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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'RO Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere istruttore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1182 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 2491/2024 del Tribunale
di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.09.2024 e non notificata, vertente
TRA
Parte 1 , (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Ganeri, (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F. 2
Torre del Greco (NA), alla via Cavallerizzi nr. 7 giusta mandato in calce all'atto di appello;
- Appellante CONTRO CP 1 , (C.F. P.IVA 1 - P.IVA nr. P.IVA 2 ), istituto di diritto pubblico con sede legale in Roma alla via Nazionale nr. 91, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
() e ZI UR (C.F.OV PI (C.F. C.F. 3
ed elettivamente domiciliata presso i suddetti avvocati in C.F. 4
Roma, Via Nazionale nr. 91, giusta procura alle liti del 1° Febbraio 2021, autenticata a firma del notaio Persona 1 (rog. Nr. 584, rep. Nr. 1362);
Appellata -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 02/03/2021 Parte 1 conveniva in chiedendo di: 1)CP 1 giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
"accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il cambio delle lire esibite allo sportello della filiale di Napoli della CP_1 CP 1 2) "accertare e dichiarare la "
responsabilità della convenuta nella causazione dell'ingiusto nocumento e danno cagionati, con statuizione dell'obbligo per quest'ultima di risarcire per equivalente l'attore"; 3) "condannare la convenuta, a cambiare le banconote in lire, per un totale di lire 30.000,00, pari ad euro 15.493,69 o della diversa somma che il Giudice avesse ritenuto di giustizia, oltre interessi legali".
A sostegno delle suddette pretese l'attore deduceva in fatto e in diritto quanto segue: che, nei primi giorni dell'anno 2012, rinveniva, presso la propria abitazione, un'ingente quantità di banconote, ciascuna di £. 100.000, per un totale di lire 30.000.000, pari ad
€ 15.493,69, secondo il rapporto di cambio vigente all'epoca del reperimento;
che si recava, in data 11/01/2012, presso la filiale di Napoli della per ottenereCP 1 la conversione della somma ritrovata in valuta corrente;
che il personale d'ufficio rifiutava la conversione evidenziando che il termine per ottenere il cambio monetario era già spirato inutilmente alla luce dell'art. 26 D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni dalla lg. nr. 214/2011; che detta disposizione, infatti, modificando il previgente quadro normativo in materia di conversione monetaria delle lire in euro ex artt. 3 lg. nr. 96/1997 e 52 ter D.lgs. nr. 213/1998, anticipava l'originario termine di prescrizione del diritto in esame, sicchè il dies ad quem non si identificava più con il
28/02/2012, bensì con il 06/12/2011; che, successivamente, la Corte Costituzionale,
con sentenza nr. 216/2015, dichiarava l'illegittimità costituzionale del predetto art. 26
D.L. nr. 201/2011 per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.; che, stante l'intervento demolitorio della Consulta,
l'attore intratteneva telematicamente una corrispondenza epistolare con la [...] CP 1 per ottenere chiarimenti circa gli effetti discendenti dalla citata pronuncia;
che il rapporto dialogico culminava in data 15/01/2016 con la presentazione, da parte di di una formale richiesta di conversione in euro della somma in lire Parte 1
,
detenuta, ma senza ottenere alcun successo;
che il personale della CP 1
infatti, argomentando in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze circa le modalità di esecuzione della citata sentenza della Corte
Costituzionale (cfr. lettera della del 26.11.2015 e lettera del MEF del CP 1
20.1.2016), evidenziava di non poter accogliere la richiesta a causa della mancata presentazione, da parte del richiedente, di idonea documentazione comprovante la richiesta asseritamente effettuata prima della scadenza del 28/02/2012, data coincidente con l'originario termine di prescrizione del diritto controverso;
che l'attore
- per il tramite del suo legale - formulava nr. 2 proposte di stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. nr. 132/2014, convertito con modificazioni dalla lg. nr. 162/2014, nei confronti della CP 1 rispettivamente in data 30/05/2016 e
,
10/03/2020, le quali non pervenivano ad una soluzione positiva;
che, pertanto, nel 2021 avanzava atto di citazione avverso la CP 1 ed adiva il Parte 1
Tribunale di Torre Annunziata per l'accertamento delle pretese indicate in premessa. Instaurato il contraddittorio, la CP 1 si costituiva in giudizio, eccependo e deducendo in particolare: 1) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo;
2) in via ulteriormente pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva;
3) in via preliminare, la contrarietà al diritto europeo di un eventuale ordine di condanna della CP 1 alla conversione;
4) in via preliminare, il rischio per la CP 1 di effettuare due volte il pagamento;
5) nel merito, la prescrizione del diritto alla conversione di parte attrice;
6) la legittimità dell'operato della CP 1
In data 13/09/2024 il Tribunale di Torre Annunziata pronunciava sentenza nr.
2491/2024, mediante la quale:
1) dichiarava, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 lett. v)
c.p.a., essendo la controversia vertente in materia di “debito pubblico”; 2) compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Secondo grado di giudizio:
Avverso la suddetta sentenza di primo grado Parte 1 proponeva appello con atto di citazione notificato alla controparte in data 12/03/2025.
In particolare, l'appellante, censurando il decisum giudiziale, richiedeva: 1)
l'accertamento della giurisdizione del Giudice ordinario in luogo del Giudice amministrativo;
2) l'ammissione, in via istruttoria, della prova testimoniale relativamente ai capi articolati nei propri atti difensivi (citazione e memoria ex art. 183 CO.6 nr.2 c.p.c.); 3) l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'attore ad ottenere il cambio delle lire esibite allo sportello della filiale di Napoli della CP 1 و
nonché accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione dell'ingiusto nocumento e danno cagionati, con statuizione dell'obbligo per quest'ultima di risarcire per equivalente l'attore; 4) la condanna della parte convenuta a cambiare le banconote in lire, per un totale di lire 30.000.000, pari ad euro 15.493,69, somma anche diversa come risulterà in corso di causa, e comunque determinata dal
Giudice in sua giustizia e da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì del diritto all'effettivo pagamento, in favore dell'istante; 5) la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore che se ne dichiara anticipatario, tenendo conto ex lege anche del comportamento tenuto dalla convenuta in negoziazione assistita. La CP 1 si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza appellata e, dunque, asserendo l'infondatezza della questione di giurisdizione sollevata dall'appellante. In ogni caso, reiterava le difese precedentemente svolte e, in particolare, ribadiva il difetto di legittimazione passiva della. CP 1 ; la contrarietà al diritto europeo di un eventuale ordine di condanna della CP 1
alla conversione, l'eccezione di prescrizione del diritto alla conversione fatto valere dall'appellante; la legittimità dell'operato della Il tutto con vittoria delle CP 1
spese. Asseriva, infine, l'inammissibilità della richiesta istruttoria avanzata dall'appellante circa prova testimoniale.
Depositate dalle parti note scritte, all'udienza collegiale del 16.10.2025, previa discussione orale, la causa veniva riservata a sentenza ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione di giurisdizione
In via pregiudiziale, è necessario affrontare la questione di giurisdizione risolta negativamente dal giudice di primo grado ed oggetto di impugnazione.
1.1.Giova premettere che il primo Giudice ha posto a base della decisione l'interpretazione letterale dell'art. 133 lett.v) c.p.a. (il quale ultimo devolve alla cognizione del Giudice amministrativo “le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contrati aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico") sistematica dello stesso in combinato disposto con il D.P.R. nr. 398/2003 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", richiamando giurisprudenza di merito a sostegno dell'indirizzo favorevole alla sussistenza di una ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella materia de qua. In particolare, il primo Giudice ha evidenziato che “la pretesa oggetto del giudizio, di conversione in euro di banconote in lire, non aventi più corso legale, che è disciplinata dalla legge n. 96 del 1997 (norme in materia di circolazione monetaria) dispone che: "[l]e banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale" (v. art. 3, comma 1). "[L]e banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della CP 1 non oltre il 28 febbraio 2012" (art. 3, comma 1-bis, l. cit., introdotto dall'art. 87 della legge n. 289 del 2002).Le controversie concernenti la pretesa dei privati alla conversione in euro delle banconote in lire da questi possedute riguardano, per espressa indicazione del legislatore (come riconosciuto anche dalla
Corte Costituzionale con sentenza 5 novembre 2015 n. 216), la materia del debito pubblico devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo".
La decisione di primo grado si basa, dunque, sull'asserita sussumibilità delle
"banconote e dei biglietti a debito dello Stato" (oggetto della controversia e disciplinati ex art. 3 lg. nr. 96/1997) nella nozione di “debito pubblico” di cui all'art. 133 lett. v)
c.p.a.
Ritiene la Corte che l'approdo interpretativo cui è giunto il primo Giudice non meriti condivisione, dovendo aver riguardo a categorie distinte che rimandano a definizioni eterogenee.
In generale, infatti, si definisce biglietto di banca o banconota quel buono, emesso da una banca a ciò autorizzata, a fronte del quale l'istituzione finanziaria si obbliga a pagare “a vista e al portatore" il corrispettivo valore. In estrema sintesi, banconota è
una valuta corrente, utilizzata come denaro dallo Stato, che incorpora un certo valore in argento o in oro ma non lo contiene, giungendo ad assomigliare ad un titolo di credito. La banconota e, insieme con essa, la moneta "ferrosa" o legale rappresentano
"misure di valore”, ossia semplici unità di conto convenzionali atte ad esprimere un valore. Di solito, in tal caso la legge interviene ad impedire la libertà di conversione della valuta in oro ed essa, oltre ad essere a corso legale, sarà perciò definita anche inconvertibile o a corso forzoso. Il D.P.R. nr. 398/2003, al contrario, sancisce espressamente che si intendono per:
1) "debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro" ex art 2 co. 1 lett. g);
2) "debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali" ex art. 2 co. 1 lett. h);
3) "titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari" ex art. 2 co. 1 lett. n);
4) "prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili” ex art. 2 co. 1 lett. o).
Il debito pubblico, dunque, è costituito di titoli emessi nel tempo dallo Stato al precipuo scopo di reperire risorse per il fabbisogno finanziario della pubblica amministrazione.
Devono quindi inevitabilmente escludersi dal concetto di debito pubblico i biglietti di banca, che non sono finalizzati al reperimento di risorse per il soggetto che li emette, bensì all'utilizzo per convenzione, legale e forzoso, tra tutti i componenti della società civile, nel commercio e nella vita quotidiana.
Peraltro, proprio il carattere forzoso della valuta corrente manca al titolo di debito pubblico, che può essere sottoscritto sulla base della fiducia di cui gode lo Stato e, comunque, facoltativamente.
1.2 In tal senso depone anche la lettura sistematica dell'art. 2001 co. 2 c.c.
La norma, infatti, dispone che "I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali", così sottraendo le predette categorie all'applicazione della disciplina generale contenuta nel codice civile. Ebbene, se da un lato la norma de qua accomuna il debito pubblico ed i biglietti di banca ai fini della disciplina derogatoria (tra l'altro, rinviando genericamente a “leggi speciali", cioè a norme distinte da individuarsi caso per caso e non – invece - ad una disciplina unitaria
-
ed onnicomprensiva), dall'altro lato soprattutto ne presuppone prioritariamente l'appartenenza a categorie ontologiche diverse, distinguendo espressis verbis il primo dai secondi.
Soluzione, quest'ultima, che trova la sua ragione proprio nell'impossibilità di ricondurre ad unità concetti empirici eterogenei tra loro.
1.3 Inoltre, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza nr. 216/2015 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 26 D.L. nr. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla lg. nr. 214/2011), non ha mai sancito la riconducibilità della materia del contendere (il diritto alla conversione delle lire in euro) alla nozione di
"debito pubblico". La pronuncia in esame, infatti, ogniqualvolta contiene riferimenti alla predetta espressione si limita a richiamare le tesi sostenute dal giudice remittente
(Corte Cost. sent. nr. 216/2015, Considerato in diritto, par. 3), senza mai farle proprie nelle ragioni poste a fondamento della decisione (Corte Cost. sent. nr. 216/2015,
Considerato in diritto, par. 4), al contrario di quanto argomentato dal giudice di primo grado.
