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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4459/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 485/2020, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione dei procedimenti riuniti iscritti agli R.G. n. 2676 e 2906/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 6.06.2025, pendenti
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Todisco (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._3
APPELLANTI
E
(P. Iva: ) in Serino (AV) alla Via Sala Controparte_2 P.IVA_1
Fontanelle n. 39
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto
Conclusioni: per le appellanti: “… si riporta ai propri atti di causa e all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento.
Si riporta alle conclusioni ivi formulate e segnatamente in via principale e nel merito si insiste per l'accoglimento dei 3 motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in
1 riforma della sentenza n 485/202 emessa dal Tribunale di Avellino … revocare i decreti ingiuntivi opposti ed accogliere la domanda risarcitoria per i danni da lucro cessante e danno emergente …
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
e proponevano opposizione avverso ai decreti Parte_1 CP_1
ingiuntivi n. 283/14 e 438/14 con i quali veniva intimato alle opponenti il pagamento, rispettivamente, della somma di € 7.625,37 e € 6.048,11 a titolo di corrispettivo dell'appalto stipulato fra il e la Controparte_3
ricorrente impresa edile.
Richiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi, nello specifico le opponenti deducevano difetto di legittimazione passiva poiché il contratto di appalto era stato stipulato dal
Condominio, la mancanza delle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea circa la delibera inerente al contratto di appalto, del quale eccepivano pure l'inadempimento, invocando il risarcimento dei danni conseguenti.
Si costituiva l' che resisteva e chiedeva il rigetto della Controparte_2
domanda.
Disposta la riunione delle due opposizioni, veniva concessa la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi opposti.
Sulla base delle richieste avanzate nelle memorie depositate nei termini ex art. 1836
c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e prove orali.
All'udienza del 26.11.2019, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
2 “
1. Rigetta le opposizioni e conferma i decreti ingiuntivi n. 283/14 e 438/14 del
Tribunale di Avellino, che dichiara esecutivi;
2. Condanna parte opponente in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 2.03.2020, con citazione notificata il 3.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, e interponevano appello - iscritto a Parte_1 CP_1
ruolo l'11.12.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere per i n. 3 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 485/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, Giudice Dott.
AR Di OL, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2676/2014 pubblicata il
02.03.2020 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 2) In via preliminare revocare i decreti ingiuntivi opposti ed accogliere la domanda risarcitoria per i danni da lucro cessante e di danno emergente.3) In subordine si chiede ammettersi CTU e a tal uopo si chiede che
l'Onorevole Collegio Voglia, nominare CTU anche mediante rinvio degli atti al
Tribunale di Avellino. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da corrispondersi al sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara anticipatario”.
L' , nonostante rituale notifica, non si costituiva. Controparte_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 25.06.2021, veniva rinviata al 20.01.2023 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta data il giudizio veniva riservato per la decisione. Con ordinanza del 14.04.2023, tuttavia, la
Corte rilevava la difformità delle ricevute allegate relative alla notifica dell'atto di appello rispetto alla modalità previste dalla legge, nonché la mancanza del fascicolo
3 d'ufficio del primo grado, ritenuto necessario per la definizione della controversia, sicché onerava l'appellante di fornire prova della rituale notifica dell'atto di appello e mandava alla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, nonché onerava la parte di produrre copia degli atti di parte e dei verbali in suo possesso contenenti le dichiarazioni testimoniali richiamate nell'atto di appello.
Il 6.06.2025, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine, il Collegio riservava la causa in decisione
Parte appellante depositava comparsa conclusionale.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“L'opposizione è infondata.
Fra le parti non è contestato che il credito oggetto dei ricorsi monitori deriva dal contratto di appalto stipulato tra il condominio ” e la società opposta per la CP_3
manutenzione straordinaria dello stabile condominiale.
Dalle comunicazioni fatte dell'amministratore, le odierne opponenti, in relazione al
IV sal, sono risultate debitrici morose per le somme oggetto di ingiunzione.
A fronte delle predette emergenze documentali, parte opponente ha dedotto circostanze ininfluenti, quali la asserita invalidità della delibera assembleare di conferimento dell'appalto, l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice.
Irrilevante è la dedotta invalidità della delibera assembleare di conferimento dell'incarico per violazione delle maggioranze. Parte opponente non ha provato di avere impugnato la delibera condominiale, ne conseguente l'efficacia e vincolatività di tale delibera nei confronti dei condomini.
