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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1764/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 828/2026 depositato il 04/02/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10060/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 06/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240026909071 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assenti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n. 10020240026909071/000 su delega della Regione Campania per un totale complessivo pari ad Euro
257,12 relativo al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti agli anni 2017, come indicato nel prospetto della cartella di pagamento), chiedendone l'annullamento per vizi di legge (omesso invio del prodromico avviso di accertamento;
prescrizione delle somme ivi richieste;
Carenza di motivazione).
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, depositando documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza 10060/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli sez. 27 depositata in data 06.06.2025 e mai notificata, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, sul fondamentale presupposto logico-giuridico per cui l'ente resistente avesse prodotto prova della notifica di atti presupposti, per cui, considerando anche le sospensioni ex lege, non sarebbe intervenuta prescrizione.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati, tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Non si costituivano gli enti intimati.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla complessiva doglianza d'appello (“non vi è prova né dell'avvenuta consegna al destinatario, ovvero né dei motivi che hanno impedito tale consegna. Ben vero è che sulla busta è unicamente riportato
“Compiuta giacenza” senza alcuna indicazione del motivo che ha determinato la giacenza, né risulta che il destinatario sia stato avvisato dell'avvenuta giacenza”), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, anche in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Ed, invero, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti.
Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti, precludendosi altrimenti il relativo rilievo (conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026; e da ultimo, CGT II° Campania, sentenze nn. 1758
e, soprattutto e con ampie argomentazioni sul punto, 1759 del 26 febbraio 2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass., ord. n. 16797del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051;
Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637).
In particolare, nell'ultimo dei citati precedenti, questa Corte ha avuto modo di precisare, per un verso e sul versante normativo, che l'attualmente vigente articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato
“Produzione di documenti e motivi aggiunti, rispetto al quale l'art. 70 del TUGT si pone in sovrapponibile aderenza, salvo la diversa denominazione degli organi di giustizia tributaria ed il rinvio interno operato agli artt. 64, 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3, TUGT in luogo dei parimenti abrogati artt. 18, 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del citato decreto) prevede che, alla nuova produzione documentale di cui al comma procedente, può, ai sensi del comma 2, corrispondere un'integrazione del thema decidendum nella forma tecnica (elaborata storicamente nel processo amministrativo, con ivi successiva distinzione tra motivi aggiunti non ampliativi - cioè nuove censure avvero gli atti già impugnati in sede di ricorso iniziale – ed ampliativi, con cui si impegnano nuovi atti, collegati a quelli censurati con il ricorso iniziale: art. 42, comma 1, c.p.a. che lega l'istituto dei motivi aggiunti alternativamente a nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte) dei motivi aggiunti nel processo tributario (limitata però alla sola ipotesi dei cc.dd. motivi non ampliativi): tale evenienza si verifica quando siffatta integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti nuovi (cioè in precedenza non conosciuti) ad opera delle altre parti o jussu iudicis.
Secondo la regola generale della proposizione del ricorso, anche per l'ammissibilità dei motivi aggiunti è previsto il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito e quindi, come per regola generale, conoscenza o conoscibilità dei nuovi ed ulteriori motivi di doglianza. Il successivo regime giuridico dei motivi aggiunti, ai sensi dell'ultimo comma 4, avviene mediante la tecnica del rinvio interno parzialmente temperato (con la clausola di compatibilità per omogeneità strutturale e funzionale dei rispettivi istituti): ed infatti, previa verifica di applicabilità, l'integrazione dei motivi avviene con atto modellato sui requisiti di forma-contenuto previsti per il ricorso introduttivo ex art. 64 TUGT;
senza temperamento, si applicano invece le richiamate norme (artt. 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3
e 5, e l'articolo 69, comma 3, ai cui commenti amplius si rinvia) in tema di proposizione del ricorso e relativa notifica (anche con le peculiari indicazioni in casi di spedizione del ricorso a mezzo posta), di costituzione in giudizio del ricorrente (modalità e termini perentori del deposito del ricorso notificato) e di costituzione in giudizio della parte resistente (con particolare riferimento all'onere, nelle controdeduzioni, anche rispetto alla prospettazione contenuta nei motivi aggiunti, di esporre le sue difese prendendo posizione sulla integrazione di censure dedotte dal ricorrente e di indicare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
A garanzia dei termini a difesa (e, quindi, nella disponibilità degli stessi, salva rinuncia ad essi ad opera della parte nel cui intessessi sono posti), il comma 3, ove risulti già fissata la trattazione della controversia, impone, con la sanzione processuale dell'inammissibilità (non anche del ricorso inziale ma solo di quello recante motivi aggiunti), all'interessato di dichiarare l'intenzione di proporre integrazione dei motivi, ponendo come scadenza ultima la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza. Per tali evenienze, onde consentire gli adempimenti prima descritti e previsti dal successivo comma 4, la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data.