1.4 Né, infine, può riconoscersi una presunta vis attrattiva all'art. 133 lett. v) c.p.a. tale da poter far confluire la materia del contendere oggetto del presente giudizio nell'alveo delle ipotesi normativamente devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. L'articolo dispone che “le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico". La congiunzione "comunque", infatti, deve intendersi riferita alla tipologia di controversie attinenti la materia del debito pubblico", le quali - dunque possono avere ad oggetto non solo questioni
-
interpretative dei contratti (espressamente richiamate dalla norma), ma anche altre ulteriori e distinte (a mero titolo esemplificativo, si citano, ad esempio, quelle di cognizione, condanna o esecuzione). Non può, al contrario, legittimare un'interpretazione estensiva (o, per meglio dire, analogica) della stessa nozione di
"debito pubblico", in un settore quello della giurisdizione esclusiva del Giudice
-
amministrativo - già governato di per sè da un regime derogatorio rispetto all'ordinario riparto di giurisdizione tra plessi giudiziali, in cui la stessa discrezionalità legislativa incontra limiti invalicabili (come autorevolmente evidenziato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nr. 204/2004 e nr. 191/2006, in forza delle quali il legislatore non può semplicemente limitarsi ad “assegnare interi blocchi di materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”). In definitiva, attesa la fondatezza del primo motivo di appello e la riconosciuta sussistenza della giurisdizione negata dal giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 354 co. 3 c.p.c., così come novellato dal D.Lgs. nr. 149/2022 cd. “Riforma
Cartabia", occorre procedere ad esaminare le ulteriori questioni oggetto di controversia.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva
Ulteriormente, si pone la necessità di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_2 . L'eccezione deve essere più correttamente inquadrata quale contestazione della titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, avendo l'odierna appellata dedotto di essere estranea alla pretesa avanzata dalla controparte e di operare in diretta esecuzione degli indirizzi impartiti dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale organo dello Stato titolare del rapporto.
Trattasi, dunque, di questione relativa all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio che attiene al merito della controversia.
2.1 La titolarità del rapporto in capo alla CP 1 emerge ictu oculi dal fatto che la condotta causa del preteso danno ingiusto è riferita dall'istante ai dipendenti della
CP 1 presso cui si sarebbe recato il Pt 1 per la conversione filiale della delle lire in euro.
Per altro verso, occorre richiamare il disposto dell'art. 3 co. 1 bis lg. nr. 96/1997
"Norme in materia di circolazione monetaria" che individua le filiali della [...]
CP_1 quali soggetti tenuti alla conversione.
3. La prescrizione del diritto ad ottenere la conversione in euro delle lire esibite presso la filiale della CP 1
E' fondata l'eccezione preliminare di merito sollevata dall'odierna appellata ed attinente alla prescrizione del diritto azionato dalla controparte.
3.1 Ai fini della risoluzione della questione, si rende necessaria la disamina del quadro normativo di riferimento onde individuare la disciplina applicabile al caso concreto.
In particolare, il legislatore, mediante gli artt. 3 co. 1 bis lg. nr. 96/1997 "Norme in materia di circolazione monetaria” e 52 ter co. 1 bis D.Lgs. nr. 213/1998 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", fissava il termine di prescrizione del diritto ad ottenere la conversione delle lire (rispettivamente, in forma di banconote e di monete metalliche) in euro nella data del 28/02/2012. Successivamente, l'art. 26 D.L. nr. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla lg. nr. 214/2011, disponeva che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile
1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore
è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
La norma esaminata, dunque, modificando le pregresse disposizioni normative in materia, anticipava il termine di prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro, fissandolo al 06/12/2011, data coincidente con la sua entrata in vigore.
In seguito, la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 216/2015, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero art. 26 D.L. nr. 201/2011, accertando una lesione del principio di tutela dell'affidamento e della ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Atteso il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di incostituzionalità, si è posto il problema di individuare il regime giuridico che regoli la prescrizione del diritto de quo.
Il dubbio, in particolare, si interseca tra l'ipotetica reviviscenza del regime previsto ex artt. 3 co. 1 bis lg. nr. 96/1997 e 52 ter co. 1 bis D.Lgs. nr. 213/1998 oppure l'applicazione di una disciplina diversa, eventualmente da individuarsi.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nr. 3599/2022 e nr.
1945/2024, ha evidenziato che "la giurisprudenza della Corte costituzionale è pacifica nel senso di distinguere, agli effetti della "reviviscenza", non tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità, bensì tra il caso in cui la norma abrogata o dichiarata incostituzionale abbia "meramente abrogato" quella precedente, ed il caso in cui, invece, la norma abrogata o dichiarata illegittima abbia "modificato o sostituito" quella precedente;
ed afferma che solo nel primo caso, ossia quello della abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione "meramente abrogatrice", la norma precedente ed abrogata rivive pienamente (Corte cost. n. 7 del
2020 par.
3.2.1. del Considerato in diritto;
Corte cost. 218 del 2015 par.
3.1. del
Considerato in diritto;
Corte cost. n. 13 del 2012 par.
5.1. del Considerato in diritto)”.
Ancora, "deve concludersi che ai fini della "reviviscenza" della norma abrogata o dichiarata illegittima, non si distingue a seconda della "fonte" dell'abrogazione, poiché ciò che conta è valutare la portata della norma che viene eliminata dal mondo giuridico onde verificare se suo unico contenuto ed effetto era di eliminare una disciplina precedente. Nel caso di specie aderendo alla ricostruzione dell'effetto prodotto dalla norma dichiarata incostituzionale dalla Sent. 216 del 2015, già effettuata da questa Corte col citato precedente - va, dunque, considerato che la stessa non costituiva una norma "meramente abrogativa" della normativa precedente, avendo, bensì, introdotto una modifica del termine per scambiare Lire in Euro dal
"contenuto sostitutivo" della normativa precedente. La norma in questione, art. 26
D.L. 201-2011 conv. nella L. 214-2011, prevedeva, infatti, che: "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in Lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al (Fondo per l'ammortamento) dei titoli di Stato". Come è evidente essa non ha limitato il suo scopo alla mera abrogazione delle disposizioni "derogate", "ma piuttosto ha sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le Pt 2 che avevano valore di cambio in quel momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla legge n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo.
E' questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra. Ed invece la legge n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso (....). Del resto, questa indicazione si trae dalla stessa pronuncia della Corte costituzionale (la n. 216 del 2015) che ha per l'appunto dichiarato illegittima la successiva disciplina, proprio perché, modificando la scadenza per cambiare le Lire, ha leso un affidamento: esito che non si sarebbe avuto se si fosse trattato di una mera abrogazione, la quale, si ripete, riguardando un termine, avrebbe solo eliminato quest'ultimo rendendo sine die la situazione giuridica prima soggetta al limite temporale (Cass. sent. n. 3592 del 2022). Esclusa la riviviscenza della normativa precedente per effetto della declaratoria di incostituzionalità argomentata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania qui gravata, il Collegio reputa, tuttavia, infondate le conclusioni cui il medesimo perviene circa l'effetto prodotto dalla sopravvenuta eliminazione del termine per l'esercizio del diritto di conversione (cioè
l'imprescrittibilità di detto diritto) e condivisibile, invece, quanto già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 3592-2022 a proposito del fatto che per effetto dell'intervento della Consulta si è creato un vuoto normativo quanto al termine per l'esercizio del diritto di convertire le vecchie Lire, in ragione del quale trova applicazione il regime ordinario di prescrizione, secondo il quale i diritti soggettivi si prescrivono in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.)".
Stante l'orientamento della Suprema Corte, dunque, l'intervento demolitorio della
Consulta non ha determinato né la reviviscenza del precedente regime normativo speciale in tema di prescrizione del diritto azionato, né una presunta imprescrittibilità di quest'ultimo, bensì un vuoto normativo da colmare mediante l'applicazione del regime generale in materia di prescrizione ex artt. 2934 e ss. c.c.
3.2 Ne discende l'applicazione degli artt. 2934 ("Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"), 2946 cc ("Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"), nonché del combinato disposto ex artt. 2943 commi 1 ("La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) – 4 ("La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore...") e 1219 ("Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto") c.c.
Ed è proprio dall'applicazione congiunta delle predette norme che si desume lo spirare del termine prescrittivo del diritto in esame.
La normativa speciale in materia ex lg. nr. 433/1997 e D.lgs. nr. 213/1998, infatti, ha previsto che dal 01/01/2002 al 28/02/2002 l'euro affiancasse la lira come valuta legale sul territorio nazionale, mentre dal 01/03/2002 il primo è diventato a tutti gli effetti la moneta nazionale dello Stato italiano sostituendo definitivamente la circolazione in lire.
Ne consegue che, avendo l'appellante presentato una formale e documentata richiesta di conversione soltanto in data 15/01/2016 (cui faceva seguito, in data 30/05/2016 e
10/03/2020, proposte per la convenzione di negoziazione assistita e, nel 2021, la notifica dell'atto di citazione), il diritto relativo alla conversione monetaria delle lire deve ritenersi ormai prescritto essendo decorso il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. dalla data di cessazione del doppio regime di circolazione fissata dal legislatore, come sopra detto, al 28.02.2002.
3.3 Né, da ultimo, è possibile riconoscere efficacia interruttiva alle pretese di aver tentato di esercitare il diritto nei primi mesi del 2012 asserite dall'appellante, atteso trattarsi di richieste di conversione avanzate oralmente per come dedotto dalla stessa parte appellante in contrasto con il combinato disposto ex artt. 2943 e 1219 c.c., dai quali emerge la necessità della forma scritta dei suddetti atti per interrompere il decorso del termine di prescrizione.
4. L'illegittimità della condotta tenuta dal convenuto La domanda proposta dal Pt 1 relativa alla presunta illiceità della condotta tenuta ai fini risarcitori è infondata. dalla CP 1 CP 1 infatti, in ossequio al quadro normativo di volta in volta vigente al La
,
momento in cui le sono pervenute le richieste di conversione, ha negato siffatta possibilità deducendo l'avvenuta prescrizione del diritto azionato.
La suddetta condotta risulta, dunque, pienamente conforme al regime giuridico delineato dal legislatore in materia.
onere diNé, del resto, sussistono norme che impongono alla convenuta un documentazione delle richieste presentate oralmente presso le proprie filiali e respinte fin dagli esordi in quanto palesemente infondate alla luce della disciplina applicabile.
Al contrario, era onere dell'odierno appellante - laddove non avesse condiviso le soluzioni fornitegli dai dipendenti della filiale - attivarsi per tempo esperendo gli ordinari strumenti di tutela offerti dall'ordinamento giuridico, in particolare mediante una richiesta formale di messa in mora oppure adendo l'autorità giudiziaria nei tempi utili ad interrompere il corso della prescrizione.
5. Le richieste istruttorie dell'appellante
Le argomentazioni sopra esposte in ordine alla legittimità della condotta della CP_1 rendono superflua la prova testimoniale come reiterata dal Pt 1 in atto di appello al dichiarato fine di dimostrare le circostanze inerenti al rifiuto della CP 1 di concedere il cambio di valuta e di rilasciare una ricevuta della richiesta del cambio.
6. Spese di lite
Le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello ex art. 92 co. 2 c.p.c. devono intendersi integralmente compensate tra le parti in causa, attesa la novità della questione trattata inerente al riparto della giurisdizione, che ha formato oggetto di pronunce non uniformi da parte della giurisprudenza di merito e mancando un intervento specifico da parte della Corte di Cassazione, e anche considerando la controvertibilità della questione relativa alla prescrizione nella materia in esame al momento dell'introduzione della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, riconosce sussistente la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice e rigetta nel merito la domanda proposta da Parte 1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il
Presidente
dott.ssa Aurelia
D'RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'RO Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere istruttore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1182 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 2491/2024 del Tribunale
di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.09.2024 e non notificata, vertente
TRA
Parte 1 , (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Ganeri, (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F. 2
Torre del Greco (NA), alla via Cavallerizzi nr. 7 giusta mandato in calce all'atto di appello;
- Appellante CONTRO CP 1 , (C.F. P.IVA 1 - P.IVA nr. P.IVA 2 ), istituto di diritto pubblico con sede legale in Roma alla via Nazionale nr. 91, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
() e ZI UR (C.F.OV PI (C.F. C.F. 3
ed elettivamente domiciliata presso i suddetti avvocati in C.F. 4
Roma, Via Nazionale nr. 91, giusta procura alle liti del 1° Febbraio 2021, autenticata a firma del notaio Persona 1 (rog. Nr. 584, rep. Nr. 1362);
Appellata -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 02/03/2021 Parte 1 conveniva in chiedendo di: 1)CP 1 giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
"accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il cambio delle lire esibite allo sportello della filiale di Napoli della CP_1 CP 1 2) "accertare e dichiarare la "
responsabilità della convenuta nella causazione dell'ingiusto nocumento e danno cagionati, con statuizione dell'obbligo per quest'ultima di risarcire per equivalente l'attore"; 3) "condannare la convenuta, a cambiare le banconote in lire, per un totale di lire 30.000,00, pari ad euro 15.493,69 o della diversa somma che il Giudice avesse ritenuto di giustizia, oltre interessi legali".
A sostegno delle suddette pretese l'attore deduceva in fatto e in diritto quanto segue: che, nei primi giorni dell'anno 2012, rinveniva, presso la propria abitazione, un'ingente quantità di banconote, ciascuna di £. 100.000, per un totale di lire 30.000.000, pari ad
€ 15.493,69, secondo il rapporto di cambio vigente all'epoca del reperimento;
che si recava, in data 11/01/2012, presso la filiale di Napoli della per ottenereCP 1 la conversione della somma ritrovata in valuta corrente;
che il personale d'ufficio rifiutava la conversione evidenziando che il termine per ottenere il cambio monetario era già spirato inutilmente alla luce dell'art. 26 D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni dalla lg. nr. 214/2011; che detta disposizione, infatti, modificando il previgente quadro normativo in materia di conversione monetaria delle lire in euro ex artt. 3 lg. nr. 96/1997 e 52 ter D.lgs. nr. 213/1998, anticipava l'originario termine di prescrizione del diritto in esame, sicchè il dies ad quem non si identificava più con il
28/02/2012, bensì con il 06/12/2011; che, successivamente, la Corte Costituzionale,
con sentenza nr. 216/2015, dichiarava l'illegittimità costituzionale del predetto art. 26
D.L. nr. 201/2011 per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.; che, stante l'intervento demolitorio della Consulta,
l'attore intratteneva telematicamente una corrispondenza epistolare con la [...] CP 1 per ottenere chiarimenti circa gli effetti discendenti dalla citata pronuncia;
che il rapporto dialogico culminava in data 15/01/2016 con la presentazione, da parte di di una formale richiesta di conversione in euro della somma in lire Parte 1
,
detenuta, ma senza ottenere alcun successo;
che il personale della CP 1
infatti, argomentando in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze circa le modalità di esecuzione della citata sentenza della Corte
Costituzionale (cfr. lettera della del 26.11.2015 e lettera del MEF del CP 1
20.1.2016), evidenziava di non poter accogliere la richiesta a causa della mancata presentazione, da parte del richiedente, di idonea documentazione comprovante la richiesta asseritamente effettuata prima della scadenza del 28/02/2012, data coincidente con l'originario termine di prescrizione del diritto controverso;
che l'attore
- per il tramite del suo legale - formulava nr. 2 proposte di stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. nr. 132/2014, convertito con modificazioni dalla lg. nr. 162/2014, nei confronti della CP 1 rispettivamente in data 30/05/2016 e
,
10/03/2020, le quali non pervenivano ad una soluzione positiva;
che, pertanto, nel 2021 avanzava atto di citazione avverso la CP 1 ed adiva il Parte 1
Tribunale di Torre Annunziata per l'accertamento delle pretese indicate in premessa. Instaurato il contraddittorio, la CP 1 si costituiva in giudizio, eccependo e deducendo in particolare: 1) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo;
2) in via ulteriormente pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva;
3) in via preliminare, la contrarietà al diritto europeo di un eventuale ordine di condanna della CP 1 alla conversione;
4) in via preliminare, il rischio per la CP 1 di effettuare due volte il pagamento;
5) nel merito, la prescrizione del diritto alla conversione di parte attrice;
6) la legittimità dell'operato della CP 1
In data 13/09/2024 il Tribunale di Torre Annunziata pronunciava sentenza nr.
2491/2024, mediante la quale:
1) dichiarava, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 lett. v)
c.p.a., essendo la controversia vertente in materia di “debito pubblico”; 2) compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Secondo grado di giudizio:
Avverso la suddetta sentenza di primo grado Parte 1 proponeva appello con atto di citazione notificato alla controparte in data 12/03/2025.
In particolare, l'appellante, censurando il decisum giudiziale, richiedeva: 1)
l'accertamento della giurisdizione del Giudice ordinario in luogo del Giudice amministrativo;
2) l'ammissione, in via istruttoria, della prova testimoniale relativamente ai capi articolati nei propri atti difensivi (citazione e memoria ex art. 183 CO.6 nr.2 c.p.c.); 3) l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'attore ad ottenere il cambio delle lire esibite allo sportello della filiale di Napoli della CP 1 و
nonché accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione dell'ingiusto nocumento e danno cagionati, con statuizione dell'obbligo per quest'ultima di risarcire per equivalente l'attore; 4) la condanna della parte convenuta a cambiare le banconote in lire, per un totale di lire 30.000.000, pari ad euro 15.493,69, somma anche diversa come risulterà in corso di causa, e comunque determinata dal
Giudice in sua giustizia e da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì del diritto all'effettivo pagamento, in favore dell'istante; 5) la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore che se ne dichiara anticipatario, tenendo conto ex lege anche del comportamento tenuto dalla convenuta in negoziazione assistita. La CP 1 si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza appellata e, dunque, asserendo l'infondatezza della questione di giurisdizione sollevata dall'appellante. In ogni caso, reiterava le difese precedentemente svolte e, in particolare, ribadiva il difetto di legittimazione passiva della. CP 1 ; la contrarietà al diritto europeo di un eventuale ordine di condanna della CP 1
alla conversione, l'eccezione di prescrizione del diritto alla conversione fatto valere dall'appellante; la legittimità dell'operato della Il tutto con vittoria delle CP 1
spese. Asseriva, infine, l'inammissibilità della richiesta istruttoria avanzata dall'appellante circa prova testimoniale.
Depositate dalle parti note scritte, all'udienza collegiale del 16.10.2025, previa discussione orale, la causa veniva riservata a sentenza ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione di giurisdizione
In via pregiudiziale, è necessario affrontare la questione di giurisdizione risolta negativamente dal giudice di primo grado ed oggetto di impugnazione.
1.1.Giova premettere che il primo Giudice ha posto a base della decisione l'interpretazione letterale dell'art. 133 lett.v) c.p.a. (il quale ultimo devolve alla cognizione del Giudice amministrativo “le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contrati aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico") sistematica dello stesso in combinato disposto con il D.P.R. nr. 398/2003 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", richiamando giurisprudenza di merito a sostegno dell'indirizzo favorevole alla sussistenza di una ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella materia de qua. In particolare, il primo Giudice ha evidenziato che “la pretesa oggetto del giudizio, di conversione in euro di banconote in lire, non aventi più corso legale, che è disciplinata dalla legge n. 96 del 1997 (norme in materia di circolazione monetaria) dispone che: "[l]e banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale" (v. art. 3, comma 1). "[L]e banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della CP 1 non oltre il 28 febbraio 2012" (art. 3, comma 1-bis, l. cit., introdotto dall'art. 87 della legge n. 289 del 2002).Le controversie concernenti la pretesa dei privati alla conversione in euro delle banconote in lire da questi possedute riguardano, per espressa indicazione del legislatore (come riconosciuto anche dalla
Corte Costituzionale con sentenza 5 novembre 2015 n. 216), la materia del debito pubblico devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo".
La decisione di primo grado si basa, dunque, sull'asserita sussumibilità delle
"banconote e dei biglietti a debito dello Stato" (oggetto della controversia e disciplinati ex art. 3 lg. nr. 96/1997) nella nozione di “debito pubblico” di cui all'art. 133 lett. v)
c.p.a.
Ritiene la Corte che l'approdo interpretativo cui è giunto il primo Giudice non meriti condivisione, dovendo aver riguardo a categorie distinte che rimandano a definizioni eterogenee.
In generale, infatti, si definisce biglietto di banca o banconota quel buono, emesso da una banca a ciò autorizzata, a fronte del quale l'istituzione finanziaria si obbliga a pagare “a vista e al portatore" il corrispettivo valore. In estrema sintesi, banconota è
una valuta corrente, utilizzata come denaro dallo Stato, che incorpora un certo valore in argento o in oro ma non lo contiene, giungendo ad assomigliare ad un titolo di credito. La banconota e, insieme con essa, la moneta "ferrosa" o legale rappresentano
"misure di valore”, ossia semplici unità di conto convenzionali atte ad esprimere un valore. Di solito, in tal caso la legge interviene ad impedire la libertà di conversione della valuta in oro ed essa, oltre ad essere a corso legale, sarà perciò definita anche inconvertibile o a corso forzoso. Il D.P.R. nr. 398/2003, al contrario, sancisce espressamente che si intendono per:
1) "debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro" ex art 2 co. 1 lett. g);
2) "debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali" ex art. 2 co. 1 lett. h);
3) "titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari" ex art. 2 co. 1 lett. n);
4) "prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili” ex art. 2 co. 1 lett. o).
Il debito pubblico, dunque, è costituito di titoli emessi nel tempo dallo Stato al precipuo scopo di reperire risorse per il fabbisogno finanziario della pubblica amministrazione.
Devono quindi inevitabilmente escludersi dal concetto di debito pubblico i biglietti di banca, che non sono finalizzati al reperimento di risorse per il soggetto che li emette, bensì all'utilizzo per convenzione, legale e forzoso, tra tutti i componenti della società civile, nel commercio e nella vita quotidiana.
Peraltro, proprio il carattere forzoso della valuta corrente manca al titolo di debito pubblico, che può essere sottoscritto sulla base della fiducia di cui gode lo Stato e, comunque, facoltativamente.
1.2 In tal senso depone anche la lettura sistematica dell'art. 2001 co. 2 c.c.
La norma, infatti, dispone che "I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali", così sottraendo le predette categorie all'applicazione della disciplina generale contenuta nel codice civile. Ebbene, se da un lato la norma de qua accomuna il debito pubblico ed i biglietti di banca ai fini della disciplina derogatoria (tra l'altro, rinviando genericamente a “leggi speciali", cioè a norme distinte da individuarsi caso per caso e non – invece - ad una disciplina unitaria
-
ed onnicomprensiva), dall'altro lato soprattutto ne presuppone prioritariamente l'appartenenza a categorie ontologiche diverse, distinguendo espressis verbis il primo dai secondi.
Soluzione, quest'ultima, che trova la sua ragione proprio nell'impossibilità di ricondurre ad unità concetti empirici eterogenei tra loro.
1.3 Inoltre, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza nr. 216/2015 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 26 D.L. nr. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla lg. nr. 214/2011), non ha mai sancito la riconducibilità della materia del contendere (il diritto alla conversione delle lire in euro) alla nozione di
"debito pubblico". La pronuncia in esame, infatti, ogniqualvolta contiene riferimenti alla predetta espressione si limita a richiamare le tesi sostenute dal giudice remittente
(Corte Cost. sent. nr. 216/2015, Considerato in diritto, par. 3), senza mai farle proprie nelle ragioni poste a fondamento della decisione (Corte Cost. sent. nr. 216/2015,
Considerato in diritto, par. 4), al contrario di quanto argomentato dal giudice di primo grado.
1.4 Né, infine, può riconoscersi una presunta vis attrattiva all'art. 133 lett. v) c.p.a. tale da poter far confluire la materia del contendere oggetto del presente giudizio nell'alveo delle ipotesi normativamente devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. L'articolo dispone che “le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico". La congiunzione "comunque", infatti, deve intendersi riferita alla tipologia di controversie attinenti la materia del debito pubblico", le quali - dunque possono avere ad oggetto non solo questioni
-
interpretative dei contratti (espressamente richiamate dalla norma), ma anche altre ulteriori e distinte (a mero titolo esemplificativo, si citano, ad esempio, quelle di cognizione, condanna o esecuzione). Non può, al contrario, legittimare un'interpretazione estensiva (o, per meglio dire, analogica) della stessa nozione di
"debito pubblico", in un settore quello della giurisdizione esclusiva del Giudice
-
amministrativo - già governato di per sè da un regime derogatorio rispetto all'ordinario riparto di giurisdizione tra plessi giudiziali, in cui la stessa discrezionalità legislativa incontra limiti invalicabili (come autorevolmente evidenziato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nr. 204/2004 e nr. 191/2006, in forza delle quali il legislatore non può semplicemente limitarsi ad “assegnare interi blocchi di materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”). In definitiva, attesa la fondatezza del primo motivo di appello e la riconosciuta sussistenza della giurisdizione negata dal giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 354 co. 3 c.p.c., così come novellato dal D.Lgs. nr. 149/2022 cd. “Riforma
Cartabia", occorre procedere ad esaminare le ulteriori questioni oggetto di controversia.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva
Ulteriormente, si pone la necessità di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_2 . L'eccezione deve essere più correttamente inquadrata quale contestazione della titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, avendo l'odierna appellata dedotto di essere estranea alla pretesa avanzata dalla controparte e di operare in diretta esecuzione degli indirizzi impartiti dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale organo dello Stato titolare del rapporto.
Trattasi, dunque, di questione relativa all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio che attiene al merito della controversia.
2.1 La titolarità del rapporto in capo alla CP 1 emerge ictu oculi dal fatto che la condotta causa del preteso danno ingiusto è riferita dall'istante ai dipendenti della
CP 1 presso cui si sarebbe recato il Pt 1 per la conversione filiale della delle lire in euro.
Per altro verso, occorre richiamare il disposto dell'art. 3 co. 1 bis lg. nr. 96/1997
"Norme in materia di circolazione monetaria" che individua le filiali della [...]
CP_1 quali soggetti tenuti alla conversione.
3. La prescrizione del diritto ad ottenere la conversione in euro delle lire esibite presso la filiale della CP 1
E' fondata l'eccezione preliminare di merito sollevata dall'odierna appellata ed attinente alla prescrizione del diritto azionato dalla controparte.
3.1 Ai fini della risoluzione della questione, si rende necessaria la disamina del quadro normativo di riferimento onde individuare la disciplina applicabile al caso concreto.
In particolare, il legislatore, mediante gli artt. 3 co. 1 bis lg. nr. 96/1997 "Norme in materia di circolazione monetaria” e 52 ter co. 1 bis D.Lgs. nr. 213/1998 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", fissava il termine di prescrizione del diritto ad ottenere la conversione delle lire (rispettivamente, in forma di banconote e di monete metalliche) in euro nella data del 28/02/2012. Successivamente, l'art. 26 D.L. nr. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla lg. nr. 214/2011, disponeva che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile
1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore
è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
La norma esaminata, dunque, modificando le pregresse disposizioni normative in materia, anticipava il termine di prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro, fissandolo al 06/12/2011, data coincidente con la sua entrata in vigore.
In seguito, la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 216/2015, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero art. 26 D.L. nr. 201/2011, accertando una lesione del principio di tutela dell'affidamento e della ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Atteso il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di incostituzionalità, si è posto il problema di individuare il regime giuridico che regoli la prescrizione del diritto de quo.
Il dubbio, in particolare, si interseca tra l'ipotetica reviviscenza del regime previsto ex artt. 3 co. 1 bis lg. nr. 96/1997 e 52 ter co. 1 bis D.Lgs. nr. 213/1998 oppure l'applicazione di una disciplina diversa, eventualmente da individuarsi.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nr. 3599/2022 e nr.
1945/2024, ha evidenziato che "la giurisprudenza della Corte costituzionale è pacifica nel senso di distinguere, agli effetti della "reviviscenza", non tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità, bensì tra il caso in cui la norma abrogata o dichiarata incostituzionale abbia "meramente abrogato" quella precedente, ed il caso in cui, invece, la norma abrogata o dichiarata illegittima abbia "modificato o sostituito" quella precedente;
ed afferma che solo nel primo caso, ossia quello della abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione "meramente abrogatrice", la norma precedente ed abrogata rivive pienamente (Corte cost. n. 7 del
2020 par.
3.2.1. del Considerato in diritto;
Corte cost. 218 del 2015 par.
3.1. del
Considerato in diritto;
Corte cost. n. 13 del 2012 par.
5.1. del Considerato in diritto)”.
Ancora, "deve concludersi che ai fini della "reviviscenza" della norma abrogata o dichiarata illegittima, non si distingue a seconda della "fonte" dell'abrogazione, poiché ciò che conta è valutare la portata della norma che viene eliminata dal mondo giuridico onde verificare se suo unico contenuto ed effetto era di eliminare una disciplina precedente. Nel caso di specie aderendo alla ricostruzione dell'effetto prodotto dalla norma dichiarata incostituzionale dalla Sent. 216 del 2015, già effettuata da questa Corte col citato precedente - va, dunque, considerato che la stessa non costituiva una norma "meramente abrogativa" della normativa precedente, avendo, bensì, introdotto una modifica del termine per scambiare Lire in Euro dal
"contenuto sostitutivo" della normativa precedente. La norma in questione, art. 26
D.L. 201-2011 conv. nella L. 214-2011, prevedeva, infatti, che: "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in Lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al (Fondo per l'ammortamento) dei titoli di Stato". Come è evidente essa non ha limitato il suo scopo alla mera abrogazione delle disposizioni "derogate", "ma piuttosto ha sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le Pt 2 che avevano valore di cambio in quel momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla legge n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo.
E' questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra. Ed invece la legge n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso (....). Del resto, questa indicazione si trae dalla stessa pronuncia della Corte costituzionale (la n. 216 del 2015) che ha per l'appunto dichiarato illegittima la successiva disciplina, proprio perché, modificando la scadenza per cambiare le Lire, ha leso un affidamento: esito che non si sarebbe avuto se si fosse trattato di una mera abrogazione, la quale, si ripete, riguardando un termine, avrebbe solo eliminato quest'ultimo rendendo sine die la situazione giuridica prima soggetta al limite temporale (Cass. sent. n. 3592 del 2022). Esclusa la riviviscenza della normativa precedente per effetto della declaratoria di incostituzionalità argomentata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania qui gravata, il Collegio reputa, tuttavia, infondate le conclusioni cui il medesimo perviene circa l'effetto prodotto dalla sopravvenuta eliminazione del termine per l'esercizio del diritto di conversione (cioè
l'imprescrittibilità di detto diritto) e condivisibile, invece, quanto già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 3592-2022 a proposito del fatto che per effetto dell'intervento della Consulta si è creato un vuoto normativo quanto al termine per l'esercizio del diritto di convertire le vecchie Lire, in ragione del quale trova applicazione il regime ordinario di prescrizione, secondo il quale i diritti soggettivi si prescrivono in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.)".
Stante l'orientamento della Suprema Corte, dunque, l'intervento demolitorio della
Consulta non ha determinato né la reviviscenza del precedente regime normativo speciale in tema di prescrizione del diritto azionato, né una presunta imprescrittibilità di quest'ultimo, bensì un vuoto normativo da colmare mediante l'applicazione del regime generale in materia di prescrizione ex artt. 2934 e ss. c.c.
3.2 Ne discende l'applicazione degli artt. 2934 ("Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"), 2946 cc ("Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"), nonché del combinato disposto ex artt. 2943 commi 1 ("La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) – 4 ("La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore...") e 1219 ("Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto") c.c.
Ed è proprio dall'applicazione congiunta delle predette norme che si desume lo spirare del termine prescrittivo del diritto in esame.
La normativa speciale in materia ex lg. nr. 433/1997 e D.lgs. nr. 213/1998, infatti, ha previsto che dal 01/01/2002 al 28/02/2002 l'euro affiancasse la lira come valuta legale sul territorio nazionale, mentre dal 01/03/2002 il primo è diventato a tutti gli effetti la moneta nazionale dello Stato italiano sostituendo definitivamente la circolazione in lire.
Ne consegue che, avendo l'appellante presentato una formale e documentata richiesta di conversione soltanto in data 15/01/2016 (cui faceva seguito, in data 30/05/2016 e
10/03/2020, proposte per la convenzione di negoziazione assistita e, nel 2021, la notifica dell'atto di citazione), il diritto relativo alla conversione monetaria delle lire deve ritenersi ormai prescritto essendo decorso il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. dalla data di cessazione del doppio regime di circolazione fissata dal legislatore, come sopra detto, al 28.02.2002.
3.3 Né, da ultimo, è possibile riconoscere efficacia interruttiva alle pretese di aver tentato di esercitare il diritto nei primi mesi del 2012 asserite dall'appellante, atteso trattarsi di richieste di conversione avanzate oralmente per come dedotto dalla stessa parte appellante in contrasto con il combinato disposto ex artt. 2943 e 1219 c.c., dai quali emerge la necessità della forma scritta dei suddetti atti per interrompere il decorso del termine di prescrizione.
4. L'illegittimità della condotta tenuta dal convenuto La domanda proposta dal Pt 1 relativa alla presunta illiceità della condotta tenuta ai fini risarcitori è infondata. dalla CP 1 CP 1 infatti, in ossequio al quadro normativo di volta in volta vigente al La
,
momento in cui le sono pervenute le richieste di conversione, ha negato siffatta possibilità deducendo l'avvenuta prescrizione del diritto azionato.
La suddetta condotta risulta, dunque, pienamente conforme al regime giuridico delineato dal legislatore in materia.
onere diNé, del resto, sussistono norme che impongono alla convenuta un documentazione delle richieste presentate oralmente presso le proprie filiali e respinte fin dagli esordi in quanto palesemente infondate alla luce della disciplina applicabile.
Al contrario, era onere dell'odierno appellante - laddove non avesse condiviso le soluzioni fornitegli dai dipendenti della filiale - attivarsi per tempo esperendo gli ordinari strumenti di tutela offerti dall'ordinamento giuridico, in particolare mediante una richiesta formale di messa in mora oppure adendo l'autorità giudiziaria nei tempi utili ad interrompere il corso della prescrizione.
5. Le richieste istruttorie dell'appellante
Le argomentazioni sopra esposte in ordine alla legittimità della condotta della CP_1 rendono superflua la prova testimoniale come reiterata dal Pt 1 in atto di appello al dichiarato fine di dimostrare le circostanze inerenti al rifiuto della CP 1 di concedere il cambio di valuta e di rilasciare una ricevuta della richiesta del cambio.
6. Spese di lite
Le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello ex art. 92 co. 2 c.p.c. devono intendersi integralmente compensate tra le parti in causa, attesa la novità della questione trattata inerente al riparto della giurisdizione, che ha formato oggetto di pronunce non uniformi da parte della giurisprudenza di merito e mancando un intervento specifico da parte della Corte di Cassazione, e anche considerando la controvertibilità della questione relativa alla prescrizione nella materia in esame al momento dell'introduzione della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, riconosce sussistente la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice e rigetta nel merito la domanda proposta da Parte 1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il
Presidente
dott.ssa Aurelia
D'RO