Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE SAlvatore - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AR AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO PANZARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 80/01 della Corte d'Appello di AR, depositata il 13/03/01 - R.G.N. 1359/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 giugno 1997, l'Ente Poste Italiane proponeva opposizione al decreto del Pretore di AR, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di Di AR RI di una somma a titolo di incremento annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), in relazione alla maturazione di un ulteriore quinquennio di anzianità nel triennio 1991/1993, come previsto dall'accordo di comparto relativo al triennio 1988/1990 (recepito dall'art. 25 del d.P.R. 4 agosto 1990 n. 335), la cui efficacia era stata prorogata per il triennio successivo, ai sensi dell'art. 7, comma 1^, del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438. Il giudice adito respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Ente Poste al pagamento delle spese processuali. Tale decisione, appellata dalla s.p.a. Poste Italiane, veniva riformata dalla Corte di appello di AR che, con la sentenza in epigrafe specificata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda avanzata dal dipendente postale con il ricorso monitorio, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. I giudici di appello facevano applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 51, n. 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria per l'anno
2001), che, interpretando autenticamente, e perciò con efficacia retroattiva, il citato art. 7, comma 1^, del decreto-legge n. 384 del 1992, aveva specificato che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, di cui alla legge 29 marzo 1993 n. 93, relativi al triennio 1988/1990 (tra cui l'accordo in questione), non modificava la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, salva restando l'esecuzione di eventuali giudicati formatisi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 388 del 2000; la disposizione interpretativa, ad avviso della Corte
territoriale, non poteva suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, così come sostenuto dal lavoratore, in quanto la nuova norma era intervenuta per risolvere un contrasto fra diverse possibili interpretazioni.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il dipendente deducendo un unico motivo di impugnazione.
L'intimata società resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, deducendo "dubbio di costituzionalità dell'art. 51 n. 3 della legge 23-12-2000 n. 388", il ricorrente sostiene la illegittimità costituzionale di tale disposizione e precisa che l'eventuale declaratoria in tal senso, previa rimessione alla Corte costituzionale, gli consentirebbe di ottenere una pronuncia di merito favorevole. La disposizione in esame, secondo il ricorrente, tradirebbe la funzione propria delle leggi interpretative, in assenza di alcun dubbio ermeneutico circa la portata della proroga, disposta dal citato art. 7 del d.l.. n. 384 del 1992, dell'efficacia dell'accordo contrattuale per il triennio 1988/1990 e in presenza, invece, di un univoco orientamento giurisprudenziale in senso favorevole ai dipendenti, sì che la medesima disposizione finirebbe per mascherare una norma innovativa, dotata di efficacia retroattiva, venendo ad incidere irragionevolmente, a lunga distanza dall'entrata in vigore della norma - fittiziamente - interpretata, sull'affidamento dei lavoratori interessati.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata in controricorso dalla società resistente sul presupposto che, non essendosi dedotto alcun vizio della sentenza impugnata (neanche sotto il profilo della erronea applicazione della legge interpretativa contestata), risulterebbe irrilevante la prospettata questione di costituzionalità.
Deve osservarsi, al riguardo, che la questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata in appello può essere riproposta con ricorso per Cassazione purché, insieme, siano riproposte questioni sostanziali che la rendano rilevante;
la proposizione della questione sostanziale, peraltro, deve ritenersi implicita quando, attraverso la riproposizione della questione di legittimità costituzionale e la conseguente eliminazione della norma denunziata, si tenda ad ottenere una decisione più favorevole di quella impugnata (cfr. Cass. 9 maggio 1981 n. 3055, 6 dicembre 1984 n. 6451). E tale ipotesi ricorre nella specie, avendo il ricorrente esplicitamente specificato la funzione strumentale della declaratoria di illegittimità costituzionale rispetto all'accoglimento della sua pretesa sostanziale. Il motivo, peraltro, quantunque ammissibile, non è fondato. Deve premettersi che non appare necessario accertare se la disposizione in questione abbia carattere interpretativo o sia in realtà una norma innovativa con l'efficacia retroattiva, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve attenersi in linea di principio - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale;
il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (cfr. Corte cost. 11 giugno 1999 n. 229). Con riferimento alla norma qui denunciata (art. 51, terzo comma, della legge n. 388 del 2000), tali condizioni sono state specificamente verificate dalla
Corte costituzionale, che, con ordinanza 20 giugno 2002 n. 263, ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale. In tale decisione, in particolare, la Corte ha osservato che la citata disposizione è giustificata, sotto il profilo della ragionevolezza, dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità, di cui all'art. 7, comma 1^, del decreto-legge n. 384 del 1992, di "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica;
ed ha aggiunto che la diversità di condizione fra coloro i quali hanno ottenuto l'incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli e coloro che non possono ottenere l'identico beneficio, benché abbiano proposto domanda giudiziale, non realizza una ingiustificata disparità di trattamento, dato che questo effetto deriva dalla necessità di rispettare il giudicato già formatosi in ordine ai singoli rapporti, per cui è anche da escludere che l'intervento legislativo realizzi una "correzione" concreta dell'attività giurisdizionale. Siffatte considerazioni valgono ad escludere i dubbi di illegittimità costituzionale qui denunciati e comportano, pertanto, il rigetto del ricorso.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004