Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 837
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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La mancata partecipazione di una delle parti all'udienza di discussione si risolve nell'inosservanza di un onere processuale le cui conseguenze gravano sulla parte stessa, sicché nel caso in cui l'udienza predetta abbia comunque avuto luogo, e sia stato in tal sede disposto un rinvio ad altra data, nessuna comunicazione di tale rinvio va data alla parte assente (in virtù del principio di conoscenza o conoscibilità delle ordinanze pronunciate in udienza per le parti presenti o considerate tali), senza che, in contrario, possa, legittimamente invocarsi la disciplina dettata dagli artt. 82, 115 disp. att. cod. proc. civ. (che prevedono l'obbligo di comunicazione del decreto di rinvio dell'udienza alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento), applicabile alla sola, diversa ipotesi del rinvio disposto prima (e fuori) dell'udienza dal giudice, su istanza di parte o d'ufficio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 837
Data del deposito : 1 febbraio 1999

Testo completo