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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4737/2024, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBARO Parte_1 C.F._1
MICHELE ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
nonché
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BASILI NICCOLO'
resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la sig.ra si è Parte_1 opposta all'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000, notificatale dall'Agente della Riscossione in data 19.7.2024, limitatamente agli avvisi di addebito di seguito indicati:
1. n. 39720170013408413000 di € 2.342,04 per contributi IVS anno 2016 asseritamente notificato il 11/10/2017; 2. n. 39720180015078449000 di € 3.425,88 per contributi IVS anno 2017 asseritamente notificato il 05/08/2018; 3. n. 39720180029672876000 di € 1.382,90 per contributi IVS anno 2017 asseritamente notificato il 24/12/2018; 4. n. 39720190010414680000 di € 2.215,99 per contributi IVS anno 2018 asseritamente notificato il 06/07/2019; 5. n. 39720190028218019000 di € 1.083,49 per contributi IVS anno 2018 asseritamente notificato il 04/12/2019; 6. n. 39720210012168710000 di € 3.360,92 per contributi IVS anno 2019 asseritamente notificato il 07/12/2021; 7. n. 39720220015076656000 di € 4.462,48 per contributi
IVS anno 2020 asseritamente notificato il 07/08/2022; 8. n. 39720220017608377000 di € 958,86 per contributi IVS anno 2015 asseritamente notificato il 06/10/2022; 9. n. 39720220033136549000 di € 3.330,99 per contributi IVS anno 2021 asseritamente notificato il 13/01/2023, per un importo complessivamente impugnato di € 22.563,55.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito di cui sopra ed il decorso della prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.
Talchè, ha convenuto in giudizio l' e l' Controparte_3 CP_1 affinché - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato - fosse accertata e dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento in questione.
L ha contestato l'eccezione di prescrizione Controparte_3 sollevata dalla ricorrente in relazione agli avvisi di addebito atteso che ai fini interruttivi erano state notificate ulteriori intimazioni antecedenti a quella impugnata e che doveva tenersi conto del periodo di sospensione imposto dalla normativa emergenziale Covid-19 (D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 41 del 2021). Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio anche l' sostenendo la rituale notifica degli avvisi di CP_1 addebito.
La causa, istruita documentalmente, viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente ed in relazione alla ricostruzione della disciplina applicabile al caso di specie, si riportano diversi passaggi della sentenza del Tribunale di Roma del 20 novembre 2023, Dott.ssa Casoli, che si condividono integralmente.
E' opportuno ricordare, da un punto di vista generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011). Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa. Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione. Occorre poi rammentare che anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto. Si veda in tal senso, inter alios, l'Ordinanza della S.C. n. 24506 del 30/11/2016 ove si legge: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell' opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. nello stesso senso (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, ritenute nient'affatto deficitarie a fronte dell'obbiettivo di deflazionare il contenzioso originato dall'impugnazione degli estratti di ruolo, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nella sentenza da ultimo citata (26283/2022) hanno anche chiarito che
“nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283).
Vale anche la pena di evidenziare, in merito alla legittimazione passiva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recente (Cass. civ., sez. V, ord., 04 luglio 2024 n. 18328), nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento non sussiste un litisconsorzio necessario tra e Amministrazione finanziaria, Controparte_4 ma, nel caso in cui vengano sollevati vizi di merito, una legittimazione concorrente dei due enti: nel senso che ove sia stato chiamato in giudizio il solo CP_4
, ove quest'ultimo non voglia rispondere dell'esito della lite, è tenuto a
[...] chiamare in giudizio l'Amministrazione finanziaria (ex multis, Cass. n. 10528 del 28/04/2017, che fa riferimento alla fattispecie in cui sia contestata la notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella).
Ne consegue che, sempre laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l' che l'amministrazione finanziaria, si è di fronte Controparte_4 ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024).
Nel caso in esame, l'intimazione impugnata è stata notificata il 19.7.2024, mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 26.7.2024 e, dunque, ampiamente nel termine di 20 giorni. E', quindi, possibile entrare nel merito della opposizione.
La ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione impugnata in quanto gli avvisi di addebito ad esso sottesi sarebbero stati notificati ad indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell'imprenditrice individuale.
Senonchè, la pretesa dell scaturisce dal mancato versamento dei contributi CP_1 dovuti per l'iscrizione alla Cassa commercianti;
dunque, si tratta di debiti afferenti all'attività professionale svolta dalla contribuente, per cui l'ente previdenziale ha correttamente notificato gli avvisi di addebito all'indirizzo dell'imprenditrice individuale estratto dal pubblico registro INI-PEC.
Non ci si può esimere dal riportare il recentissimo orientamento della Suprema Corte che, con ordinanza n. 1615 pubblicata il 22/1/2025, ha stabilito, da un lato, che è valida la notifica alla PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei e, dall'altro, che l'onere della prova contraria sull'inclusione (o meno) di un indirizzo PEC in uno dei pubblici registri grava sul destinatario della notifica. Nello specifico è stato chiarito che: “nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.I. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.
1. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.I. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024)”.
Peraltro, vale la pena evidenziare che anche l'intimazione oggetto della presente impugnazione è stata notificata a mezzo pec all'indirizzo in questione (cfr. doc. 2 del ricorso), pertanto non può essere negato che la ricorrente avesse pieno accesso alla casella di posta in questione e, di conseguenza, la piena conoscibilità degli atti ivi notificati.
La stessa ha, inoltre, affermato che sarebbe maturata la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, e ciò anche a prescindere dalla corretta notifica degli avvisi di addebito.
Invero, deve essere esclusa l'intervenuta prescrizione in relazione agli avvisi di addebito n. 39720190028218019000, n. 39720210012168710000, n. 39720220015076656000, n. 39720220017608377000 e n. 39720220033136549000, tutti inviati a mezzo pec in data successiva al 19.7.2019 (si ribadisce che l'intimazione per cui è causa è stata notificata il 19.7.2024).
L'agente della riscossione ha, poi, depositato atti interruttivi della prescrizione e, più nel dettaglio:
- Avviso di Addebito n. 39720170013408413000: in data 28.03.2019 (All. 7) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720199026804624000 (All. 8); in data 13.02.2020 (All. 9) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720209020243453000 (All. 10); in data 30.08.2022 (All. 11) risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007772000 (All. 12); in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5);
- Avvisi di Addebito nn. 39720180015078449000, 39720180029672876000 e 39720190010414680000: in data 13.02.2020 (Cfr. all. 9) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720209020243453000 (Cfr. all. 10); in data 30.08.2022 (Cfr. all. 11) risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007772000 (Cfr. all. 12); in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5);
- Avvisi di Addebito nn. 39720190028218019000 e 39720210012168710000: in data
30.08.2022 (Cfr. all. 11) risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007772000 (Cfr. all. 12); in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5);
- Avvisi di Addebito nn. 39720220015076656000, 39720220017608377000 e 39720220033136549000: in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5).
In proposito, la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto gli atti interruttivi di cui sopra ma esclusivamente la regolarità formale della notifica effettuata dall'indirizzo di posta elettronica certificata non ufficiale dell'agente della riscossione ( t) in luogo di quello estratto dai Email_1 pubblici registri.
Tuttavia, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 15979 del 18/05/2022), non è più possibile dubitare che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. anche Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 36265 Anno 2023).
Anche in questa ipotesi si evidenzia che l'intimazione oggetto del presente giudizio è pervenuta dall'indirizzo t e questo Email_1 non sembra aver pregiudicato il diritto di difesa della contribuente;
se ne deduce, ugualmente, che non lo abbia pregiudicato nelle ipotesi precedenti.
Infine, certamente trova applicazione, nel caso di specie, la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Alla luce di ciò, nemmeno l'eccezione di prescrizione può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti, liquidate in € 1.348,50 ciascuna, oltre accessori come per legge.
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
RO RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4737/2024, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBARO Parte_1 C.F._1
MICHELE ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
nonché
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BASILI NICCOLO'
resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la sig.ra si è Parte_1 opposta all'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000, notificatale dall'Agente della Riscossione in data 19.7.2024, limitatamente agli avvisi di addebito di seguito indicati:
1. n. 39720170013408413000 di € 2.342,04 per contributi IVS anno 2016 asseritamente notificato il 11/10/2017; 2. n. 39720180015078449000 di € 3.425,88 per contributi IVS anno 2017 asseritamente notificato il 05/08/2018; 3. n. 39720180029672876000 di € 1.382,90 per contributi IVS anno 2017 asseritamente notificato il 24/12/2018; 4. n. 39720190010414680000 di € 2.215,99 per contributi IVS anno 2018 asseritamente notificato il 06/07/2019; 5. n. 39720190028218019000 di € 1.083,49 per contributi IVS anno 2018 asseritamente notificato il 04/12/2019; 6. n. 39720210012168710000 di € 3.360,92 per contributi IVS anno 2019 asseritamente notificato il 07/12/2021; 7. n. 39720220015076656000 di € 4.462,48 per contributi
IVS anno 2020 asseritamente notificato il 07/08/2022; 8. n. 39720220017608377000 di € 958,86 per contributi IVS anno 2015 asseritamente notificato il 06/10/2022; 9. n. 39720220033136549000 di € 3.330,99 per contributi IVS anno 2021 asseritamente notificato il 13/01/2023, per un importo complessivamente impugnato di € 22.563,55.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito di cui sopra ed il decorso della prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.
Talchè, ha convenuto in giudizio l' e l' Controparte_3 CP_1 affinché - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato - fosse accertata e dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento in questione.
L ha contestato l'eccezione di prescrizione Controparte_3 sollevata dalla ricorrente in relazione agli avvisi di addebito atteso che ai fini interruttivi erano state notificate ulteriori intimazioni antecedenti a quella impugnata e che doveva tenersi conto del periodo di sospensione imposto dalla normativa emergenziale Covid-19 (D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 41 del 2021). Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio anche l' sostenendo la rituale notifica degli avvisi di CP_1 addebito.
La causa, istruita documentalmente, viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente ed in relazione alla ricostruzione della disciplina applicabile al caso di specie, si riportano diversi passaggi della sentenza del Tribunale di Roma del 20 novembre 2023, Dott.ssa Casoli, che si condividono integralmente.
E' opportuno ricordare, da un punto di vista generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011). Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa. Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione. Occorre poi rammentare che anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto. Si veda in tal senso, inter alios, l'Ordinanza della S.C. n. 24506 del 30/11/2016 ove si legge: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell' opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. nello stesso senso (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, ritenute nient'affatto deficitarie a fronte dell'obbiettivo di deflazionare il contenzioso originato dall'impugnazione degli estratti di ruolo, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nella sentenza da ultimo citata (26283/2022) hanno anche chiarito che
“nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283).
Vale anche la pena di evidenziare, in merito alla legittimazione passiva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recente (Cass. civ., sez. V, ord., 04 luglio 2024 n. 18328), nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento non sussiste un litisconsorzio necessario tra e Amministrazione finanziaria, Controparte_4 ma, nel caso in cui vengano sollevati vizi di merito, una legittimazione concorrente dei due enti: nel senso che ove sia stato chiamato in giudizio il solo CP_4
, ove quest'ultimo non voglia rispondere dell'esito della lite, è tenuto a
[...] chiamare in giudizio l'Amministrazione finanziaria (ex multis, Cass. n. 10528 del 28/04/2017, che fa riferimento alla fattispecie in cui sia contestata la notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella).
Ne consegue che, sempre laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l' che l'amministrazione finanziaria, si è di fronte Controparte_4 ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024).
Nel caso in esame, l'intimazione impugnata è stata notificata il 19.7.2024, mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 26.7.2024 e, dunque, ampiamente nel termine di 20 giorni. E', quindi, possibile entrare nel merito della opposizione.
La ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione impugnata in quanto gli avvisi di addebito ad esso sottesi sarebbero stati notificati ad indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell'imprenditrice individuale.
Senonchè, la pretesa dell scaturisce dal mancato versamento dei contributi CP_1 dovuti per l'iscrizione alla Cassa commercianti;
dunque, si tratta di debiti afferenti all'attività professionale svolta dalla contribuente, per cui l'ente previdenziale ha correttamente notificato gli avvisi di addebito all'indirizzo dell'imprenditrice individuale estratto dal pubblico registro INI-PEC.
Non ci si può esimere dal riportare il recentissimo orientamento della Suprema Corte che, con ordinanza n. 1615 pubblicata il 22/1/2025, ha stabilito, da un lato, che è valida la notifica alla PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei e, dall'altro, che l'onere della prova contraria sull'inclusione (o meno) di un indirizzo PEC in uno dei pubblici registri grava sul destinatario della notifica. Nello specifico è stato chiarito che: “nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.I. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.
1. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.I. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024)”.
Peraltro, vale la pena evidenziare che anche l'intimazione oggetto della presente impugnazione è stata notificata a mezzo pec all'indirizzo in questione (cfr. doc. 2 del ricorso), pertanto non può essere negato che la ricorrente avesse pieno accesso alla casella di posta in questione e, di conseguenza, la piena conoscibilità degli atti ivi notificati.
La stessa ha, inoltre, affermato che sarebbe maturata la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, e ciò anche a prescindere dalla corretta notifica degli avvisi di addebito.
Invero, deve essere esclusa l'intervenuta prescrizione in relazione agli avvisi di addebito n. 39720190028218019000, n. 39720210012168710000, n. 39720220015076656000, n. 39720220017608377000 e n. 39720220033136549000, tutti inviati a mezzo pec in data successiva al 19.7.2019 (si ribadisce che l'intimazione per cui è causa è stata notificata il 19.7.2024).
L'agente della riscossione ha, poi, depositato atti interruttivi della prescrizione e, più nel dettaglio:
- Avviso di Addebito n. 39720170013408413000: in data 28.03.2019 (All. 7) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720199026804624000 (All. 8); in data 13.02.2020 (All. 9) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720209020243453000 (All. 10); in data 30.08.2022 (All. 11) risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007772000 (All. 12); in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5);
- Avvisi di Addebito nn. 39720180015078449000, 39720180029672876000 e 39720190010414680000: in data 13.02.2020 (Cfr. all. 9) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720209020243453000 (Cfr. all. 10); in data 30.08.2022 (Cfr. all. 11) risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007772000 (Cfr. all. 12); in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5);
- Avvisi di Addebito nn. 39720190028218019000 e 39720210012168710000: in data
30.08.2022 (Cfr. all. 11) risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007772000 (Cfr. all. 12); in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5);
- Avvisi di Addebito nn. 39720220015076656000, 39720220017608377000 e 39720220033136549000: in data 19.07.2024 (Cfr. all. 6) risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249082965009000 (Cfr. all. 5).
In proposito, la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto gli atti interruttivi di cui sopra ma esclusivamente la regolarità formale della notifica effettuata dall'indirizzo di posta elettronica certificata non ufficiale dell'agente della riscossione ( t) in luogo di quello estratto dai Email_1 pubblici registri.
Tuttavia, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 15979 del 18/05/2022), non è più possibile dubitare che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. anche Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 36265 Anno 2023).
Anche in questa ipotesi si evidenzia che l'intimazione oggetto del presente giudizio è pervenuta dall'indirizzo t e questo Email_1 non sembra aver pregiudicato il diritto di difesa della contribuente;
se ne deduce, ugualmente, che non lo abbia pregiudicato nelle ipotesi precedenti.
Infine, certamente trova applicazione, nel caso di specie, la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Alla luce di ciò, nemmeno l'eccezione di prescrizione può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti, liquidate in € 1.348,50 ciascuna, oltre accessori come per legge.
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
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