TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5416 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione all'udienza del 23.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Francesco Paolo Mansueto ( ) e Antonella Losavio (c.f. C.F._2
), sito in Massafra alla via Barulli n. 6, che la rappresentano e difendono, come da C.F._3
mandato in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Polato (C.F.: ), sito in Taranto Via G. Lanza n. 4, che C.F._5
la rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
nonché con l'intervento di
, nata a [...] il [...] (CF: ) e , nato a [...] il CP_2 C.F._6 CP_3
20.7.1992 (CF. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Polato, (C.F.: C.F._7
) ed elettivamente domiciliati, come da mandati conferiti in calce agli atti di intervento C.F._5 volontario, presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via G. Lanza n. 4;
1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 23.10.2024 e con visto del P.M. del 03.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.10.2020, , premesso di aver contratto in data 14.08.1986 matrimonio Parte_1 concordatario in Massafra con TA esponeva che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1
il 14.07.1988 e il 20.7.1992; che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 164/2010 aveva CP_2 CP_3
pronunciato la loro separazione e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie.
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con e, considerato che la figlia aveva contratto matrimonio dando origine ad un Controparte_1 CP_2
proprio nucleo familiare ed il figlio lavorava a tempo indeterminato presso la società Eutectique CP_3
s.p.a. sita in Massafra sulla S.S. Appia, domandava la revoca del contributo di mantenimento disposto in favore dei figli e nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile per la moglie, essendo venuti meno i presupposti di legge, in ragione del fatto che la TA risultava lavorare come bracciante agricola ed inoltre, aveva intrapreso una relazione stabile con un nuovo compagno.
, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia. Eccepiva l'improponibilità/improcedibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e stante la carenza di CP_2 CP_3 legittimazione passiva della stessa essendo i figli divenuti maggiorenni e pertanto titolari della prestazione.
Deduceva che la sua condizione economica non era migliorata rispetto all'epoca della separazione e che la stessa conviveva con la figlia e la di lei famiglia in quella che era stata la casa familiare. Negava inoltre CP_2
di aver intrapreso una relazione sentimentale di carattere stabile con altra persona.
All'udienza presidenziale del 04.05.2021 comparivano entrambi i coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 15.06.2022 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli e . Con atto di intervento del 08.11.2022 si costituivano CP_2 CP_3
in giudizio entrambi i figli i quali si rimettevano all'apprezzamento del Giudice in ordine alla richiesta di revoca
2 dell'assegno di mantenimento. Con provvedimento del 09.11.2022 il G.I. revocava l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento dei figli e per le ragioni ivi dettagliatamente Parte_1 CP_2 CP_3 riportate, che qui devono intendersi richiamate.
Il giudizio è stato istruito mediante interrogatorio formale di parte ricorrente e prova testimoniale e con l' acquisizione della documentazione economico reddituale delle parti.
Quindi con ordinanza del 15.01.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 23.10.2024 raccolte le stesse veniva riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data
26.01.2010.
Quanto al contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni e , intervenuti CP_2 CP_3
personalmente in giudizio, deve essere confermata anche in questa sede la revoca del contributo al mantenimento degli stessi da parte del già disposta con provvedimento del 09.11.2022, per tutte le Pt_1 ragioni ivi indicate, che qui si intendano integralmente riportate e trascritte.
Con riguardo alla domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, il Controparte_1
Collegio ritiene che debba essere accolta nella misura ritenuta di giustizia.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo- assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la recente sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
3 parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n. 18697/2022).
In Cass. 24250/2021, si è affermato che " sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione e prova in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
La Suprema Corte ha in sostanza chiarito che qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove invece risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – che sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" ( cfr. Cass.
21926/2019, Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
4 Nel caso di specie il a supporto della sua richiesta di revoca dell'assegno divorzile , ha dedotto Pt_1
innanzitutto che la è impegnata in una relazione stabile con un nuovo compagno e che convive CP_1 con lo stesso, ma di tanto non ne ha fornito la prova, sicchè tale profilo della questione non merita ulteriore approfondimento.
Quanto ai predetti presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente, deve considerarsi che dall'esame della situazione reddituale delle parti è emerso che il ricorrente è divenuto soggetto inabile al lavoro in seguito ad un grave incidente avvenuto nel 1997, successivamente al quale è stato costretto ad una lunga degenza ospedaliera, che l'ha reso invalido al 100%, pertanto percepisce una rendita vitalizia quantificata in euro 30.840,72 annui (confr. certificato depositato in atti - anno 2021). CP_4
La resistente, così come dimostrato dalle dichiarazioni reddituali in atti , risulta svolgere attività lavorativa in modo continuativo, come bracciante agricola ed ha percepito redditi annui pari ad euro 15.001,00 (Modello
730/2024), euro 18.501,00 (Modello 730/2022) e euro 12.551,00 ( Modello 730/2021). Se ne deduce che la sua situazione reddituale della resistente è migliorata rispetto all'epoca della separazione, periodo in cui la
TA dall'attività lavorativa di bracciante agricola, ricavava redditi alquanto modesti, ovvero pari ad euro 4.000,00 annui circa (confr. Sentenza separazione in atti depositata).
Tanto premesso, pur avendo accertato lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa da parte della resistente, deve rilevarsi il permanere un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a favore del e considerarsi tale dato in rapporto alla durata del matrimonio (ventiquattro anni circa), al Pt_1
fatto che dallo stesso sono nati due figli e quindi al prevedibile apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi.
Deve altresì valutarsi la circostanza che la ricorrente ( di anni cinquantasei) se pur risulta impiegata percepisce entrate di entità contenuta e comunque non continuative nel corso dell'anno, stante la natura dell'impiego (bracciante agricola) che quindi non le garantiscono una completa stabilità economica.
E' inoltre emerso dall'istruttoria che la TA ha prestato cura ed assistenza al durante la degenza Pt_1 in ospedale a seguito del gravissimo incidente subito, circostanza confermata dalle testimoni escusse CP_2
, figlia delle parti e .
[...] Testimone_1
In conclusione ritiene il Collegio che, in ragione di tutti gli elementi di fatto e di diritto raccolti, sia giustificato il riconoscimento in favore di , di un assegno divorzile che il Collegio ritiene equo Controparte_1
rideterminare, a far data dalla pubblicazione della sentenza, nella misura di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra il 14.08.1986, da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile del
[...]
Comune di Massafra dell'anno 1986 al n. 95 parte II, serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- conferma la revoca dell'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e , già disposta con provvedimento del 9.11.2022; CP_2 CP_3
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio Controparte_1
e pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della Parte_1
stessa, a far data dal deposito della presente sentenza, la somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5416 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione all'udienza del 23.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Francesco Paolo Mansueto ( ) e Antonella Losavio (c.f. C.F._2
), sito in Massafra alla via Barulli n. 6, che la rappresentano e difendono, come da C.F._3
mandato in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Polato (C.F.: ), sito in Taranto Via G. Lanza n. 4, che C.F._5
la rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
nonché con l'intervento di
, nata a [...] il [...] (CF: ) e , nato a [...] il CP_2 C.F._6 CP_3
20.7.1992 (CF. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Polato, (C.F.: C.F._7
) ed elettivamente domiciliati, come da mandati conferiti in calce agli atti di intervento C.F._5 volontario, presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via G. Lanza n. 4;
1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 23.10.2024 e con visto del P.M. del 03.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.10.2020, , premesso di aver contratto in data 14.08.1986 matrimonio Parte_1 concordatario in Massafra con TA esponeva che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1
il 14.07.1988 e il 20.7.1992; che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 164/2010 aveva CP_2 CP_3
pronunciato la loro separazione e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie.
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con e, considerato che la figlia aveva contratto matrimonio dando origine ad un Controparte_1 CP_2
proprio nucleo familiare ed il figlio lavorava a tempo indeterminato presso la società Eutectique CP_3
s.p.a. sita in Massafra sulla S.S. Appia, domandava la revoca del contributo di mantenimento disposto in favore dei figli e nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile per la moglie, essendo venuti meno i presupposti di legge, in ragione del fatto che la TA risultava lavorare come bracciante agricola ed inoltre, aveva intrapreso una relazione stabile con un nuovo compagno.
, ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia. Eccepiva l'improponibilità/improcedibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e stante la carenza di CP_2 CP_3 legittimazione passiva della stessa essendo i figli divenuti maggiorenni e pertanto titolari della prestazione.
Deduceva che la sua condizione economica non era migliorata rispetto all'epoca della separazione e che la stessa conviveva con la figlia e la di lei famiglia in quella che era stata la casa familiare. Negava inoltre CP_2
di aver intrapreso una relazione sentimentale di carattere stabile con altra persona.
All'udienza presidenziale del 04.05.2021 comparivano entrambi i coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 15.06.2022 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli e . Con atto di intervento del 08.11.2022 si costituivano CP_2 CP_3
in giudizio entrambi i figli i quali si rimettevano all'apprezzamento del Giudice in ordine alla richiesta di revoca
2 dell'assegno di mantenimento. Con provvedimento del 09.11.2022 il G.I. revocava l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento dei figli e per le ragioni ivi dettagliatamente Parte_1 CP_2 CP_3 riportate, che qui devono intendersi richiamate.
Il giudizio è stato istruito mediante interrogatorio formale di parte ricorrente e prova testimoniale e con l' acquisizione della documentazione economico reddituale delle parti.
Quindi con ordinanza del 15.01.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 23.10.2024 raccolte le stesse veniva riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data
26.01.2010.
Quanto al contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni e , intervenuti CP_2 CP_3
personalmente in giudizio, deve essere confermata anche in questa sede la revoca del contributo al mantenimento degli stessi da parte del già disposta con provvedimento del 09.11.2022, per tutte le Pt_1 ragioni ivi indicate, che qui si intendano integralmente riportate e trascritte.
Con riguardo alla domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, il Controparte_1
Collegio ritiene che debba essere accolta nella misura ritenuta di giustizia.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo- assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la recente sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
3 parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n. 18697/2022).
In Cass. 24250/2021, si è affermato che " sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione e prova in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
La Suprema Corte ha in sostanza chiarito che qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove invece risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – che sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" ( cfr. Cass.
21926/2019, Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
4 Nel caso di specie il a supporto della sua richiesta di revoca dell'assegno divorzile , ha dedotto Pt_1
innanzitutto che la è impegnata in una relazione stabile con un nuovo compagno e che convive CP_1 con lo stesso, ma di tanto non ne ha fornito la prova, sicchè tale profilo della questione non merita ulteriore approfondimento.
Quanto ai predetti presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente, deve considerarsi che dall'esame della situazione reddituale delle parti è emerso che il ricorrente è divenuto soggetto inabile al lavoro in seguito ad un grave incidente avvenuto nel 1997, successivamente al quale è stato costretto ad una lunga degenza ospedaliera, che l'ha reso invalido al 100%, pertanto percepisce una rendita vitalizia quantificata in euro 30.840,72 annui (confr. certificato depositato in atti - anno 2021). CP_4
La resistente, così come dimostrato dalle dichiarazioni reddituali in atti , risulta svolgere attività lavorativa in modo continuativo, come bracciante agricola ed ha percepito redditi annui pari ad euro 15.001,00 (Modello
730/2024), euro 18.501,00 (Modello 730/2022) e euro 12.551,00 ( Modello 730/2021). Se ne deduce che la sua situazione reddituale della resistente è migliorata rispetto all'epoca della separazione, periodo in cui la
TA dall'attività lavorativa di bracciante agricola, ricavava redditi alquanto modesti, ovvero pari ad euro 4.000,00 annui circa (confr. Sentenza separazione in atti depositata).
Tanto premesso, pur avendo accertato lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa da parte della resistente, deve rilevarsi il permanere un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a favore del e considerarsi tale dato in rapporto alla durata del matrimonio (ventiquattro anni circa), al Pt_1
fatto che dallo stesso sono nati due figli e quindi al prevedibile apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi.
Deve altresì valutarsi la circostanza che la ricorrente ( di anni cinquantasei) se pur risulta impiegata percepisce entrate di entità contenuta e comunque non continuative nel corso dell'anno, stante la natura dell'impiego (bracciante agricola) che quindi non le garantiscono una completa stabilità economica.
E' inoltre emerso dall'istruttoria che la TA ha prestato cura ed assistenza al durante la degenza Pt_1 in ospedale a seguito del gravissimo incidente subito, circostanza confermata dalle testimoni escusse CP_2
, figlia delle parti e .
[...] Testimone_1
In conclusione ritiene il Collegio che, in ragione di tutti gli elementi di fatto e di diritto raccolti, sia giustificato il riconoscimento in favore di , di un assegno divorzile che il Collegio ritiene equo Controparte_1
rideterminare, a far data dalla pubblicazione della sentenza, nella misura di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra il 14.08.1986, da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile del
[...]
Comune di Massafra dell'anno 1986 al n. 95 parte II, serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- conferma la revoca dell'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e , già disposta con provvedimento del 9.11.2022; CP_2 CP_3
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio Controparte_1
e pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della Parte_1
stessa, a far data dal deposito della presente sentenza, la somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
6