TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2130/2021
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2130/2021
All'udienza del 12 giugno 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice l'avv. SIMONE MORANI per parte convenuta, in sostituzione avv. PESENTI, l'avv. MARUSCA ROSSI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2130/2021 R.G. tra
(cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Morani e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federico Orfei, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E cod. fisc. ), già , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte a fondamento della presente opposizione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, accertare e dichiarare l'inesistenza di ragioni di credito in testa alla creditrice in persona del legale rapp.te p.t., e per essa alla mandataria Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Sig. ; Controparte_2 Parte_1 per l'effetto revocare, dichiarare in ogni caso nullo, illegittimo, privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 274/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio n. 799/2021. Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità, l'invalidità e
l'inefficacia degli atti di cessione di credito intervenuti per tutte le ragioni sopra esposte e quindi revocare il D.I. opposto n.
275/2021 in quanto riportante crediti che Codesto Tribunale vorrà dichiarare prescritti e in ogni caso perché emesso in favore di soggetto privo di legittimazione attiva. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
pagina 2 di 9 Per l'opposta:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 8.636,74, oltre Controparte_1 interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- condannare l'opponente al pagamento, in favore di di euro 1.500 per il contratto Controparte_1 sottoscritto con l'allora ed euro 1.036,42 per il contratto sottoscritto con l'allora RE-DO, e così per un CP_3 totale di euro 2.536,42, importo pari alla differenza tra il quantum erogato e la somma effettivamente versata, alla luce della parziale esecuzione dei contratti per cui è causa, oltre interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.6.2021, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 799/2021, emesso in data 23.3.2021 e ritualmente notificato il 7.5.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 8.636,74, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da affermandosi Controparte_1 cessionaria del credito derivante:
(i) dal contratto di finanziamento n. 5073143 stipulato in data 8.10.2007 da con Parte_1
Santander Consumer Finanzia s.r.l. per ottenere l'importo totale di € 1.500,00, da rimborsarsi in 18 rate mensili.
Secondo la narrativa del ricorso, aveva ceduto pro soluto tale Controparte_4 credito a in data 20.12.2011; la società con atto del 28.12.2011 si Parte_2 Parte_2 era fusa per incorporazione nella soc. appartenente al Gruppo NC IFIS Controparte_5 Controparte_1
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quale conferitaria del ramo di Controparte_5 azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di era Controparte_5 pagina 3 di 9 divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29.6.2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc.; aveva poi cambiato denominazione sociale in Controparte_1
il saldo debitorio del rapporto era pari ad € 1.750,26. Controparte_1
(ii) dal contratto di finanziamento n. 40047966 stipulato in data 4.5.2007 da con Parte_1
DO NC s.p.a. per ottenere l'importo totale di € 4.000,00, da rimborsarsi in 55 rate mensili.
Secondo la narrativa del ricorso, DO s.p.a. aveva ceduto pro soluto il credito in data
16.04.2013 a la quale a sua volta aveva ceduto pro soluto il credito a in CP_6 Controparte_7 data 4.5.2013; aveva ceduto pro soluto il credito a con atto del Controparte_7 Controparte_5
01.08.2015; era maturato dal rapporto un saldo passivo di € 6.886,48.
Dedotto nel ricorso monitorio che fosse maturata una complessiva esposizione debitoria di €
8.636,74, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito e ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) La nullità e l'inesistenza delle obbligazioni contrattuali a fronte del disconoscimento delle firme apposte sui due contratti di finanziamento del 4.5.2007 e dell'8.10.2007, giammai sottoscritti da
; Parte_1
b) La prescrizione del credito e il difetto di legittimazione attiva di anche Controparte_1 per l'assenza di una valida comunicazione di cessione del credito, risultando di contro inefficaci, invalide e inopponibili tutte le comunicazioni di cessione del credito allegate al ricorso monitorio poiché recapitate a indirizzi non riferibili al destinatario.
Sulla scorta delle esposte premesse, gli attori hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 18.11.2021 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) L'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento, in primis per la mancata specificità della contestazione.; inoltre poiché effettuato solo con riferimento ai contratti azionati. La società mutuante non avrebbe potuto essere in possesso di documenti strettamente personali dell'opponente se quest'ultimo non avesse sottoscritto i contratti.
b) L'irrilevanza della omessa notifica della cessione del credito ai fini del perfezionamento della cessione e della legittimazione attiva;
c) L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 03.12.2021 l'intestato Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa è stato esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di CTU grafologica finalizzata a verificare la genuinità delle firme oggetto di disconoscimento. pagina 4 di 9 Il consulente tecnico incaricato, dott.ssa ha concluso che: “Le cinque firme in verifica, Persona_1 apposte sul contratto di finanziamento n. 5073143 stipulato con la Santander Consumer Bank S.p.a. in data 08.10.2007, indicato come doc. 3 del fascicolo monitorio (contraddistinte da V1 a V5), secondo scienza e coscienza, sono risultate apocrife
e non riconducibili al signor;
… Le sei firme in verifica, apposte sulla domanda di finanziamento n. 9853035 Parte_1 sottoscritta con CREDIAL Italia S.p.a. in data 04.05.2007 (contratto n. 40047966 stipulato con DO per fusione della CREDIAL), indicato come doc. 9 del fascicolo monitorio (contraddistinte da V6 a V11), secondo scienza e coscienza, sono risultate tutte autografe e, pertanto, certamente riconducibili al signor ”. Parte_1
***
L'opposizione è parzialmente meritevole di accoglimento.
Logicamente preliminare rispetto all'eccezione di disconoscimento appare la valutazione sulle eccezioni di prescrizione e di carenza di legittimazione attiva, come sollevate dall'opponente.
È acquisito il principio secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948
n. 4) c.c. (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 03.03.2020, n.4627; Tribunale Roma sez. IX, 06.03.2017, n.4552;
Cassazione civile sez. I, 08.08.2013, n.18951).
Come osservato da una consolidata giurisprudenza, il pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, in quanto ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato (Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052).
Del tutto pacifico è che il momento da cui decorre la prescrizione debba essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e non alle singole scadenze.
Per quanto concerne il contratto di finanziamento concluso con l'8.10.2007, da CP_3 rimborsarsi in 18 rate mensili di € 96,00 a decorrere dal 15.11.2007, è pacifico che l'ultima rata scadesse il
15.5.2009, talché in mancanza di tempestivi atti interruttivi il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato il 15.5.2019.
Parte convenuta ha dedotto che prima del consolidarsi della prescrizione sarebbero intervenute plurime comunicazioni di cessione del credito e di intimazione di pagamento, pienamente idonee ai fini dell'interruzione della prescrizione.
A giudizio del Tribunale, l'unico atto al quale effettivamente è possibile ascrivere una valenza interruttiva è rappresentato dalla diffida di pagamento del 9.6.2010, spedita a mezzo raccomandata pagina 5 di 9 regolarmente ricevuta dall'attore il 17.6.2010 all'indirizzo di via dei Platani n. 90, Ladispoli (all. 10 comparsa CP di costituzione di ).
Colgono nel segno i rilievi svolti dall'opponente in punto di inefficacia e di mancato perfezionamento della notifica delle altre missive richiamate dall'opposta.
Quanto alla comunicazione di del 15.6.2012 (all.ti 6-7 fascicolo monitorio), vale CP_5 evidenziare che la stessa risulta spedita all'indirizzo di via dei Platani n. 15, Ladispoli, tuttavia di non provata riferibilità all'opponente, atteso che nel contratto di finanziamento dell'8.10.2007 come luogo di residenza e domicilio dell'attore era indicata via dei Platani n. 90, del resto coincidente con l'indirizzo presso il quale era stata validamente notificata la raccomandata ricevuta il 17.6.2010. Inoltre, a nulla rileva il timbro di compiuta giacenza apposto sulla ricevuta di recapito, mancando su detta ricevuta la sottoscrizione dell'agente postale che ne avrebbe curato l'effettiva spedizione, talché in difetto non è possibile attribuire alcun rilievo alla dicitura della compiuta giacenza, né può ritenersi che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Invece, le successive raccomandate a/r del 19.10.2018 e del 18.2.2019 (all.ti 13, 14, 15 e 16 fasc. monitorio), inoltrate all'indirizzo di via Latina n. 14, Ladispoli, non sono state validamente recapitate, risultando entrambe restituite al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”. Peraltro, dallo stesso CP certificato di residenza allegato da risulta il trasferimento dell'attore da tale indirizzo sin dall'aprile del
2018, per emigrazione verso Cerveteri, ad ulteriore conferma dell'invalidità di dette notifiche.
Di conseguenza, non risulta provato, in assenza di altri validi atti interruttivi, che il termine decennale di prescrizione del credito, maturato il 17.6.2020 a fronte della ricezione della diffida di pagamento in data 17.6.2010, sia stato tempestivamente interrotto prima della (tardiva, ai fini dell'interruzione della prescrizione) notifica del decreto ingiuntivo il 7.5.2021.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, deve quindi dichiararsi la prescrizione del credito di € 1.750,26 dedotto in giudizio dalla convenuta con riferimento al contratto di finanziamento n.
5073143 stipulato in data 8.10.2007.
Ogni altra eccezione, anche con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni, deve al riguardo intendersi assorbita.
Per quanto concerne invece la pretesa creditoria derivante dal contratto di finanziamento n.
40047966 stipulato il 4.5.2007, da rimborsarsi in 55 rate mensili di € 119,00 da versarsi entro il 20 di ogni mese, è pacifico che l'ultima rata scadesse nel dicembre del 2011, talché, anche in mancanza di atti interruttivi, il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato nel dicembre del 2021.
Non vi è dubbio, pertanto, che in questo caso il credito non si sia prescritto, posto che la notifica del decreto ingiuntivo in data 7.5.2021 è intervenuta prima della scadenza del termine decennale di prescrizione. pagina 6 di 9 È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, invero non avendo costituito oggetto di specifica contestazione l'esistenza e la validità delle operazioni di cessione in forza del quale la creditrice assume di aver acquistato la titolarità del credito, come pure la ricomprensione della suddetta posizione creditoria nell'ambito delle varie cessioni.
Al riguardo, l'opponente si è limitato a sostenere che “l'invalidità delle comunicazioni sopra descritte andando ad inficiare la correttezza nel procedimento di cessione di credito procura l'ulteriore conseguenza della carenza di legittimazione attiva di (e per essa la mandataria ”. Controparte_1 Controparte_2
L'assunto è infondato, essendo assodato che, come ribadito da costante giurisprudenza, “nel caso di controversia insorta a seguito di cessione del credito, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva per il fatto che la cessione non sia stata notificata al debitore ceduto. La cessione del credito, infatti, è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).” (Tribunale Cassino sez. I, 04/10/2021, n.1282).
Ad abundantiam, vale sottolineare che, in ogni caso, ha ampiamente offerto Controparte_1 prova della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, avendo prodotto il contratto del 16.4.2013 di cessione del credito a da DO NC s.p.a. (nella quale RE si era fusa per CP_6
CP incorporazione a far data dall'1.6.2009 – cfr all. 13 ); l'estratto della G.U. del 4.5.2013 sulla quale è data la notizia della cessione di crediti in blocco, con atto del 29.4.2013, da a l'atto CP_6 Controparte_7 dell'1.8.2015 di cessione di crediti in blocco da a il conferimento di Controparte_7 Controparte_5 ramo d'azienda tra e che ha poi mutato denominazione in CP_5 Controparte_1 Controparte_1
[...]
Il giudice precedentemente designato ha disposto l'espletamento di una CTU grafologica al fine di verificare se le sottoscrizioni apposte al finanziamento per cui è causa, disconosciute dall'attrice, siano alla medesima effettivamente riconducibili.
Al termine dell'espletata consulenza tecnica, per quanto di interesse, la CTU ha affermato che:
“Dall'analisi delle firme in verifica e degli scritti di comparazione autografi del signor a disposizione in questa Parte_1 sede e dalla loro successiva comparazione, come ampiamente documentato iconograficamente e illustrato nella discussione che precede queste sintetiche conclusioni, la sottoscritta C.T.U. risponde al quesito posto dall - …Le sei firme in Parte_3 verifica, apposte sulla domanda di finanziamento n. 9853035 sottoscritta con CREDIAL Italia S.p.a. in data
04.05.2007 (contratto n. 40047966 stipulato con DO per fusione della CREDIAL), indicato come doc. 9 del fascicolo monitorio (contraddistinte da V6 a V11), secondo scienza e coscienza, sono risultate tutte autografe e, pertanto, Pt_ riconducibili al signor;
è emersa, infatti, tra le firme autografe del signor a disposizione in questa sede e le Parte_1
6 firme in verifica, una medesima correlazione grafica-stilistica, una medesima dinamica neuro-muscolare, una medesima pagina 7 di 9 corrispondenza di struttura esecutiva e un medesimo gesto grafico nelle sue modalità formative di dettaglio e di gesti fuggitivi”.
(p. 34 relazione CTU).
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e si presenta immune da vizi di ordine logico. La ricollegabilità delle sottoscrizioni disconosciute con quelle di certa autografia dell'attore è stata riscontrata dal consulente tecnico sulla base di tutti i parametri rilevanti. Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, dunque, possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Ne consegue che, verificata la riconducibilità all'attore delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento del 4.5.2007, egli è tenuto ad adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte.
Parte opposta ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente, avendo prodotto il contratto, corredato dall'estratto conto ex art. 50 TUB da cui si evince anche l'erogazione dell'importo finanziato, e allegato l'inadempimento dell'attore, oltre alla scadenza dell'obbligazione.
In assenza di specifica contestazione sulla misura del saldo debitorio, deve ritenersi accertato il credito dell'opposta per la somma di € 6.886,48.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere dichiarato Parte_1 tenuto e condannato al pagamento in favore di della somma di € 6.886,48, oltre Controparte_1 interessi di mora al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo.
Stante la condizione di parziale soccombenza reciproca, le spese di lite, valutata l'entità della porzione di credito accertata come non dovuta, possono essere parzialmente compensate in misura di un quarto. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte opponente, liquidate nella misura di 3/4 della complessiva somma di € 4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, applicati i parametri ex DM 55/14 ss. mm. fissati per lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto altresì conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva espletata, nonché della non particolare complessità delle questioni trattate. CP
Spese di CTU a carico di parte opponente per la quota di 3/4 e di per la quota di 1/4, avuto riguardo all'esito della lite e all'accertata apocrifia delle firme relative al contratto di finanziamento dell'8.10.2007.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2130/2021 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , così decide: Parte_1
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuto e condanna a Parte_1 corrispondere in favore di la complessiva somma di € 6.886,48, oltre Controparte_1 pagina 8 di 9 interessi di mora al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo.;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/4;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore di delle spese di lite per Controparte_1 la residua quota di 3/4, liquidata in complessivi € 3.000,00 per compensi (pari a 3/4 di € 4.000,00), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
4) pone le spese di CTU a carico di parte opponente per la quota di 3/4 e di parte opposta per la quota di 1/4.
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/6/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2130/2021
All'udienza del 12 giugno 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per parte attrice l'avv. SIMONE MORANI per parte convenuta, in sostituzione avv. PESENTI, l'avv. MARUSCA ROSSI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2130/2021 R.G. tra
(cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Morani e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federico Orfei, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E cod. fisc. ), già , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte a fondamento della presente opposizione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, accertare e dichiarare l'inesistenza di ragioni di credito in testa alla creditrice in persona del legale rapp.te p.t., e per essa alla mandataria Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Sig. ; Controparte_2 Parte_1 per l'effetto revocare, dichiarare in ogni caso nullo, illegittimo, privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 274/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio n. 799/2021. Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità, l'invalidità e
l'inefficacia degli atti di cessione di credito intervenuti per tutte le ragioni sopra esposte e quindi revocare il D.I. opposto n.
275/2021 in quanto riportante crediti che Codesto Tribunale vorrà dichiarare prescritti e in ogni caso perché emesso in favore di soggetto privo di legittimazione attiva. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
pagina 2 di 9 Per l'opposta:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 8.636,74, oltre Controparte_1 interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- condannare l'opponente al pagamento, in favore di di euro 1.500 per il contratto Controparte_1 sottoscritto con l'allora ed euro 1.036,42 per il contratto sottoscritto con l'allora RE-DO, e così per un CP_3 totale di euro 2.536,42, importo pari alla differenza tra il quantum erogato e la somma effettivamente versata, alla luce della parziale esecuzione dei contratti per cui è causa, oltre interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.6.2021, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 799/2021, emesso in data 23.3.2021 e ritualmente notificato il 7.5.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 8.636,74, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da affermandosi Controparte_1 cessionaria del credito derivante:
(i) dal contratto di finanziamento n. 5073143 stipulato in data 8.10.2007 da con Parte_1
Santander Consumer Finanzia s.r.l. per ottenere l'importo totale di € 1.500,00, da rimborsarsi in 18 rate mensili.
Secondo la narrativa del ricorso, aveva ceduto pro soluto tale Controparte_4 credito a in data 20.12.2011; la società con atto del 28.12.2011 si Parte_2 Parte_2 era fusa per incorporazione nella soc. appartenente al Gruppo NC IFIS Controparte_5 Controparte_1
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quale conferitaria del ramo di Controparte_5 azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di era Controparte_5 pagina 3 di 9 divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29.6.2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc.; aveva poi cambiato denominazione sociale in Controparte_1
il saldo debitorio del rapporto era pari ad € 1.750,26. Controparte_1
(ii) dal contratto di finanziamento n. 40047966 stipulato in data 4.5.2007 da con Parte_1
DO NC s.p.a. per ottenere l'importo totale di € 4.000,00, da rimborsarsi in 55 rate mensili.
Secondo la narrativa del ricorso, DO s.p.a. aveva ceduto pro soluto il credito in data
16.04.2013 a la quale a sua volta aveva ceduto pro soluto il credito a in CP_6 Controparte_7 data 4.5.2013; aveva ceduto pro soluto il credito a con atto del Controparte_7 Controparte_5
01.08.2015; era maturato dal rapporto un saldo passivo di € 6.886,48.
Dedotto nel ricorso monitorio che fosse maturata una complessiva esposizione debitoria di €
8.636,74, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito e ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) La nullità e l'inesistenza delle obbligazioni contrattuali a fronte del disconoscimento delle firme apposte sui due contratti di finanziamento del 4.5.2007 e dell'8.10.2007, giammai sottoscritti da
; Parte_1
b) La prescrizione del credito e il difetto di legittimazione attiva di anche Controparte_1 per l'assenza di una valida comunicazione di cessione del credito, risultando di contro inefficaci, invalide e inopponibili tutte le comunicazioni di cessione del credito allegate al ricorso monitorio poiché recapitate a indirizzi non riferibili al destinatario.
Sulla scorta delle esposte premesse, gli attori hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
In data 18.11.2021 si è costituita l'opposta, in particolare deducendo ed eccependo:
a) L'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di disconoscimento, in primis per la mancata specificità della contestazione.; inoltre poiché effettuato solo con riferimento ai contratti azionati. La società mutuante non avrebbe potuto essere in possesso di documenti strettamente personali dell'opponente se quest'ultimo non avesse sottoscritto i contratti.
b) L'irrilevanza della omessa notifica della cessione del credito ai fini del perfezionamento della cessione e della legittimazione attiva;
c) L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 03.12.2021 l'intestato Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa è stato esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di CTU grafologica finalizzata a verificare la genuinità delle firme oggetto di disconoscimento. pagina 4 di 9 Il consulente tecnico incaricato, dott.ssa ha concluso che: “Le cinque firme in verifica, Persona_1 apposte sul contratto di finanziamento n. 5073143 stipulato con la Santander Consumer Bank S.p.a. in data 08.10.2007, indicato come doc. 3 del fascicolo monitorio (contraddistinte da V1 a V5), secondo scienza e coscienza, sono risultate apocrife
e non riconducibili al signor;
… Le sei firme in verifica, apposte sulla domanda di finanziamento n. 9853035 Parte_1 sottoscritta con CREDIAL Italia S.p.a. in data 04.05.2007 (contratto n. 40047966 stipulato con DO per fusione della CREDIAL), indicato come doc. 9 del fascicolo monitorio (contraddistinte da V6 a V11), secondo scienza e coscienza, sono risultate tutte autografe e, pertanto, certamente riconducibili al signor ”. Parte_1
***
L'opposizione è parzialmente meritevole di accoglimento.
Logicamente preliminare rispetto all'eccezione di disconoscimento appare la valutazione sulle eccezioni di prescrizione e di carenza di legittimazione attiva, come sollevate dall'opponente.
È acquisito il principio secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948
n. 4) c.c. (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 03.03.2020, n.4627; Tribunale Roma sez. IX, 06.03.2017, n.4552;
Cassazione civile sez. I, 08.08.2013, n.18951).
Come osservato da una consolidata giurisprudenza, il pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, in quanto ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato (Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052).
Del tutto pacifico è che il momento da cui decorre la prescrizione debba essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e non alle singole scadenze.
Per quanto concerne il contratto di finanziamento concluso con l'8.10.2007, da CP_3 rimborsarsi in 18 rate mensili di € 96,00 a decorrere dal 15.11.2007, è pacifico che l'ultima rata scadesse il
15.5.2009, talché in mancanza di tempestivi atti interruttivi il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato il 15.5.2019.
Parte convenuta ha dedotto che prima del consolidarsi della prescrizione sarebbero intervenute plurime comunicazioni di cessione del credito e di intimazione di pagamento, pienamente idonee ai fini dell'interruzione della prescrizione.
A giudizio del Tribunale, l'unico atto al quale effettivamente è possibile ascrivere una valenza interruttiva è rappresentato dalla diffida di pagamento del 9.6.2010, spedita a mezzo raccomandata pagina 5 di 9 regolarmente ricevuta dall'attore il 17.6.2010 all'indirizzo di via dei Platani n. 90, Ladispoli (all. 10 comparsa CP di costituzione di ).
Colgono nel segno i rilievi svolti dall'opponente in punto di inefficacia e di mancato perfezionamento della notifica delle altre missive richiamate dall'opposta.
Quanto alla comunicazione di del 15.6.2012 (all.ti 6-7 fascicolo monitorio), vale CP_5 evidenziare che la stessa risulta spedita all'indirizzo di via dei Platani n. 15, Ladispoli, tuttavia di non provata riferibilità all'opponente, atteso che nel contratto di finanziamento dell'8.10.2007 come luogo di residenza e domicilio dell'attore era indicata via dei Platani n. 90, del resto coincidente con l'indirizzo presso il quale era stata validamente notificata la raccomandata ricevuta il 17.6.2010. Inoltre, a nulla rileva il timbro di compiuta giacenza apposto sulla ricevuta di recapito, mancando su detta ricevuta la sottoscrizione dell'agente postale che ne avrebbe curato l'effettiva spedizione, talché in difetto non è possibile attribuire alcun rilievo alla dicitura della compiuta giacenza, né può ritenersi che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Invece, le successive raccomandate a/r del 19.10.2018 e del 18.2.2019 (all.ti 13, 14, 15 e 16 fasc. monitorio), inoltrate all'indirizzo di via Latina n. 14, Ladispoli, non sono state validamente recapitate, risultando entrambe restituite al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”. Peraltro, dallo stesso CP certificato di residenza allegato da risulta il trasferimento dell'attore da tale indirizzo sin dall'aprile del
2018, per emigrazione verso Cerveteri, ad ulteriore conferma dell'invalidità di dette notifiche.
Di conseguenza, non risulta provato, in assenza di altri validi atti interruttivi, che il termine decennale di prescrizione del credito, maturato il 17.6.2020 a fronte della ricezione della diffida di pagamento in data 17.6.2010, sia stato tempestivamente interrotto prima della (tardiva, ai fini dell'interruzione della prescrizione) notifica del decreto ingiuntivo il 7.5.2021.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, deve quindi dichiararsi la prescrizione del credito di € 1.750,26 dedotto in giudizio dalla convenuta con riferimento al contratto di finanziamento n.
5073143 stipulato in data 8.10.2007.
Ogni altra eccezione, anche con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni, deve al riguardo intendersi assorbita.
Per quanto concerne invece la pretesa creditoria derivante dal contratto di finanziamento n.
40047966 stipulato il 4.5.2007, da rimborsarsi in 55 rate mensili di € 119,00 da versarsi entro il 20 di ogni mese, è pacifico che l'ultima rata scadesse nel dicembre del 2011, talché, anche in mancanza di atti interruttivi, il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato nel dicembre del 2021.
Non vi è dubbio, pertanto, che in questo caso il credito non si sia prescritto, posto che la notifica del decreto ingiuntivo in data 7.5.2021 è intervenuta prima della scadenza del termine decennale di prescrizione. pagina 6 di 9 È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, invero non avendo costituito oggetto di specifica contestazione l'esistenza e la validità delle operazioni di cessione in forza del quale la creditrice assume di aver acquistato la titolarità del credito, come pure la ricomprensione della suddetta posizione creditoria nell'ambito delle varie cessioni.
Al riguardo, l'opponente si è limitato a sostenere che “l'invalidità delle comunicazioni sopra descritte andando ad inficiare la correttezza nel procedimento di cessione di credito procura l'ulteriore conseguenza della carenza di legittimazione attiva di (e per essa la mandataria ”. Controparte_1 Controparte_2
L'assunto è infondato, essendo assodato che, come ribadito da costante giurisprudenza, “nel caso di controversia insorta a seguito di cessione del credito, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva per il fatto che la cessione non sia stata notificata al debitore ceduto. La cessione del credito, infatti, è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).” (Tribunale Cassino sez. I, 04/10/2021, n.1282).
