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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f.: ) e (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in qualità di eredi del sig. rappresentati e difesi dall'Avv. Angelica Savoini giusta Persona_1 delega in calce alla comparsa in riassunzione
-parte attrice in opposizione e convenuti in riassunzione-
Contro
l'avv. Luciano Capristo, c.f. , in proprio e presso il suo studio in Torino, C.F._3
Corso Lecce n. 36
-parte convenuta opposta e ricorrente in riassunzione -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in opposizione
Voglia il Tribunale di Ivrea adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Ivrea n. 1039/2023 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor Per_1
all'Avv. Luciano Capristo;
[...] nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Ivrea dovesse ritenere dovuti compensi all'avvocato
Luciano Capristo, si chiede di accertare l'incapacità di intendere di volere del signor Persona_1 nato a [...] il [...] al momento della sottoscrizione del contratto del conferimento incarico del 5 dicembre 2018 doc. 2 di controparte ed accertata la malafede di quest'ultimo annullarsi ai sensi dell'art. 428 secondo comma c.c. il contratto di conferimento incarico del 5 dicembre 2018.
In via alternativa accertare l'illegittimità della pretesa del compenso di cui al contratto di conferimento incarico professionale del 5 dicembre 2018 per violazione dell'art. 2233 c.c. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Nel rito si richiamano le conclusioni già svolte nell'atto di citazione chiedendo altresì ai sensi dell'art. 2719 c.c la produzione in originale del documento 3 di controparte.
La convenuta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
Per parte convenuta
«Voglia l'intestato Tribunale Ordinario di Ivrea, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: 1) in via preliminare, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, concedere la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., del D.I. nr. 1039/2023 pronunciato dal Tribunale Ordinario di Ivrea, in esito al procedimento recante il nr. 2609/2023 R.G.; 2) nel merito, in via principale, rigettare
l'avversa opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo nr. 1039/2023 per i motivi di cui in narrativa, condannando, di conseguenza il sig. , rectius i propri eredi ovvero i Persona_1 sigg.ri nato a [...] il [...], c.f.: ; e il sig. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], c.f.: , al pagamento Parte_2 C.F._2 delle spese di lite (comprensive degli accessori di legge, ovvero CAP al 4%, Spese Generali al
15% e IVA al 22%) relative al presente giudizio di opposizione.».
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio del 07.09.2023 l'avv. Luciano Capristo ha chiesto al Tribunale di Ivrea di emettere decreto ingiuntivo nei confronti del sig. ai fini del pagamento di euro Persona_1
43.502,50 oltre ad interessi di mora, per il credito vantato da parte ricorrente per le prestazioni professionali rese nei riguardi dell'ingiunto a fronte di un contratto di conferimento di incarico sottoscritto dalle parti in data 05.12.2018
Il Giudice adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1039/023 in data 08.09.2023.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'amministratrice di sostegno del sig. Persona_1 nella persona dell'avv. (nominata con decreto del giudice tutelare del 22.03.2023), CP_1 ha promosso opposizione avverso il predetto d.i. chiedendo la revoca del decreto e lamentando, in particolare, che nulla fosse dovuto al legale Capristo dal momento che il sig. versava, da Per_1 tempo, in condizioni di progressivo decadimento cognitivo, condizioni di salute sfociate poi in una forma grave di Alzheimer nell'anno 2022 e che -all'epoca del conferimento di incarico- il sig. fosse incapace di intendere e di volere. Per_1
In punto di diritto parte attrice ha chiesto, quindi, previo accertamento dell'incapacità di intendere e di volere del sig. al momento della sottoscrizione del conferimento dell'incarico, CP_2
l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428 c.c. In via graduata, parte attrice ha chiesto l'annullamento del compenso pattuito per violazione degli art. 2233 c.c poiché spropositato rispetto all'opera prestata.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'avv. Luciano Capristo, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per le conclusioni rassegnate nel predetto scritto difensivo.
In particolare, il legale convenuto ha evidenziato che l'opera professionale fosse stata regolarmente svolta e che, nel contempo, non vi fosse alcuna prova che nel lontano 2018 il sig.
fosse incapace di intendere e volere (in ragione della particolare vulnerabilità del Persona_2 momento atteso che al sig. era deceduta da poco tempo la moglie e un figlio); anzi CP_2 plurime circostanze deponevano in senso avverso.
Parte convenuta ha, infine, contestato le argomentazioni spese dall'opponente in ordine all'illegittimità del compenso pattuito, perfettamente in linea con quanto previsto dal Codice Civile e dalla Legge professionale forense.
Alla prima udienza le parti hanno insistito per le reciproche istanze in atti e il Giudice, tentata senza esito la conciliazione della controversia, rigettata la provvisoria esecutorietà del d.i. ha poi ritenuto opportuno licenziare CTU al fine di indagare, attraverso una perizia psichiatrica, se -ora per allora- il sig. fosse incapace di intendere e di volere. Persona_1
Nelle more dei predetti incombenti, ancora prima che si desse corso all'inizio delle operazioni peritali, è sopraggiunto il decesso del sig. il processo è stato interrotto con Persona_1 provvedimento del Giudice del 17.07.2024.
Regolarmente riassunta la controversia ad opera dell'Avvocato Luciano Capristo, si sono costituiti in giudizio, in qualità di eredi del defunto i sigg. e Per_1 Parte_1 Parte_2 richiamandosi a tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi tenorizzate.
Esperita senza esito la conciliazione della lite;
la controversia è stata istruita con acquisizione documentale e perviene, ora, in decisione in seguito all'udienza di rimessione in decisione tenutasi in data 21.05.2025 con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto.
Il principio della ragione più liquida, da invocarsi nel caso di specie, consente infatti un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale logico sistematico, permettendo in tal modo “di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”. L'applicazione del prefato principio di diritto – secondo l'insegnamento datene dalla Corte di Cassazione nella sentenza a S.U. n. 9936/2014- consente quindi l'esame preliminare e necessitato della questione che si assume assorbente.
Ciò posto l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito espresse.
Ferma l'impossibilità di dichiarare annullabile il contratto sottoscritto dal sig. in Persona_1 assenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 428 c.c (non vi è prova, infatti, che l'amministrato fosse naturalisticamente incapace di intendere e di volere al momento del conferimento dell'incarico, né che tale contratto, sottoscritto con il legale convenuto, avesse creato un grave pregiudizio nella sfera giuridica del;
ritiene questo giudice che il contratto sottoscritto Parte_3
(doc.3 ) per le concrete modalità con il quale è stato redatto integri a tutti gli effetti un c.d. patto di quota lite.
La pattuizione di una parcella elevata di per sé non è vietata, salvo le precisazioni che seguiranno al riguardo.
Ora, è noto come l'originaria versione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. vietava esplicitamente la conclusione del patto di quota lite. Si trattava di un'applicazione del generale divieto di cessione di crediti litigiosi contenuto nell'art. 1261 c.c.
Con la riforma del 2006 il legislatore ha sostituito il citato terzo comma con una disposizione apparentemente di segno opposto.
Tuttavia, la migliore dottrina ha correttamente evidenziato come la nuova formulazione del terzo comma non ha ammesso tout court la validità del patto di quota lite nella sua accezione classica
(ossia come patto avente ad oggetto la cessione dei diritti oggetto di contesa), stante comunque la ravvisabilità di ulteriori indici normativi idonei a suffragare la tesi della perdurante vigenza del divieto. In particolare, si è osservato che, pur a seguito della riforma del 2006, il patto di quota lite doveva comunque ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1261 c.c.
Il possibile dubbio interpretativo è stato comunque risolto dalla legge 247/2012 (recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense).
L'art. 13, comma 3 della legge in questione recita: “La pattuizione dei compensi e libera: è ammessa la pattuizione … a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo sancisce il divieto dei “patti con i quali l'avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Coordinando le due disposizioni, deve ritenersi che la disciplina in esame vieti il patto con cui è attribuito all'avvocato un compenso costituito, in tutto o in parte, dall'utilità che sia stata conseguita dal cliente per effetto dell'attività professionale svolta dal legale;
per converso la stessa disciplina ammette l'accordo con cui il cliente riconosce all'avvocato un compenso costituito da una percentuale sul “valore dell'affare”, ovvero “sul risultato atteso” come esito della prestazione richiesta. E' importante sottolineare che dalla seconda ipotesi esula il patto con cui il compenso dell'avvocato viene parametrato ad una percentuale del “risultato effettivamente ottenuto” a seguito dell'esecuzione dell'incarico.
Ebbene, nel caso di specie il compenso dell'Avv. Capristo non è stato parametrato al “risultato atteso”, bensì, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'accordo, al “risultato effettivamente ottenuto”.
Il patto è quindi nullo, ricorrendo la ratio del divieto riconducibile al principio di cui all'art. 1261 c.c.: si tratta dell'esigenza di tutelare il cliente, potenzialmente pregiudicato da un eccessivo coinvolgimento del legale rispetto all'esito della controversia.
Irrilevante è la circostanza che l'importo sia indicato nell'ammontare di Euro 26.000,00 e non sia quantificato in % del ricevuto dalla compagnia (importo del premio di polizza fisso, peraltro, come emerge dal contratto che indica esattamente il premio da pagare in favore del beneficiario).
Si tratta solo di un escamotage, ovvero una diversa declinazione del patto (ambigua definizione lessicale per dire di fatto la stessa cosa).
In tale senso si esprime anche la recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che:
“Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole) Sez. 2 -, Sentenza n. 23738 del
04/09/2024 (Rv. 672183 - 01).
Conferma ulteriore di questa esegesi arriva anche dal Consiglio Nazionale Forense, pronunciatosi sul patto di quota lite nell'ambito dell'attività stragiudiziale (cfr. sentenza n. 206 del 09 novembre
2022) su un caso parzialmente sovrapponibile a quello in disamina.
Il Consiglio, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del patto in una percentuale sul liquidato dall'assicurazione, ha statuito che è possibile pattuire il compenso a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione (art. 13 c. 3 legge 242/2012), mentre è vietata la percentuale sul risultato. In buona sostanza, la percentuale deve essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non al risultato e tale divieto vale sia per l'attività giudiziale che stragiudiziale.
Peraltro, come è dato evincere dalla documentazione acclusa agli atti, l'importo convenuto con il sig. nel conferimento di incarico in atti, era assai più modesto (sebbene sempre Per_1 sproporzionato) ovvero 3.808,00 (per l'espletamento dell'incarico) ed Euro 26.000,00 per l'attività svolta positivamente (disposizione costituente il patto vietato). L'importo ingiunto, invece, ammonta ad un totale di Euro 43.502,50; importo che l'avvocato patrocinatore (come si evince dal doc. 4 allegato) ricava proprio parametrando una % sul compenso (ovvero il 5% - valori massimi- dell'importo che la Compagnia assicurativa ha poi corrisposto per il pagamento della polizza vita- cfr. all. 3 doc. 4).
A parere della scrivente la prefata clausola non può nemmeno atteggiarsi a c.d. palmario.
Come è noto il palmario rappresenta un compenso aggiuntivo che il cliente si impegna a versare per il successo ottenuto o per la complessità dell'attività svolta dall'avvocato. Si tratta quindi di un compenso suppletivo straordinario, legittimo e conforme alla normativa, in quanto è permesso alle parti di concordare un onorario "libero".
La legittimità del palmario è stata confermata anche dalla Cassazione e da ultimo con la sentenza
Cassazione 26 aprile 2012, n. 6519 per la quale “In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio
(cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite”.
Nella specie, una somma di tale sproporzione (pari ad Euro 26.000,00 oltre accessori di legge) di molto superiore ai valori medi tariffari costituisce -di fatto- una forma di % sul liquidato e, dunque, appare integrare un patto di quota lite.
Nel caso in esame vi è una evidente sproporzione nella percentuale riconosciuta all'avvocato tenuto conto dell'effettiva complessità della questione trattata (liquidazione di una polizza) e dei parametri tariffari in vigore.
Ciò posto, ravvisandone la nullità del patto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. La nullità del patto (limitatamente a detta clausola) non pregiudica, tuttavia, la validità dell'intero contratto di patrocinio, quindi, il legale conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali (Cass. n. 23738/2024) ovvero sulla base di quello che ha pattuito.
Nel caso di specie, implicita la domanda che ha alla base l'ingiunzione promossa, e provata l'esecuzione dell'opera (doc.
2-3 fasc. convenuto), occorrerà procedere alla rideterminazione dei compensi dovuti, tenuto conto di quanto già pattuito dalle parti.
La consulenza stragiudiziale prestata dall'Avv. Capristo può dunque legittimamente essere determinata nel compenso già previsto di euro 3.808,00 nel conferimento di incarico (cfr. doc 2); somma al quale devono essere aggiunti gli accessori di legge (spese forfettarie), IVA e CPA, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura di 2/3 e per un terzo compensate (tenuto conto che il patto è stato dichiarato nullo e rideterminato il compenso in misura apprezzabilmente minore sulla base di quanto già le parti avevano convenuto nel conferimento di incarico).
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori prossimi ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (aggiornati al D.M. 147/2022), tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento (valore del decisum), e dell'effettiva attività processuale svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante RG n. 3246/2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione promossa e, per l'effetto, REVOCA il d.i. 1039/2023
CONDANNA gli opponenti (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) in qualità di eredi del sig. al pagamento in favore C.F._2 Persona_1 dell'opposto dell'importo di Euro 3.808,00 oltre 15% per spese forf., oltre IVA e CPA e successive occorrende come per legge.
CONDANNA gli opponenti (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) in qualità di eredi del sig. al pagamento delle spese di C.F._2 Persona_1 lite del presente giudizio in favore dell'Avv. Luciano Capristo, c.f. che liquida C.F._3 in euro 2.500,00 ai sensi del D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022) oltre 15% per spese forf., oltre
IVA e CPA e successive occorrende come per legge.
Così deciso in Ivrea, 22.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gravava sull'opponente fornire la prova che all'epoca dei fatti il sig. fosse naturalisticamente Persona_1 incapace di intendere e di volere (Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa(1), anche transitoria, incapace d'intendere o di volere(2) al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore(3”) Nessuna documentazione medica pertinente è stata prodotta. Di per sé il fatto che il soggetto avesse avuto una valutazione, compiuta dalla Commissione di medica volta a far dichiarare l'invalidità del come Per_1 persona soggetta a “deterioramento cognitivo”; visita avvenuta nel 2022 (quindi a quattro anni di distanza dal conferimento dell'incarico) non vale certo a significare che il soggetto, ora per allora, fosse incapace di intendere e di volere nel dicembre del 2018.