Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
La mancata partecipazione di una delle parti all'udienza di discussione si risolve nell'inosservanza di un onere processuale le cui conseguenze gravano sulla parte stessa, sicché nel caso in cui l'udienza predetta abbia comunque avuto luogo, e sia stato in tal sede disposto un rinvio ad altra data, nessuna comunicazione di tale rinvio va data alla parte assente (in virtù del principio di conoscenza o conoscibilità delle ordinanze pronunciate in udienza per le parti presenti o considerate tali), senza che, in contrario, possa, legittimamente invocarsi la disciplina dettata dagli artt. 82, 115 disp. att. cod. proc. civ. (che prevedono l'obbligo di comunicazione del decreto di rinvio dell'udienza alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento), applicabile alla sola, diversa ipotesi del rinvio disposto prima (e fuori) dell'udienza dal giudice, su istanza di parte o d'ufficio.
Commentari • 3
- 1. Giurisdizione per le controversie riguardanti vaccinazioni e trasfusioniAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006
- 2. Danni da fumo: perché l’Ente Tabacchi non è responsabile verso i consumatoriAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2005
- 3. Cura Di Bella: fornitura gratuita dei farmaci e rimborso delle spese medicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZANI PRESSE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL MAGGIA 26, presso l'avvocato M. GIANNASIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LINO GIORGIO GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NZ IO AUTOTRASPORTI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso l'avvocato ANGELO ROSATI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28/97 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 10/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 aprile - 1^ giugno 1993 il Pretore di Saronno, in accoglimento della domanda proposta da IL TT, titolare della ditta IL TT TR , nei confronti della Zani Presse s.p.a., condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 2.618.000, con la rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora al 16 dicembre 1990 e gli interessi legali da tale data al saldo.
Proposto appello dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio dalla Zani Presse s.p.a. e costituitosi il contraddittorio, all'udienza di discussione del 16 febbraio 1996 il Tribunale , presenti entrambi i difensori, rinviava " per esigenze d'ufficio " al 18 ottobre 1996 ;
all'udienza così fissata il Collegio rinviava ancora la causa , ad istanza dell'appellato ed in assenza dell'appellante , al 20 dicembre 1996, dando atto a verbale che non risultava acquisita agli atti copia della sentenza di primo grado. Alla successiva udienza del 20 dicembre 1996 era presente soltanto il procuratore dell'appellato, che chiedeva ed otteneva che la causa venisse trattenuta in decisione.
Con sentenza del 20 dicembre 1996 - 10 gennaio 1997 il Tribunale dichiarava improcedibile l'appello per non essere stata depositata copia della pronuncia impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Zani Presse s.p.a. deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso il TT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando disapplicazione degli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., si deduce che il rinvio della discussione della causa dinanzi al Collegio ad una udienza non immediatamente successiva, disposto il 18 ottobre 1996 in assenza del patrono dell'appellante, avrebbe dovuto essere comunicato a quest'ultimo e che tale omissione ha vulnerato il principio del contraddittorio ed ha determinato la nullità della sentenza. La censura è infondata.
Inopportunamente invero la ricorrente richiama la disciplina dettata dal terzo comma ( divenuto quarto comma a seguito della modifica di cui alla legge n. 353 del 1990 ) dell'art. 82 disp. att. c.p.c. , in relazione all'art. 115 delle stesse disposizioni, il quale prevede che il giudice istruttore ( o il collegio ) possa , ad istanza di parte o di ufficio, fissare altra udienza di istruzione ( ovvero di discussione ) ed impone che del relativo decreto sia data comunicazione alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento, atteso che tale normativa concerne unicamente l'ipotesi in cui il rinvio sia disposto prima dell'udienza e che pertanto l'udienza stessa non si sia affatto tenuta. Detta interpretazione è imposta non soltanto dal chiaro dato letterale, riferendosi espressamente la norma ad un provvedimento da emettere con decreto e non con ordinanza , ma anche e soprattutto da una lettura coordinata e sistematica della norma stessa con l'art.176 comma 2 c.p.c. È invero evidente che la garanzia prevista nella disposizione innanzi richiamata in favore della parte non presente , così come quella analoga desumibile dai commi precedenti , che impone - secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte , richiamato dalla ricorrente - l'obbligo di comunicazione del rinvio di ufficio dell'udienza ove esso non sia disposto per l'udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata, ha ragione di essere ove non operi il principio di conoscenza o conoscibilità , per essere stato il provvedimento di rinvio pronunciato fuori udienza, e pertanto sia necessario renderlo noto alle parti non presenti al momento della sua emissione , a tutela del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nella diversa ipotesi - ricorrente nella specie - in cui l'udienza abbia avuto comunque luogo ed il rinvio sia stato effettuato in quella sede , soccorre la norma di cui all'art. 176 comma 2 c.p.c. , che sul presupposto dell'esistenza di un onere delle parti costituite di essere presenti alle udienze fissa il principio di conoscenza o conoscibilità delle ordinanze pronunciate in udienza dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi.
E poiché nella specie la parte appellante era tenuta a presenziare all'udienza del 18 ottobre 1996 fissata per la discussione della causa , il provvedimento di rinvio adottato in quella sede non doveva esserle comunicato.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in L. 133.730, oltre L.
1.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile il 28 ottobre 1998. Depositato in Cassazione il 1 Febbraio 1999