CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3886/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1977 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6370/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Sant'Egidio Monte Albino con pec del 18.7.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 23.7.2025, la Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1977, con il quale è stata richiesta la somma di euro 3.164,00 per TARI 2022, sanzioni ed interessi. La ricorrente eccepisce la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione, in quanto non contenente alcun riferimento alla natura ed ai motivi della pretesa.
Chiede l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Con controdeduzioni 27.11.2025, il Comune di Sant'Egidio Monte Albino evidenzia che la pretesa oggetto dell'impugnato avviso di accertamento scaturisce dalla dichiarazione di occupazione immobili presentata dalla stessa ricorrente ed acquisita l'8.2.2013 e che sulla base di tale dichiarazione per l'anno d'imposta
2022 è stato dapprima notificato alla ricorrente, in data 15.6.2022, l'avviso di pagamento TARI n. 154, quindi,
a seguito del mancato pagamento, in data 30.7.2024 il sollecito di pagamento n. 19 richiamato nell'impugnato avviso di accertamento, sollecito in cui sono indicati gli immobili, la tariffa applicata ed il totale a pagare.
Deposita copia degli atti impositivi richiamati con allegate le relate di notifica a mezzo pec.
Conclude per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccepita illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione non sussiste, avendo il resistente Comune dimostrato che tale avviso di accertamento è stata preceduto da un sollecito di pagamento ( sollecito n. 19 del 22.7.2024), notificato alla ricorrente a mezzo pec il 30.7.2024, in cui è dettagliatamente indicata, con i relativi riferimenti catastali, l'unità immobiliare assoggettata a tassazione, nonché la TARI dovuta per il 2022.
Ebbene, nell'avviso di accertamento impugnato v'è specifico riferimento al sollecito di pagamento precedentemente notificato, per cui, in forza di quanto previsto dall'art.7, comma 1, legge 212/2000 ( per il quale se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato, salvo che sia già noto al contribuente) tale riferimento costituisce idonea motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, nel quale, poi, viene data completa giustificazione delle ulteriori somme richieste a titolo di sanzione ed interessi.
Peraltro, da quanto documentato dal Comune resistente (che in allegato alla copia dell'avviso di accertamento ha depositato la documentazione comprovante la notifica dello stesso in data 14.5.2025), risulta la tardiva proposizione del ricorso, inviato con pec del 18.7.2025, ovvero dopo decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992, per cui, oltre che infondato, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3886/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1977 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6370/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Sant'Egidio Monte Albino con pec del 18.7.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 23.7.2025, la Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1977, con il quale è stata richiesta la somma di euro 3.164,00 per TARI 2022, sanzioni ed interessi. La ricorrente eccepisce la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione, in quanto non contenente alcun riferimento alla natura ed ai motivi della pretesa.
Chiede l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Con controdeduzioni 27.11.2025, il Comune di Sant'Egidio Monte Albino evidenzia che la pretesa oggetto dell'impugnato avviso di accertamento scaturisce dalla dichiarazione di occupazione immobili presentata dalla stessa ricorrente ed acquisita l'8.2.2013 e che sulla base di tale dichiarazione per l'anno d'imposta
2022 è stato dapprima notificato alla ricorrente, in data 15.6.2022, l'avviso di pagamento TARI n. 154, quindi,
a seguito del mancato pagamento, in data 30.7.2024 il sollecito di pagamento n. 19 richiamato nell'impugnato avviso di accertamento, sollecito in cui sono indicati gli immobili, la tariffa applicata ed il totale a pagare.
Deposita copia degli atti impositivi richiamati con allegate le relate di notifica a mezzo pec.
Conclude per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccepita illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione non sussiste, avendo il resistente Comune dimostrato che tale avviso di accertamento è stata preceduto da un sollecito di pagamento ( sollecito n. 19 del 22.7.2024), notificato alla ricorrente a mezzo pec il 30.7.2024, in cui è dettagliatamente indicata, con i relativi riferimenti catastali, l'unità immobiliare assoggettata a tassazione, nonché la TARI dovuta per il 2022.
Ebbene, nell'avviso di accertamento impugnato v'è specifico riferimento al sollecito di pagamento precedentemente notificato, per cui, in forza di quanto previsto dall'art.7, comma 1, legge 212/2000 ( per il quale se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato, salvo che sia già noto al contribuente) tale riferimento costituisce idonea motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, nel quale, poi, viene data completa giustificazione delle ulteriori somme richieste a titolo di sanzione ed interessi.
Peraltro, da quanto documentato dal Comune resistente (che in allegato alla copia dell'avviso di accertamento ha depositato la documentazione comprovante la notifica dello stesso in data 14.5.2025), risulta la tardiva proposizione del ricorso, inviato con pec del 18.7.2025, ovvero dopo decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992, per cui, oltre che infondato, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, oltre accessori, se dovuti.