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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dagli Avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia del foro di Trani ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente Conclusioni
Per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del Controparte_1
ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede dichiararsi in ogni caso inammissibile ovvero rigettarsi, ove ritenuta ammissibile, la domanda riferita all'a.s. 2024/2025 essendo il ricorrente fruitore del beneficio ex lege in quanto supplente al 31 agosto e comunque per non aver il ricorrente maturato per l'a.s. tuttora in corso il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclusione
o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame e della reciproca parziale soccombenza.
Pag. 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2024/25 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. CP_6
15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i
Pag. 3 di 8 docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_1
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ha chiesto il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2024/2025, essendo il ricorrente fruitore del beneficio ex lege in quanto supplente al 31 agosto e comunque per non aver il ricorrente maturato per l'a.s. tuttora in corso il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclusione o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
Per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025 è fondata l'eccezione del , in quanto CP_1
con la Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025), all'art. 1, commi da
572 a 574, è stata introdotta la modifica dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015
e, per l'effetto (a partire dall'a.s. 2024/25) il beneficio della Carta del docente è stato esteso ai supplenti, con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto.
Pag. 4 di 8 Tuttavia non risulta ancora effettuato il pagamento .
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2020/2021 dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
- 2021/2022 dal 01.09.2021 al 31.08.2022;
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 5 di 8 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della
Suprema Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
Pag. 6 di 8 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Al ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la Sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Pag. 7 di 8 L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1176/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile al Controparte_1
ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere al ricorrente, con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dagli Avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia del foro di Trani ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente Conclusioni
Per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del Controparte_1
ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede dichiararsi in ogni caso inammissibile ovvero rigettarsi, ove ritenuta ammissibile, la domanda riferita all'a.s. 2024/2025 essendo il ricorrente fruitore del beneficio ex lege in quanto supplente al 31 agosto e comunque per non aver il ricorrente maturato per l'a.s. tuttora in corso il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclusione
o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame e della reciproca parziale soccombenza.
Pag. 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2024/25 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. CP_6
15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i
Pag. 3 di 8 docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la Carta docente è stata CP_1
istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ha chiesto il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2024/2025, essendo il ricorrente fruitore del beneficio ex lege in quanto supplente al 31 agosto e comunque per non aver il ricorrente maturato per l'a.s. tuttora in corso il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclusione o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi euro unitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
Per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025 è fondata l'eccezione del , in quanto CP_1
con la Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025), all'art. 1, commi da
572 a 574, è stata introdotta la modifica dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015
e, per l'effetto (a partire dall'a.s. 2024/25) il beneficio della Carta del docente è stato esteso ai supplenti, con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto.
Pag. 4 di 8 Tuttavia non risulta ancora effettuato il pagamento .
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2020/2021 dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
- 2021/2022 dal 01.09.2021 al 31.08.2022;
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 5 di 8 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della
Suprema Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
Pag. 6 di 8 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Al ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la Sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Pag. 7 di 8 L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1176/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile al Controparte_1
ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere al ricorrente, con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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