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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 634/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 634/2022, promossa da:
, (codice fiscale , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Nicola Galeano e Mary Maccarone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Vibo Valentia (VV), Via Moricca, n. 12, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NA LL, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Ferruccio
Parri snc, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 23.09.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note conclusive depositate dalle parti, il
Giudice tratteneva la causa in decisione. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il fratello Parte_1
, al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà Controparte_1
dell'immobile sito nel comune di Soriano (VV), via Collina degli Angeli n. 33, identificato nel
N.C.EU del comune di Soriano al foglio 8, part.lla 37, sub 1 e sub 2, come meglio indicato per estensione e ubicazione nell'atto introduttivo, deducendo di esercitare sullo stesso il possesso,
pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, godendone in via esclusiva, provvedendo alla completa ristrutturazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ed avendo fissato nello stesso la propria residenza (abitandovi insieme alla propria famiglia dal 3.04.1998), oltre che l'esercizio della propria attività di commercio di prodotti alimentari (dal 2007).
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversaria, deducendo di essere Controparte_1
il legittimo proprietario dell'immobile (acquistato nel 1994), di avere sempre esercitato nel corso degli anni sullo stesso i relativi poteri, compreso il pagamento degli adempimenti fiscali, e deducendo l'esistenza di un contratto di locazione stipulato in data 18.08.2004 tra le parti in causa, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, relativo all'immobile in oggetto.
La causa veniva istruita mediante l'esame della produzione documentale fornita dalle parti,
l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta da parte attrice. All'esito,
ritenuta la causa matura per la decisione, il GOP momentaneamente assegnatario del fascicolo,
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/09/2025. Quindi, il sottoscritto giudice fissava alla l'udienza del 17/11/2025 per la discussione della causa nelle forme della trattazione scritta.
Nel merito, la domanda di usucapione di parte attrice è infondata e va rigettata.
Come è noto l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
in forza del quale, colui che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale, deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis, ossia il permanere del possesso per tutto il tempo utile ad usucapire (cfr. Cassazione civ., Sez. II, 06/09/2002, n. 12984).
La questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione, rientra nel potere -
dovere del giudice di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde la parte che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che la controparte abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna. L'ulteriore conseguenza è che ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice,
quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (perché, ad esempio, rimasta contumace) non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/03/2004, n. 5487).
Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che nell'indagine diretta a stabilire se un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto per usucapione, la lunga durata dell'attività medesima possa integrare un elemento presuntivo dell'esclusione della tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della
res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (Cass., Sez. II, Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20508; Cass., Sez. II, Ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3493 ; cfr. Tribunale di Perugia,
Sentenza n. 1091/2025 del 05-09-2025).
Da ciò discende che, il parente che utilizza il bene “non è possessore ma detentore, il primo,
infatti, gestisce il bene come se ne fosse il titolare, il secondo, invece, lo custodisce con il benestare
del proprietario” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 4273/2018 e Tribunale di Tivoli, n. 326/2017)
e poiché, come è noto, la mera detenzione non è utile al fine del maturarsi della usucapione ex art.1158
del c.c., la domanda di acquisto della proprietà a titolo originario su di esso fondata non può trovare accoglimento.
Dai principi sopra esposti, emerge, dunque, che la prova in ordine al maturare dell'usucapione è
rigorosa e deve essere tale da non lasciare spazio e perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
A tal fine, è ammissibile la prova testimoniale ma occorre che i testimoni si esprimano in modo preciso e puntuale, non genericamente, in merito al possesso ad usucapionem.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'attore, , ha dedotto di Controparte_1
aver pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente utilizzato e posseduto come proprietario per oltre un ventennio ed in via esclusiva, l'immobile sito nel Comune di Soriano, via Collina degli
Angeli n. 33, identificato nel N.C.EU del comune di Soriano al foglio 8, part.lla 37, sub 1 e sub 2,
come meglio specificati in atti, deducendo di risiedervi stabilmente insieme alla propria famiglia sin dal 3.04.1998 “per concessione dei propri genitori”, dopo aver effettuato i lavori di ristrutturazione
(iniziati nel gennaio del medesimo anno), avendovi ivi stabilito la propria residenza, nonché il proprio esercizio di commercio ambulante di prodotti alimentari dal 2007 (cfr. all. 2 atto di citazione),
occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (come risulta dalle ricevute di pagamento allegate), e pagando le relative imposte (tassa sui rifiuti, fornitura di gas etc..).
Deduceva, inoltre, di essere venuto a conoscenza solo dopo la scomparsa della madre (avvenuta in data 11/11/2021), che titolare del diritto di proprietà sull'immobile fosse il fratello, odierno convenuto, residente in [...]sin dal 1970, che negli anni non ha mai avuto comportamenti idonei a contrastarne l'esercizio del possesso uti dominus.
Tuttavia, gli esiti dell'istruttoria non consentono di ritenere dimostrato il sussistere in capo all'attore di un possesso utile ad usucapire, né può dirsi che i testi abbiano confermato, in modo certo e rigoroso, i fatti esposti in narrativa.
Le dichiarazioni testimoniali, infatti, della cui attendibilità si dubita sul piano soggettivo (cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019, n. 21239; Cass. civ. n. 7623/2016), data la natura del rapporto di parentela dei testi con l'attore (consuocero, cugino e cognata), valgono al più a confermare la detenzione della casa da parte dell'odierno attore – specie con riferimento alle opere realizzate
(come testimoniato da all'udienza del 14.01.2025) – con la tolleranza da parte del Testimone_1
germano odierno convenuto, in relazione alle riferite occasioni di convivialità che si svolgevano nell'abitazione stessa (v. testimonianza resa da e all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
24.02.2025).
D'altro canto, il convenuto ha contestato le avversarie deduzioni, sia allegando il titolo di acquisto della proprietà sull'immobile – contratto di compravendita del 1994 – sia in sede di interrogatorio formale, affermando di avere la disponibilità delle chiavi dell'abitazione fin dal momento del suo acquisto.
A ciò si aggiunga che, nemmeno la documentazione depositati atti – carente, tra l'altro, della certificazione ipocatastale ultraventennale – risulta sufficiente a superare le presunzioni della tolleranza e della mera detenzione, e dunque a raggiugere la prova rigorosa del possesso necessario ad usucapire l'immobile, che non può essere rappresentata “da comportamenti - quali il trasferimento
della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome - che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Corte di
Cassazione sentenza n. 21726 del 27 agosto 2019).
Dunque, anche non considerando il contratto di locazione intervenuto tra le parti, cui fa riferimento parte convenuta (senza però provvedere al relativo deposito) e contestato da parte attrice
(che però nella stessa dichiarazione di cui all. 23 dell'atto di citazione, nella parte relativa alla casa di abitazione del nucleo familiare indica che la suddetta abitazione è “in locazione”) si ritiene che l'attore non abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della domanda di usucapione.
L'odierno attore ha infatti ottenuto la disponibilità materiale dell'immobile per via della mera
permissio del proprietario (dei genitori prima e del fratello dopo) che di per sé è inidonea a far sorgere in capo ai familiari una situazione di possesso o di compossesso.
A tal proposito, quanto ai rapporti parentali la giurisprudenza di merito e legittimità precisa che
“laddove sussista un vincolo di stretta parentela fra i soggetti, è possibile configurare la tolleranza
anche in mancanza delle caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento
assentito, al contrario necessaria laddove vi siano rapporti di mero buon vicinato o di amicizia, di
per sé labili e mutevoli” (ex multiis:Trib. Perugia, Sez. II., 31/07/2012; Cass. Civ. Sez. II 20/09/2012
n. 15845; Trib. Pordenone 6/6/2010; Trib. Bologna, Sez.I 18/06.2012).
In definitiva, la domanda di usucapione va rigettata, non essendone stato provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno un ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente “subiti sia in
termini patrimoniali, sia morali ed economici” formulata da parte convenuta, in quanto assolutamente generica e priva di alcuna allegazione, ancor prima di valida prova.
Le spese di lite seguono il principio della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, poste per due terzi a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 634/2022 R.G:
1) RIGETTA la domanda di usucapione avanzata da;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore di Parte_1
nella misura di € 4.702,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese Controparte_1
generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 634/2022, promossa da:
, (codice fiscale , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Nicola Galeano e Mary Maccarone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Vibo Valentia (VV), Via Moricca, n. 12, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NA LL, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Ferruccio
Parri snc, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 23.09.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note conclusive depositate dalle parti, il
Giudice tratteneva la causa in decisione. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il fratello Parte_1
, al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà Controparte_1
dell'immobile sito nel comune di Soriano (VV), via Collina degli Angeli n. 33, identificato nel
N.C.EU del comune di Soriano al foglio 8, part.lla 37, sub 1 e sub 2, come meglio indicato per estensione e ubicazione nell'atto introduttivo, deducendo di esercitare sullo stesso il possesso,
pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, godendone in via esclusiva, provvedendo alla completa ristrutturazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ed avendo fissato nello stesso la propria residenza (abitandovi insieme alla propria famiglia dal 3.04.1998), oltre che l'esercizio della propria attività di commercio di prodotti alimentari (dal 2007).
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversaria, deducendo di essere Controparte_1
il legittimo proprietario dell'immobile (acquistato nel 1994), di avere sempre esercitato nel corso degli anni sullo stesso i relativi poteri, compreso il pagamento degli adempimenti fiscali, e deducendo l'esistenza di un contratto di locazione stipulato in data 18.08.2004 tra le parti in causa, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, relativo all'immobile in oggetto.
La causa veniva istruita mediante l'esame della produzione documentale fornita dalle parti,
l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta da parte attrice. All'esito,
ritenuta la causa matura per la decisione, il GOP momentaneamente assegnatario del fascicolo,
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/09/2025. Quindi, il sottoscritto giudice fissava alla l'udienza del 17/11/2025 per la discussione della causa nelle forme della trattazione scritta.
Nel merito, la domanda di usucapione di parte attrice è infondata e va rigettata.
Come è noto l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
in forza del quale, colui che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale, deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis, ossia il permanere del possesso per tutto il tempo utile ad usucapire (cfr. Cassazione civ., Sez. II, 06/09/2002, n. 12984).
La questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione, rientra nel potere -
dovere del giudice di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde la parte che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che la controparte abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna. L'ulteriore conseguenza è che ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice,
quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (perché, ad esempio, rimasta contumace) non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/03/2004, n. 5487).
Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che nell'indagine diretta a stabilire se un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto per usucapione, la lunga durata dell'attività medesima possa integrare un elemento presuntivo dell'esclusione della tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della
res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (Cass., Sez. II, Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20508; Cass., Sez. II, Ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3493 ; cfr. Tribunale di Perugia,
Sentenza n. 1091/2025 del 05-09-2025).
Da ciò discende che, il parente che utilizza il bene “non è possessore ma detentore, il primo,
infatti, gestisce il bene come se ne fosse il titolare, il secondo, invece, lo custodisce con il benestare
del proprietario” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 4273/2018 e Tribunale di Tivoli, n. 326/2017)
e poiché, come è noto, la mera detenzione non è utile al fine del maturarsi della usucapione ex art.1158
del c.c., la domanda di acquisto della proprietà a titolo originario su di esso fondata non può trovare accoglimento.
Dai principi sopra esposti, emerge, dunque, che la prova in ordine al maturare dell'usucapione è
rigorosa e deve essere tale da non lasciare spazio e perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
A tal fine, è ammissibile la prova testimoniale ma occorre che i testimoni si esprimano in modo preciso e puntuale, non genericamente, in merito al possesso ad usucapionem.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'attore, , ha dedotto di Controparte_1
aver pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente utilizzato e posseduto come proprietario per oltre un ventennio ed in via esclusiva, l'immobile sito nel Comune di Soriano, via Collina degli
Angeli n. 33, identificato nel N.C.EU del comune di Soriano al foglio 8, part.lla 37, sub 1 e sub 2,
come meglio specificati in atti, deducendo di risiedervi stabilmente insieme alla propria famiglia sin dal 3.04.1998 “per concessione dei propri genitori”, dopo aver effettuato i lavori di ristrutturazione
(iniziati nel gennaio del medesimo anno), avendovi ivi stabilito la propria residenza, nonché il proprio esercizio di commercio ambulante di prodotti alimentari dal 2007 (cfr. all. 2 atto di citazione),
occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (come risulta dalle ricevute di pagamento allegate), e pagando le relative imposte (tassa sui rifiuti, fornitura di gas etc..).
Deduceva, inoltre, di essere venuto a conoscenza solo dopo la scomparsa della madre (avvenuta in data 11/11/2021), che titolare del diritto di proprietà sull'immobile fosse il fratello, odierno convenuto, residente in [...]sin dal 1970, che negli anni non ha mai avuto comportamenti idonei a contrastarne l'esercizio del possesso uti dominus.
Tuttavia, gli esiti dell'istruttoria non consentono di ritenere dimostrato il sussistere in capo all'attore di un possesso utile ad usucapire, né può dirsi che i testi abbiano confermato, in modo certo e rigoroso, i fatti esposti in narrativa.
Le dichiarazioni testimoniali, infatti, della cui attendibilità si dubita sul piano soggettivo (cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019, n. 21239; Cass. civ. n. 7623/2016), data la natura del rapporto di parentela dei testi con l'attore (consuocero, cugino e cognata), valgono al più a confermare la detenzione della casa da parte dell'odierno attore – specie con riferimento alle opere realizzate
(come testimoniato da all'udienza del 14.01.2025) – con la tolleranza da parte del Testimone_1
germano odierno convenuto, in relazione alle riferite occasioni di convivialità che si svolgevano nell'abitazione stessa (v. testimonianza resa da e all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
24.02.2025).
D'altro canto, il convenuto ha contestato le avversarie deduzioni, sia allegando il titolo di acquisto della proprietà sull'immobile – contratto di compravendita del 1994 – sia in sede di interrogatorio formale, affermando di avere la disponibilità delle chiavi dell'abitazione fin dal momento del suo acquisto.
A ciò si aggiunga che, nemmeno la documentazione depositati atti – carente, tra l'altro, della certificazione ipocatastale ultraventennale – risulta sufficiente a superare le presunzioni della tolleranza e della mera detenzione, e dunque a raggiugere la prova rigorosa del possesso necessario ad usucapire l'immobile, che non può essere rappresentata “da comportamenti - quali il trasferimento
della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome - che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Corte di
Cassazione sentenza n. 21726 del 27 agosto 2019).
Dunque, anche non considerando il contratto di locazione intervenuto tra le parti, cui fa riferimento parte convenuta (senza però provvedere al relativo deposito) e contestato da parte attrice
(che però nella stessa dichiarazione di cui all. 23 dell'atto di citazione, nella parte relativa alla casa di abitazione del nucleo familiare indica che la suddetta abitazione è “in locazione”) si ritiene che l'attore non abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della domanda di usucapione.
L'odierno attore ha infatti ottenuto la disponibilità materiale dell'immobile per via della mera
permissio del proprietario (dei genitori prima e del fratello dopo) che di per sé è inidonea a far sorgere in capo ai familiari una situazione di possesso o di compossesso.
A tal proposito, quanto ai rapporti parentali la giurisprudenza di merito e legittimità precisa che
“laddove sussista un vincolo di stretta parentela fra i soggetti, è possibile configurare la tolleranza
anche in mancanza delle caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento
assentito, al contrario necessaria laddove vi siano rapporti di mero buon vicinato o di amicizia, di
per sé labili e mutevoli” (ex multiis:Trib. Perugia, Sez. II., 31/07/2012; Cass. Civ. Sez. II 20/09/2012
n. 15845; Trib. Pordenone 6/6/2010; Trib. Bologna, Sez.I 18/06.2012).
In definitiva, la domanda di usucapione va rigettata, non essendone stato provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno un ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente “subiti sia in
termini patrimoniali, sia morali ed economici” formulata da parte convenuta, in quanto assolutamente generica e priva di alcuna allegazione, ancor prima di valida prova.
Le spese di lite seguono il principio della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, poste per due terzi a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 634/2022 R.G:
1) RIGETTA la domanda di usucapione avanzata da;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore di Parte_1
nella misura di € 4.702,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese Controparte_1
generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella