Articolo 1 della Legge 10 gennaio 1951, n. 18
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1951
Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella Societa' per azioni "Cines", avente per oggetto la produzione cinematografica.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951