Per altro verso e sul più generale piano sistematico, che la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente (“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio (artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata, quali fonti di finanziamento per la programmazione e la realizzazione di interventi di pubblico interesse – si traduce per il ricorrente in una necessità di costante calibratura della condotta processuale che, in correlazione al dinamico evolvere del quadro documentale nella dialettica delle parti, consenta al giudice costantemente di ampliare la propria dimensione cognitivo-decisoria attraverso il corretto utilizzo del necessario strumento dei motivi aggiunti ogni qual volta la dilatazione dei confini del controverso rapporto tributario si sviluppi per effetto del (normativamente citato) deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte, con necessaria integrazione dei motivi di ricorso, quale imprescindibile strumento di pieno accesso ai fatti sottostanti.
In ogni caso nel merito non si presentano fondate le censure di parte appellante in quanto dalla documentazione in atti emerge, senza alcuna puntuale contestazione ad opera di parte appellante, la rituale notifica di tutti gli atti presupposti (come correttamente riportato nella impugnata sentenza e confermato dagli atti del relativo fascicolo qui acquisiti, vi è prova della notifica dell'atto di accertamento prodromico eseguita con racc A.R. inviata al domicilio del ricorrente in data 13.11.2020 e successivamente in data
6.6.2023; il primo risulta ricevuto in data 13-11-2020 ; per il secondo la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza non avendo curato il destinatario il ritiro dell'atto).
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
Punto decisivo della decisione è la rilevanza della cd. comunicazione CAD/CAN in caso di notifica diretta a mezzo posta e, soprattutto, la modalità di attestazione delle operazioni di notifica all'interno di tale semplificato paradigma normativo.
Quanto al primo aspetto, a partire da un vivace dibattito giurisprudenziale di legittimità (12083, 10232, 7184,
3254, emesse nel corso del 2016), si è ormai affermato il principio di diritto per cui, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
In senso conforme, seppur riferibile all'obbligo di invio della “CAN” ma rilevante poiché espressivo del principio generale della non applicabilità della disciplina contemplata dalla L. 890/1982, è già la Sentenza n.
28752/2021, secondo la quale “nell'ipotesi infatti in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N.” (in senso conforme Cassazione n.
8293 del 04/04/2018; Cass. n. Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019).
Allo stato attuale, pertanto, non possono ravvisarsi pronunce di legittimità contrarie all'affermazione della piena legittimità dello strumento della notifica a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata direttamente dall'Ufficio e ciò anche nell'ipotesi in cui la suddetta notifica si concluda per l'assenza del destinatario (compiuta giacenza) o consegna ad altro soggetto per temporanea assenza del destinatario.
In particolare, la Cassazione con la Sentenza n. 10131/2020 ha affermato come “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del
04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario,
è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c.;(…) è opportuno premettere che, come si
è detto, l'Ufficio si è avvalso della possibilità di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, come ammesso dalla stessa ricorrente (vedi pag. 9 del ricorso); (…) a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario"; tuttavia, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (…), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limitava a prevedere, all'articolo 32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'articolo 49";(…)pertanto, come chiarito da questa Corte, "in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato"(Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016); (…) invero, la Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre
1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, articolo 8, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale riguarda la diversa modalità di notificazione a mezzo posta curata dall'Ufficiale Giudiziario, alla quale si applica la disciplina di cui alla L. n. 890 della
1982, compreso la norma in oggetto (vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invito al contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell'accertamento con adesione Decreto Legislativo n. 218 del
1997, ex articolo 5, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998); il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato, a tutela delle ragioni del fisco di preminente interesse pubblico;
come evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 23 luglio 2018, n.
