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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172-1/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:
- dott. ssa Claudia Carissimi Presidente
- dott.ssa Rossella Casillo giudice
- dott. Michele Dentale giudice onorario relatore nella controversia iscritta al numero 2172 sub 1 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura Parte_1 speciale alle liti in calce alla querela di falso, dall'Avvocato Antonio Maria Sabato presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Giuseppe Ferro c/o la Torre di Vetro, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avvocato
Domenico Afferrante presso il cui studio professionale in Peschici c.so Umberto I n. 3, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Pubblico Ministero
INTERVENTORE PER LEGGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale che ha dato origine all'odierno giudizio incidentale di falso, può essere così sinteticamente riassunta: a) con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28.6.2019, la società ha ingiunto alla società il pagamento della somma di euro Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 8.235,00 per il mancato adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di noleggio di un software stipulato tra le parti in data 7.3.2016, somma portata dalla fattura n. 207/2017 depositata nel fascicolo monitorio unitamente alle copie delle scritture contabili;
b) con decreto ingiuntivo n. 372/2019 depositato in data 26.8.2019, il Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso monitorio ed ha ingiunto alla il pagamento della somma richiesta oltre interessi moratori dalla data Controparte_1
di scadenza della fattura sino al soddisfo;
c) con atto di citazione notificato in data 1.10.2019, la ha proposto opposizione esponendo come, non negando l'intervenuto CP_1 Controparte_1
rapporto commerciale, per il mal funzionamento del software nell'anno 2018 tra le parti era intervenuto un accordo per il pagamento del minor importo di euro 6.000,00, successivamente versato in due tranche come da quietanze del 3 luglio 2018 e del 30.7.2018 a firma del legale rappresentante della società c) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.2.2020 si è Parte_1 costituita in giudizio la società ingiungente negando l'avverso assunto e, nello specifico, deducendo che l'accordo transattivo, pur se predisposto da essa parte querelante, non si era mai perfezionato per inadempimento della società ingiunta nel pagamento della minor somma concordata;
d) concessi i termini ex art. 183 c.p.c., parte opposta, evidenziando che le quietanze depositate dall'opponente erano frutto di una manipolazione mediante un sistema di copia incolla, con atto depositato il 21.10.2021 ha proposto querela di falso a fronte della quale parte opponente, a sua volta, all'udienza del 15 novembre
2021 ha dichiarato di volersi avvalere dei detti documenti;
e) con ordinanza resa alla stessa udienza del
15.11.2021 è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, sospeso il giudizio principale e rimessi gli atti al Presidente del Tribunale per la designazione del Collegio chiamato a decidere sul giudizio di querela di falso proposto in via incidentale;
f) assegnata la causa allo scrivente quale
Giudice relatore, all'udienza del 3 marzo 2023 è stata ammessa e poi espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte querelante;
g) trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 5 dicembre 2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per il conferimento dell'incarico e il giuramento del grafologo nominato disponendo la comunicazione al PM della proposta querela di falso;
h) verificato il mancato deposito in cassaforte dei documenti originali oggetto di verifica e la rinuncia di parte querelante al quesito n. 1) sulla autografia delle firme, si è autorizzato il CTU ad eseguire i soli accertamenti tecnici volti a valutare se le due firme e i relativi timbri apposti sulle due quietanze fossero tra loro sovrapponibili;
i) depositata la perizia calligrafica, all'udienza del 26 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 secondo comma c.p.c..
Preliminarmente si osserva che il Pubblico Ministero, sebbene comunicata la presentazione della querela di falso, non è intervenuto nel giudizio né ha presentato le proprie conclusioni. Tuttavia, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è
pagina 2 di 7 sufficiente che gli atti siano stati comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 25722/2008).
Pacifica la competenza del Collegio a mente del combinato disposto degli artt. 221 cpc (anteriforma), il presente giudizio attiene la querela di falso proposta da avverso le due quietanze del Parte_1
3.7.2018 e del 30.7.2018, prodotte in copia dalla dalle quali emerge che Controparte_1
il pagamento del minor importo concordato sarebbe stato eseguito in due tranche di euro 3.000,00 ognuno.
Nello specifico il querelante, producendo il modello dell'accordo di saldo e stralcio del 19.3.2018 sottoscritto solo dal legale rappresentante della e non perfezionatosi, addebita al querelato Parte_1
di aver contraffatto le due quietanze per aver apposto su di esse, mediante manipolazione e con il sistema del copia ed incolla, la sottoscrizione e il timbro che il legale rappresentante della società aveva apposto sul modello dell'accordo inviato per la firma e mai restituito (cfr. doc. 2 Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta).
