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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15850/2024, promosso da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; CP_4
nata in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Parte_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_9
, nata in [...] il [...]; CP_10 Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_3
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di esercente la Controparte_11
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato in [...] il Persona_1
16.11.2010;
nato in [...] il [...]; CP_12
, nato in [...] il [...]; Controparte_13
, nata in [...] il [...]; Controparte_14
tutti con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bonato ricorrenti contro
, contumace Controparte_15
convenuto
1 PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
In esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
Secondo (o , nato a [...] ed Uniti (CR), ed espongono in Persona_2 Persona_3
sintesi che:
i) Secondo (o nasceva a Casalbuttano ed Uniti (CR) in data 26.6.1868 Persona_2 Persona_3
(doc. 3) e, una volta emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con (o ) Persona_4 Persona_4
in data 19.8.1893 (doc. 5);
ii) dall'unione matrimoniale tra Secondo (o e (o Persona_2 Persona_3 Persona_4
) nasceva (o o o in data Persona_4 Persona_5 Parte_4 Persona_6 Persona_7
6.6.1895 (doc. 6);
iii) contraeva matrimonio con (o o Persona_5 Persona_8 Persona_9 [...]
, in data 30.12.1914 (doc. 7) e dall'unione matrimoniale nascevano Persona_10 Persona_11
(o in data 5.7.1919 (doc. 8) e il 2.8.1935 (doc.10); Persona_12 Persona_13
iv) (o contraeva matrimonio con in data 23.11.1940 Persona_11 Persona_12 Persona_14
(doc. 9), la quale acquisiva da sposata il nome di (o Persona_15 Persona_16
o o;
Persona_16 Persona_17
2 v) contraeva matrimonio con in data 30.5.1959 (doc.11) che Persona_13 Persona_18
acquisiva da sposata il nome di Persona_19 vi) dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_11 Persona_12 Persona_15 [...]
o o nascevano (o Persona_16 Persona_16 Persona_17 Persona_20
in data 21.5.1944 (doc. 12), (o in data Persona_20 Persona_21 Persona_22
18.3.1946 (doc. 14), in data 30.5.1952 (doc. 16), l'odierna ricorrente, Parte_5
in data 3.1.1958 (doc. 18), in data 26.3.1960 Controparte_5 Controparte_16
(doc. 20) e in data 16.6.1964 (doc. 22); Parte_6
vii) (o contraeva matrimonio con Persona_20 Persona_20 Persona_23 CP_17
in data 15.7.1972 (doc. 13), la quale acquisiva da sposata il nome di
[...] Parte_7
[...]
Per_2 viii) (o contraeva matrimonio con in Persona_21 Persona_22 Persona_24
Per_2 data 8.12.1962 (doc. 15) e, da sposata, acquisiva il nome di;
Parte_8
ix) contraeva matrimonio con in data 7.7.1973 (doc. 17), e, Parte_5 Persona_25
da sposata, acquisiva il nome di Parte_9
x) contraeva matrimonio con in data 9.5.1981 Controparte_5 Persona_26
(doc. 19) e, da sposata, acquisiva il nome di Controparte_18
xi) i predetti coniugi si sono separati in data 6.10.1987 e tornava Controparte_18
a chiamarsi con il nome di Controparte_5
xii) contraeva matrimonio con la Sig.ra in data Controparte_16 Parte_10
13.2.1988 (doc. 21) e, da sposata, acquisiva il nome di Parte_11
xiii) contraeva matrimonio con in data 8.1.1983 Parte_6 Persona_27
(doc. 23), la quale da sposata acquisiva il nome di . Parte_12
xiv) dall'unione matrimoniale tra (o e Persona_20 Persona_20 Parte_7
nascevano in data 1.2.1973 (doc. 24) e, l'odierna ricorrente, Persona_28 Parte_13
in data 28.5.1975 (doc. 26);
[...]
xv) contraeva matrimonio con in data 27.11.1993 Persona_28 Persona_29
(doc. 25), acquisendo da sposata il nome di;
Persona_30
xvi) i predetti coniugi divorziavano in data 29.10.2020 e tornava a Persona_30
chiamarsi con il nome di Persona_28
xvii) contraeva matrimonio con , in 23.3.2002 (doc. 27) e, Parte_13 Persona_31
da sposata, acquisiva il nome di;
Controparte_11 xviii) dall'unione coniugale tra e nasceva Persona_30 Persona_29
l'odierna ricorrente, in data 3.2.1996 (doc. 28); Controparte_8
3 xix) dall'unione coniugale tra e nascevano Controparte_11 Persona_31 [...]
, odierno ricorrente, in data 9.11.2004 (doc. 29), , odierno CP_13 Persona_1
ricorrente, in data 16.11.2010 (doc. 30) e in data 18.2.2013 (doc. 31). Persona_32 xx) dall'unione coniugale tra e nasceva Parte_14 Persona_24 [...]
, odierna ricorrente, in data 22.9.1964 (doc. 32); CP_14
xxi) contraeva matrimonio con in data 21.12.1985 Controparte_14 Persona_33
(doc. 33), acquisendo da sposata il nome di e dall'unione Parte_15
matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti, in data 16.5.1987 (doc. Controparte_2
34) e in data 29.7.1992 (doc. 36); Parte_16
xxii) e divorziavano in data 19.10.2020 e CP_14 Per_24 Persona_33 CP_14
tornava a chiamarsi con il nome di
[...] Persona_33 CP_14 Per_24
xxiii) contraeva matrimonio con in Controparte_2 Persona_34
data 7.6.2014 (doc. 35) e dall'unione matrimoniale nascevano in data Persona_35
28.10.2015 (doc. 37) e in data 28.7.2022 (doc. 38); Persona_36 xxiv) dall'unione matrimoniale tra e nasceva l'odierna Parte_9 Persona_25
ricorrente, in data 26.11.1974 (doc. 39); Controparte_3
xxv) contraeva matrimonio con in data 28.4.2007 (doc. 40) e, Controparte_3 Persona_37
da sposata, acquisiva il nome di Controparte_3
xxvi) dall'unione coniugale tra e nascevano in data Controparte_3 Persona_37
8.4.2011 (doc. 41) e (doc. 42); Persona_38 Parte_17
xxvii) dall'unione matrimoniale tra e nasceva Controparte_5 Persona_39
l'odierna ricorrente in data 26.10.1999 (doc. 43); Controparte_9
xxviii) dall'unione coniugale tra e nasceva Controparte_16 Parte_11
l'odierno ricorrente in data 9.10.1991 (doc. 44), Controparte_6 xxix) dall'unione coniugale tra e nasceva Parte_12 Persona_27
l'odierna ricorrente in data 18.2.1986 (doc. 45); Controparte_7
xxx) contraeva matrimonio con in data 22.5.2010 (doc. Controparte_7 Persona_40
46), acquisendo da sposata il nome di;
Controparte_7
xxxi) dall'unione coniugale tra e nasceva Controparte_7 Persona_40 [...]
in data 5.5.2015 (doc. 47); Persona_41
xxxii) dall'unione coniugale tra e nascevano gli odierni Persona_13 Persona_19
ricorrenti, in data 22.4.1961 (doc. 48), in data 29.1.1964 (doc. 50) e CP_4 CP_12
in data 6.5.1965 (doc. 52); Parte_3
4 xxxiii) contraeva matrimonio con in data 20.12.1985 (doc. 49), CP_4 Persona_42
acquisendo da sposata il nome di;
Persona_43
xxxiv) i predetti coniugi divorziavano in data 13.2.1996 e tornava a chiamarsi Persona_43
con il nome di CP_4
xxxv) contraeva matrimonio con IV IN NO in data 6.1.1990 (doc. 51), CP_12 la quale acquisiva da sposata il nome di e dall'unione coniugale Persona_44 nasceva l'odierna ricorrente, in data 12.12.1991 (doc. 54); Parte_2
xxxvi) contraeva matrimonio con , in data 16.9.1993 Parte_3 Parte_18
(doc. 53), la quale acquisiva da sposata il nome di Parte_19
xxxvii) dall'unione coniugale tra e nascevano Parte_3 Parte_19
le odierne ricorrenti, in data 23.2.1995 (doc. 55) e in data 2.8.1999 Parte_1 Controparte_1
(doc. 57); xxxviii) contraeva matrimonio con in data 28.8.2021 Parte_1 Persona_45
(doc.56) e acquisiva da sposata il nome di . Parte_1
L'avo Secondo (o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_2 Persona_3
(doc. 4).
3. Nonostante la regolare notifica di ricorso-decreto, il , tramite Controparte_15
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non si è costituto in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 14.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 11.12.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce
5 nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_46 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT EL II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la
6 discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/2009);
- la vigente Legge n. 91/1992 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma
7 del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n.
25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della
8 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n.
30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Elementi di diverso segno non sono pervenuti dal , che, sebbene ritualmente Controparte_15
citato, non si è costituito in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
9 Pertanto, le domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di Parte_1
,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, ,
[...] Parte_2 Controparte_9 Parte_16 [...]
, , Parte_3 Controparte_11 Persona_1 CP_12 CP_13 [...]
e meritano accoglimento. CP_11 Controparte_14
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. docc. 78 - 80 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecento trenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono Pt_20
giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, Parte_2 Controparte_9 Parte_16
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_11 Persona_1
, e ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
10 - ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_15
procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angelica Castellani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15850/2024, promosso da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; CP_4
nata in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Parte_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_9
, nata in [...] il [...]; CP_10 Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_3
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di esercente la Controparte_11
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato in [...] il Persona_1
16.11.2010;
nato in [...] il [...]; CP_12
, nato in [...] il [...]; Controparte_13
, nata in [...] il [...]; Controparte_14
tutti con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bonato ricorrenti contro
, contumace Controparte_15
convenuto
1 PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
In esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
Secondo (o , nato a [...] ed Uniti (CR), ed espongono in Persona_2 Persona_3
sintesi che:
i) Secondo (o nasceva a Casalbuttano ed Uniti (CR) in data 26.6.1868 Persona_2 Persona_3
(doc. 3) e, una volta emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con (o ) Persona_4 Persona_4
in data 19.8.1893 (doc. 5);
ii) dall'unione matrimoniale tra Secondo (o e (o Persona_2 Persona_3 Persona_4
) nasceva (o o o in data Persona_4 Persona_5 Parte_4 Persona_6 Persona_7
6.6.1895 (doc. 6);
iii) contraeva matrimonio con (o o Persona_5 Persona_8 Persona_9 [...]
, in data 30.12.1914 (doc. 7) e dall'unione matrimoniale nascevano Persona_10 Persona_11
(o in data 5.7.1919 (doc. 8) e il 2.8.1935 (doc.10); Persona_12 Persona_13
iv) (o contraeva matrimonio con in data 23.11.1940 Persona_11 Persona_12 Persona_14
(doc. 9), la quale acquisiva da sposata il nome di (o Persona_15 Persona_16
o o;
Persona_16 Persona_17
2 v) contraeva matrimonio con in data 30.5.1959 (doc.11) che Persona_13 Persona_18
acquisiva da sposata il nome di Persona_19 vi) dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_11 Persona_12 Persona_15 [...]
o o nascevano (o Persona_16 Persona_16 Persona_17 Persona_20
in data 21.5.1944 (doc. 12), (o in data Persona_20 Persona_21 Persona_22
18.3.1946 (doc. 14), in data 30.5.1952 (doc. 16), l'odierna ricorrente, Parte_5
in data 3.1.1958 (doc. 18), in data 26.3.1960 Controparte_5 Controparte_16
(doc. 20) e in data 16.6.1964 (doc. 22); Parte_6
vii) (o contraeva matrimonio con Persona_20 Persona_20 Persona_23 CP_17
in data 15.7.1972 (doc. 13), la quale acquisiva da sposata il nome di
[...] Parte_7
[...]
Per_2 viii) (o contraeva matrimonio con in Persona_21 Persona_22 Persona_24
Per_2 data 8.12.1962 (doc. 15) e, da sposata, acquisiva il nome di;
Parte_8
ix) contraeva matrimonio con in data 7.7.1973 (doc. 17), e, Parte_5 Persona_25
da sposata, acquisiva il nome di Parte_9
x) contraeva matrimonio con in data 9.5.1981 Controparte_5 Persona_26
(doc. 19) e, da sposata, acquisiva il nome di Controparte_18
xi) i predetti coniugi si sono separati in data 6.10.1987 e tornava Controparte_18
a chiamarsi con il nome di Controparte_5
xii) contraeva matrimonio con la Sig.ra in data Controparte_16 Parte_10
13.2.1988 (doc. 21) e, da sposata, acquisiva il nome di Parte_11
xiii) contraeva matrimonio con in data 8.1.1983 Parte_6 Persona_27
(doc. 23), la quale da sposata acquisiva il nome di . Parte_12
xiv) dall'unione matrimoniale tra (o e Persona_20 Persona_20 Parte_7
nascevano in data 1.2.1973 (doc. 24) e, l'odierna ricorrente, Persona_28 Parte_13
in data 28.5.1975 (doc. 26);
[...]
xv) contraeva matrimonio con in data 27.11.1993 Persona_28 Persona_29
(doc. 25), acquisendo da sposata il nome di;
Persona_30
xvi) i predetti coniugi divorziavano in data 29.10.2020 e tornava a Persona_30
chiamarsi con il nome di Persona_28
xvii) contraeva matrimonio con , in 23.3.2002 (doc. 27) e, Parte_13 Persona_31
da sposata, acquisiva il nome di;
Controparte_11 xviii) dall'unione coniugale tra e nasceva Persona_30 Persona_29
l'odierna ricorrente, in data 3.2.1996 (doc. 28); Controparte_8
3 xix) dall'unione coniugale tra e nascevano Controparte_11 Persona_31 [...]
, odierno ricorrente, in data 9.11.2004 (doc. 29), , odierno CP_13 Persona_1
ricorrente, in data 16.11.2010 (doc. 30) e in data 18.2.2013 (doc. 31). Persona_32 xx) dall'unione coniugale tra e nasceva Parte_14 Persona_24 [...]
