Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 450/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 450/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
p. iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott.ssa , e c.f. Parte_2 Parte_3
, nato a [...] il [...], CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi dall'avv. Teresa M. Faillace, elettivamente domiciliati in
Reggio Calabria, via Cavour n. 30 nei confronti di
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.04.1949, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Canale, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via San Francesco da Paola n. 76
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 547/2019, emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 3.4.2019, notificata in data
17.04.2019, con cui sono stati condannati in solido Parte_3
e al pagamento della Controparte_2 Controparte_3 somma di € 20.000 a titolo di risarcimento del danno da reato di diffamazione a mezzo stampa, in favore di Controparte_1
Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza per difetto e contraddittorietà logica della motivazione e per l'errata ricostruzione dei fatti di causa, nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di considerare che l'errore è stato causato dall'omonimia.
In particolare, deducono che l'errore di individuare la persona arrestata nel proprietario della ditta odierno appellato, è stato causato proprio Parte_4
dalla perfetta omonimia tra i soggetti (nati nello stesso comune).
Fanno presente che nel corso del giudizio non hanno invocato l'esimente del diritto di cronaca e non hanno mai sostenuto di aver esercitato correttamente il diritto di cronaca ma solo di essere incorsi in un errore scusabile, attesa tra l'altro la pubblicazione della smentita il giorno successivo. Pertanto, ritengono che non sussista il reato di diffamazione per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo generico o dolo eventuale).
Infine, deducono che controparte non ha azionato altra forma di responsabilità ex art. 2043 c.c.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui è stato liquidato il danno oggetto di risarcimento. In particolare, deducono che la liquidazione del danno è stata effettuata in violazione degli artt. 1126, 2059, 2729 c.c. in quanto il danno non è mai stato allegato e provato in maniera specifica dall'odierno appellato, utilizzando il giudice di prime cure presunzioni semplici.
Con il terzo motivo di appello censurano la quantificazione del danno operata dalla sentenza impugnata, ritenuta eccessiva e spropositata.
Inoltre, gli appellanti rimarcano l'errore compiuto relativamente alla valutazione del danno patrimoniale, in quanto il giudice di prime cure, pur affermando che tale danno non è stato documentato compiutamente, ha ritenuto, in via presuntiva, che la pubblicazione della notizia falsa ha avuto comunque delle ripercussioni sulla produttività dell'azienda di cui l'attore è proprietario.
Pertanto gli appellanti chiedono il rigetto della domanda di risarcimento e, in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi di appello, chiedono la riduzione del risarcimento del danno.
- Difese delle parti appellate
Parte appellata eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (eccezione già rigettata con ordinanza del 2 marzo 2020 della Corte di Appello di Reggio Calabria) e la non integrità del contraddittorio attesa la mancata chiamata in giudizio del dott. , contumace Controparte_2
in primo grado.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte appellata fa presente che il giudice di primo grado ha correttamente affermato l'assenza di un'attività di controllo e verifica dell'attendibilità della notizia. Inoltre, secondo parte appellata, l'impossibilità oggettiva di verificare la fondatezza della notizia (applicazione di una misura cautelare) ha fatto sì che il giornalista dott. nel pubblicare la stessa abbia accettato CP_4
consapevolmente il rischio che potesse rivelarsi non veritiera e dunque cagionare un evento lesivo della reputazione altrui. Pertanto, indipendentemente dalla sussistenza degli elementi costitutivi della
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diffamazione a mezzo stampa, le condotte assunte dalla dott. dal CP_4 dott. e dalla integrano la previsione di cui all'art. 2043 c.c. CP_2 CP_3
***
1.- Eccezioni preliminari
1. Parte appellata eccepisce in via preliminare la non integrità del contraddittorio, attesa la mancata chiamata in giudizio del dott. CP_2
, direttore responsabile del “Il Quotidiano della Calabria”, già
[...]
contumace in primo grado.
2. L'eccezione è infondata.
Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, «Nel caso di imputazione a più persone di un fatto illecito diffamatorio, sia pure posto in essere con condotte autonome e diverse fra loro, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, con la conseguenza che l'azione risarcitoria non dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra i responsabili, potendo essere proposta dal danneggiato anche nei confronti soltanto di uno di essi, in quanto il delitto di diffamazione è unisoggettivo e non a concorso plurisoggettivo necessario» (Cass. civ., sez. III n. 11952/2010).
Tale principio è stato ribadito dalla S.C. con successive pronunce (ex multis,
Cass. civ. n. 10337/2014).
Non essendo ravvisabile un litisconsorzio necessario, l'impugnazione può essere proposta anche solo nei confronti di uno dei convenuti in primo grado e non deve essere proposta nei confronti di tutti i convenuti.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
2.- Sull'an debeatur
1. Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza per difetto e contraddittorietà logica della motivazione e per l'errata ricostruzione dei fatti di causa, avendo il giudice di prime cure omesso di considerare che l'errore è stato causato dall'omonimia.
In particolare, deducono gli appellanti che non è ravvisabile nel caso di specie il reato di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.
4 Corte d'Appello
2. Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ravvisato la natura diffamatoria dell'articolo in questione.
Il contenuto dell'articolo è idoneo a ledere la reputazione del Controparte_1 in ragione della gravità del fatto narrato (l'arresto dell'odierno appellato in quanto coinvolto nell'operazione c.d. Scova Indiani).
Non è indispensabile ai fini della responsabilità risarcitoria la rilevanza penale del fatto lesivo. Ai fini del risarcimento del danno è sufficiente un comportamento colposo, siccome posto in violazione dei doveri di diligenza e attenzione – con conseguente violazione del principio del neminem laedere – idoneo a ledere un diritto. Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale occorre la lesione di un interesse di rango costituzionale.
Tutti questi presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame.
In primo luogo è ravvisabile la colpa degli appellanti.
Non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui l'errore è stato causato dall'omonimia tra i soggetti.
Il giornalista, a maggior ragione nell'ambito della cronaca giudiziaria considerata la delicatezza delle informazioni, a motivo della loro potenziale lesività della reputazione dei soggetti interessati, deve verificare con la accuratezza l'esattezza della notizia.
Nella fattispecie in esame non risulta effettuata un'adeguata verifica dell'esattezza della notizia. Né risulta un oggettivo impedimento alla verifica dell'esattezza della notizia (ossia dell'esattezza del nome).
La pubblicazione della rettifica il giorno successivo non ha impedito il verificarsi dell'evento lesivo, in quanto la notizia si era già diffusa in ambito locale.
La pronta pubblicazione della rettifica incide in modo significativo sulla quantificazione del danno ma non esclude l'evento lesivo e non elimina ogni conseguenza dannosa (Cass. civ. n. 1640/2013).
3. Sul danno non patrimoniale
1. Con il secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui è stato liquidato il danno oggetto di risarcimento. In particolare, deducono che la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale è
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stata effettuata in violazione degli artt. 1126, 2059, 2729 c.c., in quanto il danno non è mai stato allegato e provato in maniera specifica dall'odierno appellato.
2. Il motivo è infondato per quanto riguarda il danno non patrimoniale.
È acquisito il principio secondo cui «In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass. civ., sez III, n. 34635/2024).
Nella fattispecie in oggetto, la notizia dell'arresto del ha avuto una CP_1
significativa diffusione in ambito locale.
L'offesa è senz'altro rilevante, riguardando il coinvolgimento in un reato, consistito nell'assunzione fittizia di lavoratori extra-comunitari, e considerata l'indicazione del nome, con conseguente riconoscibilità del diffamato.
Pertanto può ritenersi acquisita idonea prova presuntiva del danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale derivante dalla grave lesione della reputazione.
3. Come chiarito dalla giurisprudenza, «In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi
e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato» (Cass. civ., sez. I, n. 824/2024).
Va applicata dunque la tabella di Milano in tema di danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione a mezzo stampa.
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Nel caso di specie, sono ravvisabili due indici della fascia di media gravità: la significativa gravità delle offese attribuite al diffamato e la significativa diffusione del mezzo diffamatorio nell'ambiente locale di riferimento.
Non è ravvisabile la pluralità di episodi diffamatori.
È da escludersi la natura dolosa del comportamento, anche nella forma del dolo eventuale, come dimostrato dalla pronta rettifica, avvenuta il giorno successivo.
Non risulta provato uno specifico pregiudizio personale.
La sussistenza di due indici della fascia di media gravità porterebbe a determinare il danno in questione secondo lo scaglione da € 21.000 a €
30.000.
Occorre però considerare la pronta e chiara rettifica della notizia, avvenuta il giorno successivo.
Come detto, la pronta rettifica non è tale da azzerare il danno non patrimoniale, avendo avuto la notizia significativa diffusione in ambito locale.
Tuttavia incide sulla determinazione del danno, giustificando una sua riduzione.
In particolare appare ragionevole ritenere che, in ragione della pronta rettifica, il danno vada liquidato, non secondo la fascia di media gravità (come sarebbe stato in mancanza di rettifica), ma secondo la fascia di modesta gravità, da €
11.000 a € 20.000.
Precisamente appare plausibile fare riferimento alla media tra l'importo minimo e l'importo massimo dello stesso scaglione. Si giunge così all'importo di € 15.500,00, detratto l'importo eventualmente già corrisposto.
Sul predetto importo spettano gli interessi legali dal momento della sentenza impugnata sino al soddisfo.
4. Sul danno patrimoniale
1. L'appello è fondato con riguardo al danno patrimoniale, non essendo stato tale danno compiutamente provato.
Non è stata acquisita puntuale prova diretta del danno.
Non è stata acquisita neanche idonea prova presuntiva.
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A tal fine non sono sufficienti le missive di due fornitori, con cui sono stati chiesti al chiarimenti in ordine ai fatti di causa, ed è stata comunicata CP_1 la sospensione delle forniture.
Tali missive non sono sufficienti per provare il danno patrimoniale, in quanto non risulta dimostrato che le forniture siano cessate definitivamente, nonostante la pronta rettifica.
La pronta rettifica preclude di ritenere prova in via presuntiva il danno patrimoniale, in mancanza di dimostrazione precisa di circostanze indicative di concrete ripercussioni negative sull'attività aziendale del (ad es. CP_1 perdita definitiva di clienti e prova della consistenza patrimoniale degli affari relativi alla clientela perduta).
La prova presuntiva, spesso necessaria ai fini della determinazione del danno non patrimoniale (in particolare quello morale), trova minore spazio ai fini del danno patrimoniale, tale danno concretizzandosi spesso in circostanze suscettibili di prova diretta adeguata e di non difficile acquisizione.
Nella fattispecie in esame non sono ravvisabili fatti puntuali e univoci idonei a inferire concrete ripercussioni sul patrimonio del diffamato derivate dalla diffamazione per cui è causa.
In questa parte, pertanto, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria domanda (di risarcimento del danno patrimoniale).
5.- Sulle spese processuali
Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite.
In ragione del divario tra quanto chiesto e quanto accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico degli appellanti la restante parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000, tenendo conto dei parametri medi per il primo grado e dei parametri minimi per il secondo grado (attesa la mancanza di istruttoria orale) – in complessivi € 2.538,50 per il primo grado, e in complessivi €
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1.453,00 per il secondo grado, oltre spese generali pari al 15% del compenso totale, IVA e CP come per legge, in favore dell'appellato Controparte_1
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
eccezione e deduzione, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto ridetermina il danno in
- complessivi € 15.500, detratto l'importo eventualmente già corrisposto, oltre agli interessi legali dalla sentenza impugnata sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
-
compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico degli appellanti, in solido tra loro, la restante parte, che liquida in complessivi € 2.538,50 per il primo grado, e in complessivi €
1.453,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali pari al 15% del compenso totale, IVA e CP come per legge, in favore dell'appellato.
Reggio Calabria, 25.3.2025
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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