Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18/2/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1876 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'Avv. Ruggiano Marcello, presso il quale elett.te domicilia in Napoli, via Nicolardi n.159
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'Avv. Bartolomeo Merenda e CP_1 dall'avv. Domenico Lamanna, con cui elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA), piazza Risorgimento n.26
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.3898/2024, pubblicata il 27/05/2024 e notificata in data 13/06/2024, con la quale il Tribunale di Napoli aveva: a) accolto parzialmente la domanda di CP_1
e per effetto della previsione normativa di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n.23 (Jobs Act), dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (4.11.2021) ed accertato il diritto del ricorrente ad ottenere dal datore di lavoro il pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
b) condannato la società resistente al pagamento - per le causali di cui in parte motiva - in favore di anche della ulteriore somma di € 16.084,11, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
c)condannato parte convenuta al pagamento di metà delle spese processuali liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro 2.500,00.
L'appellante società ha censurato la sentenza di prime cure sostenendone l'erroneità sotto vari profili e chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto integrale della domanda di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, con memoria difensiva del 7/2/2025, l'odierno appellato ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto per le varie ragioni evidenziate in memoria, chiedendo, con appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 3 novembre 2021 per insussistenza del fatto contestato ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 23/2015 e per l'effetto condannare la alla reintegrazione Parte_1 del lavoratore ricorrente con le mansioni e l'inquadramento spettante, nonché a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in misura di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3. accertare e dichiarare il suo diritto al secondo livello di inquadramento del CCNL Intersettoriale per le mansioni svolte da giugno 2018 all'ottobre 2019 e al primo livello di inquadramento del CCNL Multiservizi con decorrenza dal 1° novembre 2019 alla data di risoluzione del rapporto, oltre al diritto a percepire le differenze retributive come da conteggi e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 48.252,35, oltre gli accessori.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli (principale ed incidentale del lavoratore) rimettono a questa Corte l'esame dell'intera domanda avanzata in primo grado, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento irrogato dalla società, nonchè il diritto del al superiore CP_1 inquadramento ed alle rivendicate differenze retributive.
Come si legge nella sentenza impugnata e risulta in atti,
[...]
, ricorrente in primo grado, chiedeva al Tribunale adito CP_1 di: “a) accertare e dichiarare nullo il licenziamento e per l'effetto condannare la alla sua reintegrazione in servizio, alla Pt_1 corresponsione delle retribuzioni ed al risarcimento del danno;
1b) in subordine dichiarare illegittimo il licenziamento e per l'effetto condannare la alla reintegrazione del lavoratore ed alla Pt_1 indennità risarcitoria;
2a) accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato al secondo livello del CCNL Intersettoriale per le mansioni svolte da giugno 2018 all'ottobre 2019 nonché al primo livello CCNL multiservizi con decorrenza dal 1/11/19 fino alla risoluzione del rapporto e per l'effetto condannare la Parte_1 al pagamento della somma di €. 48.252.35”.
All'esito dell'istruttoria svolta, il Giudice ha ritenuto parzialmente fondata la domanda avanzata dallo stesso.
Il Tribunale ha, in primis, ritenuto la sussistenza della condotta oggetto della contestazione disciplinare mossa nei confronti del ricorrente, considerato che nelle certificazioni antecedenti al 21.9.2021 non venivano indicate le patologie che impedivano al dipendente di essere presente al lavoro (specificamente, il riferimento è alle certificazioni a firma del dott. Persona_1
datate 31.8.2021, 14.9.2021, 21.9.2021 e 28.9.2021). Tale
[...] circostanza, secondo il primo giudice, non consentiva di verificare se le patologie indicate nel certificato datato 22.09.2021 del dott.
“Sintomi somatici e neurovegetativi propri dello Persona_2 stato ansioso-fobico; riferisce inoltre deficit attentivi e disturbi del sonno” fossero o meno la continuazione dello stesso evento morboso preso in considerazione dal medico fiscale dell'INPS, che ebbe ad attestare la idoneità al lavoro del a partire dal CP_1 21.9.2021.
Ha, però, ritenuto non proporzionata ed adeguata, ex art. 2106 c.c., la sanzione espulsiva irrogata rispetto alla gravità della condotta inadempiente del , in quanto, come si legge in sentenza, “sarebbe CP_1 bastato domandare al lavoratore se le patologie indicate nei certificati successivi al 21.9.2021 fossero state o meno la continuazione dello stesso evento morboso preso in considerazione dal medico fiscale dell'INPS”.
Per tali ragioni, il Giudice di primo grado, alla luce del disposto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n.23/2015, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ed affermato il diritto del lavoratore ad ottenere dal datore di lavoro il pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto all'attribuzione di una qualifica superiore, parimenti oggetto della domanda attorea, il Tribunale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, ha accertato lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nel primo livello di inquadramento del CCNL Multiservizi (Conflavoro – ), almeno CP_2 in riferimento ad un periodo di circa un anno e mezzo del rapporto lavorativo, (specificamente da giugno 2018 a metà novembre 2019 (cfr. pagina 17 della sentenza impugnata), riconoscendo in via equitativa un terzo della somma richiesta dal ricorrente di € 48.252,35 ovvero
€ 16.084,11.
Tanto premesso, possono essere esaminati i motivi di censura relativi innanzitutto alla statuizione afferente il licenziamento del CP_1 disposto dalla società per la contestata assenza non giustificata dal lavoro protrattasi per oltre tre giorni a partire dal 22 settembre 2021 (cfr la contestazione disciplinare del 25/10/21 e la successiva lettera di recesso).
In primis, per ragioni di ordine logico, in quanto idonee ad assorbire le doglianze dell'impugnazione principale circa l'erroneità del giudizio di proporzionalità tra fatto e sanzione espulsiva effettuato dal Tribunale e circa l'erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria, vanno esaminate le critiche del lavoratore, di cui al proposto appello incidentale.
Il Milo si duole che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza del fatto contestato, ossia l'assenza ingiustificata dal lavoro, nonostante l'invio della certificazione medica relativa all'intero periodo oggetto di addebito, ossia dal 21 settembre 2021 al 31 ottobre 2021.
La doglianza è fondata.
Si rileva, infatti, che il lavoratore, nel periodo di infermità, ha inoltrato al datore di lavoro i certificati attestanti lo stato di malattia in cui versava – come dimostra la circostanza che essi sono stati allegati dalla stessa società appellante.
Una volta pervenuta alla società, in data 15/10/21, la comunicazione dell'Inps che dava conto dell'esito della visita medica di controllo del 21/9/21 e dell'idoneità al lavoro del a partire da tale CP_1 data, la stessa ha chiesto chiarimenti al riguardo al lavoratore, che li forniva entro i 5 giorni successivi.
In particolare, il chiariva che in data 22.09.21 gli venivano CP_1 diagnosticati “sintomi somatici e neurovegetativi propri dello stato ansioso-fobico, con prescrizione di un periodo di riposo di 20 giorni” dal medico specialista del Dipartimento di Salute Mentale della ASL e che, per un mero errore materiale del Parte_2 medico di base nella compilazione dei certificati medici, risultava flaggata la casella della “continuazione” anziché dell'inizio della malattia in riferimento al periodo dal 21.09.21 in poi.
Ne consegue che l'assenza dal lavoro del a partire dal 22 CP_1 settembre 2021 non risulta affatto ingiustificata, essendoci documentazione medica (cfr in atti il certificato del 22 settembre 2021 del medico specialista del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Napoli 2 Nord ed i certificati medici del medico di base dott.
, idonea, in mancanza di specifica impugnazione, ad Persona_1 attestare lo stato di malattia del lavoratore e tanto a prescindere se vi fosse stato un errore del medico di base nella redazione del certificato circa l'inizio o la continuazione della malattia.
Posto che un'assenza ingiustificata è quella che avviene senza una causa legittima e senza comunicare al datore di lavoro né l'assenza né le motivazioni della stessa, è evidente che non si riscontrano questi presupposti nel caso di specie.
Invero, dalla lettura dei certificati in atti emerge che, seppure con una parziale sovrapposizione temporale tra i certificati del 28.09.21 e del 18.10.21, l'intero periodo di assenza dal lavoro, a partire dal 22 settembre 2021, risulta supportato da idonea certificazione medica, di cui non può non tenersi conto, atteso che la società non l'ha impugnata e non ha nemmeno dedotto e comprovato che quanto comunicato dall'Inps circa l'esito della visita fiscale di controllo, peraltro solo in data di gran lunga successiva al 21 settembre 2021, si riferisse alla stessa patologia di cui al certificato medico del 22 settembre 2021 proveniente dal medico della ASL, atteso che la prova della giustificazione del recesso è sempre a carico del datore di lavoro.
Va a questo punto richiamato anche quanto osservato dalla Suprema Corte ossia che “Nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice” (cfr Cass. n. 2953/1997; nello stesso senso Cass. n. 6564/2001 e più di recente Cass. n. 2024/14725).
Nel caso concreto, tuttavia, di tale contrasto non vi è alcuna specifica allegazione e prova atteso che, come già innanzi precisato, la società datrice di lavoro non ha affatto chiarito se le patologie fossero le stesse né ha impugnato la certificazione medica in atti, essendosi limitata a richiamare la comunicazione Inps del 15 ottobre 2021, che dava conto della guarigione del nonostante il CP_1 certificato del medico psichiatra della ASL NA 2 Nord del 22/09/2021, richiamato dal lavoratore nella lettera di chiarimenti, desse conto della patologia ivi indicata.
Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il fatto contestato, ossia l'assenza ingiustificata dal lavoro, non può ritenersi sussistente nel caso concreto e, pertanto, non risulta integrata la fattispecie del licenziamento per giusta causa nè per giustificato motivo soggettivo.
Considerato che la contestazione disciplinare ed il successivo licenziamento avevano ad oggetto “l'assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre tre giorni”, ipotesi idonea a giustificare il recesso dal rapporto di lavoro in base a quanto previsto dal CCNL di categoria, tale addebito o sussiste o non sussiste e se sussiste la questione non investe il giudizio di proporzionalità, né può riguardare il diverso profilo della scarsa diligenza del lavoratore che, secondo quanto sostenuto dall'azienda nell'atto di appello, non si era premurato di verificare la corretta procedura di invio telematico all'INPS del certificato di malattia da parte del proprio medico, adducendo a giustificazione delle sue inadempienze un errore – inesistente - del medico di base, il quale, nella redazione del certificato medico telematico, avrebbe erroneamente flaggato la sezione “continuazione” anziché “inizio” della malattia, così ledendo in maniera irreversibile il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
Di qui la illegittimità dell'irrogato licenziamento, che va annullato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 23/2015, applicabile ratione temporis, atteso che il risulta assunto il CP_1
6 aprile 2018, con la conseguente condanna della società alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
La società va, inoltre, condannata al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati per l'intero periodo intercorso dal licenziamento alla reintegra.
A questo punto vanno esaminate le censure delle parti relative alla statuizione di riconoscimento delle mansioni superiori, partendo da quelle della società appellante che risultano fondate per le ragioni che seguono.
L'appellante ha criticato la decisione per l'erroneo inquadramento delle mansioni svolte dal nel primo livello di inquadramento, CP_1 evidenziando come il ricorrente aveva rivendicato il 2° livello di inquadramento di cui al CCNL Intersettoriale vigente ratione temporis per le presunte mansioni superiori svolte da giugno 2018 ad ottobre 2019, riportando, però, in ricorso la declaratoria del CCNL Multiservizi che era stato applicato dalla società soltanto a decorrere dal novembre 2019. Tale circostanza aveva indotto il primo Giudicante ad inquadrare il ricorrente nel I livello del CCNL Multiservizi quando in realtà era vigente il CCNL Intersettoriale.
Ha, poi, sostenuto che tutte le deposizioni testimoniali raccolte convergevano univocamente nel delineare mansioni perfettamente conformi al livello di inquadramento attribuito al lavoratore, dal momento che quelle espletate erano prive dell'autonomia decisionale necessaria ai fini dell'inquadramento in un livello superiore.
Infine, ha affermato che il Giudice di prime cure non aveva motivato adeguatamente in ordine all'individuazione del periodo di svolgimento delle presunte mansioni superiori (circa un anno e mezzo).
Come è noto, tre sono le operazioni descritte dalla Corte di Cassazione per valutare il diritto o meno al superiore inquadramento, ossia: a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli. Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante deve: - evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte, in modo da poter consentire di controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali.
Tanto premesso, si osserva che il , assunto ad aprile 2018, ed CP_1 inquadrato al 5° livello del CCNL intersettoriale Conflavoro fino a giugno 2019 (la cui declaratoria non è stata minimamente riportata nel ricorso di prime cure né in questo grado del giudizio) ed al terzo livello del CCNL multiservizi da luglio 2019, come risulta dalla documentazione in atti, sosteneva e ribadisce in questa sede con il proposto appello incidentale che, da giugno 2018 a tutto ottobre 2019, aveva svolto funzioni autonome di coordinamento e controllo del personale distaccato presso i cantieri siti in Genova e dintorni, mansione questa, a suo dire, riferibile al secondo livello del CCNL, alla cui declaratoria appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono funzioni operativamente autonome di controllo e di coordinamento inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale ed esperienza”.
Tali mansioni, secondo l'assunto del lavoratore, sarebbero emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi ( Testimone_1 [...]
e , dalle quali era risultato che Tes_2 Testimone_3 egli aveva svolto mansioni di responsabile del cantiere di Genova, ed è proprio per l'espletamento di tali compiti che il Tribunale gli ha accordato il primo livello del CCNL Multiservizi, ossia un livello superiore a quello rivendicato dal e sulla base di un CCNL CP_1 diverso da quello applicato dall'azienda fino a giugno 2019. Ed invero il rivendica in via di appello incidentale il primo CP_1 livello del CCNL Multiservizi solo a decorrere da aprile 2020, ossia decorsi sei mesi da quando gli era stato affidato, a partire da novembre 2019, il compito di coordinare le operazioni di installazione dei contatori Enel commissionate, circostanza parimenti confermata, a suo dire, dalle deposizioni testimoniali (cfr in particolare il teste che ha affermato che egli era Tes_1 il referente di tutti i cantieri dislocati fuori dalla Campania).
Orbene, premesso che dalle deposizioni testimoniali, quali riportate nella sentenza impugnata, è emerso che il dopo un periodo CP_1 iniziale in cui aveva svolto mansioni di semplice operaio, era stato mandato a Genova, dove aveva svolto compiti di capo-cantiere, genericamente descritte, non può non rilevarsi, oltre all'erroneo riconoscimento in relazione a tali compiti del primo livello per le ragioni in precedenza dette, anche l'infondatezza della domanda diretta al riconoscimento del secondo livello del CCNL intersettoriale, quale ribadita in questa sede del gravame, atteso che le mansioni di capocantiere non possono assolutamente riferirsi a quelle di controllo e coordinamento inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, richiesta dalla declaratoria contrattuale presa a riferimento, che tra i livelli esemplificativi contempla i responsabili di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni.
Al terzo livello di inquadramento appartengono invece: “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguata specializzazione e specifica capacita professionale nonchè i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacita professionale acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica” e tra le esemplificazioni è inserito “il responsabile di gruppi operativi o il tecnico responsabile della conduzioni degli impianti”, questo per dire che i compiti di capocantiere sono congrui rispetto a tale livello.
Meno che mai compete il primo livello di categoria, che è il più alto prima del livello quadri, per il periodo successivo a novembre 2019, atteso che, dall'istruttoria svolta, anche in considerazione della sua genericità, non è emerso nulla di preciso per ritenere che il abbia svolto mansioni di responsabilità, controllo ed CP_1 organizzazione di unità produttive, rientranti nei profili esemplificativi ivi previsti.
Ed invero al primo livello del CCNL Multiservizi, applicabile ratione temporis, appartengono “quei lavoratori che sovrintendono e organizzano le unità produttive con iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità delegate. Svolgono funzioni di indirizzo e controllo che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con la necessaria autonomia nell'ambito delle materie di propria competenza, e che sono responsabili dei risultati conseguiti”.
Nel caso concreto non può assolutamente ritenersi fornita la necessaria e rigorosa prova delle mansioni superiori, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, con l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata.
Di qui il rigetto dell'appello incidentale del lavoratore relativo all'inquadramento superiore e l'accoglimento di quello proposto dalla società sul punto.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, la decisione di primo grado va riformata quanto alla statuizione di cui al capo b) dovendosi integralmente rigettare la domanda di inquadramento superiore e di pagamento delle conseguenti differenze retributive;
va altresì riformata, in accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, quanto alla statuizione di cui al capo a) dovendosi dichiarare l'illegittimità del recesso datoriale a cui conseguono le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui al dispositivo.
Le spese del doppio grado si compensano per due terzi attesa la reciproca soccombenza, le ragioni della presente decisione, nonché la particolarità e complessità delle varie questioni esaminate, mentre per l'altro terzo sono a carico della società appellante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_1
e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e condanna la alla sua Parte_1 reintegra in servizio, oltre che al risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati per l'intero periodo intercorso dal licenziamento alla reintegra.
In accoglimento dell'appello della società e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda afferente il superiore inquadramento.
Compensa le spese del doppio grado per due terzi e condanna la società al pagamento dell'ulteriore terzo che Parte_1 si liquida in euro 1.500,00 pe ciascun grado, oltre iva cpa e spese come per legge, con attribuzione ai difensori del attributari. CP_1
Napoli 18/2/25 Il Consigliere rel. est. Il Presidente