Ad abundantiam, vale sottolineare che, in ogni caso, ha ampiamente offerto Controparte_1 prova della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, avendo prodotto il contratto del 16.4.2013 di cessione del credito a da DO NC s.p.a. (nella quale RE si era fusa per CP_6
CP incorporazione a far data dall'1.6.2009 – cfr all. 13 ); l'estratto della G.U. del 4.5.2013 sulla quale è data la notizia della cessione di crediti in blocco, con atto del 29.4.2013, da a l'atto CP_6 Controparte_7 dell'1.8.2015 di cessione di crediti in blocco da a il conferimento di Controparte_7 Controparte_5 ramo d'azienda tra e che ha poi mutato denominazione in CP_5 Controparte_1 Controparte_1
[...]
Il giudice precedentemente designato ha disposto l'espletamento di una CTU grafologica al fine di verificare se le sottoscrizioni apposte al finanziamento per cui è causa, disconosciute dall'attrice, siano alla medesima effettivamente riconducibili.
Al termine dell'espletata consulenza tecnica, per quanto di interesse, la CTU ha affermato che:
“Dall'analisi delle firme in verifica e degli scritti di comparazione autografi del signor a disposizione in questa Parte_1 sede e dalla loro successiva comparazione, come ampiamente documentato iconograficamente e illustrato nella discussione che precede queste sintetiche conclusioni, la sottoscritta C.T.U. risponde al quesito posto dall - …Le sei firme in Parte_3 verifica, apposte sulla domanda di finanziamento n. 9853035 sottoscritta con CREDIAL Italia S.p.a. in data
04.05.2007 (contratto n. 40047966 stipulato con DO per fusione della CREDIAL), indicato come doc. 9 del fascicolo monitorio (contraddistinte da V6 a V11), secondo scienza e coscienza, sono risultate tutte autografe e, pertanto, Pt_ riconducibili al signor;
è emersa, infatti, tra le firme autografe del signor a disposizione in questa sede e le Parte_1
6 firme in verifica, una medesima correlazione grafica-stilistica, una medesima dinamica neuro-muscolare, una medesima pagina 7 di 9 corrispondenza di struttura esecutiva e un medesimo gesto grafico nelle sue modalità formative di dettaglio e di gesti fuggitivi”.
(p. 34 relazione CTU).
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e si presenta immune da vizi di ordine logico. La ricollegabilità delle sottoscrizioni disconosciute con quelle di certa autografia dell'attore è stata riscontrata dal consulente tecnico sulla base di tutti i parametri rilevanti. Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, dunque, possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Ne consegue che, verificata la riconducibilità all'attore delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento del 4.5.2007, egli è tenuto ad adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte.
Parte opposta ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente, avendo prodotto il contratto, corredato dall'estratto conto ex art. 50 TUB da cui si evince anche l'erogazione dell'importo finanziato, e allegato l'inadempimento dell'attore, oltre alla scadenza dell'obbligazione.
In assenza di specifica contestazione sulla misura del saldo debitorio, deve ritenersi accertato il credito dell'opposta per la somma di € 6.886,48.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere dichiarato Parte_1 tenuto e condannato al pagamento in favore di della somma di € 6.886,48, oltre Controparte_1 interessi di mora al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo.
Stante la condizione di parziale soccombenza reciproca, le spese di lite, valutata l'entità della porzione di credito accertata come non dovuta, possono essere parzialmente compensate in misura di un quarto. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte opponente, liquidate nella misura di 3/4 della complessiva somma di € 4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, applicati i parametri ex DM 55/14 ss. mm. fissati per lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto altresì conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva espletata, nonché della non particolare complessità delle questioni trattate. CP
Spese di CTU a carico di parte opponente per la quota di 3/4 e di per la quota di 1/4, avuto riguardo all'esito della lite e all'accertata apocrifia delle firme relative al contratto di finanziamento dell'8.10.2007.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2130/2021 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , così decide: Parte_1
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuto e condanna a Parte_1 corrispondere in favore di la complessiva somma di € 6.886,48, oltre Controparte_1 pagina 8 di 9 interessi di mora al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo.;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/4;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore di delle spese di lite per Controparte_1 la residua quota di 3/4, liquidata in complessivi € 3.000,00 per compensi (pari a 3/4 di € 4.000,00), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
4) pone le spese di CTU a carico di parte opponente per la quota di 3/4 e di parte opposta per la quota di 1/4.
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/6/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
pagina 9 di 9