'erede del de cuius a titolo di indebito. 9. Con riferimento agli altri prelievi in contanti, parte convenuta ha allegato, indistintamente, titoli tra loro diversi, quali la liberalità d'uso (art. 770, co. 2, c.c.), il rimborso spese in occasione di anticipazioni e/o servizi resi in favore di e talvolta della stessa , Persona_1 Parte_1 l'adempimento di obbligazioni naturali. In ogni caso, si tratterebbe, a detta di parte convenuta, di prelievi di modico valore. Ciò avrebbe rilevanza nel caso in cui si trattasse di autentiche donazioni tipiche (incluse le donazioni remuneratorie di cui all'art. 770, co. 1, c.c.), essendo quelle di modico valore sottratte, ai fini della validità, alla forma dell'atto pubblico (art. 783 c.c.). Peraltro, ai sensi dell'art. 738 c.c., anche le donazioni tipiche di modico valore sono soggette a collazione, nonché alla riunione fittizia, ex art. 556 c.c. ai fini della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
Invece, le liberalità effettuate in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (art. 770, co. 2, c.c.) non sono mai assoggettate alla foma pubblica, indipendentemente dal loro valore, in quanto, per espressa previsione di legge, non si tratta di autentiche donazioni. Esse, pertanto, non sono neppure soggette a collazione nell'ambito dello scioglimento della comunione ereditaria e a riunione fittizia, in sede reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
Tali regole valgono, a maggior ragione, per le obbligazioni naturali, ovvero per le attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione di doveri morali o sociali per le quali l'ordinamento non concede azione, ma in caso di adempimento spontaneo l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri che assumono rilevanza affinché possa configurarsi un'obbligazione naturale sono doveri di natura "morale" che fanno parte del bagaglio collettivo della società.
In questa prospettiva, restano fuori dalla previsione della norma in esame sia i doveri della morale individuale, sia i doveri sociali in senso lato, vale a dire i doveri della correttezza, del galateo, della cortesia e del decoro. Tali doveri devono inoltre essere sufficientemente determinati e tipizzati, in questa prospettiva non si attribuisce rilevanza al generico dovere di aiutare gli altri, o di soccorrere chi si trova in stato di indigenza.
Inoltre, per aversi adempimento di obbligazione naturale non è sufficiente l'esistenza dell'obbligo e la consapevolezza di adempierlo, ma è altresì richiesto un rapporto di proporzionalità tra la prestazione ed il dovere in questione, altrimenti, per l'eccedenza si ricade nella figura della donazione.
10. Al riguardo, è molto labile la linea di distinzione tra obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) e donazioni rimuneratorie (art. 770 c.c.). La questione non ha una rilevanza meramente teorica, vista la differenza di disciplina che intercorre tra le donazioni rimuneratorie e le obbligazioni naturali, cui si è innanzi accennato.
Il dovere di riconoscenza che giustifica la donazione rimuneratoria costituisce infatti sicuramente un dovere della morale sociale generalmente riconosciuto. Sicché, in mancanza dell'espressa previsione di cui all'art. 770, co. 1, c.c., il dovere di riconoscenza ricadrebbe sotto la previsione dell'art. 2034 c.c. L'art. 770, co. 1, c.c., secondo il quale occorre applicare il regime delle donazioni per l'adempimento di un dovere di riconoscenza, offre indirettamente indicazioni circa i caratteri dei doveri della morale sociale che possono assumere rilevanza ai fini dell'art. 2034 c.c. Se infatti il dovere di riconoscenza non è considerato dal legislatore sufficientemente cogente da consentire di non ricorrere alle formalità previste per le donazioni, a contrario se ne deduce che i doveri che possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2034 c.c. devono essere avvertiti dalla coscienza sociale come ancora più cogenti. E' discusso quale sia l'elemento che consente di diversificare la donazione rimuneratoria dall'adempimento di obbligazione naturale. In base all'opinione più diffusa in dottrina e in giurisprudenza, l'elemento caratterizzante le donazioni sarebbe costituito dall'animus donandi. Mentre, in base ad una concezione più oggettivistica, il dovere di cui all' art. 770, co. 1, c.c. si differenzierebbe da quelli di cui all'art. 2034 c.c., per la sua minor intensità.
Non esiste una linea di demarcazione ben netta tra donazioni e obbligazioni naturali e ciò ha indotto la giurisprudenza a mutare parere in ordine alle elargizioni effettuate a favore del coniuge, del convivente more uxorio e della concubina.
In questa prospettiva, può sostenersi che il dovere della morale sociale tiene le veci della forma o della causa, quale elemento giustificativo del trasferimento patrimoniale. Sicché, solo nel caso in cui manca l'esecuzione di fatto o l'attribuzione patrimoniale non sia motivata può apparire giustificato il ricorso alle forme tradizionali della donazione formale.
Secondo i giudici di legittimità, “la liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario
(cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (Cass., n. 19578/2016; conformi, Cass., n. 5119/2009 e Cass., n. 10262/2016, secondo cui “la donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.” In particolare, nella prima pronuncia è stato escluso che configurasse donazione remuneratoria la disposizione con cui una signora aveva riconosciuto di essere debitrice di una somma pecuniaria nei confronti della nipote a titolo di gratitudine e compenso per l'assistenza, la cura e l'amministrazione ricevute per un considerevole periodo.
11. Nella fattispecie concreta, i convenuti hanno allegato di aver prestato assistenza al de cuius dall'anno 2013 in poi, in quanto, a seguito di alcuni interventi di angioplastica coronarica che avevano comportato difficoltà di deambulazione, il aveva chiesto loro assistenza nei suoi _1 spostamenti.
Da quel momento in poi, e avrebbero provveduto ad accompagnare con propri CP_1 CP_2 mezzi il nel disbrigo di faccende quotidiane, visite di controllo in ospedale etc., anche nei _1 viaggi fuori Roma, per esami clinici, come nella circostanza dell'espletamento dell'esame scintigrafico eseguito in data 10.09.2019 presso una clinica di AP (cfr. pag. 24 – doc. 4b fascicolo parte attrice).
Essi hanno altresì dedotto che, nel corso dell'anno 2015, i rapporti tra loro e il erano _1 divenuti talmente familiari che quest'ultimo trascorreva la maggior parte del suo tempo assieme a e consumando spesso anche i pasti presso l'abitazione di questi ultimi, sita in CP_1 CP_2
Roma, Via A. Zanetta 18 o comunque in loro compagnia. Nel medesimo anno il decideva di trasferire la propria residenza e di variare il proprio _1 domicilio per la propria corrispondenza presso l'abitazione di e i quali CP_1 CP_2 provvedevano – anche a proprie spese – ad ogni sua esigenza (cura della persona, trasporto, disbrigo delle commissioni quotidiane) e all'uopo gli concedevano in comodato d'uso gratuito una stanza di detto immobile, giusto contratto del 10.11.2015 (cfr. doc. n. 07a fascicolo parte attrice). 12. Applicati i superiori principi alla fattispecie concreta e tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che emergono nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al processo attraverso l'istruttoria documentale, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per affermare che le attribuzioni patrimoniali effettuate dal in favore dei convenuti siano avvenute nella consapevolezza di _1 quest'ultimo di essere debitore nei loro confronti e di dover adempiere, in tale qualità, ad un obbligo giuridico, morale o sociale, per compensare i servizi resi dai beneficiari.
Infatti, al fine del riconoscimento della sussistenza di un vero e proprio dovere morale e/o sociale del disponente nei confronti dei convenuti, non appaiono sufficienti né il trasferimento della residenza e la domiciliazione di alcuni rapporti bancari e postali presso l'abitazione della CP_2 all'interno della quale il - dall'anno 2015 - aveva ottenuto in comodato gratuito l'uso di _1 una stanza, né le sporadiche attività di assistenza prestata dai medesimi convenuti in occasione di spostamenti, ricoveri e visite mediche del de cuius.
Deve quindi ritenersi – anche a fronte delle dichiarazioni confessorie rese dagli stessi convenuti, secondo i quali il era solito ricompensarli “in occasione di spese da loro anticipate e/o dei _1 servizi resi in suo favore per l'espletamento della commissioni quotidiane di cui non poteva farsi personalmente carico” – che si sia trattato di attribuzioni patrimoniali gratuite effettuate spontaneamente dal de cuius con spirito di liberalità, nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico o morale, né per costume sociale, volte a compensare i servizi resi dai convenuti, e rientranti nella figura della donazione remuneratoria di cui all'art. 770, co. 1, c.c.
13. Va invece esclusa la qualificazione di tali attribuzioni in termini di liberalità d'uso ex art. 770, co. 2, c.c., intendendosi come tali quelle attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito che un soggetto pone in essere con l'intento di conformarsi ad un costume sociale o uso familiare.
Proprio la rilevanza del motivo di volersi conformare all'uso, e la sua "normalità", hanno fatto sì che tali atti, comunque compiuti con spirito di liberalità, venissero tenuti distinti dalla donazione tipica e sottratti alla sua disciplina. La conformità agli usi o ai costumi costituisce il criterio discretivo tra donazione rimuneratoria e liberalità d'uso: mentre nella prima vi deve essere la piena consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale, la seconda deve essere effettuata nel rispetto di un uso che consiglia di compierla (Trib. Torino, 18.9.2020), pur essendo necessaria una certa proporzionalità tra valore del servizio ricevuto e valore dell'oggetto della liberalità stessa (Cass. n. 18280/2016; Cass. n. 16550/2008; Cass. n. 1077/1992).
Peraltro, l'indagine sulla proporzionalità deve tener conto delle condizioni economiche del donante, degli usi dell'occasione che ha originato la liberalità, nonché dei rapporti tra le parti e della loro posizione sociale.
Per aversi liberalità d'uso, quindi, è necessario che la stessa sia proporzionale alle condizioni economiche di chi la effettua e agli usi propri di una determinata occasione, anche alla luce dei rapporti tra le parti (Cass. n. 18280/2016, cit.; Trib. Padova, 21.10.2021).
Dunque, si configura la liberalità d'uso qualora sia disposta in determinate occasioni – quali le nozze, i compleanni, gli anniversari – in cui per consuetudine si è instaurata l'abitualità diffusa di un certo comportamento. Nella fattispecie in esame, invece, pur avendo prospettato che i prelievi in contanti di cui si discute costituissero liberalità d'uso, i convenuti non hanno mai allegato, né tantomeno provato, in quali specifiche occasioni e per quale consuetudine sociale essi sarebbero avvenuti.
14. Trattandosi, quindi (come innanzi detto), di vere e proprie donazioni remuneratorie, al fine di escludere l'applicazione delle norme sulla forma scritta per atto pubblico richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c., occorre stabilire se - come affermato da parte convenuta - si tratti di donazioni di modico valore che, ai sensi dell'art. 783 c.c., sono valide acne se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene mobile. Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che l'onere di provare il carattere modico della donazione incombe sul donatario (Trib. Milano, 30.8.2010). Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi esso apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: quello oggettivo, correlato al valore del bene mobile oggetto del contratto e quello soggettivo, correlato alla capacità economica del donante, dato che la donazione non deve comunque incidere in modo rilevante sul patrimonio del donante (Cass. ord., n. 3858/2020; Cass. n. 7913/2001; Cass. n. 11304/1994; Trib. Cassino 4.6.2021; Trib. Brescia 5.6.2019). Deve essere pertanto valutata la reale situazione patrimoniale del donante, in tutte le sue componenti (Trib.
Roma 18.5.1982), sicché anche una donazione oggettivamente di scarso valore può non essere considerata modica quando il donante sia di modeste condizioni economiche. Nel caso di specie, l'accertamento condotto sia sotto il profilo oggettivo – in relazione al valore dei prelievi-donazioni in sé considerati – sia sotto il profilo soggettivo – in relazione al patrimonio complessivo del donante – inducono a riconoscere che si sia trattato di donazioni di valore modico, valide indipendentemente dalla forma scritta per atto pubblico ad substantiam.
Essi, infatti – escluso il prelievo di € 1.500,00 di cui si è già trattato e di cui è stata esclusa la natura donativa – variano da un ammontare minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00. Il , invece, pur essendo percettore di una pensione di circa € 651,00 mensili, aveva – _1 all'epoca dei prelievi in esame – un patrimonio complessivo stimabile in ca. € 265.000,00 (cfr. documentazione in atti e allegazioni difensive di parte attrice).
Si tratta, dunque, di somme di denaro di importo oggettivamente contenuto che – soprattutto se rapportate alla complessiva capacità economica del – non hanno inciso in maniera _1 apprezzabile sul patrimonio del donante.