Parte querelante, dunque, non disconosce le firme presenti sulle quietanze ma ne evidenzia la loro contraffazione nella parte in cui sia le sottoscrizioni che i timbri ssarebbero stati estrapolati, mediante il sistema di copia e incolla, dall'accordo del 19.3.2018 inviato alla per la firma e mai più CP_1
restituito.
La querela di falso è ammissibile perché diretta a fornire la dimostrazione dell'avvenuta contraffazione dei documenti e ad interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
In punto di diritto la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che "la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione.
Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore e l'onere di
pagina 3 di 7 provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso" (cfr. Cass. n. 8766/2018; Cass. n. 32061/2021).
Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosce la sottoscrizione ivi apposta ma si limita ad affermare che il documento è stato manipolato nel contenuto con l'aggiunta di una sottoscrizione senza che fosse stato mai convenuto un simile accordo, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.
Ciò detto, la querela di falso come proposta è fondata e, pertanto, va accolta.
Va fatto riferimento, al riguardo, alla C.T.U. espletata, di cui alla relazione in atti della dott.ssa Per_1
alle cui conclusioni può senz'altro aderirsi attesa la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti
[...]
ed in assenza di motivati e condivisibili rilievi critici.
Premesso che l'indagine ha avuto come oggetto la valutazione se le due firme sui timbri dicenti
[...]
apposte sulle scritture private del 3.7.2018 e del 30.7.2018 fossero fra loro Parte_2
sovrapponibili, il CTU ha escluso la genuinità dei documenti ed ha asseverato che la firma apposta sulla quietanza del 3.7.2018 è la medesima di quella apposta sulla quietanza del 30.7.2018.
L'ausiliario ha chiarito, segnatamente, che “ a una osservazione d'insieme si rileva che le firme verificande X1 e X2 (e i relativi timbri) appaiono essere gli unici elementi perfettamente combacianti
(si vede solo il colore blu del documento X2 che copre perfettamente il colore marrone del sottostante documento X1); invece tutti gli altri elementi nei documenti sono o del tutto non combacianti o non perfettamente combacianti (oltre al colore blu del documento X2 si vede più o meno estesamente anche il colore marrone del sottostante documento X1)…..il che prova che (almeno uno dei due documenti) le firme verificande X1 e X2 e i relativi timbri non sono state apposte a mano ma sono frutto di foto riproduzione….è da notare inoltre come anche la linea stampata di fondo pagine combaci perfettamente. Il contemporaneo combaciare di elementi apposti meccanicamente e di elementi apposti
a mano libera, è ulteriore prova che (almeno uno dei due documenti) le firme verificande X1 e X2 ( e i relativi timbri) non sono state apposte a mano ma sono frutto di foto riproduzione…..quindi nonostante la bassa qualità grafica delle fotocopie che provoca un certo depauperamento dell'omogeneità e della nettezza e pulizia dei tratti, è evidente e innegabile la perfetta sovrapponibilità/coincidenza in ogni punto delle firme verificande X1 e X2, dei relativi timbri e della sottostante linea di fondo pagina”. Il ctu ha quindi concluso che “ Le firme in verifica a nome , apposte sulle Parte_3
scritture private del 3.7.2018 e del 30.7.2018, sono perfettamente sovrapponibili e combacianti;
di conseguenza, una o entrambe le firme verificande sono frutto di manipolazione alterativa ( foto- riproduzione/copia-incolla o similari). Va precisato che, senza ulteriori elementi a supporto, non è
pagina 4 di 7 possibile stabilire se e quale delle due firme verificande sia la foto-riproduzione dell'altra, o se entrambe siano la foto riproduzione di una diversa firma;
ma che è certo che almeno una delle firme verificande X1 e X2 è frutto di foto composizione”.
E' noto al Collegio il principio giurisprudenziale secondo cui l'indagine sull'autenticità di una sottoscrizione non può svolgersi sulla fotocopia essendo inattendibile ed inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed obiettivi che solo l'originale del documento può rivelare.
Tuttavia, nel caso di specie, per quanto dedotto dal querelante, si verte nella diversa ipotesi di estrapolazione della sottoscrizione da un diverso documento e nella sua riproduzione sulle quietanze oggetto di querela di falso le quali sono perfettamente sovrapponibili.
