Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 544/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 544/2014 R.G.A.C.,
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Carmen CATAPANO, nel cui studio è elett.te dom.to, e dall'Avv. Paola
Anna LACORTE;
ATTORE
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce della copia notificata Controparte_1 dell'atto di citazione, dall'Avv. Enzo SARLI, nel cui studio è elett.te dom.to, e dall'Avv. Luigi
MELARANCIO;
CONVENUTO in persona dell'Amministratore Delegato p.t. Controparte_2
e del Direttore Generale p.t., quale procuratrice di Controparte_3 poi rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Controparte_4
Beniamino PALAMONE, nel cui studio è elett.te dom.ta;
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale dell'avvocato
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
Controparte_1 aveva agito, innanzi al T.A.R. della Basilicata, contro il Parte_1
per sentir condannare l'ente a pagargli il lavoro straordinario, da lui reso Controparte_5
1
nel periodo dal Gennaio 1995 al 30 Giugno 1998, nello svolgimento delle mansioni di custode del mattatoio comunale.
Il veniva difeso da avvocato: l'odierno Parte_1 Controparte_1 convenuto.
La causa si estingueva per perenzione, non avendo il difensore presentato l'istanza di fissazione dell'udienza: il diritto di credito, poi, rimaneva prescritto. pertanto, agiva contro il , per ottenere il Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni patiti.
2. Resisteva chiedendo che la domanda fosse rigettata (il Controparte_1 convenuto, tra l'altro, assumeva che altresì la precedente domanda, presentata innanzi al
T.A.R., fosse infondata), e che fosse differita l'udienza, al fine di consentirgli di chiamare in causa il proprio assicuratore ed ottenere che lo si condannasse alla manleva: si trattava della società poi Controparte_3 Controparte_4
3. Compiuta la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2
quale procuratrice di poi
[...] Controparte_3 Controparte_4
[...]
Tale parte chiedeva il rigetto della domanda principale e, conseguentemente, di quella del convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dell'attore contro il convenuto dev'essere rigettata: con la conseguenza che non è possibile pronunziare neppure contro l'assicuratore del secondo.
2. Rimane pacifico, e documentato dall'attore, l'esito della causa amministrativa, a suo tempo intentata: e, dunque, che l'allora di lui procuratore costituito, attuale convenuto, non avesse presentato l'istanza di fissazione dell'udienza.
Il principio, in materia di azioni di responsabilità contro l'avvocato, del quale venga dedotta la negligenza professionale, tuttavia, è che occorra formulare una previsione di ragionevolmente probabile successo delle ragioni del patrocinato, ove l'errore (nella specie, attinente al rispetto del rito), commesso dal difensore e tale da aver condotto ad una decisione sfavorevole, non si fosse verificato.
Nella giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti, cfr. le seguenti:
Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad
oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare
al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la
questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione. (Cass. civ., Sez. III, 11.11.2024, sent. n. 28903)
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno
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sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione. (Cass.
civ., Sez. III, 13.9.2024, ord. n. 24670)
3. Nel caso in esame, risulta quanto segue:
- il era custode del mattatoio comunale (circostanza del tutto pacifica), Parte_1
e, inoltre, fruiva di alloggio gratuito presso il medesimo mattatoio (come si legge nella nota del Settore LL.PP., prot. n. 214 u.t., in data 14 Marzo 1995, Controparte_5 prodotta dall'attore; nel ricorso avanti al T.A.R., la circostanza che l'ente avesse negato i chiesti compensi, deducendo, altresì, l'esistenza dell'assegnazione dell'alloggio gratuito, è menzionata dal , senza alcuna confutazione); Parte_1
- ciò che gli veniva richiesto, oltre l'orario di lavoro, era di consentire l'accesso al mattatoio alle persone autorizzate, appunto, ad accedere, come si legge alla pag. 6 del ricorso al T.A.R., e di esercitare una funzione di vigilanza, come enunziava la già citata nota dell'ente (la circostanza non è stata confutata dal ); di compiti di Parte_1 sorveglianza e vigilanza, e di dovere di assicurare l'accesso al mattatoio agli operatori del servizio veterinario comunale, in ambo i casi oltre l'orario di lavoro, parlava, altresì, la nota comunale, Settore 6° LL.PP., prot. n. 243 u.t., in data 26 Marzo 1996, depositata dall'attore;
- il custode poteva, fuori dell'orario di lavoro, allontanarsi, purché nella struttura rimanesse, quanto meno, un di lui familiare (ancora la già menzionata nota dell'ente: e la circostanza non è negata dall'attore);
- era previsto, invece, il lavoro straordinario, nei periodi prossimi alle festività natalizie e pasquali (nota del Comune, Organizzazione delle Risorse Umane, prot. n. 5649, del
14 Maggio 1999, anch'essa prodotta dal ). Parte_1
Si aggiunga che l'attore non ha prodotto l'atto, col quale veniva prevista o disposta, in di lui favore, l'assegnazione dell'alloggio: dal quale si sarebbero potute eventualmente ricavare ulteriori informazioni, circa gli obblighi connessi a tale beneficio.
L'insieme degli elementi, prima enunziati, consente di comprendere che il doveva svolgere un servizio di custodia attiva nell'orario normale di lavoro, Parte_1 con possibile fruizione di straordinario, qualora tale servizio si dovesse, in particolari occasioni, protrarre oltre quell'orario, e doveva, invece, quale fruitore di alloggio sul posto, assicurare quella che viene definita, nel linguaggio della materia, come custodia passiva, nel rimanente lasso di tempo.
Quest'ultima attività non corrispondeva a quella svolta durante l'orario di servizio, ma consisteva nell'assicurare, attraverso la presenza personale del custode o mediante un familiare di costui, la costante vigilanza e la prestazione dell'attività necessaria all'accesso di eventuali persone autorizzate.
Da queste premesse non può non discendere l'ontologica differenza tra il lavoro straordinario, il quale non che è (art. 2108 c.c.; l'art. 1, co. 2, lett. 'c', d. lgs. 66/2003, invece, peraltro conforme al codice civile, ancora non vigeva all'epoca dei fatti) il medesimo lavoro
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ordinario, se prestato oltre l'orario normale, ed i compiti affidati, quale corollario dell'assegnazione gratuita dell'alloggio sul luogo di lavoro, al custode del mattatoio.
La prognosi che la domanda sarebbe stata accolta dal T.A.R. o, nell'eventuale secondo grado, dal Consiglio di Stato, non può, insomma, non essere sfavorevole (e, del resto, la giurisprudenza amministrativa, citata dal convenuto, assume tale significato) o, comunque, tale da escludere una probabilità ragionevole di accoglimento.
4. Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della particolare complessità della causa: la quale, tra l'altro, presenta la singolarità che il convenuto, pur avendo perorato le ragioni dell'attore nel giudizio avanti al ne assuma, oggi, l'infondatezza, senza CP_6 dichiarare, però, di averne, a suo tempo, informato il cliente: e, in tal modo, egli stesso ha concorso a cagionare il sorgere di questo processo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 544/2014 R.G.A.C., promossa da ontro e nella quale veniva chiamata Parte_1 Controparte_1
a partecipare la poi Controparte_3 Controparte_4 intervenuta mediante la procuratrice Controparte_2 costituitasi in persona dell'Amministratore Delegato p.t. e del Direttore Generale p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 31 Gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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