Ne consegue che, trattandosi di donazioni remuneratorie di modico valore, una volta avvenuta la consegna del denaro che ne costituiva l'oggetto, i prelievi in questione risultano avere una giusta causa di attribuzione, anche in mancanza dell'atto pubblico ad substantiam e, pertanto, non vanno restituiti alla massa ereditaria, come richiesto dall'erede, mancando il diritto alla ripetizione in colui che ha donato. Nondimeno - come innanzi detto – l'importo dei prelievi de quibus, pari a complessivi € 6.500,00, andrà computato ai fini della ricostruzione fittizia della massa ereditaria, dal momento che – ai fini della determinazione della quota disponibile (e di quella di riserva) – l'art. 556 c.c. richiama i criteri previsti in tema di collazione, il cui art. 738 c.c. dispone che non sono soggette a collazione soltanto le donazioni di modico valore fatte in favore del coniuge. Nella specie, invece, poiché le donazioni di modico valore in parola sono state effettuate in favore di soggetti diversi dal coniuge, esse andranno computate nella massa ereditaria fittizia, ai fini dell'accertamento della lesione della quota di legittima del coniuge, odierno attore.
15. Il terzo gruppo di operazioni che va esaminato sono i prelievi effettuati direttamente dal o dal delegato per effettuare pagamenti di tributi (RAV), utenze domestiche _1 CP_1
(ACEA) o dei bollettini condominiali intestati alla CP_2
Segnatamente, si tratta del prelievo di € 1.915,30 effettuato dal per eseguire il pagamento Pt_2 del RAV intestato a del prelievo di € 1.834,52 effettuato il 29.09.2017 dal delegato CP_2 per eseguire il pagamento del RAV intestato a del prelievo di € 1.196,54 CP_1 CP_2 effettuato il 19.09.2018 dal delegato per eseguire il pagamento del RAV intestato a CP_1
dei prelievi di € 126,92, del 13.05.2019, di € 159,70 del 13.05.2019, di € 150,18 del CP_2
16.05.2019, di € 147,79 del 16.05.2019, effettuati dal delegato per eseguire il pagamento CP_1 di bollettini ACEA intestati alla del bonifico di € 381,49 eseguito dal delegato a CP_2 CP_1 favore del Condominio di via Zanetti per il pagamento della 5° rata condominiale 2020 della
[...
del bonifico di € 454,00 eseguito il 07.06.2021 dal delegato a favore di CP_2 CP_1 per l'affitto giugno 2021 via Did. Pt_3 CP_6
In relazione a tali operazioni bancarie, parte convenuta ha dedotto che costituissero obbligazioni derivanti dal comodato per la contribuzione alle spese dell'immobile sito in via Zanetta 18 presso il quale il aveva trasferito la propria residenza e domicilio e che alcune di esse fossero state _1 effettuate direttamente dal . _1
Orbene, l'art. 5 del contratto di comodato gratuito (di una stanza all'interno dell'immobile di via
Zanetta n. 18 di proprietà di prevedeva che “le spese necessarie per la manutenzione CP_2 ordinaria degli immobili nonché quelle relative allo loro gestione comprese le utenze saranno a carico del comodatario mentre quelle di natura straordinaria resteranno a carico del proprietario”. Ne consegue che, pur non essendo previsto un corrispettivo per l'uso di una stanza all'interno dell'appartamento di cui trattasi, il comodatario era tenuto a sostenere, tra le altre, le spese di gestione dell'immobile, comprese le utenze.
Per tale ragione, possono ritenersi obbligazioni derivanti dal contratto di comodato gratuito soltanto quelle relative al pagamento degli oneri condominiali e delle utenze ACEA, restandone comunque escluse le imposte a carico del comodante proprietario dell'immobile e il canone di locazione di altro appartamento.
Sennonché, tenuto conto del fatto che oggetto del comodato gratuito aveva ad oggetto soltanto una stanza e non l'intero immobile, a carico del comodatario poteva essere posta soltanto una quota delle spese di gestione e delle utenze: quota che in mancanza di più precise indicazioni sulle dimensioni dell'immobile, può essere equitativamente determinata in misura pari ad un quarto del totale.
16. Per quanto riguarda i pagamenti delle obbligazioni (anche di natura tributaria) della una CP_2 volta richiamato quanto innanzi detto in ordine ai rapporti tra il e gli odierni convenuti, _1 deve ritenersi che configurino delle ipotesi di donazioni indirette, consistenti in liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione tipica prevista dall'art. 769 c.c. (art. 809, co 1, c.c.).
Difatti, a differenza dell'adempimento del debitore, quello terzo ha natura negoziale, essendo un atto giuridicamente libero, caratterizzato dall'animus solvendi debiti alieni. Va allora individuata una causa interna costante, la realizzazione dell'interesse del creditore, e una causa esterna che riguarda i rapporti tra terzo e debitore. Tali rapporti possono essere i più vari, ma qualora l'adempimento del terzo (negozio-mezzo) ha – come nella fattispecie in esame – lo scopo esclusivo di beneficiare il debitore, ricorre un'ipotesi di donazione indiretta (negozio-fine). Difatti, i prelievi effettuati dal conto corrente del per l'adempimento delle obbligazioni _1
(anche tributarie) della risultano caratterizzati (sotto il profilo soggettivo) dallo spirito di CP_2 liberalità e (sotto il profilo oggettivo) dall'incremento del patrimonio del debitore/donatario e dal correlativo depauperamento del patrimonio del terzo/donante: essi, pertanto, configurano delle donazioni indirette.
17. Dal momento che non si tratta di vere e proprie donazioni, bensì di liberalità risultanti da atti di natura diversa, non è richiesta, ai fini della loro validità, la forma scritta ad substantiam dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 c.c., ma soltanto la forma prescritta dalla legge per questi “atti diversi”. La donazione indiretta si distingue dalla donazione simulata, che è una vera e propria donazione diretta, compiuta con l'intenzione di donare che però resta dissimulata sotto la forma di un negozio oneroso.
In caso di donazione simulata si hanno due negozi: uno reale e uno fittizio. Il negozio reale è la donazione, quello fittizio è la vendita (o altro atto oneroso) che maschera la donazione.
Nella donazione indiretta, invece, l'atto è unico, ed è reale ed effettivo, mentre il vantaggio in favore di una persona non risulta in via diretta, ma come conseguenza ulteriore e mediata.
Anche le donazioni indirette sono però sottoposte a collazione (ex art. 737 c.c.) e sono oggetto di riduzione per integrare la quotata riservata ai legittimari (art. 809, co. 1, c.c.); anch'esse, quindi, andranno computate nel donatum ai fini della ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 556 c.c., nell'ambito dell'azione di riduzione esperita dal coniuge del de cuius. 18. In conclusione, fatta salva la quota di un quarto degli oneri condominiali e delle utenze, pari ad
€ 241,52 (quota parte delle obbligazioni scaturenti a carico del dal contratto di comodato _1 gratuito), i restanti prelievi e bonifici – pari a complessivi € 6.124,92 – costituiscono donazioni indirette, valide anche in mancanza della forma scritta dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c. Ne consegue che, trattandosi di atti di liberalità pienamente validi, manca il diritto alla ripetizione della somma di € 6.124,92 in colui che ha donato e, conseguentemente, nel suo erede: l'odierna attrice.
Tale somma andrà però computata nel donatum ai fini della ricostruzione fittizia della massa ereditaria per la determinazione del valore della quota disponibile e della quota riservata all'erede legittimario.
19. La quarta categoria di operazioni bancarie rispetto alle quali parte attrice ha agito in ripetizione
è rappresentata da due bonifici: il primo, di € 7.004,00, eseguito dal delegato in data CP_1 31.07.2017, sul conto corrente BCC di Roma, in favore di per “acquisto autovettura” CP_2
e il secondo, di € 17.004,50, eseguito dal in data 20.06.2019 sul conto MPS a favore di _1 e per ”acquisto casa figlia ”. CP_1 CP_2 Per_3
Rispetto al primo bonifico, parte convenuta ha dedotto di averlo interamente rimborsato;
in parte, in contanti e, in parte – per un importo pari ad € 6.000,00 – mediante bonifico disposto dagli stessi convenuti, in data 05.08.2017, in favore del (doc. 5). _1 Parte attrice ha contestato l'avvenuto rimborso sostenendo che sul conto corrente Postale del Coronato non risulta accreditata la somma oggetto del bonifico in parola e che la ricevuta dell'ordine di bonifico prodotto da controparte non dimostrerebbe che lo stesso sia stato ricevuto dal beneficiario, potendo essere stato successivamente revocato, come emergerebbe dalla nota in calce allo stesso, riportante la dicitura “restituzione per annullamento”. Avendo, parte convenuta, dedotto di aver rimborsato il bonifico de quo, va automaticamente escluso che si possa trattare di un trasferimento di denaro avvenuto su ordine e per spirito di liberalità del delegante . _1
Di conseguenza, ad esso non può essere attribuita, né natura di donazione diretta del denaro, né natura di donazione indiretta dell'autovettura, avendo, piuttosto, quella di prestito personale, rispetto al quale è sorto l'obbligo di restituzione da parte del mutuatario. Grava, quindi, sul mutuatario debitore, l'onere della prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione restitutoria a suo carico. Nella fattispecie concreta, benché parte attrice abbia omesso di depositare l'estratto conto del conto corrente postale relativo al periodo luglio-settembre 2017 – con conseguente impossibilità di verificare se l'importo del bonifico sia stato effettivamente accreditato sul medesimo conto – la ricevuta dell'ordine di bonifico prodotta da parte convenuta reca in nota la dicitura “restituzione per annullamento”. Ciò dimostra chiaramente che il bonifico è stato successivamente annullato e che l'importo di € 6.000,00 non è stato mai accreditato sul conto corrente postale intestato al . _1 Parimenti, manca la prova della restituzione dei restanti € 1.000,00 in contanti. Di conseguenza, non avendo la debitrice dimostrato di aver restituito il prestito ricevuto dal CP_2
, ella va condannata alla restituzione della somma di € 7.004,00 in favore dell'odierna _1 attrice, quale erede del mutuante.
20. Riguardo al secondo bonifico, invece, parte convenuta ha sostenuto che, avendo come causale quella di ”acquisto casa figlia ”, si sarebbe trattato di una donazione indiretta (dell'immobile). Per_3
Essa, quindi, sarebbe valida anche in mancanza della forma scritta dell'atto pubblico, richiesta ad substantiam solo per le donazioni dirette e neppure lederebbe la quota di legittima dell'attrice.
La tesi difensiva di parte convenuta – erroneamente basata sulla nota pronuncia delle SS.UU. n.
18725/2017 – non coglie nel segno.
Difatti, sin dalla sentenza n. 9282 del 1992, le SS.UU. hanno affermato il principio secondo il quale
“nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.” (conformi, Cass. n. 13619/2017; Cass., n. 12486/2002; Cass. n. 5122/2001; Cass., n. 12563/2000;
Cass., n. 5310/1998).
Segnatamente, le SS.UU. cit. hanno stabilito che «nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto». Inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che non è configurabile la donazione indiretta dell'immobile “quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” (Cass. n. 2149/2014, conforme, Cass., n. 16329/2024; contra, Cass., n. 10759/2019).
Più chiaramente, per configurare una donazione indiretta del bene mobile o immobile acquistato dal donatario con denaro del donante occorre dimostrare l'intervento del terzo donante nell'atto di vendita stipulato tra venditore e acquirente-beneficiario per adempiere spontaneamente l'obbligazione di pagamento del prezzo direttamente nei confronti del venditore. Ciò può accadere con la corresponsione della somma direttamente al venditore a mezzo assegni circolari o a mezzo di bonifico sul conto corrente indicato dal venditore;
ovvero, in caso di ricorso da parte del terzo donante al credito bancario, attraverso l'assunzione della qualità di parte mutuataria nell'atto di mutuo immediatamente successivo alla compravendita, mentre il beneficiario risulterà terzo datore di ipoteca sul bene acquistato. Pertanto, quando il denaro erogato al beneficiario per l'acquisto di un bene mobile o immobile venga da questi impiegato successivamente in detto acquisto, oggetto della donazione rimane il denaro stesso.
Ponendosi in questo solco interpretativo le SS.UU. n. 18725/2017 (richiamate anche da parte convenuta) hanno stabilito che “in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”. Dunque, non rientrano tra le donazioni indirette, ma configurano una donazione diretta ad esecuzione indiretta le liberalità effettuate con il trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari, con la conseguenza che sono affette da nullità se non vengono effettuate con atto pubblico, salvo che si tratti donazione di modico valore. Nella fattispecie in esame, il bonifico non è stato effettuato direttamente in favore del venditore dell'immobile, bensì a favore dei genitori dell'acquirente. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato né che la compravendita immobiliare è effettivamente avvenuta, né quando sarebbe avvenuta e neppure quale sarebbe stato il prezzo di acquisto dell'immobile; essa nemmeno ha dedotto che l'importo del bonifico corrispondesse al prezzo di acquisto: circostanza, questa, molto improbabile, essendo, l'importo di € 17.000,00, notoriamente insufficiente per l'acquisto di un immobile.
Ne consegue allora che, la mera indicazione nel bonifico bancario della causale “acquisto casa figlia ” non risulta sufficiente per configurare una donazione indiretta dell'immobile; Per_3 cosicché, è il denaro oggetto di una donazione diretta.
Ciò posto, richiamato quanto innanzi detto a proposito delle donazioni di modico valore, ritiene il Giudicante che quella in esame, tenuto conto del considerevole ammontare del bonifico (pari ad €
17.000,00) e della capacità economica del donante (stimabile in ca. € 265.000,00), abbia inciso in maniera rilevante sul patrimonio del medesimo donante, al punto da non poter qualificare anche l'atto di liberalità in questione come donazione di modico valore. Conseguentemente, alla stregua dei superiori principi, in mancanza dell'atto pubblico ad substantiam ex art 782 c.c., la donazione de qua è nulla per difetto di forma;
cosicché, in mancanza di un valido titolo di attribuzione, sorge in capo al donante (o, come in questo caso, al suo erede) il diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Pertanto, i convenuti e vanno condannati in solido al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 parte attrice, dell'importo di € 17.004,50 a titolo di restituzione delle somme versate a titolo di donazione, nulla per difetto di forma scritta.
21. La quinta categoria di operazioni bancarie in contestazione riguarda le due polizze assicurative vita di € 50.450,00 ciascuna, stipulate dal Controparte_7
, con beneficiari, in caso morte del contraente, rispettivamente, (polizza n. _1 Persona_2
0108647010167761) ed (polizza n. 0108647010167761), di cui parte attrice Controparte_1 chiede di dichiarare la simulazione e la nullità delle dissimulate donazioni per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 cc.
Parte convenuta ha eccepito inammissibilità della domanda di simulazione delle polizze in esame sostenendo che controparte avrebbe prodotto in giudizio unicamente le proposte di assicurazione
(doc. 13) e non anche le polizze vita. L'eccezione di inammissibilità della domanda di simulazione è infondata, in quanto dalla documentazione versata in atti da parte attrice (tanto le proposte di assicurazione sottoscritte dal contraente, quanto gli estratti conto nei quali sono annotati gli addebiti relativi al pagamento dei premi assicurativi) si ricava la prova scritta di per sé idonea a dimostrare direttamente l'esistenza dei contratti di assicurazione e la loro decorrenza ex art. 1888 cod. civ. Difatti, secondo il costante indirizzo interpretativo della S.C., ai fini della prova scritta del contratto di assicurazione, possono rilevare anche documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo, essendo vietato soltanto che la prova documentale possa essere sostituita o integrata da quella orale, fuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art 2724 n.
3 cod. civ. (Cass., Ord. n. 19217/2024; Cass., n. 42076/2021, Cass. 16541/2012; Cass., 919/1999; Cass., n. 5416/1993; Cass., n. 1486/1975; Cass., n. 1501/1972).
Nondimeno, la domanda di accertamento della simulazione dei contratti assicurativi e di nullità, per mancanza dell'atto pubblico, delle dissimulate donazioni (dirette) è infondata per le seguenti ragioni. L'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) configura un contratto che può assolvere a molteplici finalità concrete: dalla garanzia alla previdenza, alla liberalità.
Il suo scopo pratico più frequente è quello di previdenza quando siano indicati come beneficiari persone che vivono del lavoro del contraente (ad es., assicurazione sulla vita stipulata dal coniuge lavoratore, a favore dell'altro coniuge non lavoratore ed a carico del primo).
Quando invece – come nel caso di specie – il beneficiario sia una persona che (come i convenuti e non ricevevano sostentamento dal contraente (il ), deve presumersi, CP_1 CP_2 _1 ex art. 2727 c.c., che lo scopo pratico avuto di mira dal contraente medesimo sia una liberalità.
In tale ipotesi, l'assicurazione sulla vita o – più precisamente – il negozio di designazione del terzo quale beneficiario in caso morte, costituisce una donazione indiretta di cui all'art. 809 c.c., rispetto alla quale il donatum è rappresentato dai premi pagati dal contraente e non dall'indennizzo versato dalla Compagnia assicuratrice al beneficiario. Difatti, secondo il costante insegnamento della S.C. “le polizze sulla vita aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del «negozio fine» (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n. 7683/2015)” (Cass. n. 29583/2021; in senso conforme, Cass. n. 3263/2016). Pertanto, alla designazione del terzo si applica l'art. 775 c.c. e “se compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito” (Cass. n. 7683/2015 cit.; conforme Cass. n. 29583/2021). Dunque, il donatum originario risulta costituito dai premi versati dal contraente all'assicuratore (cfr. Cass. n. 6528/2006), mentre il pagamento dell'indennizzo al beneficiario da parte dell'assicuratore - dovuto non a titolo gratuito, ma a titolo oneroso a fronte del premio pagato - costituisce il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario medesimo (Cass. n. 3263/2016, cit.). La S.C. ha altresì chiarito che “il dibattito sulla natura delle polizze aventi contenuto finanziario non riguarda l'idoneità dello strumento a realizzare una donazione indiretta” (Cass., 29583/2021); di conseguenza, non è necessario indagare in ordine alla natura finanziaria e al valore speculativo delle polizze vita in esame, sottoscritte dal de cuius con AXA – MPS.
22. Una volta inquadrata correttamente la fattispecie in esame, ne discende che – rispetto alle polizze vita con designazione dei convenuti quali beneficiari in caso morte del contraente – il donatum è rappresentato dai premi pagati da quest'ultimo.
Trattandosi, però, di donazione indiretta dell'importo dei premi pagati, vale la regola – innanzi indicata – secondo la quale, ai fini della sua validità, non è richiesto l'atto pubblico previsto a pena di nullità dall'art. 782 c.c., con la presenza di due testimoni ex art. 48 della L. n. 89/1913, ma è sufficiente la forma del negozio mezzo: nella specie, la forma scritta della dichiarazione di designazione dei convenuti quali beneficiari delle due polizze vita, sottoscritta dal . _1
La validità del titolo donativo in forza del quale sono state effettuate le donazioni indirette dei premi pagati dal per le due polizze in contestazione, esclude la sussistenza del diritto dell'erede _1 del contraente alla ripetizione di quanto in tal modo attribuito ai donatari, odierni convenuti. Nondimeno, anche in questo caso, trattasi di donazioni indirette valide, gli importi dei premi donati ai convenuti andranno computati nel donatum ai fini della determinazione della quota disponibile e dell'eventuale lesione della quota di riserva spettante al coniuge, quale erede legittimario. 23. Infine, il sesto gruppo di operazioni in contestazione riguarda il prelievo di € 800,00 in data
16.02.2022, il bonifico di € 902,90 del 16.02.2022 in favore del Condominio di via Zanetti a pagamento del 5° e 6° bimestre e il bonifico di € 31,22 del 16.02.2022, in favore di CP_2 Bricoman, tutti effettuati dal delegato dopo la morte del delegante , avvenuta l'11.02.2022. _1
Al riguardo, parte convenuta ha rappresentato che si sarebbe trattato di operazioni precedentemente autorizzate in vita dal de cuius in ragione di liberalità d'uso e/o di adempimento di obbligazioni naturali o comunque di obbligazioni da comodato d'uso dell'abitazione dei convenuti (cfr. bonifico di € 902,90 con causale oneri condominiali dell'abitazione di Via A. Zanetta 18), ovvero sono state eseguite per il trasporto delle ceneri presso la città d'origine del Sig. (Tito, Persona_1 provincia di Potenza) in ragione delle sue disposizioni di ultima volontà (cfr. bonifico di € 31,22 e prelevamento contanti di € 800,00 del 16.02.22). Essendo pacifico che si è trattato di operazioni effettuate dal delegato dopo la morte del correntista delegante, la tesi difensiva di parte convenuta è infondata;
tanto nel caso in cui si voglia aderire alla tesi dottrinaria secondo la quale la morte e la sopravvenuta incapacità del correntista non comportano l'estinzione del rapporto di conto corrente che prosegue quindi con gli eredi o con il legale rappresentante dell'incapace, quanto nel caso in cui, più correttamente, si voglia sposare il principio giurisprudenziale secondo il quale la morte del correntista determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa delle successive operazioni di accredito e di addebiti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento di ogni ulteriore operazione (cfr. Cass. 21/04/2000 n. 5264).
Sempre secondo la S.C., il rapporto di mandato tra il correntista e la banca viene a cessare con la chiusura del conto in caso di morte del correntista, sicché sulla banca grava solo l'obbligo di custodia delle somme depositate e della loro restituzione alla persona designata dal depositario o autorizzata dal giudice a riceverle, in base ai principi sull'adempimento delle obbligazioni di dare
(Cass., 04/12/1992, n. 12921).
Evidentemente, la chiusura del conto a seguito della morte del correntista travolge anche il mandato attribuito dal titolare al delegato. Pertanto, sia in un caso che nell'altro, al momento della morte del correntista, l'eventuale saldo attivo del conto corrente intestato in via esclusiva ad de cuius cade in successione ed entra immediatamente a far parte della massa ereditaria, con conseguente obbligo di custodia da parte della banca, la quale, essendo subentrati tutti gli eredi pro quota nel lato attivo del rapporto obbligatorio, può adempiere la propria obbligazione di pagamento solo mediante il versamento della somma corrispondente al saldo attivo in favore di tutti gli eredi legittimi o testamentari in misura corrispondente alle quote di spettanza di ciascuno di essi.
Dunque, una volta sciolto il rapporto di conto corrente con la morte del correntista, è impedita ogni ulteriore operazione, inclusi i prelievi effettuati dal delegato.
Qualora, invece, la banca consenta il prelievo di somme depositate in conto corrente dopo la chiusura del conto stesso per morte del correntista, trova applicazione l'art. 1189, che riconosce effetto liberatorio al pagamento in buona fede al creditore apparente (Cass., 04/12/1992, n. 12921).
Ne consegue allora che, i prelievi e i bonifici effettuati dal delegato sul conto corrente CP_1
BCC di Roma dopo la sua estinzione a seguito della morte del risultano del tutto _1 illegittimi e vanno restituiti alla massa ereditaria e, per essa, all'erede.
Non si perviene a una diversa conclusione in forza della tesi sostenuta da parte convenuta, in quanto a nulla rileva – rispetto alle operazioni effettuate dal “delegato” sul conto corrente oramai estinto – la circostanza che si sarebbe trattato di prelievi autorizzati dal de cuius o rispondenti alle sue ultime volontà.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata da parte attrice, il convenuto va condannato a restituite alla quale erede del , le somme CP_1 Pt_1 _1 prelevate dal conto corrente BCC di Roma dopo la morte del suo titolare.
24. Passando all'esame della domanda di riduzione formulata da parte attrice, si osserva quanto segue.
A seguito della morte in data 11.02.2022 (doc. 1b,) si è aperta, in assenza di testamento, la successione legittima di e, in mancanza di figli, di ascendenti e di fratelli o sorelle Persona_1 del de cuius, l'intera eredità si è devoluta per legge al coniuge separato , ai sensi Parte_1 dell'art. 583 c.c. (cfr. certificato di matrimonio, doc. 3, e provvedimento presidenziale di separazione, doc. 4 a).
Il coniuge separato, al quale – come nel caso di specie – non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 548, co. 1, c.c.), tra cui la riserva di una quota di eredità che, in mancanza di figli, è pari alla metà del patrimonio del coniuge defunto
(art. 540 co. 1, c.c.).
Nel proporre l'azione di riduzione contro convenuti, parte attrice ha sostenuto che le donazioni effettuate in vita dal de cuius in loro favore avrebbe leso la propria quota di legittima e che, per reintegrare la quota di riserva che per legge spetta al coniuge, con conseguente diritto alla riduzione delle donazioni lesive. Ai sensi dell'art. 556 c.c. e delle norme sulla collazione cui esso rinvia, per determinare l'ammontare della quota disponibile e, correlativamente, di quella di riserva asseritamente lesa, occorre effettuare preliminarmente la ricostruzione fittizia della massa composta dai beni che appartenevano al defunto all'epoca dell'apertura della successione (relictum), detratti i debiti e dai beni donati (donatum) secondo il valore che essi avevano all'epoca dell'apertura della successione;
sull'asse così formato si calcolano le quote disponibili e quelle/a di riserva. Inoltre, il legittimario che chiede la riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni effettuate in suo favore, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (art. 564, co. 2, c.c.).
Nella fattispecie in esame, il Collegio deve innanzitutto rilevare d'ufficio la mancanza della condizione necessaria, ai sensi dell'art. 564, co. 1, c.c., per l'esercizio, da parte dell'attrice, dell'azione di riduzione nei confronti dei convenuti. Secondo tale norma, infatti, il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, a meno che si tratti di donazioni e legati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Dal momento che, per un verso, non risulta che la abbia accettato l'eredità del col Pt_1 _1 beneficio d'inventario e, per altro verso, i convenuti non sono eredi del de cuius chiamati all'eredità, manca la condizione per poter esperire nei loro confronti l'azione di riduzione. 25. Ad ogni modo, per mera completezza espositiva, va osservato che l'azione di riduzione sarebbe stata comunque infondata nel merito. Difatti, se ai fini della ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, al relictum e al donatum imputato alla porzione dell'attrice (dalla stessa quantificato in € 94.473,36 a titolo di saldo di conti corrente e di bonifico di € 45.000,00 effettuato in suo favore il 9.11.2018) si aggiungono sia le donazioni
(dirette e indirette) effettuate dal in favore dei convenuti (per complessivi € 113.524,92), _1 sia quelle indirette effettuate in favore del coniuge (per € 100.900,00) – tramite la Pt_1 designazione della stessa quale beneficiaria, in caso di morte del contraente, di due polizze vita di €
50.450,00 cadauna, contratte dal con AXA MPS – il valore complessivo della massa _1 ammonta ad € 308.898,28.
Rispetto a tale valore complessivo dell'asse ereditario, la quota disponibile e la quota riservata al coniuge superstite ammontano entrambe alla metà dell'intero e, dunque, sono pari ad € 154.449,14. Poiché il valore dei beni ricevuti da parte attrice (relictum più il donatum imputato alla sua quota) ammonta ad € 195.373,36, ne discende che ella ha ricevuto complessivamente beni per un valore superiore a quello della quota di legittima (pari ad € 154.449,14), con la conseguenza che l'azione di riduzione sarebbe risultata comunque infondata.
26. Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese giudiziali, considerata la reciproca soccombenza, esse, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., vanno compensate tra le parti in misura di due terzi e poste a carico di parte convenuta in ragione dell'altro terzo, nella misura liquidata come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della complessità della causa e della qualità delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Ottava Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di ripetizione, condanna i convenuti, per le causali indicate in motivazione, al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 39.867,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così ripartita:
- € 15.859,04 ; Controparte_1
- € 7.004,00Troiani Duilia;
- € 17.004,50 e , in solido;
Controparte_1 CP_2
2) dichiara inammissibile l'azione di riduzione proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti;
3) compensa le spese di lite in ragione di due terzi e condanna parte convenuta al pagamento in solido della somma di € 4.600,00, in favore di parte attrice, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Fausto Basile
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Argan
in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati: dott. Luigi ARGAN Presidente;
dott. Paolo D'AVINO Giudice;
dott. Fausto BASILE Giudice relatore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9915 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, via Ezio n. 29 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Del Vecchio che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
ATTRICE
E
, nato ad [...] il [...], (C.F.: ), e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, via Cagliari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Angela Soccio, che li rappresenta e difende giuste procure speciali allegate in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima e ripetizione indebito.
CONCLUSIONI All'udienza del 14/11/2024, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie istruttorie e, in subordine, ha rassegnato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria;
il procuratore di parte convenuta ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie istruttorie e, in subordine, ha rassegnato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione. per parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare: 1) l'apertura della successione ab intestato del de cuius dichiarando che la Persona_1 Sig.ra ne è l'erede universale;
Parte_1
2) la simulazione delle polizze vita Double Engine Easy di di cui al doc. Controparte_3
13 stipulate dal de cuius , con beneficiari Sigg.ri e Persona_1 Controparte_1 CP_2
e saldate con i seguenti bonifici: proposta polizza vita n. 0108647010167761 beneficiario
[...] caso morte 02/08/18 euro 50.450,00 – proposta polizza vita n. 0108647010167854 Persona_2 beneficiario caso morte 02/08/18 euro 50.450,00 e la nullità delle relative Controparte_1 dissimulate donazioni per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 c.c.;
3) che le donazioni dissimulate di cui al punto 2 eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre e ledono la quota spettante all'attrice quale erede legittimaria ex art. 540 c.c.; 4) ordinare al Sig. quale delegato ad operare sul conto corrente di presentare il Controparte_1 rendiconto della gestione del conto corrente BCC n. 400133002082-45 intestato a _1
nel periodo compreso dal 28/04/2017 (conferimento della delega) al 16/02/2022 (chiusura
[...] del conto corrente), disponendo che lo stesso sia accompagnato dai relativi e necessari documenti giustificativi;
5) i seguenti pagamenti e bonifici eseguiti dal de cuius: - conto CP_2 corrente BCC n. 400133002082- 45 intestato a delega Persona_1 [...]
data 18/07/2017 importo € 1.915,30 beneficiario RAV per conto CP_1 CP_2 corrente Monte Paschi Siena n. 47-8647-5193.38 intestato a data 25/05/18 Persona_1 importo € 672,44 bonifico a Cond. Via Zanetta 18, sc 2 (appartamento D Troiani) estinzione ccb 01,136,1001442; data 20/06/2019 importo € 17.004,50 bonifico a e Controparte_1
per acquisto casa figlia totale € 19.592,24 – CP_2 Per_3 Controparte_1 conto corrente Monte Paschi Siena n. 47- 8647-5193.38 intestato a data Persona_1 20/06/19 importo € 17.004,50 bonifico a e per acquisto Controparte_1 CP_2 casa figlia totale € 17.004,50 costituiscono dei prestiti ovvero in subordine donazioni nulle Per_3 per difetto di forma ex art. 782 c.c.;
6) condannare i Sig.ri e ciascuno per quanto di spettanza, a Controparte_1 CP_2 restituire all'eredità del de cuius gli importi delle polizze vita di cui al punto 2 delle conclusioni, o quelli maggiori o minori ritenuti di giustizia, con gli interessi di legge e lucro cessante;
7) condannare il Sig. per l'indebita gestione del conto corrente di cui al punto 4 Controparte_1
a restituire alla Sig.ra n.q. erede universale del de cuius, la somma di € 23.289,26 Parte_1
(v. cap. 11 citazione), o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi di legge e lucro cessante;
8) condannare e ciascuno per quanto di spettanza, a restituire Controparte_1 CP_2 alla Sig.ra n.q. erede universale del de cuius le somme indicate al punto 5 o quelle Parte_1 maggiori o minori ritenute di giustizia, con gli interessi di legge e lucro cessante;
9) procedere alla divisione ereditaria secondo le norme della successione legittima. Con vittoria di spese, compensi ed il 15% di spese generali, oltre IVA e CAP di legge”; per parte convenuta:
“dichiarare inammissibili e comunque nel merito rigettare le domande tutte formulate dall'attrice perché infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che sfornite di prova. Con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.02.23, , erede legittima del Parte_1 defunto coniuge , ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_1
e proponendo le azioni di riduzione per lesione di legittima, di Controparte_1 CP_2 ripetizione dell'indebito e di scioglimento della comunione ereditaria, con l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. In punto di fatto, a sostegno delle domande formulate, ha dedotto:
a) di essere l'unica erede legittima del marito, , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto ab intestato in Roma l'11.02.2022, e di aver accettato l'eredità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 17.05.2022 (doc. 2a);
b) in data 10/10/1971, aveva contratto matrimonio con il de cuius Parte_1 _1
, in regime di comunione legale,
[...]
b) i coniugi si erano consensualmente separati per le esigenze pratiche del de cuius illustrate nella memoria ex art. 183, comma 2, cpc, con provvedimento del Tribunale di Roma nrg. 38739/2001 del
17/07/2001 omologato in data 22/08/2001 (docc. 3 e 4a);
c) in realtà i coniugi avevano sempre vissuto assieme, presso la abitazione familiare sita in Roma, via G. Brancaleone n. 14, sostenendosi reciprocamente, come dimostrato dai documenti in atti
(mem. 183, c. 2 e 3, cpc docc. 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26).
d) dal 2012 in poi, era in cura per gravi patologie, tra le quali: grave neoplasia Persona_1 polmonare – ipoacusia (protesi acustica) - ischemia-aneurisma dell'aorta addominale-ipoacusia- insufficienza renale cronica – ipertensione – crisi epilettiche, che, secondo il parere dei sanitari, lo rendevano una persona fragile, bisognosa di aiuto anche nelle faccende quotidiane (doc. 4b) e facilmente influenzabile ( doc. 17);
e) dall'anno 2014 il iniziò a frequentare , ex amministratore dello stabile _1 Controparte_1 di via G. Brancaleone n.14, e la di lui moglie , instaurando un rapporto di fiducia e di CP_2 amicizia;
f) a causa delle sue difficoltà fisiche e culturali, il iniziò a rivolgersi a e _1 Controparte_1
per il disbrigo delle incombenze amministrative e sanitarie, le cui spese venivano CP_2 rimborsate nell'immediato dal de cuius in contanti;
g) nel mese di novembre del 2015, il trasferì la propria residenza in via Abigaille Zanetta _1 n. 18, presso l'abitazione di proprietà di , in cui viveva anche , CP_2 Controparte_1 stipulando, all'uopo, con la un contratto di comodato per l'uso di una singola stanza di detto CP_2 immobile (docc. 5, 6 e 7a);
h) il 30/08/2016, il de cuius comunicò a la variazione di domicilio presso tale Controparte_4 immobile anche ai fini del ricevimento delle comunicazioni bancarie (doc. 7b), così come aveva fatto per il conto aperto presso BCC e Monte dei Paschi di Siena;
i) dopo il decesso di , l'odierna attrice ha scoperto che il de cuius aveva aperto a Persona_1 suo nome: A. conto corrente n. 400133002082-45 Controparte_5 presso la filiale di S. Lorenzo di Roma, rilasciando delega in favore di , con Controparte_1 domiciliazione per le comunicazioni bancarie presso l'abitazione dei convenuti in via A. Zanetta n. 18 Roma;
B. conto corrente Monte Paschi Siena n. 47-8647-5193.38 presso la filiale 47 n. 08647 di Roma, con domiciliazione per le comunicazioni bancarie presso l'abitazione dei convenuti innanzi detta;
l) ottenuta dai predetti Istituti di credito la documentazione bancaria, parte attrice ha notato prelievi, pagamenti e bonifici anomali riconducibili ai coniugi e per cui ha chiesto a CP_1 CP_2 questi ultimi chiarimenti con la lettera raccomandata datata 22/06/2022 (doc. 14);
m) non avendo ricevuto alcun riscontro positivo, la ha promosso, prima, la procedura di Pt_1 mediazione conclusasi con verbale negativo per mancato accordo (doc. 15), e successivamente la procedura di negoziazione assistita ex art. 2 DL 132/2014, conclusasi anch'essa con esito negativo per assenza di accordo in merito alla vertenza (doc. 16).
2. In data 17.05.2023, si sono costituti in giudizio e impugnando e Controparte_1 CP_2 contestando tutto quanto richiesto, dedotto e prodotto da parte attrice, in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, oltre che sfornito di prova, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate. In ordine alla delega ad operare sul conto corrente bancario BCC di Roma, parte convenuta ha affermato che tutte le operazioni bancarie effettuate dal sono sempre state eseguite CP_1 nell'interesse del e, comunque, sempre autorizzate e riconosciute da quest'ultimo, il quale _1 non ha mai chiesto alcun rendiconto per la gestione del proprio conto corrente, ha avuto piena disponibilità del conto e della relativa documentazione riepilogativa dei movimenti, e non ha mai contestato alcunché, ratificandone così, implicitamente e con comportamento concludente, le relative operazioni.
Con riferimento ad alcuni prelievi di modico valore effettuati dal ha invece eccepito che CP_1 costituissero liberalità d'uso di modico e/o rimborso spese in occasione di anticipazioni e/o servizi resi;
rispetto ad altri, ha eccepito che si trattasse di prelievi effettuati direttamente e personalmente dal;
con riguardo al bonifico per l'acquisto autovettura, disposto dal in favore _1 CP_1 della ha dedotto l'avvenuto rimborso dell'intero importo;
con riguardo ai prelievi post CP_2 mortem del , ha invece eccepito che si trattasse di disposizioni precedentemente _1 autorizzate e in ragione delle disposizioni di ultima volontà del de cuius.
3. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 6.6.2023, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. rinviando all'udienza di ammissione delle istanze istruttorie e le parti hanno provveduto a depositare le relative memorie. All'udienza del 10.10.2023 il Giudice, visto l'art. 185 bis c.p.c., ha invitato le parti a voler considerare la possibilità di conciliare la controversia con il pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 20.000,00 oltre ad un contributo per le spese di lite, e ha rinviato per verificare l'eventuale adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata. Successivamente, all'udienza del 7.11.2023, non avendo le parti raggiunto un accordo transattivo, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14 novembre 2024, le parti hanno insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie istruttorie e, in subordine, hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe indicato. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
***** 4. Seguendo un ordine logico – giuridico nelle diverse questioni che vengono in rilievo nella presente controversia, vanno in primo luogo esaminate le doglianze con le quali l'attrice Pt_1
in qualità di unica erede legittima di , contesta a vario titolo – mancanza
[...] Persona_1 delle preventiva autorizzazione del titolare del conto, obbligo di rendiconto, simulazione e nullità di donazioni – una serie di movimenti registrati sui conti correnti intestati al de cuius presso la BCC di Roma e presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e chiede ai convenuti il rendiconto della gestione del conto corrente BCC, la restituzione di somme indebitamente prelevate e/o donate, l'accertamento della lesione della quota di legittima ad ella spettante in qualità di coniuge e la divisione mediante collazione.
5. Innanzitutto, risulta documentalmente provata, e non è contestata tra le parti, la circostanza che in data 28.04.2017 , titolare del conto corrente n. 400133002082-45 presso la BCC Persona_1 di Roma ha conferito al convenuto delega ad operare sul conto medesimo. Controparte_1
Riguardo a tale delega, parte attrice ha dedotto, innanzitutto, che i prelievi - in contanti e non – effettuati dal sarebbero avvenuti senza la preventiva autorizzazione del e ha CP_1 _1 chiesto che il delegato renda, in favore dell'erede, il conto della gestione del conto corrente BCC. Il ha eccepito che tutte le operazioni bancarie da lui effettuate sono state eseguite CP_1 nell'interesse del e, comunque, sempre autorizzate e riconosciute da quest'ultimo, il quale _1 non ha mai chiesto alcun rendiconto per la gestione del proprio conto corrente, ha avuto piena disponibilità del conto e della relativa documentazione riepilogativa dei movimenti, e non ha mai contestato alcunché, ratificandone così, implicitamente e con comportamento concludente, le relative operazioni.
Nella fattispecie in esame, l'obbligo di rendiconto discende dall'assimilazione della figura del delegato a quella del mandatario e, dunque, dall'applicabilità della norma di cui all'art. 1713 c.c, secondo il quale: “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. La giurisprudenza di legittimità concorda nel ritenere che l'obbligo di rendere il conto può ritenersi adempiuto solo quando colui che vi è tenuto abbia fornito la prova non soltanto delle somme incassate, dell'entità e della causale degli esborsi nonché della quantità e qualità dei frutti percetti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con le quali l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato del mandatario si sia adeguato ai criteri di buona amministrazione (Cass. n. 242/2004; Cass. n. 1600/1995; Cass. n. 10528/1990; Cass. n.
7213/1990).
Sempre secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante (Cass. n. 7254/2013; Cass. n. 9262/2003; Cass. n. 9202/2003; Cass. n. 7592/1994). L'obbligo di rendiconto – verso il mandante o i suoi eredi – va però coordinato sia col principio secondo il quale l'approvazione del rendiconto è atto avente natura negoziale e può avvenire anche per facta concludentia, quando il mandante, dopo la presentazione, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, sia con l'ipotesi della tacita approvazione da parte del mandante, che può desumersi dalla circostanza che questi abbia tenuto, dopo la presentazione, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo (Cass. 1011/1976) e sia ancora con l'ipotesi della dispensa tacita, ovvero per fatti concludenti, dall'obbligo di rendiconto, preventivamente o successivamente all'espletamento del mandato (Cass. 2418/1977; Cass.
691/1970).
Alla stregua di tali principi, nella caso in esame rileva la circostanza che il – titolare del _1 conto corrente BCC di Roma – ha consentito al di operare sul proprio conto in qualità di CP_1 delegato per quasi cinque anni e fino alla propria morte, senza mai contestare il suo operato, nonostante la (non negata) ricezione degli estratti conto trimestrali in cui sono riportati i dati contabili di tutte le entrate, le uscite e dei saldi periodici, con la descrizione delle singole attività contabilizzate, incluse quelle poste in essere dal delegato. Di conseguenza, deve ritenersi che il delegato abbia operato sul conto con il consenso del titolare e che questi, non avendo mai sollevato alcuna contestazione in ordine all'operato del delegato per come emergeva dagli estratti conto trimestrali, abbia tacitamente approvato le operazioni ivi contabilizzate, dispensando per facta concludentia il delegato medesimo dalla presentazione del conto. Nella specie, dunque, non sussiste alcun obbligo del delegato di rendere (nuovamente) il conto all'erede del mandante e, corrispondentemente, alcun diritto di quest'ultimo di non approvare il rendiconto, sul presupposto formale del mancato consenso del titolare del contratto di conto corrente.
Ciò non impedisce però al medesimo erede di contestare la natura e gli effetti sostanziali delle singole operazioni effettuate dal delegato con il consenso e l'approvazione tacita del titolare del conto.
6. Occorre, dunque, esaminare partitamente e nel merito le deduzioni svolte da parte attrice in relazione al contenuto effettivo sia delle operazioni poste in essere dal delegato sia di quelle effettuate direttamente dal de cuius in favore dei convenuti, con le eventuali ricadute in tema di ricostruzione fittizia dell'asse ereditario e di accertamento della presunta lesione della quota di legittima dell'attrice.
7. Una prima categoria di operazioni riguarda i prelievi in contanti effettuati dal titolare del conto corrente BCC di Roma, anziché dal delegato CP_1 Si tratta, in particolare, dei prelievi di € 1.800,00, in data 29.22.2017, e di € 300,00, in data 15.01.2018, che, dalle ricevute bancarie in atti, risultano effettuati dal (doc 11 fasc. parte _1 attrice).
Dalla documentazione in atti (doc. 6 fasc. parte convenuta), risulta che, sempre in data 15.01.2018, il ha eseguito un bonifico estero (San Paolo, Brasile) del medesimo importo di € 300,00 a _1 favore di con la causale “saldo pratica coronato de cuius + anticipo”. Persona_4
Deve quindi presumersi che il denaro prelevato in contanti dal sia stato utilizzato dallo _1 stesso per effettuare il bonifico estero innanzi indicato. Per quanto riguarda, invece il primo prelievo in contanti di € 1.800,00, in mancanza di qualsiasi prova circa l'effettivo utilizzo - da parte del - del denaro da lui stesso prelevato, non è _1 possibile ritenere che esso sia stato consegnato ai convenuti, tanto in forza di un titolo da cui possa derivare l'obbligo di restituzione, quanto a titolo di donazione valida (da computare nella ricostruzione della massa ereditaria) o di donazione nulla per difetto di forma scritta (con conseguente diritto di ripetizione dell'indebito). 8. Una seconda categoria di operazioni bancarie riguarda i prelievi in contanti effettuati dal in qualità di delegato sul conto corrente BCC di Roma;
in particolare: € 1.500,00 in data CP_1 10.07.2017; € 1.000,00 in data 14.11.2017; € 700,00 in data 17.11.2017; € 1.000,00 in data 03.01.2018; € 500,00 in data 20.02.2018; € 700,00 in data 06.11.2018; € 500,00 in data 14.01.2019;
€ 500,00 in data 07.02.2019; € 800,00 in data 26.11.2019; € 600,00 in data 07.09.2020; € 200,00 in data 30.12.2020. Con riferimento al prelievo in contanti di € 1.500,00 in data 10.07.2017, parte convenuta ha dedotto Per_ che esso era stato autorizzato dal per sostenere le spese funerarie del fratello ( ) _1 deceduto n Brasile.
A sostegno di tale assunto, ha prodotto il certificato di morte di (doc. 3), deceduto in Persona_6
Brasile in data 13.05.2017.
Tale documentazione, tuttavia, non è idonea a dimostrare – come nel caso del bonifico di € 300,00 in data 15.01.2018, sopra menzionato – che il denaro prelevato in contanti dal quale CP_1 delegato, sia stato effettivamente destinato a sostenere in Brasile le spese funerarie del fratello defunto di . Persona_1
Di conseguenza, non avendo fornito la prova, anche presuntiva, di una diversa Controparte_1 destinazione della somma da lui prelevata in contanti, manca un titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, pertanto, va restituita all'erede del de cuius a titolo di indebito. 9. Con riferimento agli altri prelievi in contanti, parte convenuta ha allegato, indistintamente, titoli tra loro diversi, quali la liberalità d'uso (art. 770, co. 2, c.c.), il rimborso spese in occasione di anticipazioni e/o servizi resi in favore di e talvolta della stessa , Persona_1 Parte_1 l'adempimento di obbligazioni naturali. In ogni caso, si tratterebbe, a detta di parte convenuta, di prelievi di modico valore. Ciò avrebbe rilevanza nel caso in cui si trattasse di autentiche donazioni tipiche (incluse le donazioni remuneratorie di cui all'art. 770, co. 1, c.c.), essendo quelle di modico valore sottratte, ai fini della validità, alla forma dell'atto pubblico (art. 783 c.c.). Peraltro, ai sensi dell'art. 738 c.c., anche le donazioni tipiche di modico valore sono soggette a collazione, nonché alla riunione fittizia, ex art. 556 c.c. ai fini della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
Invece, le liberalità effettuate in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (art. 770, co. 2, c.c.) non sono mai assoggettate alla foma pubblica, indipendentemente dal loro valore, in quanto, per espressa previsione di legge, non si tratta di autentiche donazioni. Esse, pertanto, non sono neppure soggette a collazione nell'ambito dello scioglimento della comunione ereditaria e a riunione fittizia, in sede reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
Tali regole valgono, a maggior ragione, per le obbligazioni naturali, ovvero per le attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione di doveri morali o sociali per le quali l'ordinamento non concede azione, ma in caso di adempimento spontaneo l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri che assumono rilevanza affinché possa configurarsi un'obbligazione naturale sono doveri di natura "morale" che fanno parte del bagaglio collettivo della società.
In questa prospettiva, restano fuori dalla previsione della norma in esame sia i doveri della morale individuale, sia i doveri sociali in senso lato, vale a dire i doveri della correttezza, del galateo, della cortesia e del decoro. Tali doveri devono inoltre essere sufficientemente determinati e tipizzati, in questa prospettiva non si attribuisce rilevanza al generico dovere di aiutare gli altri, o di soccorrere chi si trova in stato di indigenza.
Inoltre, per aversi adempimento di obbligazione naturale non è sufficiente l'esistenza dell'obbligo e la consapevolezza di adempierlo, ma è altresì richiesto un rapporto di proporzionalità tra la prestazione ed il dovere in questione, altrimenti, per l'eccedenza si ricade nella figura della donazione.
10. Al riguardo, è molto labile la linea di distinzione tra obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) e donazioni rimuneratorie (art. 770 c.c.). La questione non ha una rilevanza meramente teorica, vista la differenza di disciplina che intercorre tra le donazioni rimuneratorie e le obbligazioni naturali, cui si è innanzi accennato.
Il dovere di riconoscenza che giustifica la donazione rimuneratoria costituisce infatti sicuramente un dovere della morale sociale generalmente riconosciuto. Sicché, in mancanza dell'espressa previsione di cui all'art. 770, co. 1, c.c., il dovere di riconoscenza ricadrebbe sotto la previsione dell'art. 2034 c.c. L'art. 770, co. 1, c.c., secondo il quale occorre applicare il regime delle donazioni per l'adempimento di un dovere di riconoscenza, offre indirettamente indicazioni circa i caratteri dei doveri della morale sociale che possono assumere rilevanza ai fini dell'art. 2034 c.c. Se infatti il dovere di riconoscenza non è considerato dal legislatore sufficientemente cogente da consentire di non ricorrere alle formalità previste per le donazioni, a contrario se ne deduce che i doveri che possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2034 c.c. devono essere avvertiti dalla coscienza sociale come ancora più cogenti. E' discusso quale sia l'elemento che consente di diversificare la donazione rimuneratoria dall'adempimento di obbligazione naturale. In base all'opinione più diffusa in dottrina e in giurisprudenza, l'elemento caratterizzante le donazioni sarebbe costituito dall'animus donandi. Mentre, in base ad una concezione più oggettivistica, il dovere di cui all' art. 770, co. 1, c.c. si differenzierebbe da quelli di cui all'art. 2034 c.c., per la sua minor intensità.
Non esiste una linea di demarcazione ben netta tra donazioni e obbligazioni naturali e ciò ha indotto la giurisprudenza a mutare parere in ordine alle elargizioni effettuate a favore del coniuge, del convivente more uxorio e della concubina.
In questa prospettiva, può sostenersi che il dovere della morale sociale tiene le veci della forma o della causa, quale elemento giustificativo del trasferimento patrimoniale. Sicché, solo nel caso in cui manca l'esecuzione di fatto o l'attribuzione patrimoniale non sia motivata può apparire giustificato il ricorso alle forme tradizionali della donazione formale.
Secondo i giudici di legittimità, “la liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario
(cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (Cass., n. 19578/2016; conformi, Cass., n. 5119/2009 e Cass., n. 10262/2016, secondo cui “la donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.” In particolare, nella prima pronuncia è stato escluso che configurasse donazione remuneratoria la disposizione con cui una signora aveva riconosciuto di essere debitrice di una somma pecuniaria nei confronti della nipote a titolo di gratitudine e compenso per l'assistenza, la cura e l'amministrazione ricevute per un considerevole periodo.
11. Nella fattispecie concreta, i convenuti hanno allegato di aver prestato assistenza al de cuius dall'anno 2013 in poi, in quanto, a seguito di alcuni interventi di angioplastica coronarica che avevano comportato difficoltà di deambulazione, il aveva chiesto loro assistenza nei suoi _1 spostamenti.
Da quel momento in poi, e avrebbero provveduto ad accompagnare con propri CP_1 CP_2 mezzi il nel disbrigo di faccende quotidiane, visite di controllo in ospedale etc., anche nei _1 viaggi fuori Roma, per esami clinici, come nella circostanza dell'espletamento dell'esame scintigrafico eseguito in data 10.09.2019 presso una clinica di AP (cfr. pag. 24 – doc. 4b fascicolo parte attrice).
Essi hanno altresì dedotto che, nel corso dell'anno 2015, i rapporti tra loro e il erano _1 divenuti talmente familiari che quest'ultimo trascorreva la maggior parte del suo tempo assieme a e consumando spesso anche i pasti presso l'abitazione di questi ultimi, sita in CP_1 CP_2
Roma, Via A. Zanetta 18 o comunque in loro compagnia. Nel medesimo anno il decideva di trasferire la propria residenza e di variare il proprio _1 domicilio per la propria corrispondenza presso l'abitazione di e i quali CP_1 CP_2 provvedevano – anche a proprie spese – ad ogni sua esigenza (cura della persona, trasporto, disbrigo delle commissioni quotidiane) e all'uopo gli concedevano in comodato d'uso gratuito una stanza di detto immobile, giusto contratto del 10.11.2015 (cfr. doc. n. 07a fascicolo parte attrice). 12. Applicati i superiori principi alla fattispecie concreta e tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che emergono nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al processo attraverso l'istruttoria documentale, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per affermare che le attribuzioni patrimoniali effettuate dal in favore dei convenuti siano avvenute nella consapevolezza di _1 quest'ultimo di essere debitore nei loro confronti e di dover adempiere, in tale qualità, ad un obbligo giuridico, morale o sociale, per compensare i servizi resi dai beneficiari.
Infatti, al fine del riconoscimento della sussistenza di un vero e proprio dovere morale e/o sociale del disponente nei confronti dei convenuti, non appaiono sufficienti né il trasferimento della residenza e la domiciliazione di alcuni rapporti bancari e postali presso l'abitazione della CP_2 all'interno della quale il - dall'anno 2015 - aveva ottenuto in comodato gratuito l'uso di _1 una stanza, né le sporadiche attività di assistenza prestata dai medesimi convenuti in occasione di spostamenti, ricoveri e visite mediche del de cuius.
Deve quindi ritenersi – anche a fronte delle dichiarazioni confessorie rese dagli stessi convenuti, secondo i quali il era solito ricompensarli “in occasione di spese da loro anticipate e/o dei _1 servizi resi in suo favore per l'espletamento della commissioni quotidiane di cui non poteva farsi personalmente carico” – che si sia trattato di attribuzioni patrimoniali gratuite effettuate spontaneamente dal de cuius con spirito di liberalità, nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico o morale, né per costume sociale, volte a compensare i servizi resi dai convenuti, e rientranti nella figura della donazione remuneratoria di cui all'art. 770, co. 1, c.c.
13. Va invece esclusa la qualificazione di tali attribuzioni in termini di liberalità d'uso ex art. 770, co. 2, c.c., intendendosi come tali quelle attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito che un soggetto pone in essere con l'intento di conformarsi ad un costume sociale o uso familiare.
Proprio la rilevanza del motivo di volersi conformare all'uso, e la sua "normalità", hanno fatto sì che tali atti, comunque compiuti con spirito di liberalità, venissero tenuti distinti dalla donazione tipica e sottratti alla sua disciplina. La conformità agli usi o ai costumi costituisce il criterio discretivo tra donazione rimuneratoria e liberalità d'uso: mentre nella prima vi deve essere la piena consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale, la seconda deve essere effettuata nel rispetto di un uso che consiglia di compierla (Trib. Torino, 18.9.2020), pur essendo necessaria una certa proporzionalità tra valore del servizio ricevuto e valore dell'oggetto della liberalità stessa (Cass. n. 18280/2016; Cass. n. 16550/2008; Cass. n. 1077/1992).
Peraltro, l'indagine sulla proporzionalità deve tener conto delle condizioni economiche del donante, degli usi dell'occasione che ha originato la liberalità, nonché dei rapporti tra le parti e della loro posizione sociale.
Per aversi liberalità d'uso, quindi, è necessario che la stessa sia proporzionale alle condizioni economiche di chi la effettua e agli usi propri di una determinata occasione, anche alla luce dei rapporti tra le parti (Cass. n. 18280/2016, cit.; Trib. Padova, 21.10.2021).
Dunque, si configura la liberalità d'uso qualora sia disposta in determinate occasioni – quali le nozze, i compleanni, gli anniversari – in cui per consuetudine si è instaurata l'abitualità diffusa di un certo comportamento. Nella fattispecie in esame, invece, pur avendo prospettato che i prelievi in contanti di cui si discute costituissero liberalità d'uso, i convenuti non hanno mai allegato, né tantomeno provato, in quali specifiche occasioni e per quale consuetudine sociale essi sarebbero avvenuti.
14. Trattandosi, quindi (come innanzi detto), di vere e proprie donazioni remuneratorie, al fine di escludere l'applicazione delle norme sulla forma scritta per atto pubblico richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c., occorre stabilire se - come affermato da parte convenuta - si tratti di donazioni di modico valore che, ai sensi dell'art. 783 c.c., sono valide acne se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene mobile. Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che l'onere di provare il carattere modico della donazione incombe sul donatario (Trib. Milano, 30.8.2010). Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi esso apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: quello oggettivo, correlato al valore del bene mobile oggetto del contratto e quello soggettivo, correlato alla capacità economica del donante, dato che la donazione non deve comunque incidere in modo rilevante sul patrimonio del donante (Cass. ord., n. 3858/2020; Cass. n. 7913/2001; Cass. n. 11304/1994; Trib. Cassino 4.6.2021; Trib. Brescia 5.6.2019). Deve essere pertanto valutata la reale situazione patrimoniale del donante, in tutte le sue componenti (Trib.
Roma 18.5.1982), sicché anche una donazione oggettivamente di scarso valore può non essere considerata modica quando il donante sia di modeste condizioni economiche. Nel caso di specie, l'accertamento condotto sia sotto il profilo oggettivo – in relazione al valore dei prelievi-donazioni in sé considerati – sia sotto il profilo soggettivo – in relazione al patrimonio complessivo del donante – inducono a riconoscere che si sia trattato di donazioni di valore modico, valide indipendentemente dalla forma scritta per atto pubblico ad substantiam.
Essi, infatti – escluso il prelievo di € 1.500,00 di cui si è già trattato e di cui è stata esclusa la natura donativa – variano da un ammontare minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00. Il , invece, pur essendo percettore di una pensione di circa € 651,00 mensili, aveva – _1 all'epoca dei prelievi in esame – un patrimonio complessivo stimabile in ca. € 265.000,00 (cfr. documentazione in atti e allegazioni difensive di parte attrice).
Si tratta, dunque, di somme di denaro di importo oggettivamente contenuto che – soprattutto se rapportate alla complessiva capacità economica del – non hanno inciso in maniera _1 apprezzabile sul patrimonio del donante.
Ne consegue che, trattandosi di donazioni remuneratorie di modico valore, una volta avvenuta la consegna del denaro che ne costituiva l'oggetto, i prelievi in questione risultano avere una giusta causa di attribuzione, anche in mancanza dell'atto pubblico ad substantiam e, pertanto, non vanno restituiti alla massa ereditaria, come richiesto dall'erede, mancando il diritto alla ripetizione in colui che ha donato. Nondimeno - come innanzi detto – l'importo dei prelievi de quibus, pari a complessivi € 6.500,00, andrà computato ai fini della ricostruzione fittizia della massa ereditaria, dal momento che – ai fini della determinazione della quota disponibile (e di quella di riserva) – l'art. 556 c.c. richiama i criteri previsti in tema di collazione, il cui art. 738 c.c. dispone che non sono soggette a collazione soltanto le donazioni di modico valore fatte in favore del coniuge. Nella specie, invece, poiché le donazioni di modico valore in parola sono state effettuate in favore di soggetti diversi dal coniuge, esse andranno computate nella massa ereditaria fittizia, ai fini dell'accertamento della lesione della quota di legittima del coniuge, odierno attore.
15. Il terzo gruppo di operazioni che va esaminato sono i prelievi effettuati direttamente dal o dal delegato per effettuare pagamenti di tributi (RAV), utenze domestiche _1 CP_1
(ACEA) o dei bollettini condominiali intestati alla CP_2
Segnatamente, si tratta del prelievo di € 1.915,30 effettuato dal per eseguire il pagamento Pt_2 del RAV intestato a del prelievo di € 1.834,52 effettuato il 29.09.2017 dal delegato CP_2 per eseguire il pagamento del RAV intestato a del prelievo di € 1.196,54 CP_1 CP_2 effettuato il 19.09.2018 dal delegato per eseguire il pagamento del RAV intestato a CP_1
dei prelievi di € 126,92, del 13.05.2019, di € 159,70 del 13.05.2019, di € 150,18 del CP_2
16.05.2019, di € 147,79 del 16.05.2019, effettuati dal delegato per eseguire il pagamento CP_1 di bollettini ACEA intestati alla del bonifico di € 381,49 eseguito dal delegato a CP_2 CP_1 favore del Condominio di via Zanetti per il pagamento della 5° rata condominiale 2020 della
[...
del bonifico di € 454,00 eseguito il 07.06.2021 dal delegato a favore di CP_2 CP_1 per l'affitto giugno 2021 via Did. Pt_3 CP_6
In relazione a tali operazioni bancarie, parte convenuta ha dedotto che costituissero obbligazioni derivanti dal comodato per la contribuzione alle spese dell'immobile sito in via Zanetta 18 presso il quale il aveva trasferito la propria residenza e domicilio e che alcune di esse fossero state _1 effettuate direttamente dal . _1
Orbene, l'art. 5 del contratto di comodato gratuito (di una stanza all'interno dell'immobile di via
Zanetta n. 18 di proprietà di prevedeva che “le spese necessarie per la manutenzione CP_2 ordinaria degli immobili nonché quelle relative allo loro gestione comprese le utenze saranno a carico del comodatario mentre quelle di natura straordinaria resteranno a carico del proprietario”. Ne consegue che, pur non essendo previsto un corrispettivo per l'uso di una stanza all'interno dell'appartamento di cui trattasi, il comodatario era tenuto a sostenere, tra le altre, le spese di gestione dell'immobile, comprese le utenze.
Per tale ragione, possono ritenersi obbligazioni derivanti dal contratto di comodato gratuito soltanto quelle relative al pagamento degli oneri condominiali e delle utenze ACEA, restandone comunque escluse le imposte a carico del comodante proprietario dell'immobile e il canone di locazione di altro appartamento.
Sennonché, tenuto conto del fatto che oggetto del comodato gratuito aveva ad oggetto soltanto una stanza e non l'intero immobile, a carico del comodatario poteva essere posta soltanto una quota delle spese di gestione e delle utenze: quota che in mancanza di più precise indicazioni sulle dimensioni dell'immobile, può essere equitativamente determinata in misura pari ad un quarto del totale.
16. Per quanto riguarda i pagamenti delle obbligazioni (anche di natura tributaria) della una CP_2 volta richiamato quanto innanzi detto in ordine ai rapporti tra il e gli odierni convenuti, _1 deve ritenersi che configurino delle ipotesi di donazioni indirette, consistenti in liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione tipica prevista dall'art. 769 c.c. (art. 809, co 1, c.c.).
Difatti, a differenza dell'adempimento del debitore, quello terzo ha natura negoziale, essendo un atto giuridicamente libero, caratterizzato dall'animus solvendi debiti alieni. Va allora individuata una causa interna costante, la realizzazione dell'interesse del creditore, e una causa esterna che riguarda i rapporti tra terzo e debitore. Tali rapporti possono essere i più vari, ma qualora l'adempimento del terzo (negozio-mezzo) ha – come nella fattispecie in esame – lo scopo esclusivo di beneficiare il debitore, ricorre un'ipotesi di donazione indiretta (negozio-fine). Difatti, i prelievi effettuati dal conto corrente del per l'adempimento delle obbligazioni _1
(anche tributarie) della risultano caratterizzati (sotto il profilo soggettivo) dallo spirito di CP_2 liberalità e (sotto il profilo oggettivo) dall'incremento del patrimonio del debitore/donatario e dal correlativo depauperamento del patrimonio del terzo/donante: essi, pertanto, configurano delle donazioni indirette.
17. Dal momento che non si tratta di vere e proprie donazioni, bensì di liberalità risultanti da atti di natura diversa, non è richiesta, ai fini della loro validità, la forma scritta ad substantiam dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 c.c., ma soltanto la forma prescritta dalla legge per questi “atti diversi”. La donazione indiretta si distingue dalla donazione simulata, che è una vera e propria donazione diretta, compiuta con l'intenzione di donare che però resta dissimulata sotto la forma di un negozio oneroso.
In caso di donazione simulata si hanno due negozi: uno reale e uno fittizio. Il negozio reale è la donazione, quello fittizio è la vendita (o altro atto oneroso) che maschera la donazione.
Nella donazione indiretta, invece, l'atto è unico, ed è reale ed effettivo, mentre il vantaggio in favore di una persona non risulta in via diretta, ma come conseguenza ulteriore e mediata.
Anche le donazioni indirette sono però sottoposte a collazione (ex art. 737 c.c.) e sono oggetto di riduzione per integrare la quotata riservata ai legittimari (art. 809, co. 1, c.c.); anch'esse, quindi, andranno computate nel donatum ai fini della ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 556 c.c., nell'ambito dell'azione di riduzione esperita dal coniuge del de cuius. 18. In conclusione, fatta salva la quota di un quarto degli oneri condominiali e delle utenze, pari ad
€ 241,52 (quota parte delle obbligazioni scaturenti a carico del dal contratto di comodato _1 gratuito), i restanti prelievi e bonifici – pari a complessivi € 6.124,92 – costituiscono donazioni indirette, valide anche in mancanza della forma scritta dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c. Ne consegue che, trattandosi di atti di liberalità pienamente validi, manca il diritto alla ripetizione della somma di € 6.124,92 in colui che ha donato e, conseguentemente, nel suo erede: l'odierna attrice.
Tale somma andrà però computata nel donatum ai fini della ricostruzione fittizia della massa ereditaria per la determinazione del valore della quota disponibile e della quota riservata all'erede legittimario.
19. La quarta categoria di operazioni bancarie rispetto alle quali parte attrice ha agito in ripetizione
è rappresentata da due bonifici: il primo, di € 7.004,00, eseguito dal delegato in data CP_1 31.07.2017, sul conto corrente BCC di Roma, in favore di per “acquisto autovettura” CP_2
e il secondo, di € 17.004,50, eseguito dal in data 20.06.2019 sul conto MPS a favore di _1 e per ”acquisto casa figlia ”. CP_1 CP_2 Per_3
Rispetto al primo bonifico, parte convenuta ha dedotto di averlo interamente rimborsato;
in parte, in contanti e, in parte – per un importo pari ad € 6.000,00 – mediante bonifico disposto dagli stessi convenuti, in data 05.08.2017, in favore del (doc. 5). _1 Parte attrice ha contestato l'avvenuto rimborso sostenendo che sul conto corrente Postale del Coronato non risulta accreditata la somma oggetto del bonifico in parola e che la ricevuta dell'ordine di bonifico prodotto da controparte non dimostrerebbe che lo stesso sia stato ricevuto dal beneficiario, potendo essere stato successivamente revocato, come emergerebbe dalla nota in calce allo stesso, riportante la dicitura “restituzione per annullamento”. Avendo, parte convenuta, dedotto di aver rimborsato il bonifico de quo, va automaticamente escluso che si possa trattare di un trasferimento di denaro avvenuto su ordine e per spirito di liberalità del delegante . _1
Di conseguenza, ad esso non può essere attribuita, né natura di donazione diretta del denaro, né natura di donazione indiretta dell'autovettura, avendo, piuttosto, quella di prestito personale, rispetto al quale è sorto l'obbligo di restituzione da parte del mutuatario. Grava, quindi, sul mutuatario debitore, l'onere della prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione restitutoria a suo carico. Nella fattispecie concreta, benché parte attrice abbia omesso di depositare l'estratto conto del conto corrente postale relativo al periodo luglio-settembre 2017 – con conseguente impossibilità di verificare se l'importo del bonifico sia stato effettivamente accreditato sul medesimo conto – la ricevuta dell'ordine di bonifico prodotta da parte convenuta reca in nota la dicitura “restituzione per annullamento”. Ciò dimostra chiaramente che il bonifico è stato successivamente annullato e che l'importo di € 6.000,00 non è stato mai accreditato sul conto corrente postale intestato al . _1 Parimenti, manca la prova della restituzione dei restanti € 1.000,00 in contanti. Di conseguenza, non avendo la debitrice dimostrato di aver restituito il prestito ricevuto dal CP_2
, ella va condannata alla restituzione della somma di € 7.004,00 in favore dell'odierna _1 attrice, quale erede del mutuante.
20. Riguardo al secondo bonifico, invece, parte convenuta ha sostenuto che, avendo come causale quella di ”acquisto casa figlia ”, si sarebbe trattato di una donazione indiretta (dell'immobile). Per_3
Essa, quindi, sarebbe valida anche in mancanza della forma scritta dell'atto pubblico, richiesta ad substantiam solo per le donazioni dirette e neppure lederebbe la quota di legittima dell'attrice.
La tesi difensiva di parte convenuta – erroneamente basata sulla nota pronuncia delle SS.UU. n.
18725/2017 – non coglie nel segno.
Difatti, sin dalla sentenza n. 9282 del 1992, le SS.UU. hanno affermato il principio secondo il quale
“nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.” (conformi, Cass. n. 13619/2017; Cass., n. 12486/2002; Cass. n. 5122/2001; Cass., n. 12563/2000;
Cass., n. 5310/1998).
Segnatamente, le SS.UU. cit. hanno stabilito che «nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto». Inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che non è configurabile la donazione indiretta dell'immobile “quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” (Cass. n. 2149/2014, conforme, Cass., n. 16329/2024; contra, Cass., n. 10759/2019).
Più chiaramente, per configurare una donazione indiretta del bene mobile o immobile acquistato dal donatario con denaro del donante occorre dimostrare l'intervento del terzo donante nell'atto di vendita stipulato tra venditore e acquirente-beneficiario per adempiere spontaneamente l'obbligazione di pagamento del prezzo direttamente nei confronti del venditore. Ciò può accadere con la corresponsione della somma direttamente al venditore a mezzo assegni circolari o a mezzo di bonifico sul conto corrente indicato dal venditore;
ovvero, in caso di ricorso da parte del terzo donante al credito bancario, attraverso l'assunzione della qualità di parte mutuataria nell'atto di mutuo immediatamente successivo alla compravendita, mentre il beneficiario risulterà terzo datore di ipoteca sul bene acquistato. Pertanto, quando il denaro erogato al beneficiario per l'acquisto di un bene mobile o immobile venga da questi impiegato successivamente in detto acquisto, oggetto della donazione rimane il denaro stesso.
Ponendosi in questo solco interpretativo le SS.UU. n. 18725/2017 (richiamate anche da parte convenuta) hanno stabilito che “in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”. Dunque, non rientrano tra le donazioni indirette, ma configurano una donazione diretta ad esecuzione indiretta le liberalità effettuate con il trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari, con la conseguenza che sono affette da nullità se non vengono effettuate con atto pubblico, salvo che si tratti donazione di modico valore. Nella fattispecie in esame, il bonifico non è stato effettuato direttamente in favore del venditore dell'immobile, bensì a favore dei genitori dell'acquirente. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato né che la compravendita immobiliare è effettivamente avvenuta, né quando sarebbe avvenuta e neppure quale sarebbe stato il prezzo di acquisto dell'immobile; essa nemmeno ha dedotto che l'importo del bonifico corrispondesse al prezzo di acquisto: circostanza, questa, molto improbabile, essendo, l'importo di € 17.000,00, notoriamente insufficiente per l'acquisto di un immobile.
Ne consegue allora che, la mera indicazione nel bonifico bancario della causale “acquisto casa figlia ” non risulta sufficiente per configurare una donazione indiretta dell'immobile; Per_3 cosicché, è il denaro oggetto di una donazione diretta.
Ciò posto, richiamato quanto innanzi detto a proposito delle donazioni di modico valore, ritiene il Giudicante che quella in esame, tenuto conto del considerevole ammontare del bonifico (pari ad €
17.000,00) e della capacità economica del donante (stimabile in ca. € 265.000,00), abbia inciso in maniera rilevante sul patrimonio del medesimo donante, al punto da non poter qualificare anche l'atto di liberalità in questione come donazione di modico valore. Conseguentemente, alla stregua dei superiori principi, in mancanza dell'atto pubblico ad substantiam ex art 782 c.c., la donazione de qua è nulla per difetto di forma;
cosicché, in mancanza di un valido titolo di attribuzione, sorge in capo al donante (o, come in questo caso, al suo erede) il diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Pertanto, i convenuti e vanno condannati in solido al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 parte attrice, dell'importo di € 17.004,50 a titolo di restituzione delle somme versate a titolo di donazione, nulla per difetto di forma scritta.
21. La quinta categoria di operazioni bancarie in contestazione riguarda le due polizze assicurative vita di € 50.450,00 ciascuna, stipulate dal Controparte_7
, con beneficiari, in caso morte del contraente, rispettivamente, (polizza n. _1 Persona_2
0108647010167761) ed (polizza n. 0108647010167761), di cui parte attrice Controparte_1 chiede di dichiarare la simulazione e la nullità delle dissimulate donazioni per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 cc.
Parte convenuta ha eccepito inammissibilità della domanda di simulazione delle polizze in esame sostenendo che controparte avrebbe prodotto in giudizio unicamente le proposte di assicurazione
(doc. 13) e non anche le polizze vita. L'eccezione di inammissibilità della domanda di simulazione è infondata, in quanto dalla documentazione versata in atti da parte attrice (tanto le proposte di assicurazione sottoscritte dal contraente, quanto gli estratti conto nei quali sono annotati gli addebiti relativi al pagamento dei premi assicurativi) si ricava la prova scritta di per sé idonea a dimostrare direttamente l'esistenza dei contratti di assicurazione e la loro decorrenza ex art. 1888 cod. civ. Difatti, secondo il costante indirizzo interpretativo della S.C., ai fini della prova scritta del contratto di assicurazione, possono rilevare anche documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo, essendo vietato soltanto che la prova documentale possa essere sostituita o integrata da quella orale, fuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art 2724 n.
3 cod. civ. (Cass., Ord. n. 19217/2024; Cass., n. 42076/2021, Cass. 16541/2012; Cass., 919/1999; Cass., n. 5416/1993; Cass., n. 1486/1975; Cass., n. 1501/1972).
Nondimeno, la domanda di accertamento della simulazione dei contratti assicurativi e di nullità, per mancanza dell'atto pubblico, delle dissimulate donazioni (dirette) è infondata per le seguenti ragioni. L'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) configura un contratto che può assolvere a molteplici finalità concrete: dalla garanzia alla previdenza, alla liberalità.
Il suo scopo pratico più frequente è quello di previdenza quando siano indicati come beneficiari persone che vivono del lavoro del contraente (ad es., assicurazione sulla vita stipulata dal coniuge lavoratore, a favore dell'altro coniuge non lavoratore ed a carico del primo).
Quando invece – come nel caso di specie – il beneficiario sia una persona che (come i convenuti e non ricevevano sostentamento dal contraente (il ), deve presumersi, CP_1 CP_2 _1 ex art. 2727 c.c., che lo scopo pratico avuto di mira dal contraente medesimo sia una liberalità.
In tale ipotesi, l'assicurazione sulla vita o – più precisamente – il negozio di designazione del terzo quale beneficiario in caso morte, costituisce una donazione indiretta di cui all'art. 809 c.c., rispetto alla quale il donatum è rappresentato dai premi pagati dal contraente e non dall'indennizzo versato dalla Compagnia assicuratrice al beneficiario. Difatti, secondo il costante insegnamento della S.C. “le polizze sulla vita aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del «negozio fine» (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n. 7683/2015)” (Cass. n. 29583/2021; in senso conforme, Cass. n. 3263/2016). Pertanto, alla designazione del terzo si applica l'art. 775 c.c. e “se compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito” (Cass. n. 7683/2015 cit.; conforme Cass. n. 29583/2021). Dunque, il donatum originario risulta costituito dai premi versati dal contraente all'assicuratore (cfr. Cass. n. 6528/2006), mentre il pagamento dell'indennizzo al beneficiario da parte dell'assicuratore - dovuto non a titolo gratuito, ma a titolo oneroso a fronte del premio pagato - costituisce il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario medesimo (Cass. n. 3263/2016, cit.). La S.C. ha altresì chiarito che “il dibattito sulla natura delle polizze aventi contenuto finanziario non riguarda l'idoneità dello strumento a realizzare una donazione indiretta” (Cass., 29583/2021); di conseguenza, non è necessario indagare in ordine alla natura finanziaria e al valore speculativo delle polizze vita in esame, sottoscritte dal de cuius con AXA – MPS.
22. Una volta inquadrata correttamente la fattispecie in esame, ne discende che – rispetto alle polizze vita con designazione dei convenuti quali beneficiari in caso morte del contraente – il donatum è rappresentato dai premi pagati da quest'ultimo.
Trattandosi, però, di donazione indiretta dell'importo dei premi pagati, vale la regola – innanzi indicata – secondo la quale, ai fini della sua validità, non è richiesto l'atto pubblico previsto a pena di nullità dall'art. 782 c.c., con la presenza di due testimoni ex art. 48 della L. n. 89/1913, ma è sufficiente la forma del negozio mezzo: nella specie, la forma scritta della dichiarazione di designazione dei convenuti quali beneficiari delle due polizze vita, sottoscritta dal . _1
La validità del titolo donativo in forza del quale sono state effettuate le donazioni indirette dei premi pagati dal per le due polizze in contestazione, esclude la sussistenza del diritto dell'erede _1 del contraente alla ripetizione di quanto in tal modo attribuito ai donatari, odierni convenuti. Nondimeno, anche in questo caso, trattasi di donazioni indirette valide, gli importi dei premi donati ai convenuti andranno computati nel donatum ai fini della determinazione della quota disponibile e dell'eventuale lesione della quota di riserva spettante al coniuge, quale erede legittimario. 23. Infine, il sesto gruppo di operazioni in contestazione riguarda il prelievo di € 800,00 in data
16.02.2022, il bonifico di € 902,90 del 16.02.2022 in favore del Condominio di via Zanetti a pagamento del 5° e 6° bimestre e il bonifico di € 31,22 del 16.02.2022, in favore di CP_2 Bricoman, tutti effettuati dal delegato dopo la morte del delegante , avvenuta l'11.02.2022. _1
Al riguardo, parte convenuta ha rappresentato che si sarebbe trattato di operazioni precedentemente autorizzate in vita dal de cuius in ragione di liberalità d'uso e/o di adempimento di obbligazioni naturali o comunque di obbligazioni da comodato d'uso dell'abitazione dei convenuti (cfr. bonifico di € 902,90 con causale oneri condominiali dell'abitazione di Via A. Zanetta 18), ovvero sono state eseguite per il trasporto delle ceneri presso la città d'origine del Sig. (Tito, Persona_1 provincia di Potenza) in ragione delle sue disposizioni di ultima volontà (cfr. bonifico di € 31,22 e prelevamento contanti di € 800,00 del 16.02.22). Essendo pacifico che si è trattato di operazioni effettuate dal delegato dopo la morte del correntista delegante, la tesi difensiva di parte convenuta è infondata;
tanto nel caso in cui si voglia aderire alla tesi dottrinaria secondo la quale la morte e la sopravvenuta incapacità del correntista non comportano l'estinzione del rapporto di conto corrente che prosegue quindi con gli eredi o con il legale rappresentante dell'incapace, quanto nel caso in cui, più correttamente, si voglia sposare il principio giurisprudenziale secondo il quale la morte del correntista determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa delle successive operazioni di accredito e di addebiti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento di ogni ulteriore operazione (cfr. Cass. 21/04/2000 n. 5264).
Sempre secondo la S.C., il rapporto di mandato tra il correntista e la banca viene a cessare con la chiusura del conto in caso di morte del correntista, sicché sulla banca grava solo l'obbligo di custodia delle somme depositate e della loro restituzione alla persona designata dal depositario o autorizzata dal giudice a riceverle, in base ai principi sull'adempimento delle obbligazioni di dare
(Cass., 04/12/1992, n. 12921).
Evidentemente, la chiusura del conto a seguito della morte del correntista travolge anche il mandato attribuito dal titolare al delegato. Pertanto, sia in un caso che nell'altro, al momento della morte del correntista, l'eventuale saldo attivo del conto corrente intestato in via esclusiva ad de cuius cade in successione ed entra immediatamente a far parte della massa ereditaria, con conseguente obbligo di custodia da parte della banca, la quale, essendo subentrati tutti gli eredi pro quota nel lato attivo del rapporto obbligatorio, può adempiere la propria obbligazione di pagamento solo mediante il versamento della somma corrispondente al saldo attivo in favore di tutti gli eredi legittimi o testamentari in misura corrispondente alle quote di spettanza di ciascuno di essi.
Dunque, una volta sciolto il rapporto di conto corrente con la morte del correntista, è impedita ogni ulteriore operazione, inclusi i prelievi effettuati dal delegato.
Qualora, invece, la banca consenta il prelievo di somme depositate in conto corrente dopo la chiusura del conto stesso per morte del correntista, trova applicazione l'art. 1189, che riconosce effetto liberatorio al pagamento in buona fede al creditore apparente (Cass., 04/12/1992, n. 12921).
Ne consegue allora che, i prelievi e i bonifici effettuati dal delegato sul conto corrente CP_1
BCC di Roma dopo la sua estinzione a seguito della morte del risultano del tutto _1 illegittimi e vanno restituiti alla massa ereditaria e, per essa, all'erede.
Non si perviene a una diversa conclusione in forza della tesi sostenuta da parte convenuta, in quanto a nulla rileva – rispetto alle operazioni effettuate dal “delegato” sul conto corrente oramai estinto – la circostanza che si sarebbe trattato di prelievi autorizzati dal de cuius o rispondenti alle sue ultime volontà.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata da parte attrice, il convenuto va condannato a restituite alla quale erede del , le somme CP_1 Pt_1 _1 prelevate dal conto corrente BCC di Roma dopo la morte del suo titolare.
24. Passando all'esame della domanda di riduzione formulata da parte attrice, si osserva quanto segue.
A seguito della morte in data 11.02.2022 (doc. 1b,) si è aperta, in assenza di testamento, la successione legittima di e, in mancanza di figli, di ascendenti e di fratelli o sorelle Persona_1 del de cuius, l'intera eredità si è devoluta per legge al coniuge separato , ai sensi Parte_1 dell'art. 583 c.c. (cfr. certificato di matrimonio, doc. 3, e provvedimento presidenziale di separazione, doc. 4 a).
Il coniuge separato, al quale – come nel caso di specie – non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 548, co. 1, c.c.), tra cui la riserva di una quota di eredità che, in mancanza di figli, è pari alla metà del patrimonio del coniuge defunto
(art. 540 co. 1, c.c.).
Nel proporre l'azione di riduzione contro convenuti, parte attrice ha sostenuto che le donazioni effettuate in vita dal de cuius in loro favore avrebbe leso la propria quota di legittima e che, per reintegrare la quota di riserva che per legge spetta al coniuge, con conseguente diritto alla riduzione delle donazioni lesive. Ai sensi dell'art. 556 c.c. e delle norme sulla collazione cui esso rinvia, per determinare l'ammontare della quota disponibile e, correlativamente, di quella di riserva asseritamente lesa, occorre effettuare preliminarmente la ricostruzione fittizia della massa composta dai beni che appartenevano al defunto all'epoca dell'apertura della successione (relictum), detratti i debiti e dai beni donati (donatum) secondo il valore che essi avevano all'epoca dell'apertura della successione;
sull'asse così formato si calcolano le quote disponibili e quelle/a di riserva. Inoltre, il legittimario che chiede la riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni effettuate in suo favore, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (art. 564, co. 2, c.c.).
Nella fattispecie in esame, il Collegio deve innanzitutto rilevare d'ufficio la mancanza della condizione necessaria, ai sensi dell'art. 564, co. 1, c.c., per l'esercizio, da parte dell'attrice, dell'azione di riduzione nei confronti dei convenuti. Secondo tale norma, infatti, il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, a meno che si tratti di donazioni e legati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Dal momento che, per un verso, non risulta che la abbia accettato l'eredità del col Pt_1 _1 beneficio d'inventario e, per altro verso, i convenuti non sono eredi del de cuius chiamati all'eredità, manca la condizione per poter esperire nei loro confronti l'azione di riduzione. 25. Ad ogni modo, per mera completezza espositiva, va osservato che l'azione di riduzione sarebbe stata comunque infondata nel merito. Difatti, se ai fini della ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, al relictum e al donatum imputato alla porzione dell'attrice (dalla stessa quantificato in € 94.473,36 a titolo di saldo di conti corrente e di bonifico di € 45.000,00 effettuato in suo favore il 9.11.2018) si aggiungono sia le donazioni
(dirette e indirette) effettuate dal in favore dei convenuti (per complessivi € 113.524,92), _1 sia quelle indirette effettuate in favore del coniuge (per € 100.900,00) – tramite la Pt_1 designazione della stessa quale beneficiaria, in caso di morte del contraente, di due polizze vita di €
50.450,00 cadauna, contratte dal con AXA MPS – il valore complessivo della massa _1 ammonta ad € 308.898,28.
Rispetto a tale valore complessivo dell'asse ereditario, la quota disponibile e la quota riservata al coniuge superstite ammontano entrambe alla metà dell'intero e, dunque, sono pari ad € 154.449,14. Poiché il valore dei beni ricevuti da parte attrice (relictum più il donatum imputato alla sua quota) ammonta ad € 195.373,36, ne discende che ella ha ricevuto complessivamente beni per un valore superiore a quello della quota di legittima (pari ad € 154.449,14), con la conseguenza che l'azione di riduzione sarebbe risultata comunque infondata.
26. Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese giudiziali, considerata la reciproca soccombenza, esse, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., vanno compensate tra le parti in misura di due terzi e poste a carico di parte convenuta in ragione dell'altro terzo, nella misura liquidata come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della complessità della causa e della qualità delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Ottava Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di ripetizione, condanna i convenuti, per le causali indicate in motivazione, al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 39.867,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così ripartita:
- € 15.859,04 ; Controparte_1
- € 7.004,00Troiani Duilia;
- € 17.004,50 e , in solido;
Controparte_1 CP_2
2) dichiara inammissibile l'azione di riduzione proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti;
3) compensa le spese di lite in ragione di due terzi e condanna parte convenuta al pagamento in solido della somma di € 4.600,00, in favore di parte attrice, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Fausto Basile
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Argan