Limitato il quesito posto al CTU in tali termini, che prescinde dall'esame dei segni grafici personalizzati come richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo è stato possibile attraverso l'esame delle fotocopie delle due quietanze rispetto alle quali il consulente è giunto alla conclusione della sovrapponibilità delle due sottoscrizioni.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono verosimili perché è fuori dubbio che nessuno può firmare due volte in modo eguale la propria firma.
Inoltre, la falsità di entrambe le quietanze oggetto della querela di falso è corroborata dalle seguenti ulteriori circostanze: a) la parte querelata non ha ottemperato all'ordine di esibizione dei documenti in originale né ha addotto sul punto alcuna giustificazione plausibile;
b) appare altamente verosimile che entrambe le sottoscrizioni e i timbri apposti sulle due quietanze siano la foto riproduzione del documento denominato “modello di accordo e stralcio” del 19.3.2018 che, recante il timbro e la sottoscrizione del legale rappresentante della società è stato inviato alla per Parte_1 Controparte_1
apporre la propria firma;
difatti, sebbene il documento predetto non è stato esaminato dal CTU quale documento comparativo, tuttavia dal suo esame emerge ictu oculi come il timbro e la sottoscrizione ivi opposte nonché la sottostante linea di fondo sono sovrapponibili al timbro, alle firme e alla linea di fondo pagina risultanti nei due documenti oggetto della querela di falso. Si osserva, inoltre, che una riproduzione in fotocopia da altra fotocopia (nel caso di specie il c.d. modello di accordo e stralcio) proprio per l'uso di una riproduzione meccanica (da fotocopia a fotocopia), evidenzia una destrutturazione del tratto e una uniformità della struttura dello stesso. In particolare, allo stesso modo delle due quietanze, nelle quali, tra le altre cose viene ripetuto il medesimo errore di scrittura
“quietetanza”, il movimento scrittorio in flessione ed estensione non presenta diversificazione dei tratti, quest'ultimo carattere identificativo dello scritto doveva emergere primariamente in caso di autentica provenienza;
c) inoltre, a suffragare tale conclusione deve evidenziarsi che le due quietanze impugnate sono in contrasto con quanto contenuto nel modello di accordo inviato nel mese di marzo 2018 alla pagina 5 di 7 dal quale si evince come la transazione avrebbe avuto effetto solo qualora la avesse CP_1 CP_1 provveduto al pagamento in un'unica soluzione del saldo dovuto (ridotto a 6.000,00) entro il 21.3.2018
e non in diverse tranche;
d) dalla prova testimoniale del sig. è emerso che il legale Testimone_1
rappresentante della nei giorni in cui sarebbero state apposte in Campobasso le sottoscrizioni Parte_1
dalle parti sulle due quietanze, si trovava altrove (Conegliano Veneto) e che non furono state mai rilasciate le due quietanza in quanto “avevamo espressamente chiesto che il pagamento avvenisse in un'unica soluzione ed esclusivamente a mezzo bonifico” e non in contante.
Gli elementi emersi nel giudizio sono idonei, in quanto univoci e precisi, a dimostrare la falsità dei documenti.
Queste essendo le dettagliate considerazioni, deve ritenersi che, in senso contrario, non è emerso alcun altro rilievo non avendo parte querelata dedotto o provato alcunchè disinteressandosi del giudizio.
Pertanto, in accoglimento della proposta querela di falso, va dichiarata la falsità delle quietanze del
3.7.2018 e del 30.7.2018 recanti apparente sottoscrizione e timbro di . Parte_3
Ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc e art. 537 c.p.p va ordinata la cancellazione delle predette quietanze, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite, trattandosi di sentenza che definisce il giudizio innanzi a questo Tribunale, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile del presente giudizio (cfr. Cass. n. 15642/2017).