Quanto alla denunciata sospensione e mancata esecuzione dei lavori, trattasi, in ogni caso di vicenda deducibile nei confronti dell'appaltatore solo dal Condominio committente, parte formale del contratto di appalto, rispetto al quale parte opponente è del tutto estranea.
4 Difetta, dunque, la legittimazione attiva di parte opponente rispetto a tutti i dedotti profili di inadempimento contrattuale, strettamente attinenti all'esecuzione dell'appalto.
Pertanto, va rigettata l'opposizione e confermati i decreti ingiuntivi opposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la mancata ammissione della chiesta
CTU, dopo l'escussione dei testi, avendo provato, anche con CTP a firma del geometra , escusso quale testimone, i danni patiti e lo stato dei lavori della Per_1
Impresa Edile di TA GR.
Con il secondo motivo le appellanti contestano l'omessa valutazione delle prove testimoniali;
sostengono che i testimoni con dovizia di particolari hanno indicato i danni patiti;
in particolare, il teste ha dichiarato che nell'appartamento Tes_1
di essa appellante vi erano muffa e infiltrazioni, il teste ha CP_1 Testimone_2
confermato che gli infissi non si aprivano dopo i lavori e che vi erano danni;
il teste ha confermato i danni patiti da essa appellante;
il Testimone_3 Parte_1
teste e CTP ha confermato la relazione tecnica dallo stesso redatta dalla Per_1
quale emergono i lamentati danni.
Con il terzo motivo parte appellante deduce che l'impresa Edile TA GR ha instaurato altrettanti procedimenti monitori nei confronti di altri condomini, i quali, difesisi eccependo la inadeguatezza dei lavori e chiedendo il ristoro dei danni patiti, ottenevano pronuncia di revoca dei decreti ingiuntivi opposti con condanna della ditta al ristoro dei danni.
§ 5.
I motivi di gravame, connessi siccome investono la valutazione delle risultanze istruttorie e la mancata ammissione della consulenza tecnica, sono infondati.
Va premesso che stante la mancanza agli atti del fascicolo di I grado, oltre a sollecitare l'acquisizione del fascicolo di primo grado, parte appellante è stata invitata a produrre copia degli atti di parte e dei verbali in suo possesso contenenti le
5 dichiarazioni testimoniali richiamate nell'atto di appello. Parte appellante ha prodotto copia dei verbali di causa ove sono trascritte le dichiarazioni testimoniali, mentre non ha prodotto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ebbene, seppur dagli atti telematici del giudizio di primo grado – memorie ex art. 183
c.p.c. e memorie conclusive – si evince che le appellanti hanno proposto domanda di risarcimento di danni subiti dall'appartamento di proprietà delle stesse a seguito dell'esecuzione dei lavori appaltati dal alla ditta odierna appellata (tanto CP_3
non emerge, invece, dalla gravata sentenza), anche in mancanza dell'atto introduttivo, le prove fornite non sono sufficienti per ritenere fondata la detta domanda;
tanto, a prescindere dalla genericità dei lamentati danni, consistenti, secondo le fornite allegazioni, in infiltrazioni, muffa e condensa senza precisazione dei locali ove sono presenti, fatta eccezione per le dedotte infiltrazioni nella parte inferiore delle solette dei balconi.
In primo luogo, parte appellante richiama a sostegno dei richiesti danni una perizia di parte della quale lamenta l'omessa valutazione, perizia, che tuttavia, non ha prodotto nel presente grado. Come noto, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che tale mezzo di impugnazione non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice vigente, un novum iudicium, ovvero, un riesame integrale del merito della causa, ma una revisione fondata sulla denuncia di specifici vizi processuali o sostanziali della sentenza impugnata;
ne consegue che è onere dell'appellante, il quale assuma che l'errore del primo giudice si annida nella interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame, ovvero, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame (cfr. fra le ultime, Cass. 04/07/2022, n.21075).
Quanto alle dichiarazioni testimoniali non valutate dal Tribunale, il consulente tecnico di parte, in sede di escussione, non ha riferito nessuna circostanza, ma solo confermato la perizia dallo stesso redatta nonché riconosciuto le foto alla stessa
6 allegata;
perizia e foto che, come anticipato, non sono state prodotte nel presente grado. Il teste , direttore dei lavori eseguiti nel fabbricato del , ha, Tes_4 CP_3
in particolare, riferito di aver fatto presente alla committenza la necessità di eseguire lavori di rifacimento dei balconi per risolvere il problema di infiltrazioni delle solette, ma i condomini per ragioni economiche si sono rifiutati. Il teste , Testimone_5
sorella dell'appellante ha riferito di muffe nella camera da letto e la mancata CP_1
apertura completa delle ante dei balconi;
ha, poi riconosciuto le foto allegate alla perizia del ctp. Il teste cognato dell'appellante ha riferito di Tes_1 CP_1
muffa e infiltrazioni, senza indicare gli ambienti dell'appartamento in cui erano presenti;
ha, poi, riconosciuto le foto allegate alla perizia di parte. Il teste Tes_2
ha riferito la mancata apertura completa delle ante dei balconi
[...]
dell'appellante nonché la presenza di muffa e condensa senza indicare gli CP_1
ambienti danneggiati;
ha riconosciuto le foto allegate alla perizia;
ha poi riferito genericamente di aver eseguito lavori per eliminare infiltrazioni e muffe nell'appartamento della CP_1
Ribadita la mancata produzione della consulenza di parte e delle relative foto, riconosciute dai testi, le dichiarazioni di quest'ultimi sono estremamente generiche circa i danni lamentati;
va aggiunto che non si conosce tantomeno la natura dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice. Tali circostanze non consentono di valutare i lamentati danni né il nesso causale tra quest'ultimi e i lavori appaltati. Inoltre, ad oggi l'appartamento della non risulta più danneggiato, alla luce delle predette CP_1
dichiarazioni teste , sicché non sussistono elementi sufficienti per esperire il Tes_2
chiesto accertamento peritale, che, peraltro, dovrebbe valutare luoghi in cui non sono più presenti i lamentati danni.
Chiaramente l'esito di altri procedimenti instaurati nei confronti della medesima ditta non è rilevante per valutare la fondatezza del presente gravame.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
7 Stante la contumacia di parte appellata, non vanno regolamentate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e con citazione notificata in data 3.12.2020, avverso la Parte_1 CP_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara non ripetibili le spese del grado di appello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25.9.2026.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4459/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 485/2020, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione dei procedimenti riuniti iscritti agli R.G. n. 2676 e 2906/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 6.06.2025, pendenti
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Todisco (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._3
APPELLANTI
E
(P. Iva: ) in Serino (AV) alla Via Sala Controparte_2 P.IVA_1
Fontanelle n. 39
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto
Conclusioni: per le appellanti: “… si riporta ai propri atti di causa e all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento.
Si riporta alle conclusioni ivi formulate e segnatamente in via principale e nel merito si insiste per l'accoglimento dei 3 motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in
1 riforma della sentenza n 485/202 emessa dal Tribunale di Avellino … revocare i decreti ingiuntivi opposti ed accogliere la domanda risarcitoria per i danni da lucro cessante e danno emergente …
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
e proponevano opposizione avverso ai decreti Parte_1 CP_1
ingiuntivi n. 283/14 e 438/14 con i quali veniva intimato alle opponenti il pagamento, rispettivamente, della somma di € 7.625,37 e € 6.048,11 a titolo di corrispettivo dell'appalto stipulato fra il e la Controparte_3
ricorrente impresa edile.
Richiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi, nello specifico le opponenti deducevano difetto di legittimazione passiva poiché il contratto di appalto era stato stipulato dal
Condominio, la mancanza delle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea circa la delibera inerente al contratto di appalto, del quale eccepivano pure l'inadempimento, invocando il risarcimento dei danni conseguenti.
Si costituiva l' che resisteva e chiedeva il rigetto della Controparte_2
domanda.
Disposta la riunione delle due opposizioni, veniva concessa la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi opposti.
Sulla base delle richieste avanzate nelle memorie depositate nei termini ex art. 1836
c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e prove orali.
All'udienza del 26.11.2019, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
2 “
1. Rigetta le opposizioni e conferma i decreti ingiuntivi n. 283/14 e 438/14 del
Tribunale di Avellino, che dichiara esecutivi;
2. Condanna parte opponente in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 2.03.2020, con citazione notificata il 3.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, e interponevano appello - iscritto a Parte_1 CP_1
ruolo l'11.12.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere per i n. 3 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 485/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, Giudice Dott.
AR Di OL, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2676/2014 pubblicata il
02.03.2020 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 2) In via preliminare revocare i decreti ingiuntivi opposti ed accogliere la domanda risarcitoria per i danni da lucro cessante e di danno emergente.3) In subordine si chiede ammettersi CTU e a tal uopo si chiede che
l'Onorevole Collegio Voglia, nominare CTU anche mediante rinvio degli atti al
Tribunale di Avellino. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da corrispondersi al sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara anticipatario”.
L' , nonostante rituale notifica, non si costituiva. Controparte_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 25.06.2021, veniva rinviata al 20.01.2023 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta data il giudizio veniva riservato per la decisione. Con ordinanza del 14.04.2023, tuttavia, la
Corte rilevava la difformità delle ricevute allegate relative alla notifica dell'atto di appello rispetto alla modalità previste dalla legge, nonché la mancanza del fascicolo
3 d'ufficio del primo grado, ritenuto necessario per la definizione della controversia, sicché onerava l'appellante di fornire prova della rituale notifica dell'atto di appello e mandava alla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, nonché onerava la parte di produrre copia degli atti di parte e dei verbali in suo possesso contenenti le dichiarazioni testimoniali richiamate nell'atto di appello.
Il 6.06.2025, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine, il Collegio riservava la causa in decisione
Parte appellante depositava comparsa conclusionale.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“L'opposizione è infondata.
Fra le parti non è contestato che il credito oggetto dei ricorsi monitori deriva dal contratto di appalto stipulato tra il condominio ” e la società opposta per la CP_3
manutenzione straordinaria dello stabile condominiale.
Dalle comunicazioni fatte dell'amministratore, le odierne opponenti, in relazione al
IV sal, sono risultate debitrici morose per le somme oggetto di ingiunzione.
A fronte delle predette emergenze documentali, parte opponente ha dedotto circostanze ininfluenti, quali la asserita invalidità della delibera assembleare di conferimento dell'appalto, l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice.
Irrilevante è la dedotta invalidità della delibera assembleare di conferimento dell'incarico per violazione delle maggioranze. Parte opponente non ha provato di avere impugnato la delibera condominiale, ne conseguente l'efficacia e vincolatività di tale delibera nei confronti dei condomini.
Quanto alla denunciata sospensione e mancata esecuzione dei lavori, trattasi, in ogni caso di vicenda deducibile nei confronti dell'appaltatore solo dal Condominio committente, parte formale del contratto di appalto, rispetto al quale parte opponente è del tutto estranea.
4 Difetta, dunque, la legittimazione attiva di parte opponente rispetto a tutti i dedotti profili di inadempimento contrattuale, strettamente attinenti all'esecuzione dell'appalto.
Pertanto, va rigettata l'opposizione e confermati i decreti ingiuntivi opposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la mancata ammissione della chiesta
CTU, dopo l'escussione dei testi, avendo provato, anche con CTP a firma del geometra , escusso quale testimone, i danni patiti e lo stato dei lavori della Per_1
Impresa Edile di TA GR.
Con il secondo motivo le appellanti contestano l'omessa valutazione delle prove testimoniali;
sostengono che i testimoni con dovizia di particolari hanno indicato i danni patiti;
in particolare, il teste ha dichiarato che nell'appartamento Tes_1
di essa appellante vi erano muffa e infiltrazioni, il teste ha CP_1 Testimone_2
confermato che gli infissi non si aprivano dopo i lavori e che vi erano danni;
il teste ha confermato i danni patiti da essa appellante;
il Testimone_3 Parte_1
teste e CTP ha confermato la relazione tecnica dallo stesso redatta dalla Per_1
quale emergono i lamentati danni.
Con il terzo motivo parte appellante deduce che l'impresa Edile TA GR ha instaurato altrettanti procedimenti monitori nei confronti di altri condomini, i quali, difesisi eccependo la inadeguatezza dei lavori e chiedendo il ristoro dei danni patiti, ottenevano pronuncia di revoca dei decreti ingiuntivi opposti con condanna della ditta al ristoro dei danni.
§ 5.
I motivi di gravame, connessi siccome investono la valutazione delle risultanze istruttorie e la mancata ammissione della consulenza tecnica, sono infondati.
Va premesso che stante la mancanza agli atti del fascicolo di I grado, oltre a sollecitare l'acquisizione del fascicolo di primo grado, parte appellante è stata invitata a produrre copia degli atti di parte e dei verbali in suo possesso contenenti le
5 dichiarazioni testimoniali richiamate nell'atto di appello. Parte appellante ha prodotto copia dei verbali di causa ove sono trascritte le dichiarazioni testimoniali, mentre non ha prodotto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ebbene, seppur dagli atti telematici del giudizio di primo grado – memorie ex art. 183
c.p.c. e memorie conclusive – si evince che le appellanti hanno proposto domanda di risarcimento di danni subiti dall'appartamento di proprietà delle stesse a seguito dell'esecuzione dei lavori appaltati dal alla ditta odierna appellata (tanto CP_3
non emerge, invece, dalla gravata sentenza), anche in mancanza dell'atto introduttivo, le prove fornite non sono sufficienti per ritenere fondata la detta domanda;
tanto, a prescindere dalla genericità dei lamentati danni, consistenti, secondo le fornite allegazioni, in infiltrazioni, muffa e condensa senza precisazione dei locali ove sono presenti, fatta eccezione per le dedotte infiltrazioni nella parte inferiore delle solette dei balconi.
In primo luogo, parte appellante richiama a sostegno dei richiesti danni una perizia di parte della quale lamenta l'omessa valutazione, perizia, che tuttavia, non ha prodotto nel presente grado. Come noto, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che tale mezzo di impugnazione non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice vigente, un novum iudicium, ovvero, un riesame integrale del merito della causa, ma una revisione fondata sulla denuncia di specifici vizi processuali o sostanziali della sentenza impugnata;
ne consegue che è onere dell'appellante, il quale assuma che l'errore del primo giudice si annida nella interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame, ovvero, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame (cfr. fra le ultime, Cass. 04/07/2022, n.21075).
Quanto alle dichiarazioni testimoniali non valutate dal Tribunale, il consulente tecnico di parte, in sede di escussione, non ha riferito nessuna circostanza, ma solo confermato la perizia dallo stesso redatta nonché riconosciuto le foto alla stessa
6 allegata;
perizia e foto che, come anticipato, non sono state prodotte nel presente grado. Il teste , direttore dei lavori eseguiti nel fabbricato del , ha, Tes_4 CP_3
in particolare, riferito di aver fatto presente alla committenza la necessità di eseguire lavori di rifacimento dei balconi per risolvere il problema di infiltrazioni delle solette, ma i condomini per ragioni economiche si sono rifiutati. Il teste , Testimone_5
sorella dell'appellante ha riferito di muffe nella camera da letto e la mancata CP_1
apertura completa delle ante dei balconi;
ha, poi riconosciuto le foto allegate alla perizia del ctp. Il teste cognato dell'appellante ha riferito di Tes_1 CP_1
muffa e infiltrazioni, senza indicare gli ambienti dell'appartamento in cui erano presenti;
ha, poi, riconosciuto le foto allegate alla perizia di parte. Il teste Tes_2
ha riferito la mancata apertura completa delle ante dei balconi
[...]
dell'appellante nonché la presenza di muffa e condensa senza indicare gli CP_1
ambienti danneggiati;
ha riconosciuto le foto allegate alla perizia;
ha poi riferito genericamente di aver eseguito lavori per eliminare infiltrazioni e muffe nell'appartamento della CP_1
Ribadita la mancata produzione della consulenza di parte e delle relative foto, riconosciute dai testi, le dichiarazioni di quest'ultimi sono estremamente generiche circa i danni lamentati;
va aggiunto che non si conosce tantomeno la natura dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice. Tali circostanze non consentono di valutare i lamentati danni né il nesso causale tra quest'ultimi e i lavori appaltati. Inoltre, ad oggi l'appartamento della non risulta più danneggiato, alla luce delle predette CP_1
dichiarazioni teste , sicché non sussistono elementi sufficienti per esperire il Tes_2
chiesto accertamento peritale, che, peraltro, dovrebbe valutare luoghi in cui non sono più presenti i lamentati danni.
Chiaramente l'esito di altri procedimenti instaurati nei confronti della medesima ditta non è rilevante per valutare la fondatezza del presente gravame.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
7 Stante la contumacia di parte appellata, non vanno regolamentate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e con citazione notificata in data 3.12.2020, avverso la Parte_1 CP_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara non ripetibili le spese del grado di appello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25.9.2026.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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