Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.08.2024 dai coniugi
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a Milano in [...]_2 C.F._2
26.12.1978, entrambi rappresentati dall'Avv. Marco Carlo Barion ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
letta la perizia giurata depositata in data 18.03.2025 dall'Ing. , nonchè le condizioni Persona_1
relative alla separazione e al trasferimento immobiliare di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
***
2. La casa coniugale sita in via Benaco 17, Cinisello AM (MI), in comproprietà per ½ di ciascuno dei coniugi, viene assegnata alla Sig.ra affinchè vi risieda Parte_2
con il figlio , mentre il sig. trasferirà la propria residenza in via Martiri Per_2 Parte_1
palestinesi n. 8, Cinisello AM (MI)
3. Le parti dichiarano espressamente la loro volontà di concludere un accordo avente ad oggetto il trasferimento della quota di 500/1000 di proprietà del sig. dell'immobile costituente Parte_1
[...]
. Parte_2
In particolare il sig. (C.F. ) dichiara, ai sensi dell'art. 1376 Parte_1 C.F._1
Cod. Civ., di voler cedere, come in effetti cede in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, alla moglie sig.ra (C.F. ), che accetta, la propria quota di Parte_2 C.F._2
comproprietà, pari a 500/1000 dell'unità immobiliare sita nel comune di Cinisello AM (MI) in via Benaco 17, così meglio identificata:
- appartamento ad uso abitazione al piano terra / rialzato di quattro locali e servizio, collegato all'abitazione con scala interna, censito nel catasto fabbricati al foglio 19, particella 242 subalterno
713, Categoria A/3, Classe 2, vani 6,5 rendita catastale euro 352,48, come da scheda (doc.2) e planimetria allegata all'atto di frazionamento presentato all'Agenzia delle Entrate in data 8 febbraio
2024 (doc.3)
- deposito censito nel catasto fabbricati al foglio 19 particella 242 subalterno 714, categoria C/2,
Classe 2, consistenza 74 mq, rendita euro 99,37 coma da scheda (cfr. doc. 2) e planimetria allegata alla richiesta di frazionamento catastale presentata all'Agenzia delle Entrate in data 8 febbraio 2024
(doc.4)
- Si dà atto che l'unità immobiliare de qua è stata acquistata dai ricorrenti con rogito Notaio Dott.ssa di Vimodrone (MI) dell'11 settembre 2008 con atto n. 12.336 di raccolta Persona_3
e numero 47.916 di repertorio, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2, con presentazione n. 317 del 18 settembre 2008 al numero 131665 del Registro Generale e al numero
81323 del registro particolare (doc.5)
- Il sig. ai sensi dell'art. 29 comma I bis L. 52/1985, modificato dall'art. 19 co. 14 Parte_1
D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, dichiara la perfetta conformità e corrispondenza della planimetria e dei dati catastali alla situazione di fatto dell'unità immobiliare sia sotto il profilo della sua consistenza che della sua esatta identificazione grafica, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale riportandosi integralmente ed espressamente in particolare al modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – accertamento della proprietà immobiliare urbana e relative planimetrie allegate elaborato e presentato dall'Architetto all'Agenzia Testimone_1
delle Entrate, nella presentazione della domanda di frazionamento (doc.6)
La Sig.ra conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali Parte_2
e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario. - Il sig. dichiara ai sensi dell'art. 19 co 14 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 Parte_1
la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
- Si specifica che il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi.
- Il sig. dichiara e garantisce, edotto delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, Parte_1 ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000 che la costruzione dell'immobile in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al 01.09.1967 e che non sono mai stati attuati provvedimenti sanzionatori circa la regolarità edilizia dell'immobile in questione.
- Le parti dichiarano che il trasferimento della quota immobiliare in questione avviene senza corrispettivo economico.
La causa di tale trasferimento, invero, assolve ad una funzione solutorio- compensativa da parte del sig. riguardo all'impegno e alla dedizione finora profuse dalla sig.ra Parte_1 [...]
per ciò che ha riguardato la cura, la crescita e l'educazione di , nonché Parte_2 Per_2
per tutte quelle incombenze che si renderanno necessarie in futuro. Le Parti dichiarano, in ogni caso, che l'accordo relativo alla cessione della quota immobiliare sopra descritta costituisce titolo di una definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale fra i loro, nell'ambito di una più ampia transazione, e di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'uno verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione
***
4. Le somme depositate nel corso degli anni dai coniugi a titolo di risparmio/investimento sul conto corrente tratto su (pari a euro 45.000,00) e sul fondo Capitello – CP_1 Controparte_2
(pari a euro 123.000,00) entrambi intestati al sig. – del cui complessivo importo la Parte_1
sig.ra dichiara di essere edotta ed aggiornata alla data della Parte_2
sottoscrizione del presente ricorso – rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità del primo, con espressa rinuncia di quest'ultima a qualsiasi rivendica.
Il sig. contestualmente dichiara che gran parte delle soprarichiamate somme Parte_1
depositate sul conto corrente nonché sul fondo Capitello- verranno CP_1 Controparte_2
da lui utilizzate per l'acquisto dell'immobile di via Martiri Palestinesi n. 8 a Cinisello AM (MI)
– presso cui lo stesso fisserà la propria residenza e per cui è già stato sottoscritto il relativo contratto preliminare di compravendita.
*** 5. verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso i Per_2
loro rispettivi domicili, siti in via Benaco 17 a Cinisello AM (MI) per la madre e via Palestinesi
n. 8, Cinisello AM (MI) per il padre, al fine di garantire al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo da essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, secondo il principio di diritto stabilito dall'art. 337 ter Cod. Civ.
In ogni caso il riferimento anagrafico, scolastico, di residenza e di competenza di medico di base per continuerà ad essere il domicilio della madre, sito in via Benaco 17, Cinisello AM (MI) Per_2
***
6. Il diritto di visita sarà così regolato: prima settimana del mese: lunedì dal dopo scuola con pernotto presso il padre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultimo il giorno dopo;
martedì, mercoledì e giovedì con pernotto presso la madre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultima il giorno dopo;
venerdì dal dopo scuola, sabato e domenica con pernotti presso il padre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultimo il giorno dopo.
Seconda settimana del mese: lunedì da dopo scuola e martedì con pernotto presso la madre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultima il giorno dopo;
mercoledì e giovedì con pernotto, presso il padre e accompagnamento a scuola da parte di quest'ultimo il giorno dopo;
venerdì, sabato e domenica con pernotti presso la madre con accompagnamento da parte di quest'ultima a scuola il giorno dopo.
Si ripete poi dalla prima settimana.
***
7. trascorrerà, previo accordo tra genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi Per_2
la metà delle vacanze natalizie, pasquali, festività civili/religiose e ponti con un genitore e la seconda metà con l'altro e comunque trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore Per_2
(dalle ore 18.00) compreso il pernotto e il riaccompagnamento e il 25 dicembre presso l'altro genitore (alle ore 10.00) e il Natale con l'altro (dalle ore 10.00 alle ore 19.30); san Silvestro (dalle ore 18.00) compreso il pernotto e il riaccompagnamento il giorno dopo (alle ore 10.00) con un genitore, e il Capodanno con l'altro (dalle ore 10.00 alle ore 19.30).
Durante le vacanze estive il mese di agosto verrà diviso in parti eque, e trascorrerà il primo Per_2
periodo (comprensivo di ferragosto) con un genitore e il secondo con l'altro, alternando di anno in anno, con impegno reciproco dei genitori a comunicarsi l'indirizzo e recapito telefonico dell'eventuale luogo di villeggiatura.
I ponti scolastici o le festività scolastiche di un giorno saranno accorpati, se compresi e contigui al fine settimana, altrimenti rimarranno alternati di anno in anno.
Alternati saranno i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; la festa di carnevale verrà accorpata al fine settimana di competenza e sarà alternata tra i genitori di anno in anno, così anche la festa di
Ognissanti.
Durante il giorno di compleanno di , il genitore che non ha con sé il bambino potrà recarsi a Per_2
per fargli gli auguri.
Fatti sempre salvi i migliori accordi tra le Parti.
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8. Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento ordinario di in misura Per_2
proporzionale al proprio reddito.
I ricorrenti si impegnano altresì a corrispondere a favore di nella misura del 50% ciascuno, Per_2
le spese straordinarie tra loro concordate e reciprocamente autorizzate, fatta salva l'urgenza
(secondo le linee guida del Tribunale di Monza che qui si danno interamente richiamate).
Per spese straordinarie si intendono in particolare quelle mediche (comprensive di spese odontoiatriche, oculistiche, fisioterapistiche, diagnostiche, strumentali, relative a consulenze psicologiche ed in generale tutte quelle non rimborsabili tramite Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche quali retta, libri, dispense di testo, mensa, ed infine quelle ludiche, artistiche, parascolastiche (intese queste per attività sportive, benessere, corsi di apprendimento tecnico/culturale e viaggi di istruzione.
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9. L'assegno unico verrà erogato a favore della madre che lo utilizzerà per le necessità di Per_2
ritenute più opportune ed incombenti.
10. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per e si impegnano a comunicarsi gli Per_2
eventuali cambi di residenza e domicilio.
Le competenze e le spese del presente procedimento saranno suddivise tra i Ricorrenti equamente in parti uguali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
AM in data 20.09.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello AM per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 88, parte I, anno 2014);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 24.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti