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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1499/2023 R.G. promossa da
, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. De Parte_1
Guglielmi Roberto che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv. Guelfo Luca
Cristiano e Sibona Massimo per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro
elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Motta Mario che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Torrani Cerenzia
Annamaria per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 13.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis;
In riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Ivrea n. 1003/2023 R.G.
2170/2020 del 26-10-2023 notificata in data 8-11-2023;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa, se del caso, assunzione di C.T.U. medico legale, ferme le istanze istruttorie,
Nel merito:
1 Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del dott. CP_1
nel compimento delle condotte di straining e/o illecite a danno del dott.
[...] nel periodo e con le modalità dedotti in atti e, per l'effetto, Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare il dott. a corrispondere al dott. Controparte_1 la somma complessiva di € 50.141,25 (o altra somma, anche superiore, Parte_1
accertanda in corso di giudizio) quale risarcimento dei danni tutti subiti da quest'ultimo, a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale come rispettivamente indicati in atto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal dì del dovuto al soddisfo.
In ogni caso, con il favore delle spese, competenze, il 15% spese forfetarie, il 4%
C.P.A. e l'Iva di legge.
PER PARTE APPELLATA
Nel merito, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello promosso dal Dott. e Parte_1
conseguentemente confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ivrea n. n.
1003/2023
In via istruttoria, respingere le istanze istruttorie formulate in quanto inammissibili perché non reiterate con la precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, si chiede che, qualora siano necessari accertamenti tecnici su asseriti danni fisici e non patrimoniali dell'attore e sulle cause di tali danni, si disponga in merito una consulenza tecnica d'ufficio.
Con condanna a rifondere le spese legali del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 7.12.2023, impugna la Parte_1
sentenza n. 1003/2023 con la quale il Tribunale di Ivrea ha rigettato la sua domanda risarcitoria per asserite condotte di straining subite ad opera di Controparte_1
(che in allora ricopriva la posizione di Direttore della del P.O. di Parte_2
Ivrea), condannandolo alla rifusione integrale delle spese di lite.
In particolare, lamenta l'erroneità delle valutazioni svolte in relazione ad alcuni dei profili inizialmente allegati in prime cure e per ciascuno dei quali riteneva sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie dedotta, in quanto sostiene che:
a) era stata errata la qualificazione della condotta avente ad oggetto il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti il 6.7.2017 e poi revocato il 17.8.2017, posto
2 che controparte non solo in allora non aveva (più) alcun potere per il suo avvio (ex
D.Lgs. n. 75/2017), ma gli aveva imputato una grave negligenza (per omessa prescrizione di terapia antibiotica ed esami ematochimici), laddove non si verteva nel caso concreto nell'asserita endocardite batterica;
b) era stata omessa la disamina del dedotto illegittimo e discriminatorio declassamento professionale dalla Alta Specializzazione di Fascia B per impianto di pacemaker (di cui l'appellante era in possesso dal 2009) all'attribuzione di incarico professionale inferiore di Fascia A1, nonostante la valutazione espressa dal Collegio
Tecnico era stata positiva;
c) era stata errata l'esclusione della natura discriminatoria della sua estromissione dalla sala operatoria e dall'ambulatorio di cardiologia per 14 mesi consecutivi, riscontrata sia documentalmente che dalle dichiarazioni testimoniali assunte ed altresì del contraddittorio parere negativo opposto per “carenza di organico”, a fronte della richiesta di aspettativa presso l' Pt_3
d) parimenti errata era stata la valutazione della condotta concernente la richiesta di recupero ferie arretrate per tre mesi consecutivi, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Ha pertanto ribadito la sussistenza di danni di natura patrimoniale o non patrimoniale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di € 50.141,25 oltre accessori, con il favore di entrambi i gradi di giudizio, previa eventuale CTU ed ulteriore istruttoria orale dedotta in relazione ai capi non ammessi in prime cure.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, riproponendo le Controparte_1
medesime difese in fatto e in diritto svolte in precedenza e rilevando la mancata riproposizione delle ulteriori condotte allegate in primo grado.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale.
2. Va ricordato che la condotta di straining (che parte appellante sostiene di avere subito ad opera dell'appellato negli anni 2017–2018), secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale richiamata, prevede che sia ravvisata una condotta vessatoria caratterizzata anche da una sola azione di molestia isolata (dolosa o colposa), che abbia causato una situazione di stress forzato, i cui effetti negativi sono duraturi nell'ambiente lavorativo (cfr. “In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087
c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare
3 lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute” – ex multis Cass. 11.11.2022 n. 33428 – “ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” – Cass.
7.2.2023 n. 3692).
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
3.1 Quanto alla prima censura, si rileva che:
- in ordine alla carenza di potere in capo al responsabile della struttura per l'avvio del procedimento disciplinare, tale erronea iniziativa è incolpevole, atteso che è circostanza documentale e pacifica che l'art. 55 bis del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 era entrato in vigore in data 23.6.2017, ovverosia pochi giorni prima della nota di addebito disciplinare n. 60630 del 6.7.2017 de qua, allorché l' non l'aveva ancora neppure pubblicizzata;
Pt_4
- non si condivide la censura mossa nel merito, in quanto dalla documentazione in atti emerge che la contestazione al dr. di omissioni che avrebbero potuto Pt_1
comportare un ritardo diagnostico e terapeutico, muoveva da elementi di fatto corretti e non alterati in modo strumentale o negligente senza debiti approfondimenti, posto che è pacifico che per la paziente ricoverata il 27.6.2017 con iniziale diagnosi in DEA di “possibile endocardite batterica”, in violazione delle Linee Guida prodotte, egli non aveva richiesto né gli esami ematochimici (effettuati il 25.6.2017 e quindi inidonei a fondare una diagnosi precisa in quella nuova circostanza di urgenza), né aveva richiesto il controllo “degli indici di flogosi non eseguiti in DEA”, né aveva impostato alcuna terapia antibiotica (la richiesta di chiarimenti è datata 29.6.2017 – doc. 22);
- tali circostanze erano state rilevate e riscontrate il giorno successivo (28.6.2017) da parte della dr.ssa , che in sede testimoniale (con dichiarazioni della cui Per_1
genuinità non è ragionevole dubitare) ha confermato di avere trovato la paziente in stato di shock e di averlo riferito al dr. , con il quale, a fronte del CP_1
peggioramento delle sue condizioni esaminate insieme, avevano deciso la terapia antibiotica non applicata il giorno prima nonostante la rilevanza della tempestività di una simile sottoposizione in caso di sospetta endocardite (“Non parlerei di errore terapeutico. Più che altro si è partiti tardi con il trattamento. Non si sapeva la diagnosi
4 ma la paziente era in shock, ipotesa quindi era opportuno un immediato trattamento antibiotico” – teste ); Per_1
- risulta quindi del tutto irrilevante ai fini di causa la circostanza che, poi, nonostante i sintomi inizialmente riscontrati ed annotati in cartella, sia stato accertato non trattarsi di endocardite;
- parimenti era stata riscontrata la mancata firma in calce al Diario Clinico come previsto dalla regolamentazione aziendale e raccomandato più volte nel corso delle riunioni di reparto e sul punto il dr. aveva riconosciuto la dimenticanza;
Pt_1
- quanto ai chiarimenti resi per giustificare le omissioni contestate (del 3.7.2017 – doc. 23), va preso atto che di tutto ciò era stata omessa la doverosa annotazione nel
Diario Clinico (neppure firmato, appunto, in violazione dei codici di comportamento e disciplinare aziendali di rilievo non appena formale, come ben si comprende nell'ambito di un lavoro in equipe) e che si trattava di valutazioni del tutto nuove ed estranee a quanto ivi rilevato e annotato in precedenza;
- a differenza di quanto sostenuto a pag. 13 dell'appello, inoltre, ed al di là della novità del generico rilievo, non si rinviene nelle Linee Guida alcun elemento che smentisca il profilo contestato, posto che proprio nelle pagine indicate dall'appellante si ribadiva la necessità di “terapia empirica” e si sottolineava l'importanza della tempestività della terapia antibiotica ad ampio spettro e della necessità di disporre con urgenza appositi esami del sangue;
- l'iniziativa disciplinare del dr. Senatore – al di là del profilo di titolarità dell'azione di cui si è già detto circa l'assenza di profili colposi – era professionalmente del tutto doverosa, non aveva alcun carattere discriminatorio e in sé non era neppure idonea a ragionevolmente provocare alcun effetto causale di stress in chi avesse con semplicità e lealtà accettato di prendere atto delle proprie omissioni in presenza di elementi di fatto indicati (senza sminuire, però, la gravità dell'omissione come aveva fatto in ordine all'omessa compilazione e firma della cartella clinica).
3.2 La seconda e terza censura concernenti il dedotto declassamento professionale e l'esclusione dalla sala operatoria, devono essere esaminate congiuntamente.
Innanzitutto, va preso atto che dalla trattazione svolta e dalla documentazione prodotta è pacifico che la valutazione espressa dal Collegio Tecnico è condicio sine qua non dell'eventuale conferma e conferimento di incarico di maggior rilievo professionale, che peraltro non consegue in via automatica ed è, in ogni caso, decisione collegiale dell'azienda e non del singolo responsabile di reparto. Del tutto
5 apodittica e generica è poi l'affermazione che il dr. Senatore “ricoprisse un ruolo decisivo nell'adozione del provvedimento in oggetto, a prescindere dalla collegialità formale della commissione” (cfr. appello pag. 15).
Una simile circostanza è quindi in sé idonea ad escludere per tale profilo sia il nesso causale che la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la configurabilità di una condotta di straining.
A tutto ciò va aggiunto che l'estromissione del dai turni di sala operatoria e Pt_1 dalle visite ambulatoriali di cardiologia (atto che nell'ottica dell'appellante ha contribuito in modo decisivo al suo declassamento ed a causargli danni sia patrimoniali che non patrimoniali) è stata la mera conseguenza obbligata di una scelta organizzativa ben più generale (di cui l'appellante nulla dice né censura nel merito) e delle condizioni di carenze di organico della struttura. Il dr. Senatore ha invero allegato e provato, sia documentalmente che con le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, che:
- è stata decisa la necessità di un allargamento delle attività della sala operatoria (id est “sala elettrofisiologica”) anche a interventi in precedenza non previsti a Ivrea, ovverosia quelli connessi alla cura delle aritmie, che prevedono interventi di elettrofisiologia complessi (ablazioni, precedute da specifici studi elettrofisiologici);
- il dr. non aveva la preparazione/specializzazione per eseguire sia lo studio Pt_1
delle aritmie sia tale ulteriore tipologia di interventi (circostanza non contestata/pacifica e comunque riscontrata da varie dichiarazioni testimoniali tra cui quella specifica del teste ), così che i turni di sala erano stati organizzati solo Tes_1
con i medici in grado di fronteggiare tutti gli interventi potenzialmente eseguibili - talvolta con l'urgenza e l'imprevedibilità tipica della materia cardiologica - e per tale motivo erano stati adibiti alla sala operatoria due medici della sede di IÉ;
- sul punto si citano stralci delle dichiarazioni testimoniali che si ritengono significativi in proposito:
➢ “Il medico doveva saper affrontare qualsiasi intervento. Il dott. ha Per_2 lasciato l'Ospedale. Per le ablazioni c'era bisogno che venissero dott.
e dott. ad Ivrea” – teste – CP_1 Tes_1 Per_1
➢ “Non sono andato ad Ivrea per guardie o altro. A IÉ eravamo sotto organico
e facevo molti turni già a IÉ. Andavo ad Ivrea per interventi di sala di elettrofisiologia. Ad Ivrea si è voluta implementare la complessità degli interventi. Inizialmente si facevano solo impianti pacemaker e defibrillatori. Si
6 è tentato di aprire un discorso di elettrofisiologia di studio delle aritmie e cura delle stesse. Nell'ASL TO4 solo due medici hanno le competenze per fare questi interventi: io ed il dott. . La parte degli studi delle aritmie e CP_1
terapia ablativa mancava ad Ivrea e si è tentato di introdurla. Io ed il dott.
siamo specializzati in quest'ultimo campo: studi delle aritmie e CP_1
terapia ablativa. Mancava anche la telemedicina ad Ivrea, ovverosia i controlli
a distanza dei pazienti portatori di device. Abbiamo portato l'esperienza di
IÉ ad Ivrea. Avevamo anni di esperienza in materia. Pacemaker e defibrillatori sono sempre stati impiantati ad Ivrea. Con interventi più complessi servono capacità in materia ecografica e io ho acquisito competenze in materia. Per questo penso che il nostro contributo fosse utile”
– teste ); Tes_1
- la scelta organizzativa di cui si duole il peraltro, lungi dal volerlo Pt_1
discriminare o danneggiare, corrispondeva in modo ragionevole alla necessità di copertura anche delle altre incombenze ospedaliere, a fronte delle gravi carenze di organico che affliggevano all'epoca la sia di Ivrea che di IÉ, tra i quali Parte_2 la necessaria copertura dei turni in reparto e degli altri turni previsti – di guardia e di urgenza – oltre che consentire a tutti il consumo delle ferie arretrate (secondo le disposizioni aziendali e di cui infra), da un lato era stata prevista la presenza in sala operatoria di due medici di IÉ che sapessero eseguire, gli interventi di ablazione
(oltre che, ovviamente anche quelli di pacemaker) e dall'altra potessero eseguire anche le visite di controllo ambulatoriali conseguenti;
- nel periodo in cui il non era stato inserito nei turni di sala operatoria svolgeva Pt_1 le altre incombenze, come risulta dai tabulati prodotti e dalle prove orali assunte (“I turni che faceva il dott. erano di guardia, urgenza, pronto soccorso o Pt_1 ambulatorio di accesso diretto… che è un ambulatorio in cui confluiscono tutti, non richiedendo una specializzazione specifica, oltre ovviamente a cardiologia” – teste
Tes_2
- quanto alle carenze di organico (circostanza pacifica oltre che riferita in sede testimoniale) è utile ricordare quanto in proposito riferito dalla teste : “vi è Per_1
stata una turnazione dei medici di Ivrea per coprire i turni. Con aiuto in sala da parte del personale medico di IÉ. Anch'io facevo turni di guardia di notte, nonostante
l'età mi desse diritto a rifiutare. Io ho sempre fatto clinica. Eravamo in pochi e si cercava di trovare la situazione ottimale per coprire le necessità”;
7 - trattandosi di un'unica struttura complessa, poi, non è riscontrabile alcuna asserita anomalia nel fatto che tali turni di guardia di Ivrea erano stati organizzati tra i soli medici di Ivrea, mentre chi da IÉ copriva i turni della sala operatoria (essendo in grado di eseguire gli interventi di ablazione e comunque cura delle aritmie) ed era inserito nei turni di guardia di IÉ (come confermato dai testi e e Tes_1 Per_1
mai specificamente contestato, peraltro);
- che vi sia stata una simile decisione nell'ambito di una necessaria e conseguente generale riorganizzazione dei servizi (tra cui anche i turni in sala operatoria) è circostanza agevolmente desumibile sia a mezzo delle citate dichiarazioni testimoniali sia a fronte della documentazione prodotta (cfr. doc. 29 oltre che le varie notizie circa l'incremento delle tipologie di interventi chirurgici previste dal primario di cardiologia), non necessitando di alcun provvedimento aziendale programmatico, come erroneamente sostenuto dall'appellante;
- non appaiono attendibili le dichiarazioni rese dai testi infermieri e sia Tes_3 Tes_4
perché essi mostrano di non avere compreso alcuno dei presupposti a base della diversa organizzazione della sala operatoria, sia perché attribuiscono al la Pt_1
competenza per tipologie di interventi di ablazione e studi delle aritmie che egli stesso non ha mai neppure rivendicato;
- la doglianza circa il diniego alla partecipazione a eventi formativi in materia di
“cardiostimolazione leadless MICRA” non risulta rilevante ai fini decisori, posto che il dr. si era limitato a ricordare che non si poteva richiedere all'azienda una CP_1
sponsorizzazione nominativa, dovendo essere piuttosto la ditta organizzatrice ad offrire un posto al Direttore Generale che avrebbe individuato il medico che ne poteva usufruire (cfr. doc. 72, 74 e 75), ferma restando ovviamente la possibilità per il di attivarsi privatamente se avesse voluto integrare la sua preparazione Pt_1
tecnica, usufruendo di alcuni dei suoi numerosi giorni di ferie arretrate;
- parimenti dovuta a ragioni obiettive e doverose era stato il parere negativo espresso da parte del dr. circa la richiesta di aspettativa avanzata dal dr. CP_1
in quanto conseguente al mero ed incontestabile rilievo delle ostative Pt_1 situazioni di carenza di organico, che l , nella propria superiore Pt_4
discrezionalità, aveva ritenuto di non poter superare (cfr. doc. 38);
- del tutto generiche e non provate (oltre che irrilevanti, nuove ed inammissibili) sarebbero poi le asserite “indebite pressioni” che il dr. Senatore avrebbe operato in seguito su un altro Direttore (dr. ) asseritamente ai danni del Controparte_2
8 per escluderlo dalla sala operatoria anche nel periodo successivo a quello in Pt_1
esame, allorché egli aveva fatto rientro ad Ivrea;
risulta, piuttosto, che nella nota
26.7.2023 i dr. e avevano espresso entrambi la disponibilità per il CP_2 CP_1 suo rientro prevedendo l'affiancamento del per sei mesi a “colleghi Pt_1 elettrofisiologi” proprio al fine di agevolarlo a colmare quelle medesime lacune di preparazione di cui si è detto e che permanevano (carenza non contestata dall'appellante);
- ora, seppure può essere comprensibile che, in una situazione lavorativa gravata da forti carenze di organico e con turni di lavoro serrati, le scelte organizzative generali assunte dal primario possano non essere state condivise dal dr. il fatto che Pt_1 egli avesse segnalato il proprio stato di stress lavorativo attribuendolo alla “difficile relazione lavorativa” con il dr. , non determina in via automatica ed CP_1
oggettiva la configurabilità in capo al direttore della struttura di una condotta di straining, laddove non vi sia prova né di una effettiva evidenza di una volontà discriminatoria o persecutoria, né anche solo di comportamenti che, seppure non illegittimi, colposamente abbiano consentito “il mantenersi di un ambiente stressogeno”;
- va infatti rilevato che a fronte della responsabilità del direttore della struttura che gli impone di assumere scelte organizzative anche in presenza di circostanze oggettivamente difficili e lui non imputabili, se esse appaiono ragionevoli e funzionali all'effettiva funzionalità di tutti i servizi da svolgere (così come risulta provato nel caso concreto), il raggiungimento di un auspicabile obiettivo di creazione di benessere lavorativo per tutti (ovverosia di un “clima lavorativo sereno e non conflittuale”), risulta spesso dipendente anche da fattori non colposamente determinati o mantenuti dal responsabile e non esigibili in quella stessa sede (tant'è vero che per il dr. era stata agevolata ed accolta dall'azienda la richiesta di Pt_1 assegnazione all'ospedale di Chivasso a partire dal 2.10.2018 – cfr. doc. 13 appellante).
3.3 Del tutto infondata è anche la censura concernente la richiesta di recupero delle ferie arretrate per tre mesi consecutivi.
Invero, è documentale e ampiamente provato anche a mezzo delle prove orali svolte, che la richiesta di un piano di rientro delle ferie arretrate era stato richiesto non soltanto al (che è pacifico ne avesse accumulato un numero esorbitante), ma Pt_1
anche ad altri medici e a tutti con le medesime modalità di recupero, al fine di
9 conciliare sia l'interesse aziendale con quello del mantenimento del servizio, tenuto conto delle carenze di organico e dei turni da garantire. Che un simile invito fosse
Parte stato rivolto fin dal febbraio 2017 sulla base di una richiesta dell e poi reiterata pochi mesi dopo a seguito del richiamo specifico di cui alla nota del 27.6.2017 (con la quale era stato chiesto a tutti i responsabili di struttura di far recuperare le ferie arretrate ai medici, che le avevano accumulate nel tempo - cfr. doc. 3 appellato) è del tutto irrilevante ai fini di causa, posto che la richiesta era doverosa (e causata da una previa condotta degli stessi medici) e non aveva né soggettivamente né oggettivamente alcun effetto discriminatorio o vessatorio.
Sul punto appaiono significative anche le dichiarazioni testimoniali raccolte in relazione ai capi n. 13 e 14 attorei: Parte
- “Lo ricordo per due motivi. È stata formulata richiesta da parte dell' poiché tre medici avevano un elevatissimo monte ore di ferie arretrate. Erano Pt_1 Per_3
e Il dott. ha chiesto a me di chiedere ai medici coinvolti di
[...] Per_4 CP_1
fare un piano di recupero ferie, recuperando una percentuale di ferie arretrate.
Poiché eravamo a inizio anno non potevano andare tutti e tre in ferie insieme perché se no noi non ce la facevamo. ER ha risolto. dopo un po' di Persona_3
problemi organizzativi siamo riusciti a gestire il problema. Con non saprei Pt_1
come si è risolta la situazione. Non ricordo. Si sono parlati o scritti il dott. ed il Pt_1
dott. . Le ferie da recuperare chiaramente non dovevano essere recuperate CP_1
nel periodo estivo perché se così fosse verrebbero favoriti quelli che non hanno mai chiesto ferie. Non tra venerdì e lunedì. Le ferie arretrate si recuperano nei giorni lavorativi” (teste ); Per_1
- “Ricordo che ad un certo punto il dott. dovette fare parecchie ferie arretrate. Pt_1
Ne aveva tante. Lo ricordo perché eravamo in pochi e quindi per noi, essendo in pochi, era difficile gestire il carico di lavoro, si pensi alle guardie. Io passai da avere circa 3 guardie al mese nel 2016 a 4-6 notti al mese nel 2017, chiudendo l'anno 2017 con più di 700 ore notturne. Vi furono ulteriori ferie di altri colleghi ma più avanti.
Prima si è chiesto al dott. lo smaltimento delle ferie arretrate, poi si è passati Pt_1
ad altri colleghi es. la dott.ssa ed il dott. Entrambi dovevano Persona_3 Per_4
smaltire molte ferie. La dott.ssa aveva predisposto un prospetto perché Persona_3
aveva una bambina e voleva coordinare le proprie ferie con quelle scolastiche.
Veniva richiesto al dott. di smaltire giorni feriali arretrati. Le ferie non Pt_1
dovevano riguardare i periodi interessati dai turni festivi. Noi medici facevamo una
10 h24, tutti i giorni compreso sabato e domenica in due persone, uno di guardia e uno reperibile. Essendo in pochi se avessero preso tutti i ponti o preso solo venerdì, sabato e domenica avrebbero messo in difficoltà l'equipe. Stesso discorso nel periodo estivo. Chi aveva goduto di tante ferie del piano smaltimento arretrato poi aveva meno giorni a disposizione durante i ponti e il periodo estivo” (teste Tes_2
In ogni caso non risulta assolutamente riscontrato che il dr. fosse stato l'unico Pt_1 medico “costretto” a lavorare per tre mesi solo nel weekend e a non poter fruire delle ferie estive per non penalizzare i colleghi, posto che la situazione aveva coinvolto tutti i medici che come lui avevano accumulato un notevole numero di ferie arretrate ed aveva comportato il coordinamento delle esigenze di tutti e di mantenimento dei servizi. Tanto meno in tutto ciò risulta che il dr. Senatore avesse assunto scelte volutamente o anche solo colposamente idonee a discriminare o determinare un ingiusto danno al Pt_1
3.4 Nulla potrebbero aggiungere o mutare in proposito le istanze istruttorie reiterate dall'appellante sui capi da n. 34 a 38 non ammessi in prime cure, posto che essi hanno ad oggetto unicamente profili dannosi lamentati o valutazioni inammissibili.
A fronte dell'infondatezza di tutti i motivi di doglianza, l'appello deve essere pertanto rigettato.
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1003/2023 Parte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Ivrea in data 26.10.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
11 - condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1499/2023 R.G. promossa da
, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. De Parte_1
Guglielmi Roberto che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv. Guelfo Luca
Cristiano e Sibona Massimo per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro
elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Motta Mario che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Torrani Cerenzia
Annamaria per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 13.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis;
In riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Ivrea n. 1003/2023 R.G.
2170/2020 del 26-10-2023 notificata in data 8-11-2023;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa, se del caso, assunzione di C.T.U. medico legale, ferme le istanze istruttorie,
Nel merito:
1 Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del dott. CP_1
nel compimento delle condotte di straining e/o illecite a danno del dott.
[...] nel periodo e con le modalità dedotti in atti e, per l'effetto, Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare il dott. a corrispondere al dott. Controparte_1 la somma complessiva di € 50.141,25 (o altra somma, anche superiore, Parte_1
accertanda in corso di giudizio) quale risarcimento dei danni tutti subiti da quest'ultimo, a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale come rispettivamente indicati in atto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal dì del dovuto al soddisfo.
In ogni caso, con il favore delle spese, competenze, il 15% spese forfetarie, il 4%
C.P.A. e l'Iva di legge.
PER PARTE APPELLATA
Nel merito, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello promosso dal Dott. e Parte_1
conseguentemente confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ivrea n. n.
1003/2023
In via istruttoria, respingere le istanze istruttorie formulate in quanto inammissibili perché non reiterate con la precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, si chiede che, qualora siano necessari accertamenti tecnici su asseriti danni fisici e non patrimoniali dell'attore e sulle cause di tali danni, si disponga in merito una consulenza tecnica d'ufficio.
Con condanna a rifondere le spese legali del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 7.12.2023, impugna la Parte_1
sentenza n. 1003/2023 con la quale il Tribunale di Ivrea ha rigettato la sua domanda risarcitoria per asserite condotte di straining subite ad opera di Controparte_1
(che in allora ricopriva la posizione di Direttore della del P.O. di Parte_2
Ivrea), condannandolo alla rifusione integrale delle spese di lite.
In particolare, lamenta l'erroneità delle valutazioni svolte in relazione ad alcuni dei profili inizialmente allegati in prime cure e per ciascuno dei quali riteneva sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie dedotta, in quanto sostiene che:
a) era stata errata la qualificazione della condotta avente ad oggetto il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti il 6.7.2017 e poi revocato il 17.8.2017, posto
2 che controparte non solo in allora non aveva (più) alcun potere per il suo avvio (ex
D.Lgs. n. 75/2017), ma gli aveva imputato una grave negligenza (per omessa prescrizione di terapia antibiotica ed esami ematochimici), laddove non si verteva nel caso concreto nell'asserita endocardite batterica;
b) era stata omessa la disamina del dedotto illegittimo e discriminatorio declassamento professionale dalla Alta Specializzazione di Fascia B per impianto di pacemaker (di cui l'appellante era in possesso dal 2009) all'attribuzione di incarico professionale inferiore di Fascia A1, nonostante la valutazione espressa dal Collegio
Tecnico era stata positiva;
c) era stata errata l'esclusione della natura discriminatoria della sua estromissione dalla sala operatoria e dall'ambulatorio di cardiologia per 14 mesi consecutivi, riscontrata sia documentalmente che dalle dichiarazioni testimoniali assunte ed altresì del contraddittorio parere negativo opposto per “carenza di organico”, a fronte della richiesta di aspettativa presso l' Pt_3
d) parimenti errata era stata la valutazione della condotta concernente la richiesta di recupero ferie arretrate per tre mesi consecutivi, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Ha pertanto ribadito la sussistenza di danni di natura patrimoniale o non patrimoniale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento di € 50.141,25 oltre accessori, con il favore di entrambi i gradi di giudizio, previa eventuale CTU ed ulteriore istruttoria orale dedotta in relazione ai capi non ammessi in prime cure.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, riproponendo le Controparte_1
medesime difese in fatto e in diritto svolte in precedenza e rilevando la mancata riproposizione delle ulteriori condotte allegate in primo grado.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale.
2. Va ricordato che la condotta di straining (che parte appellante sostiene di avere subito ad opera dell'appellato negli anni 2017–2018), secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale richiamata, prevede che sia ravvisata una condotta vessatoria caratterizzata anche da una sola azione di molestia isolata (dolosa o colposa), che abbia causato una situazione di stress forzato, i cui effetti negativi sono duraturi nell'ambiente lavorativo (cfr. “In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087
c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare
3 lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute” – ex multis Cass. 11.11.2022 n. 33428 – “ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” – Cass.
7.2.2023 n. 3692).
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
3.1 Quanto alla prima censura, si rileva che:
- in ordine alla carenza di potere in capo al responsabile della struttura per l'avvio del procedimento disciplinare, tale erronea iniziativa è incolpevole, atteso che è circostanza documentale e pacifica che l'art. 55 bis del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 era entrato in vigore in data 23.6.2017, ovverosia pochi giorni prima della nota di addebito disciplinare n. 60630 del 6.7.2017 de qua, allorché l' non l'aveva ancora neppure pubblicizzata;
Pt_4
- non si condivide la censura mossa nel merito, in quanto dalla documentazione in atti emerge che la contestazione al dr. di omissioni che avrebbero potuto Pt_1
comportare un ritardo diagnostico e terapeutico, muoveva da elementi di fatto corretti e non alterati in modo strumentale o negligente senza debiti approfondimenti, posto che è pacifico che per la paziente ricoverata il 27.6.2017 con iniziale diagnosi in DEA di “possibile endocardite batterica”, in violazione delle Linee Guida prodotte, egli non aveva richiesto né gli esami ematochimici (effettuati il 25.6.2017 e quindi inidonei a fondare una diagnosi precisa in quella nuova circostanza di urgenza), né aveva richiesto il controllo “degli indici di flogosi non eseguiti in DEA”, né aveva impostato alcuna terapia antibiotica (la richiesta di chiarimenti è datata 29.6.2017 – doc. 22);
- tali circostanze erano state rilevate e riscontrate il giorno successivo (28.6.2017) da parte della dr.ssa , che in sede testimoniale (con dichiarazioni della cui Per_1
genuinità non è ragionevole dubitare) ha confermato di avere trovato la paziente in stato di shock e di averlo riferito al dr. , con il quale, a fronte del CP_1
peggioramento delle sue condizioni esaminate insieme, avevano deciso la terapia antibiotica non applicata il giorno prima nonostante la rilevanza della tempestività di una simile sottoposizione in caso di sospetta endocardite (“Non parlerei di errore terapeutico. Più che altro si è partiti tardi con il trattamento. Non si sapeva la diagnosi
4 ma la paziente era in shock, ipotesa quindi era opportuno un immediato trattamento antibiotico” – teste ); Per_1
- risulta quindi del tutto irrilevante ai fini di causa la circostanza che, poi, nonostante i sintomi inizialmente riscontrati ed annotati in cartella, sia stato accertato non trattarsi di endocardite;
- parimenti era stata riscontrata la mancata firma in calce al Diario Clinico come previsto dalla regolamentazione aziendale e raccomandato più volte nel corso delle riunioni di reparto e sul punto il dr. aveva riconosciuto la dimenticanza;
Pt_1
- quanto ai chiarimenti resi per giustificare le omissioni contestate (del 3.7.2017 – doc. 23), va preso atto che di tutto ciò era stata omessa la doverosa annotazione nel
Diario Clinico (neppure firmato, appunto, in violazione dei codici di comportamento e disciplinare aziendali di rilievo non appena formale, come ben si comprende nell'ambito di un lavoro in equipe) e che si trattava di valutazioni del tutto nuove ed estranee a quanto ivi rilevato e annotato in precedenza;
- a differenza di quanto sostenuto a pag. 13 dell'appello, inoltre, ed al di là della novità del generico rilievo, non si rinviene nelle Linee Guida alcun elemento che smentisca il profilo contestato, posto che proprio nelle pagine indicate dall'appellante si ribadiva la necessità di “terapia empirica” e si sottolineava l'importanza della tempestività della terapia antibiotica ad ampio spettro e della necessità di disporre con urgenza appositi esami del sangue;
- l'iniziativa disciplinare del dr. Senatore – al di là del profilo di titolarità dell'azione di cui si è già detto circa l'assenza di profili colposi – era professionalmente del tutto doverosa, non aveva alcun carattere discriminatorio e in sé non era neppure idonea a ragionevolmente provocare alcun effetto causale di stress in chi avesse con semplicità e lealtà accettato di prendere atto delle proprie omissioni in presenza di elementi di fatto indicati (senza sminuire, però, la gravità dell'omissione come aveva fatto in ordine all'omessa compilazione e firma della cartella clinica).
3.2 La seconda e terza censura concernenti il dedotto declassamento professionale e l'esclusione dalla sala operatoria, devono essere esaminate congiuntamente.
Innanzitutto, va preso atto che dalla trattazione svolta e dalla documentazione prodotta è pacifico che la valutazione espressa dal Collegio Tecnico è condicio sine qua non dell'eventuale conferma e conferimento di incarico di maggior rilievo professionale, che peraltro non consegue in via automatica ed è, in ogni caso, decisione collegiale dell'azienda e non del singolo responsabile di reparto. Del tutto
5 apodittica e generica è poi l'affermazione che il dr. Senatore “ricoprisse un ruolo decisivo nell'adozione del provvedimento in oggetto, a prescindere dalla collegialità formale della commissione” (cfr. appello pag. 15).
Una simile circostanza è quindi in sé idonea ad escludere per tale profilo sia il nesso causale che la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la configurabilità di una condotta di straining.
A tutto ciò va aggiunto che l'estromissione del dai turni di sala operatoria e Pt_1 dalle visite ambulatoriali di cardiologia (atto che nell'ottica dell'appellante ha contribuito in modo decisivo al suo declassamento ed a causargli danni sia patrimoniali che non patrimoniali) è stata la mera conseguenza obbligata di una scelta organizzativa ben più generale (di cui l'appellante nulla dice né censura nel merito) e delle condizioni di carenze di organico della struttura. Il dr. Senatore ha invero allegato e provato, sia documentalmente che con le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, che:
- è stata decisa la necessità di un allargamento delle attività della sala operatoria (id est “sala elettrofisiologica”) anche a interventi in precedenza non previsti a Ivrea, ovverosia quelli connessi alla cura delle aritmie, che prevedono interventi di elettrofisiologia complessi (ablazioni, precedute da specifici studi elettrofisiologici);
- il dr. non aveva la preparazione/specializzazione per eseguire sia lo studio Pt_1
delle aritmie sia tale ulteriore tipologia di interventi (circostanza non contestata/pacifica e comunque riscontrata da varie dichiarazioni testimoniali tra cui quella specifica del teste ), così che i turni di sala erano stati organizzati solo Tes_1
con i medici in grado di fronteggiare tutti gli interventi potenzialmente eseguibili - talvolta con l'urgenza e l'imprevedibilità tipica della materia cardiologica - e per tale motivo erano stati adibiti alla sala operatoria due medici della sede di IÉ;
- sul punto si citano stralci delle dichiarazioni testimoniali che si ritengono significativi in proposito:
➢ “Il medico doveva saper affrontare qualsiasi intervento. Il dott. ha Per_2 lasciato l'Ospedale. Per le ablazioni c'era bisogno che venissero dott.
e dott. ad Ivrea” – teste – CP_1 Tes_1 Per_1
➢ “Non sono andato ad Ivrea per guardie o altro. A IÉ eravamo sotto organico
e facevo molti turni già a IÉ. Andavo ad Ivrea per interventi di sala di elettrofisiologia. Ad Ivrea si è voluta implementare la complessità degli interventi. Inizialmente si facevano solo impianti pacemaker e defibrillatori. Si
6 è tentato di aprire un discorso di elettrofisiologia di studio delle aritmie e cura delle stesse. Nell'ASL TO4 solo due medici hanno le competenze per fare questi interventi: io ed il dott. . La parte degli studi delle aritmie e CP_1
terapia ablativa mancava ad Ivrea e si è tentato di introdurla. Io ed il dott.
siamo specializzati in quest'ultimo campo: studi delle aritmie e CP_1
terapia ablativa. Mancava anche la telemedicina ad Ivrea, ovverosia i controlli
a distanza dei pazienti portatori di device. Abbiamo portato l'esperienza di
IÉ ad Ivrea. Avevamo anni di esperienza in materia. Pacemaker e defibrillatori sono sempre stati impiantati ad Ivrea. Con interventi più complessi servono capacità in materia ecografica e io ho acquisito competenze in materia. Per questo penso che il nostro contributo fosse utile”
– teste ); Tes_1
- la scelta organizzativa di cui si duole il peraltro, lungi dal volerlo Pt_1
discriminare o danneggiare, corrispondeva in modo ragionevole alla necessità di copertura anche delle altre incombenze ospedaliere, a fronte delle gravi carenze di organico che affliggevano all'epoca la sia di Ivrea che di IÉ, tra i quali Parte_2 la necessaria copertura dei turni in reparto e degli altri turni previsti – di guardia e di urgenza – oltre che consentire a tutti il consumo delle ferie arretrate (secondo le disposizioni aziendali e di cui infra), da un lato era stata prevista la presenza in sala operatoria di due medici di IÉ che sapessero eseguire, gli interventi di ablazione
(oltre che, ovviamente anche quelli di pacemaker) e dall'altra potessero eseguire anche le visite di controllo ambulatoriali conseguenti;
- nel periodo in cui il non era stato inserito nei turni di sala operatoria svolgeva Pt_1 le altre incombenze, come risulta dai tabulati prodotti e dalle prove orali assunte (“I turni che faceva il dott. erano di guardia, urgenza, pronto soccorso o Pt_1 ambulatorio di accesso diretto… che è un ambulatorio in cui confluiscono tutti, non richiedendo una specializzazione specifica, oltre ovviamente a cardiologia” – teste
Tes_2
- quanto alle carenze di organico (circostanza pacifica oltre che riferita in sede testimoniale) è utile ricordare quanto in proposito riferito dalla teste : “vi è Per_1
stata una turnazione dei medici di Ivrea per coprire i turni. Con aiuto in sala da parte del personale medico di IÉ. Anch'io facevo turni di guardia di notte, nonostante
l'età mi desse diritto a rifiutare. Io ho sempre fatto clinica. Eravamo in pochi e si cercava di trovare la situazione ottimale per coprire le necessità”;
7 - trattandosi di un'unica struttura complessa, poi, non è riscontrabile alcuna asserita anomalia nel fatto che tali turni di guardia di Ivrea erano stati organizzati tra i soli medici di Ivrea, mentre chi da IÉ copriva i turni della sala operatoria (essendo in grado di eseguire gli interventi di ablazione e comunque cura delle aritmie) ed era inserito nei turni di guardia di IÉ (come confermato dai testi e e Tes_1 Per_1
mai specificamente contestato, peraltro);
- che vi sia stata una simile decisione nell'ambito di una necessaria e conseguente generale riorganizzazione dei servizi (tra cui anche i turni in sala operatoria) è circostanza agevolmente desumibile sia a mezzo delle citate dichiarazioni testimoniali sia a fronte della documentazione prodotta (cfr. doc. 29 oltre che le varie notizie circa l'incremento delle tipologie di interventi chirurgici previste dal primario di cardiologia), non necessitando di alcun provvedimento aziendale programmatico, come erroneamente sostenuto dall'appellante;
- non appaiono attendibili le dichiarazioni rese dai testi infermieri e sia Tes_3 Tes_4
perché essi mostrano di non avere compreso alcuno dei presupposti a base della diversa organizzazione della sala operatoria, sia perché attribuiscono al la Pt_1
competenza per tipologie di interventi di ablazione e studi delle aritmie che egli stesso non ha mai neppure rivendicato;
- la doglianza circa il diniego alla partecipazione a eventi formativi in materia di
“cardiostimolazione leadless MICRA” non risulta rilevante ai fini decisori, posto che il dr. si era limitato a ricordare che non si poteva richiedere all'azienda una CP_1
sponsorizzazione nominativa, dovendo essere piuttosto la ditta organizzatrice ad offrire un posto al Direttore Generale che avrebbe individuato il medico che ne poteva usufruire (cfr. doc. 72, 74 e 75), ferma restando ovviamente la possibilità per il di attivarsi privatamente se avesse voluto integrare la sua preparazione Pt_1
tecnica, usufruendo di alcuni dei suoi numerosi giorni di ferie arretrate;
- parimenti dovuta a ragioni obiettive e doverose era stato il parere negativo espresso da parte del dr. circa la richiesta di aspettativa avanzata dal dr. CP_1
in quanto conseguente al mero ed incontestabile rilievo delle ostative Pt_1 situazioni di carenza di organico, che l , nella propria superiore Pt_4
discrezionalità, aveva ritenuto di non poter superare (cfr. doc. 38);
- del tutto generiche e non provate (oltre che irrilevanti, nuove ed inammissibili) sarebbero poi le asserite “indebite pressioni” che il dr. Senatore avrebbe operato in seguito su un altro Direttore (dr. ) asseritamente ai danni del Controparte_2
8 per escluderlo dalla sala operatoria anche nel periodo successivo a quello in Pt_1
esame, allorché egli aveva fatto rientro ad Ivrea;
risulta, piuttosto, che nella nota
26.7.2023 i dr. e avevano espresso entrambi la disponibilità per il CP_2 CP_1 suo rientro prevedendo l'affiancamento del per sei mesi a “colleghi Pt_1 elettrofisiologi” proprio al fine di agevolarlo a colmare quelle medesime lacune di preparazione di cui si è detto e che permanevano (carenza non contestata dall'appellante);
- ora, seppure può essere comprensibile che, in una situazione lavorativa gravata da forti carenze di organico e con turni di lavoro serrati, le scelte organizzative generali assunte dal primario possano non essere state condivise dal dr. il fatto che Pt_1 egli avesse segnalato il proprio stato di stress lavorativo attribuendolo alla “difficile relazione lavorativa” con il dr. , non determina in via automatica ed CP_1
oggettiva la configurabilità in capo al direttore della struttura di una condotta di straining, laddove non vi sia prova né di una effettiva evidenza di una volontà discriminatoria o persecutoria, né anche solo di comportamenti che, seppure non illegittimi, colposamente abbiano consentito “il mantenersi di un ambiente stressogeno”;
- va infatti rilevato che a fronte della responsabilità del direttore della struttura che gli impone di assumere scelte organizzative anche in presenza di circostanze oggettivamente difficili e lui non imputabili, se esse appaiono ragionevoli e funzionali all'effettiva funzionalità di tutti i servizi da svolgere (così come risulta provato nel caso concreto), il raggiungimento di un auspicabile obiettivo di creazione di benessere lavorativo per tutti (ovverosia di un “clima lavorativo sereno e non conflittuale”), risulta spesso dipendente anche da fattori non colposamente determinati o mantenuti dal responsabile e non esigibili in quella stessa sede (tant'è vero che per il dr. era stata agevolata ed accolta dall'azienda la richiesta di Pt_1 assegnazione all'ospedale di Chivasso a partire dal 2.10.2018 – cfr. doc. 13 appellante).
3.3 Del tutto infondata è anche la censura concernente la richiesta di recupero delle ferie arretrate per tre mesi consecutivi.
Invero, è documentale e ampiamente provato anche a mezzo delle prove orali svolte, che la richiesta di un piano di rientro delle ferie arretrate era stato richiesto non soltanto al (che è pacifico ne avesse accumulato un numero esorbitante), ma Pt_1
anche ad altri medici e a tutti con le medesime modalità di recupero, al fine di
9 conciliare sia l'interesse aziendale con quello del mantenimento del servizio, tenuto conto delle carenze di organico e dei turni da garantire. Che un simile invito fosse
Parte stato rivolto fin dal febbraio 2017 sulla base di una richiesta dell e poi reiterata pochi mesi dopo a seguito del richiamo specifico di cui alla nota del 27.6.2017 (con la quale era stato chiesto a tutti i responsabili di struttura di far recuperare le ferie arretrate ai medici, che le avevano accumulate nel tempo - cfr. doc. 3 appellato) è del tutto irrilevante ai fini di causa, posto che la richiesta era doverosa (e causata da una previa condotta degli stessi medici) e non aveva né soggettivamente né oggettivamente alcun effetto discriminatorio o vessatorio.
Sul punto appaiono significative anche le dichiarazioni testimoniali raccolte in relazione ai capi n. 13 e 14 attorei: Parte
- “Lo ricordo per due motivi. È stata formulata richiesta da parte dell' poiché tre medici avevano un elevatissimo monte ore di ferie arretrate. Erano Pt_1 Per_3
e Il dott. ha chiesto a me di chiedere ai medici coinvolti di
[...] Per_4 CP_1
fare un piano di recupero ferie, recuperando una percentuale di ferie arretrate.
Poiché eravamo a inizio anno non potevano andare tutti e tre in ferie insieme perché se no noi non ce la facevamo. ER ha risolto. dopo un po' di Persona_3
problemi organizzativi siamo riusciti a gestire il problema. Con non saprei Pt_1
come si è risolta la situazione. Non ricordo. Si sono parlati o scritti il dott. ed il Pt_1
dott. . Le ferie da recuperare chiaramente non dovevano essere recuperate CP_1
nel periodo estivo perché se così fosse verrebbero favoriti quelli che non hanno mai chiesto ferie. Non tra venerdì e lunedì. Le ferie arretrate si recuperano nei giorni lavorativi” (teste ); Per_1
- “Ricordo che ad un certo punto il dott. dovette fare parecchie ferie arretrate. Pt_1
Ne aveva tante. Lo ricordo perché eravamo in pochi e quindi per noi, essendo in pochi, era difficile gestire il carico di lavoro, si pensi alle guardie. Io passai da avere circa 3 guardie al mese nel 2016 a 4-6 notti al mese nel 2017, chiudendo l'anno 2017 con più di 700 ore notturne. Vi furono ulteriori ferie di altri colleghi ma più avanti.
Prima si è chiesto al dott. lo smaltimento delle ferie arretrate, poi si è passati Pt_1
ad altri colleghi es. la dott.ssa ed il dott. Entrambi dovevano Persona_3 Per_4
smaltire molte ferie. La dott.ssa aveva predisposto un prospetto perché Persona_3
aveva una bambina e voleva coordinare le proprie ferie con quelle scolastiche.
Veniva richiesto al dott. di smaltire giorni feriali arretrati. Le ferie non Pt_1
dovevano riguardare i periodi interessati dai turni festivi. Noi medici facevamo una
10 h24, tutti i giorni compreso sabato e domenica in due persone, uno di guardia e uno reperibile. Essendo in pochi se avessero preso tutti i ponti o preso solo venerdì, sabato e domenica avrebbero messo in difficoltà l'equipe. Stesso discorso nel periodo estivo. Chi aveva goduto di tante ferie del piano smaltimento arretrato poi aveva meno giorni a disposizione durante i ponti e il periodo estivo” (teste Tes_2
In ogni caso non risulta assolutamente riscontrato che il dr. fosse stato l'unico Pt_1 medico “costretto” a lavorare per tre mesi solo nel weekend e a non poter fruire delle ferie estive per non penalizzare i colleghi, posto che la situazione aveva coinvolto tutti i medici che come lui avevano accumulato un notevole numero di ferie arretrate ed aveva comportato il coordinamento delle esigenze di tutti e di mantenimento dei servizi. Tanto meno in tutto ciò risulta che il dr. Senatore avesse assunto scelte volutamente o anche solo colposamente idonee a discriminare o determinare un ingiusto danno al Pt_1
3.4 Nulla potrebbero aggiungere o mutare in proposito le istanze istruttorie reiterate dall'appellante sui capi da n. 34 a 38 non ammessi in prime cure, posto che essi hanno ad oggetto unicamente profili dannosi lamentati o valutazioni inammissibili.
A fronte dell'infondatezza di tutti i motivi di doglianza, l'appello deve essere pertanto rigettato.
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1003/2023 Parte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Ivrea in data 26.10.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
11 - condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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