, odierna ricorrente, in data 22.9.1964 (doc. 32); CP_14
xxi) contraeva matrimonio con in data 21.12.1985 Controparte_14 Persona_33
(doc. 33), acquisendo da sposata il nome di e dall'unione Parte_15
matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti, in data 16.5.1987 (doc. Controparte_2
34) e in data 29.7.1992 (doc. 36); Parte_16
xxii) e divorziavano in data 19.10.2020 e CP_14 Per_24 Persona_33 CP_14
tornava a chiamarsi con il nome di
[...] Persona_33 CP_14 Per_24
xxiii) contraeva matrimonio con in Controparte_2 Persona_34
data 7.6.2014 (doc. 35) e dall'unione matrimoniale nascevano in data Persona_35
28.10.2015 (doc. 37) e in data 28.7.2022 (doc. 38); Persona_36 xxiv) dall'unione matrimoniale tra e nasceva l'odierna Parte_9 Persona_25
ricorrente, in data 26.11.1974 (doc. 39); Controparte_3
xxv) contraeva matrimonio con in data 28.4.2007 (doc. 40) e, Controparte_3 Persona_37
da sposata, acquisiva il nome di Controparte_3
xxvi) dall'unione coniugale tra e nascevano in data Controparte_3 Persona_37
8.4.2011 (doc. 41) e (doc. 42); Persona_38 Parte_17
xxvii) dall'unione matrimoniale tra e nasceva Controparte_5 Persona_39
l'odierna ricorrente in data 26.10.1999 (doc. 43); Controparte_9
xxviii) dall'unione coniugale tra e nasceva Controparte_16 Parte_11
l'odierno ricorrente in data 9.10.1991 (doc. 44), Controparte_6 xxix) dall'unione coniugale tra e nasceva Parte_12 Persona_27
l'odierna ricorrente in data 18.2.1986 (doc. 45); Controparte_7
xxx) contraeva matrimonio con in data 22.5.2010 (doc. Controparte_7 Persona_40
46), acquisendo da sposata il nome di;
Controparte_7
xxxi) dall'unione coniugale tra e nasceva Controparte_7 Persona_40 [...]
in data 5.5.2015 (doc. 47); Persona_41
xxxii) dall'unione coniugale tra e nascevano gli odierni Persona_13 Persona_19
ricorrenti, in data 22.4.1961 (doc. 48), in data 29.1.1964 (doc. 50) e CP_4 CP_12
in data 6.5.1965 (doc. 52); Parte_3
4 xxxiii) contraeva matrimonio con in data 20.12.1985 (doc. 49), CP_4 Persona_42
acquisendo da sposata il nome di;
Persona_43
xxxiv) i predetti coniugi divorziavano in data 13.2.1996 e tornava a chiamarsi Persona_43
con il nome di CP_4
xxxv) contraeva matrimonio con IV IN NO in data 6.1.1990 (doc. 51), CP_12 la quale acquisiva da sposata il nome di e dall'unione coniugale Persona_44 nasceva l'odierna ricorrente, in data 12.12.1991 (doc. 54); Parte_2
xxxvi) contraeva matrimonio con , in data 16.9.1993 Parte_3 Parte_18
(doc. 53), la quale acquisiva da sposata il nome di Parte_19
xxxvii) dall'unione coniugale tra e nascevano Parte_3 Parte_19
le odierne ricorrenti, in data 23.2.1995 (doc. 55) e in data 2.8.1999 Parte_1 Controparte_1
(doc. 57); xxxviii) contraeva matrimonio con in data 28.8.2021 Parte_1 Persona_45
(doc.56) e acquisiva da sposata il nome di . Parte_1
L'avo Secondo (o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_2 Persona_3
(doc. 4).
3. Nonostante la regolare notifica di ricorso-decreto, il , tramite Controparte_15
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non si è costituto in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 14.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 11.12.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce
5 nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_46 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT EL II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la
6 discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/2009);
- la vigente Legge n. 91/1992 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma
7 del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n.
25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della
8 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n.
30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Elementi di diverso segno non sono pervenuti dal , che, sebbene ritualmente Controparte_15
citato, non si è costituito in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
9 Pertanto, le domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di Parte_1
,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, ,
[...] Parte_2 Controparte_9 Parte_16 [...]
, , Parte_3 Controparte_11 Persona_1 CP_12 CP_13 [...]
e meritano accoglimento. CP_11 Controparte_14
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. docc. 78 - 80 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecento trenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono Pt_20
giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, Parte_2 Controparte_9 Parte_16
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_11 Persona_1
, e ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
10 - ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_15
procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angelica Castellani
11