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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1509/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Concetta Race , visto il decreto del 24.8.2024, con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza fissata il 5.11.2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che per la detta udienza non sono state depositate dalle parti le note in sostituzione dell'udienza nel termine perentorio assegnato, per cui con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., datata 2.12.2024, regolarmente comunicata alle parti in causa, veniva assegnato a queste ultime nuovo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza sino al 26.2.2025; rilevato che anche per la detta udienza le parti non provvedevano a depositare note in sostituzione dell'udienza nel termine perentorio assegnato;
letto l'art. 127 ter comma IV c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi.
Trani, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Race
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Concetta Race , visto il decreto del 24.8.2024, con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza fissata il 5.11.2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che per la detta udienza non sono state depositate dalle parti le note in sostituzione dell'udienza nel termine perentorio assegnato, per cui con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., datata 2.12.2024, regolarmente comunicata alle parti in causa, veniva assegnato a queste ultime nuovo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza sino al 26.2.2025; rilevato che anche per la detta udienza le parti non provvedevano a depositare note in sostituzione dell'udienza nel termine perentorio assegnato;
letto l'art. 127 ter comma IV c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi.
Trani, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Race