175, che ha ritenuto legittimo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma
1, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - CAN- e l'inapplicabilità della
L. n. 890 del 1982, articolo 7, come modificato con la L. n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui, che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex articolo
153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione
(nel caso di specie neanche dedotta dalla parte ricorrente); in conclusione, deve affermarsi il seguente principio: "nella notifica degli atti tributari, effettuata L. n. 890 del 1982, ex articolo 14,in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto - cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza"”. Tale principio ha trovato ulteriore e recente conferma, con riferimento alle modalità di esecuzione di una notifica eseguita ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006, nella Cassazione con la Sentenza n. 2339/2021.
Sul punto, ancora di recente, depongono pronunce della Corte di legittimità che hanno consolidato il principio di diritto sopra ricostruito: pertinente è il richiamo, da un lato, a Cass. Ord. n. 33236 del 29.11.2023, la quale ha ribadito come “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell' invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell' impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 29642 del 14/11/2019)”; dall'altro ed in termini ancora più espliciti, Cass. Ord. n. 27101 del 22.09.2023,
a mente della quale “difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all' indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell' impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012,
n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n.
26688 del 2022)”.
Alla luce di quanto esposto, risulta palesemente infondata il motivo di gravane sollevato dall'appellante in evidente contrasto con la vigente giurisprudenza di legittimità come innanzi richiamata che, laddove fosse stato necessario, conferma la piena correttezza e legittimità di quanto operato nel caso di specie dall'Ente impositore.
Va quindi conclusivamente confermato il principio di diritto per cui nessun tipo di avviso successivo CAD O
CAN andava fatto in caso di mancata consegna al destinatario, soggiacendo la notifica alle regole della consegna a mezzo del servizio postale così come contenute nella disciplina concernente il servizio postale ordinario contenuta nel "Regolamento postale" di cui al D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante norme di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, e nell'Allegato A, "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (in precedenza, nel Decreto del Ministro delle Comunicazioni 9 aprile 2001, pubblicato in G.U. 24 aprile 2001,
n. 95, e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 1° ottobre 2008, in G.U. n. 242 del 15 ottobre
2008) e nelle altre norme regolamentari e legislative riguardanti il servizio postale .
Sotto altro profilo, esclusa quindi l'invocata rilevanza del cd. C.A.D. nella presente vicenda, vanno respinti anche i rilievi relativi alla modalità di compilazione degli avvisi di rilascio del plico e la distinzione con riferimento all'ipotesi (non di consegna ad altro destinatario, ma) di temporanea assenza del destinatario e di altro legittimato alla ricezione con consente perfezionamento per “compiuta giacenza”, rilevante nel caso di specie. Di contro è sufficiente osservare come, in considerazione degli atti del giudizio e della loro strutturazione, trovino piena applicazione i principi di diritto di recente affermati dalla Suprema Corte (ord.
6586/25) in ordine ai requisiti di forma-contenuto necessari ai fini della idoneità documentale per le notifiche de quibus: i giudici di legittimità, per un verso, rilevano come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere «direttamente » alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis , Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018;
Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010). In particolare, questa Corte ha ribadito che « In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) » (Cass. n. 10131 del 2020). Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n.
10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, «quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo
» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era «avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890», v. l'ordinanza di rimessione Cass.
n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario. Per altro verso, che dalle fotocopie delle raccomandate riportate negli atti di parte risulta che erano stati svolti gli adempimenti essenziali: data di spedizione all'indirizzo di residenza, riscontro di assenza e relativa data, sottoscrizione in sigla dell'agente postale (dovendosi comunque rilevare che la mancanza di sottoscrizione o la sua non intellegibilità non assume portata ostativa, in applicazione del principio secondo il quale l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass. 11458/2012); invero, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, in presenza del timbro postale idoneo a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste (Cass. n. 21483 del 2022; Cass. n. 123 del 2018).
Entrambi i principi di diritto in questa sede applicati e condivisi, hanno trovato da ultimo ulteriore e compiuta consacrazione nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18880/2025 pubblicata il
10/07/2025: ivi si statuisce che in ipotesi di notifica con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da un lato, la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez.
5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099;
Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n.
31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211); tale ipotesi è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio
2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124;
Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5,
30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre
2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass.,
Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866). Ne discende, secondo tale costante giurisprudenza, che essa si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011,
n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez.
6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari
» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Per altro verso, nella stessa pronuncia, si è cristallizzato il principio già espresso dalla Cassazione con la decisione n. 9866/2024, a tenore del quale, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, in ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, non è necessario l'invio di alcuna “raccomandata informativa”, applicandosi esclusivamente la normativa relativa al servizio postale ordinario, la quale non prevede tale adempimento. Quest'ultimo è, per converso, previsto dalla sola legge speciale n. 890/1982, che disciplina il procedimento notificatorio posto in essere dall'Ufficiale Giudiziario che si avvale del servizio postale.
Ivi si aggiunge che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, solo in questo caso si fa riferimento alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario), ma non in via diretta, ma esclusivamente in via analogica. Per cui, a mente dell'art.8, 4° comma, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass., Sez.
6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n.
10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio
2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555). Da ultimo e conclusivamente, giova ricordare come, ancora più di recente (Cass., Sez. Trib., ordinanza n.
2823/2026, pubblicata il 9/02/2026), la Suprema Corte, nel ribadire questi assunti ormai in via di definitivo assestamento, ha precisato - per un verso e respingendo l'argomento del contribuente per cui sarebbe errata la decisione della Commissione di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto perfezionata la notifica, poiché la consegna a persona qualificatasi come genitore avrebbe invece richiesto la necessaria produzione in atti da parte dell'ente riscossore dell'obbligatorio avviso di ricevimento della raccomandata informativa – che
“Con riferimento alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass del
13/07/2017, n. 17445, che richiama Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass.
n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014). Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. sez. VI-V, 12.11.2018, n. 28872, Cass., sez. V,
28/5/2020, n. 10131, Cass. sez. V, 11/4/2024, n.9866, Cass. sez. V, 3/10/2025, n. 26653). Giova anche osservare che lo stesso art. 14 della legge n.890/1982 menzionata dalla ricorrente fa salvo il disposto dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, che prevede espressamente al primo comma che la notifica possa essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate. Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica e la specialità del procedimento di notifica ai sensi dell'art.26 esclude che sia necessario il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. Il richiamo, anch'esso contenuto nel medesimo art. 14 della L. 890/1982, al disposto di cui all'art.60 del d.P.R. 600/1973 non risulta dirimente, sia perché il citato art. 14 fa salvo, al tempo stesso, anche il disposto dell'art. 26 del d.P.R. 600/1973, sia perché la specialità della notificazione eseguita secondo quest'ultima previsione e, quindi, in via diretta e con le sole formalità previste in tal caso, si coglie nella previsione dell'ultimo comma del citato art. 26, che rinvia alle disposizioni dell'art. 60 del d.P.R. 600/193 soltanto per quanto non regolato dallo stesso art. 26”. Per altro verso ed in definitiva, che “può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l'invio di una seconda raccomandata (Cass. Sez. 6 - 5, 13/06/2016, n. 12083,
Cass. Sez. 6-5, 10/4/2019, n.10037) o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa.
L'art. 26 del d.P.R. 603/1972, quindi, prevedendo che, oltre che «nelle forme previste dalla legge», gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento», detta una disciplina speciale rispetto a quella dell'art. 60 del d.P.
R. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell'art. 140 c.p.
c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto non regolato dal suddetto art. 26”.
Donde la conclusione, valevole anche nella fattispecie de qua, per cui “Nel caso di specie la censura non ha fondamento, atteso che l'agente della riscossione ben poteva procedere alla notifica in via diretta a mezzo posta con le formalità ivi previste e cioè con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con perfezionamento della notifica alla data indicata nell'avviso di ricevimento”.
L'appello va quindi respinto, non potendo comunque trovare accoglimento nel merito anche le ulteriori censure in ragione della cristallizzazione della pretesa tributaria e di sufficienza della cd. motivazione per relationem con riguardo al prodromico e non contestato avviso di accertamento), con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 828/2026 depositato il 04/02/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10060/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 06/06/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240026909071 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assenti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n. 10020240026909071/000 su delega della Regione Campania per un totale complessivo pari ad Euro
257,12 relativo al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti agli anni 2017, come indicato nel prospetto della cartella di pagamento), chiedendone l'annullamento per vizi di legge (omesso invio del prodromico avviso di accertamento;
prescrizione delle somme ivi richieste;
Carenza di motivazione).
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, depositando documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza 10060/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli sez. 27 depositata in data 06.06.2025 e mai notificata, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, sul fondamentale presupposto logico-giuridico per cui l'ente resistente avesse prodotto prova della notifica di atti presupposti, per cui, considerando anche le sospensioni ex lege, non sarebbe intervenuta prescrizione.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati, tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Non si costituivano gli enti intimati.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla complessiva doglianza d'appello (“non vi è prova né dell'avvenuta consegna al destinatario, ovvero né dei motivi che hanno impedito tale consegna. Ben vero è che sulla busta è unicamente riportato
“Compiuta giacenza” senza alcuna indicazione del motivo che ha determinato la giacenza, né risulta che il destinatario sia stato avvisato dell'avvenuta giacenza”), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, anche in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Ed, invero, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti.
Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti, precludendosi altrimenti il relativo rilievo (conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026; e da ultimo, CGT II° Campania, sentenze nn. 1758
e, soprattutto e con ampie argomentazioni sul punto, 1759 del 26 febbraio 2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass., ord. n. 16797del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051;
Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637).
In particolare, nell'ultimo dei citati precedenti, questa Corte ha avuto modo di precisare, per un verso e sul versante normativo, che l'attualmente vigente articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato
“Produzione di documenti e motivi aggiunti, rispetto al quale l'art. 70 del TUGT si pone in sovrapponibile aderenza, salvo la diversa denominazione degli organi di giustizia tributaria ed il rinvio interno operato agli artt. 64, 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3, TUGT in luogo dei parimenti abrogati artt. 18, 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del citato decreto) prevede che, alla nuova produzione documentale di cui al comma procedente, può, ai sensi del comma 2, corrispondere un'integrazione del thema decidendum nella forma tecnica (elaborata storicamente nel processo amministrativo, con ivi successiva distinzione tra motivi aggiunti non ampliativi - cioè nuove censure avvero gli atti già impugnati in sede di ricorso iniziale – ed ampliativi, con cui si impegnano nuovi atti, collegati a quelli censurati con il ricorso iniziale: art. 42, comma 1, c.p.a. che lega l'istituto dei motivi aggiunti alternativamente a nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte) dei motivi aggiunti nel processo tributario (limitata però alla sola ipotesi dei cc.dd. motivi non ampliativi): tale evenienza si verifica quando siffatta integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti nuovi (cioè in precedenza non conosciuti) ad opera delle altre parti o jussu iudicis.
Secondo la regola generale della proposizione del ricorso, anche per l'ammissibilità dei motivi aggiunti è previsto il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito e quindi, come per regola generale, conoscenza o conoscibilità dei nuovi ed ulteriori motivi di doglianza. Il successivo regime giuridico dei motivi aggiunti, ai sensi dell'ultimo comma 4, avviene mediante la tecnica del rinvio interno parzialmente temperato (con la clausola di compatibilità per omogeneità strutturale e funzionale dei rispettivi istituti): ed infatti, previa verifica di applicabilità, l'integrazione dei motivi avviene con atto modellato sui requisiti di forma-contenuto previsti per il ricorso introduttivo ex art. 64 TUGT;
senza temperamento, si applicano invece le richiamate norme (artt. 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3
e 5, e l'articolo 69, comma 3, ai cui commenti amplius si rinvia) in tema di proposizione del ricorso e relativa notifica (anche con le peculiari indicazioni in casi di spedizione del ricorso a mezzo posta), di costituzione in giudizio del ricorrente (modalità e termini perentori del deposito del ricorso notificato) e di costituzione in giudizio della parte resistente (con particolare riferimento all'onere, nelle controdeduzioni, anche rispetto alla prospettazione contenuta nei motivi aggiunti, di esporre le sue difese prendendo posizione sulla integrazione di censure dedotte dal ricorrente e di indicare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
A garanzia dei termini a difesa (e, quindi, nella disponibilità degli stessi, salva rinuncia ad essi ad opera della parte nel cui intessessi sono posti), il comma 3, ove risulti già fissata la trattazione della controversia, impone, con la sanzione processuale dell'inammissibilità (non anche del ricorso inziale ma solo di quello recante motivi aggiunti), all'interessato di dichiarare l'intenzione di proporre integrazione dei motivi, ponendo come scadenza ultima la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza. Per tali evenienze, onde consentire gli adempimenti prima descritti e previsti dal successivo comma 4, la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data.
Per altro verso e sul più generale piano sistematico, che la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente (“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio (artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata, quali fonti di finanziamento per la programmazione e la realizzazione di interventi di pubblico interesse – si traduce per il ricorrente in una necessità di costante calibratura della condotta processuale che, in correlazione al dinamico evolvere del quadro documentale nella dialettica delle parti, consenta al giudice costantemente di ampliare la propria dimensione cognitivo-decisoria attraverso il corretto utilizzo del necessario strumento dei motivi aggiunti ogni qual volta la dilatazione dei confini del controverso rapporto tributario si sviluppi per effetto del (normativamente citato) deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte, con necessaria integrazione dei motivi di ricorso, quale imprescindibile strumento di pieno accesso ai fatti sottostanti.
In ogni caso nel merito non si presentano fondate le censure di parte appellante in quanto dalla documentazione in atti emerge, senza alcuna puntuale contestazione ad opera di parte appellante, la rituale notifica di tutti gli atti presupposti (come correttamente riportato nella impugnata sentenza e confermato dagli atti del relativo fascicolo qui acquisiti, vi è prova della notifica dell'atto di accertamento prodromico eseguita con racc A.R. inviata al domicilio del ricorrente in data 13.11.2020 e successivamente in data
6.6.2023; il primo risulta ricevuto in data 13-11-2020 ; per il secondo la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza non avendo curato il destinatario il ritiro dell'atto).
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
Punto decisivo della decisione è la rilevanza della cd. comunicazione CAD/CAN in caso di notifica diretta a mezzo posta e, soprattutto, la modalità di attestazione delle operazioni di notifica all'interno di tale semplificato paradigma normativo.
Quanto al primo aspetto, a partire da un vivace dibattito giurisprudenziale di legittimità (12083, 10232, 7184,
3254, emesse nel corso del 2016), si è ormai affermato il principio di diritto per cui, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
In senso conforme, seppur riferibile all'obbligo di invio della “CAN” ma rilevante poiché espressivo del principio generale della non applicabilità della disciplina contemplata dalla L. 890/1982, è già la Sentenza n.
28752/2021, secondo la quale “nell'ipotesi infatti in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N.” (in senso conforme Cassazione n.
8293 del 04/04/2018; Cass. n. Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019).
Allo stato attuale, pertanto, non possono ravvisarsi pronunce di legittimità contrarie all'affermazione della piena legittimità dello strumento della notifica a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata direttamente dall'Ufficio e ciò anche nell'ipotesi in cui la suddetta notifica si concluda per l'assenza del destinatario (compiuta giacenza) o consegna ad altro soggetto per temporanea assenza del destinatario.
In particolare, la Cassazione con la Sentenza n. 10131/2020 ha affermato come “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del
04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario,
è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c.;(…) è opportuno premettere che, come si
è detto, l'Ufficio si è avvalso della possibilità di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, come ammesso dalla stessa ricorrente (vedi pag. 9 del ricorso); (…) a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario"; tuttavia, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (…), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limitava a prevedere, all'articolo 32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'articolo 49";(…)pertanto, come chiarito da questa Corte, "in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato"(Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016); (…) invero, la Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre
1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, articolo 8, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale riguarda la diversa modalità di notificazione a mezzo posta curata dall'Ufficiale Giudiziario, alla quale si applica la disciplina di cui alla L. n. 890 della
1982, compreso la norma in oggetto (vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invito al contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell'accertamento con adesione Decreto Legislativo n. 218 del
1997, ex articolo 5, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998); il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato, a tutela delle ragioni del fisco di preminente interesse pubblico;
come evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 23 luglio 2018, n.
175, che ha ritenuto legittimo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma
1, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - CAN- e l'inapplicabilità della
L. n. 890 del 1982, articolo 7, come modificato con la L. n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui, che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex articolo
153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione
(nel caso di specie neanche dedotta dalla parte ricorrente); in conclusione, deve affermarsi il seguente principio: "nella notifica degli atti tributari, effettuata L. n. 890 del 1982, ex articolo 14,in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto - cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza"”. Tale principio ha trovato ulteriore e recente conferma, con riferimento alle modalità di esecuzione di una notifica eseguita ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006, nella Cassazione con la Sentenza n. 2339/2021.
Sul punto, ancora di recente, depongono pronunce della Corte di legittimità che hanno consolidato il principio di diritto sopra ricostruito: pertinente è il richiamo, da un lato, a Cass. Ord. n. 33236 del 29.11.2023, la quale ha ribadito come “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell' invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell' impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 29642 del 14/11/2019)”; dall'altro ed in termini ancora più espliciti, Cass. Ord. n. 27101 del 22.09.2023,
a mente della quale “difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all' indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell' impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012,
n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n.
26688 del 2022)”.
Alla luce di quanto esposto, risulta palesemente infondata il motivo di gravane sollevato dall'appellante in evidente contrasto con la vigente giurisprudenza di legittimità come innanzi richiamata che, laddove fosse stato necessario, conferma la piena correttezza e legittimità di quanto operato nel caso di specie dall'Ente impositore.
Va quindi conclusivamente confermato il principio di diritto per cui nessun tipo di avviso successivo CAD O
CAN andava fatto in caso di mancata consegna al destinatario, soggiacendo la notifica alle regole della consegna a mezzo del servizio postale così come contenute nella disciplina concernente il servizio postale ordinario contenuta nel "Regolamento postale" di cui al D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante norme di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, e nell'Allegato A, "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (in precedenza, nel Decreto del Ministro delle Comunicazioni 9 aprile 2001, pubblicato in G.U. 24 aprile 2001,
n. 95, e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 1° ottobre 2008, in G.U. n. 242 del 15 ottobre
2008) e nelle altre norme regolamentari e legislative riguardanti il servizio postale .
Sotto altro profilo, esclusa quindi l'invocata rilevanza del cd. C.A.D. nella presente vicenda, vanno respinti anche i rilievi relativi alla modalità di compilazione degli avvisi di rilascio del plico e la distinzione con riferimento all'ipotesi (non di consegna ad altro destinatario, ma) di temporanea assenza del destinatario e di altro legittimato alla ricezione con consente perfezionamento per “compiuta giacenza”, rilevante nel caso di specie. Di contro è sufficiente osservare come, in considerazione degli atti del giudizio e della loro strutturazione, trovino piena applicazione i principi di diritto di recente affermati dalla Suprema Corte (ord.
6586/25) in ordine ai requisiti di forma-contenuto necessari ai fini della idoneità documentale per le notifiche de quibus: i giudici di legittimità, per un verso, rilevano come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere «direttamente » alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis , Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018;
Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010). In particolare, questa Corte ha ribadito che « In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) » (Cass. n. 10131 del 2020). Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n.
10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, «quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo
» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era «avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890», v. l'ordinanza di rimessione Cass.
n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario. Per altro verso, che dalle fotocopie delle raccomandate riportate negli atti di parte risulta che erano stati svolti gli adempimenti essenziali: data di spedizione all'indirizzo di residenza, riscontro di assenza e relativa data, sottoscrizione in sigla dell'agente postale (dovendosi comunque rilevare che la mancanza di sottoscrizione o la sua non intellegibilità non assume portata ostativa, in applicazione del principio secondo il quale l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass. 11458/2012); invero, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, in presenza del timbro postale idoneo a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste (Cass. n. 21483 del 2022; Cass. n. 123 del 2018).
Entrambi i principi di diritto in questa sede applicati e condivisi, hanno trovato da ultimo ulteriore e compiuta consacrazione nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18880/2025 pubblicata il
10/07/2025: ivi si statuisce che in ipotesi di notifica con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da un lato, la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez.
5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099;
Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n.
31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211); tale ipotesi è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio
2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124;
Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5,
30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre
2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass.,
Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866). Ne discende, secondo tale costante giurisprudenza, che essa si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011,
n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez.
6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari
» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Per altro verso, nella stessa pronuncia, si è cristallizzato il principio già espresso dalla Cassazione con la decisione n. 9866/2024, a tenore del quale, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, in ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, non è necessario l'invio di alcuna “raccomandata informativa”, applicandosi esclusivamente la normativa relativa al servizio postale ordinario, la quale non prevede tale adempimento. Quest'ultimo è, per converso, previsto dalla sola legge speciale n. 890/1982, che disciplina il procedimento notificatorio posto in essere dall'Ufficiale Giudiziario che si avvale del servizio postale.
Ivi si aggiunge che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, solo in questo caso si fa riferimento alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario), ma non in via diretta, ma esclusivamente in via analogica. Per cui, a mente dell'art.8, 4° comma, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass., Sez.
6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n.
10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio
2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555). Da ultimo e conclusivamente, giova ricordare come, ancora più di recente (Cass., Sez. Trib., ordinanza n.
2823/2026, pubblicata il 9/02/2026), la Suprema Corte, nel ribadire questi assunti ormai in via di definitivo assestamento, ha precisato - per un verso e respingendo l'argomento del contribuente per cui sarebbe errata la decisione della Commissione di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto perfezionata la notifica, poiché la consegna a persona qualificatasi come genitore avrebbe invece richiesto la necessaria produzione in atti da parte dell'ente riscossore dell'obbligatorio avviso di ricevimento della raccomandata informativa – che
“Con riferimento alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass del
13/07/2017, n. 17445, che richiama Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass.
n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014). Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. sez. VI-V, 12.11.2018, n. 28872, Cass., sez. V,
28/5/2020, n. 10131, Cass. sez. V, 11/4/2024, n.9866, Cass. sez. V, 3/10/2025, n. 26653). Giova anche osservare che lo stesso art. 14 della legge n.890/1982 menzionata dalla ricorrente fa salvo il disposto dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, che prevede espressamente al primo comma che la notifica possa essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate. Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica e la specialità del procedimento di notifica ai sensi dell'art.26 esclude che sia necessario il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. Il richiamo, anch'esso contenuto nel medesimo art. 14 della L. 890/1982, al disposto di cui all'art.60 del d.P.R. 600/1973 non risulta dirimente, sia perché il citato art. 14 fa salvo, al tempo stesso, anche il disposto dell'art. 26 del d.P.R. 600/1973, sia perché la specialità della notificazione eseguita secondo quest'ultima previsione e, quindi, in via diretta e con le sole formalità previste in tal caso, si coglie nella previsione dell'ultimo comma del citato art. 26, che rinvia alle disposizioni dell'art. 60 del d.P.R. 600/193 soltanto per quanto non regolato dallo stesso art. 26”. Per altro verso ed in definitiva, che “può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l'invio di una seconda raccomandata (Cass. Sez. 6 - 5, 13/06/2016, n. 12083,
Cass. Sez. 6-5, 10/4/2019, n.10037) o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa.
L'art. 26 del d.P.R. 603/1972, quindi, prevedendo che, oltre che «nelle forme previste dalla legge», gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento», detta una disciplina speciale rispetto a quella dell'art. 60 del d.P.
R. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell'art. 140 c.p.
c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto non regolato dal suddetto art. 26”.
Donde la conclusione, valevole anche nella fattispecie de qua, per cui “Nel caso di specie la censura non ha fondamento, atteso che l'agente della riscossione ben poteva procedere alla notifica in via diretta a mezzo posta con le formalità ivi previste e cioè con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con perfezionamento della notifica alla data indicata nell'avviso di ricevimento”.
L'appello va quindi respinto, non potendo comunque trovare accoglimento nel merito anche le ulteriori censure in ragione della cristallizzazione della pretesa tributaria e di sufficienza della cd. motivazione per relationem con riguardo al prodromico e non contestato avviso di accertamento), con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado.