Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella Societa' per azioni "Cines", avente per oggetto la produzione cinematografica.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella Societa' per azioni "Cines", avente per oggetto la produzione cinematografica.