Le spese di CTU graveranno definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede:
- accoglie la querela di falso proposta in via incidentale dalla società e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la falsità delle quietanze del 3 luglio 2018 e del 30 luglio 2018 aventi ad oggetto l'asserito avvenuto pagamento della somma ingiunta, in ragione della accertata contraffazione delle sottoscrizioni e dei timbri ivi apposti;
- dispone che, al passaggio in giudicato della presente decisione, la Cancelleria provveda ad annotare sui detti documenti gli estremi della sentenza medesima che ha accertato la loro falsità;
- condanna parte querelata alla refusione delle spese di lite, in favore di parte querelante, che liquida in euro 3.500,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, già liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso in Campobasso il 24 marzo 2025. pagina 6 di 7 Il Giudice Onorario relatore
Dott. Michele Dentale
Il Presidente
Dott. ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:
- dott. ssa Claudia Carissimi Presidente
- dott.ssa Rossella Casillo giudice
- dott. Michele Dentale giudice onorario relatore nella controversia iscritta al numero 2172 sub 1 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura Parte_1 speciale alle liti in calce alla querela di falso, dall'Avvocato Antonio Maria Sabato presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Giuseppe Ferro c/o la Torre di Vetro, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avvocato
Domenico Afferrante presso il cui studio professionale in Peschici c.so Umberto I n. 3, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Pubblico Ministero
INTERVENTORE PER LEGGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale che ha dato origine all'odierno giudizio incidentale di falso, può essere così sinteticamente riassunta: a) con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28.6.2019, la società ha ingiunto alla società il pagamento della somma di euro Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 8.235,00 per il mancato adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di noleggio di un software stipulato tra le parti in data 7.3.2016, somma portata dalla fattura n. 207/2017 depositata nel fascicolo monitorio unitamente alle copie delle scritture contabili;
b) con decreto ingiuntivo n. 372/2019 depositato in data 26.8.2019, il Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso monitorio ed ha ingiunto alla il pagamento della somma richiesta oltre interessi moratori dalla data Controparte_1
di scadenza della fattura sino al soddisfo;
c) con atto di citazione notificato in data 1.10.2019, la ha proposto opposizione esponendo come, non negando l'intervenuto CP_1 Controparte_1
rapporto commerciale, per il mal funzionamento del software nell'anno 2018 tra le parti era intervenuto un accordo per il pagamento del minor importo di euro 6.000,00, successivamente versato in due tranche come da quietanze del 3 luglio 2018 e del 30.7.2018 a firma del legale rappresentante della società c) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.2.2020 si è Parte_1 costituita in giudizio la società ingiungente negando l'avverso assunto e, nello specifico, deducendo che l'accordo transattivo, pur se predisposto da essa parte querelante, non si era mai perfezionato per inadempimento della società ingiunta nel pagamento della minor somma concordata;
d) concessi i termini ex art. 183 c.p.c., parte opposta, evidenziando che le quietanze depositate dall'opponente erano frutto di una manipolazione mediante un sistema di copia incolla, con atto depositato il 21.10.2021 ha proposto querela di falso a fronte della quale parte opponente, a sua volta, all'udienza del 15 novembre
2021 ha dichiarato di volersi avvalere dei detti documenti;
e) con ordinanza resa alla stessa udienza del
15.11.2021 è stata autorizzata la presentazione della querela di falso, sospeso il giudizio principale e rimessi gli atti al Presidente del Tribunale per la designazione del Collegio chiamato a decidere sul giudizio di querela di falso proposto in via incidentale;
f) assegnata la causa allo scrivente quale
Giudice relatore, all'udienza del 3 marzo 2023 è stata ammessa e poi espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte querelante;
g) trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 5 dicembre 2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per il conferimento dell'incarico e il giuramento del grafologo nominato disponendo la comunicazione al PM della proposta querela di falso;
h) verificato il mancato deposito in cassaforte dei documenti originali oggetto di verifica e la rinuncia di parte querelante al quesito n. 1) sulla autografia delle firme, si è autorizzato il CTU ad eseguire i soli accertamenti tecnici volti a valutare se le due firme e i relativi timbri apposti sulle due quietanze fossero tra loro sovrapponibili;
i) depositata la perizia calligrafica, all'udienza del 26 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 secondo comma c.p.c..
Preliminarmente si osserva che il Pubblico Ministero, sebbene comunicata la presentazione della querela di falso, non è intervenuto nel giudizio né ha presentato le proprie conclusioni. Tuttavia, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è
pagina 2 di 7 sufficiente che gli atti siano stati comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 25722/2008).
Pacifica la competenza del Collegio a mente del combinato disposto degli artt. 221 cpc (anteriforma), il presente giudizio attiene la querela di falso proposta da avverso le due quietanze del Parte_1
3.7.2018 e del 30.7.2018, prodotte in copia dalla dalle quali emerge che Controparte_1
il pagamento del minor importo concordato sarebbe stato eseguito in due tranche di euro 3.000,00 ognuno.
Nello specifico il querelante, producendo il modello dell'accordo di saldo e stralcio del 19.3.2018 sottoscritto solo dal legale rappresentante della e non perfezionatosi, addebita al querelato Parte_1
di aver contraffatto le due quietanze per aver apposto su di esse, mediante manipolazione e con il sistema del copia ed incolla, la sottoscrizione e il timbro che il legale rappresentante della società aveva apposto sul modello dell'accordo inviato per la firma e mai restituito (cfr. doc. 2 Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta).
Parte querelante, dunque, non disconosce le firme presenti sulle quietanze ma ne evidenzia la loro contraffazione nella parte in cui sia le sottoscrizioni che i timbri ssarebbero stati estrapolati, mediante il sistema di copia e incolla, dall'accordo del 19.3.2018 inviato alla per la firma e mai più CP_1
restituito.
La querela di falso è ammissibile perché diretta a fornire la dimostrazione dell'avvenuta contraffazione dei documenti e ad interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
In punto di diritto la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che "la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione.
Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore e l'onere di
pagina 3 di 7 provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso" (cfr. Cass. n. 8766/2018; Cass. n. 32061/2021).
Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosce la sottoscrizione ivi apposta ma si limita ad affermare che il documento è stato manipolato nel contenuto con l'aggiunta di una sottoscrizione senza che fosse stato mai convenuto un simile accordo, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.
Ciò detto, la querela di falso come proposta è fondata e, pertanto, va accolta.
Va fatto riferimento, al riguardo, alla C.T.U. espletata, di cui alla relazione in atti della dott.ssa Per_1
alle cui conclusioni può senz'altro aderirsi attesa la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti
[...]
ed in assenza di motivati e condivisibili rilievi critici.
Premesso che l'indagine ha avuto come oggetto la valutazione se le due firme sui timbri dicenti
[...]
apposte sulle scritture private del 3.7.2018 e del 30.7.2018 fossero fra loro Parte_2
sovrapponibili, il CTU ha escluso la genuinità dei documenti ed ha asseverato che la firma apposta sulla quietanza del 3.7.2018 è la medesima di quella apposta sulla quietanza del 30.7.2018.
L'ausiliario ha chiarito, segnatamente, che “ a una osservazione d'insieme si rileva che le firme verificande X1 e X2 (e i relativi timbri) appaiono essere gli unici elementi perfettamente combacianti
(si vede solo il colore blu del documento X2 che copre perfettamente il colore marrone del sottostante documento X1); invece tutti gli altri elementi nei documenti sono o del tutto non combacianti o non perfettamente combacianti (oltre al colore blu del documento X2 si vede più o meno estesamente anche il colore marrone del sottostante documento X1)…..il che prova che (almeno uno dei due documenti) le firme verificande X1 e X2 e i relativi timbri non sono state apposte a mano ma sono frutto di foto riproduzione….è da notare inoltre come anche la linea stampata di fondo pagine combaci perfettamente. Il contemporaneo combaciare di elementi apposti meccanicamente e di elementi apposti
a mano libera, è ulteriore prova che (almeno uno dei due documenti) le firme verificande X1 e X2 ( e i relativi timbri) non sono state apposte a mano ma sono frutto di foto riproduzione…..quindi nonostante la bassa qualità grafica delle fotocopie che provoca un certo depauperamento dell'omogeneità e della nettezza e pulizia dei tratti, è evidente e innegabile la perfetta sovrapponibilità/coincidenza in ogni punto delle firme verificande X1 e X2, dei relativi timbri e della sottostante linea di fondo pagina”. Il ctu ha quindi concluso che “ Le firme in verifica a nome , apposte sulle Parte_3
scritture private del 3.7.2018 e del 30.7.2018, sono perfettamente sovrapponibili e combacianti;
di conseguenza, una o entrambe le firme verificande sono frutto di manipolazione alterativa ( foto- riproduzione/copia-incolla o similari). Va precisato che, senza ulteriori elementi a supporto, non è
pagina 4 di 7 possibile stabilire se e quale delle due firme verificande sia la foto-riproduzione dell'altra, o se entrambe siano la foto riproduzione di una diversa firma;
ma che è certo che almeno una delle firme verificande X1 e X2 è frutto di foto composizione”.
E' noto al Collegio il principio giurisprudenziale secondo cui l'indagine sull'autenticità di una sottoscrizione non può svolgersi sulla fotocopia essendo inattendibile ed inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed obiettivi che solo l'originale del documento può rivelare.
Tuttavia, nel caso di specie, per quanto dedotto dal querelante, si verte nella diversa ipotesi di estrapolazione della sottoscrizione da un diverso documento e nella sua riproduzione sulle quietanze oggetto di querela di falso le quali sono perfettamente sovrapponibili.
Limitato il quesito posto al CTU in tali termini, che prescinde dall'esame dei segni grafici personalizzati come richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo è stato possibile attraverso l'esame delle fotocopie delle due quietanze rispetto alle quali il consulente è giunto alla conclusione della sovrapponibilità delle due sottoscrizioni.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono verosimili perché è fuori dubbio che nessuno può firmare due volte in modo eguale la propria firma.
Inoltre, la falsità di entrambe le quietanze oggetto della querela di falso è corroborata dalle seguenti ulteriori circostanze: a) la parte querelata non ha ottemperato all'ordine di esibizione dei documenti in originale né ha addotto sul punto alcuna giustificazione plausibile;
b) appare altamente verosimile che entrambe le sottoscrizioni e i timbri apposti sulle due quietanze siano la foto riproduzione del documento denominato “modello di accordo e stralcio” del 19.3.2018 che, recante il timbro e la sottoscrizione del legale rappresentante della società è stato inviato alla per Parte_1 Controparte_1
apporre la propria firma;
difatti, sebbene il documento predetto non è stato esaminato dal CTU quale documento comparativo, tuttavia dal suo esame emerge ictu oculi come il timbro e la sottoscrizione ivi opposte nonché la sottostante linea di fondo sono sovrapponibili al timbro, alle firme e alla linea di fondo pagina risultanti nei due documenti oggetto della querela di falso. Si osserva, inoltre, che una riproduzione in fotocopia da altra fotocopia (nel caso di specie il c.d. modello di accordo e stralcio) proprio per l'uso di una riproduzione meccanica (da fotocopia a fotocopia), evidenzia una destrutturazione del tratto e una uniformità della struttura dello stesso. In particolare, allo stesso modo delle due quietanze, nelle quali, tra le altre cose viene ripetuto il medesimo errore di scrittura
“quietetanza”, il movimento scrittorio in flessione ed estensione non presenta diversificazione dei tratti, quest'ultimo carattere identificativo dello scritto doveva emergere primariamente in caso di autentica provenienza;
c) inoltre, a suffragare tale conclusione deve evidenziarsi che le due quietanze impugnate sono in contrasto con quanto contenuto nel modello di accordo inviato nel mese di marzo 2018 alla pagina 5 di 7 dal quale si evince come la transazione avrebbe avuto effetto solo qualora la avesse CP_1 CP_1 provveduto al pagamento in un'unica soluzione del saldo dovuto (ridotto a 6.000,00) entro il 21.3.2018
e non in diverse tranche;
d) dalla prova testimoniale del sig. è emerso che il legale Testimone_1
rappresentante della nei giorni in cui sarebbero state apposte in Campobasso le sottoscrizioni Parte_1
dalle parti sulle due quietanze, si trovava altrove (Conegliano Veneto) e che non furono state mai rilasciate le due quietanza in quanto “avevamo espressamente chiesto che il pagamento avvenisse in un'unica soluzione ed esclusivamente a mezzo bonifico” e non in contante.
Gli elementi emersi nel giudizio sono idonei, in quanto univoci e precisi, a dimostrare la falsità dei documenti.
Queste essendo le dettagliate considerazioni, deve ritenersi che, in senso contrario, non è emerso alcun altro rilievo non avendo parte querelata dedotto o provato alcunchè disinteressandosi del giudizio.
Pertanto, in accoglimento della proposta querela di falso, va dichiarata la falsità delle quietanze del
3.7.2018 e del 30.7.2018 recanti apparente sottoscrizione e timbro di . Parte_3
Ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc e art. 537 c.p.p va ordinata la cancellazione delle predette quietanze, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite, trattandosi di sentenza che definisce il giudizio innanzi a questo Tribunale, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile del presente giudizio (cfr. Cass. n. 15642/2017).
Le spese di CTU graveranno definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede:
- accoglie la querela di falso proposta in via incidentale dalla società e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la falsità delle quietanze del 3 luglio 2018 e del 30 luglio 2018 aventi ad oggetto l'asserito avvenuto pagamento della somma ingiunta, in ragione della accertata contraffazione delle sottoscrizioni e dei timbri ivi apposti;
- dispone che, al passaggio in giudicato della presente decisione, la Cancelleria provveda ad annotare sui detti documenti gli estremi della sentenza medesima che ha accertato la loro falsità;
- condanna parte querelata alla refusione delle spese di lite, in favore di parte querelante, che liquida in euro 3.500,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, già liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso in Campobasso il 24 marzo 2025. pagina 6 di 7 Il Giudice Onorario relatore
Dott. Michele Dentale
Il Presidente
Dott. ssa Claudia Carissimi
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