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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa CINZIA CICERO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.134/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FICARRA SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.2.2025 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 29.9.2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone n. 117 anno 2004 parte II serie A ) , dal quale era nato un figlio ormai maggiorenne era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi che vivevano ormai separati da vari anni.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi , parte resistente non compariva né si costituiva successivamente in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che la coppia ha un unico figlio diciannovenne sicchè nessuna statuizione va adottata in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita.
Il ragazzo vive con il padre sin dalla separazione tra i genitori , circostanza di cui occorre tenere conto ai fini dell'accertamento della domanda di corresponsione di un contributo per il suo mantenimento.
Tale domanda va accolta, atteso che il ragazzo è appena maggiorenne, sta ancora completando i suoi studi e non ha ancora acquisito indipendenza economica.
Ed invero, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, appare necessario stabilire, a carico della
(in relazione alla diversità dei tempi di permanenza dei figli presso le parti ed alla valenza CP_1 economica dei compiti domestici e di cura preminentemente assunti dal padre con cui il figlio convive
) la corresponsione di un assegno periodico diretto alla realizzazione del principio di proporzionalità;
Avuto riguardo alla presumibile entità economica del mantenimento dei figli direttamente assicurato dalle parti tale assegno periodico, in considerazione delle esigenze di vita del figlio, e della circostanza che i coniugi, entrambi insegnanti , hanno pari capacità reddituale può essere determinato nella misura di € 400.00 mensili.
A carico della resistente va altresì posto l'onere di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figlio , ove previamente concordate, nella misura del 50%.
Le spese di lite in ragione della natura del procedimento e delle ragioni poste a sostegno della decisione possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
29.9.2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone n. 117 anno 2004 parte II serie A)
Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma di € 400.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora autonomo dal punto di vista reddituale , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di lite;
Fa carico alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge.
Caltagirone 6.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo
Così deciso in Caltagirone il05/08/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa CINZIA CICERO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.134/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FICARRA SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.2.2025 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 29.9.2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone n. 117 anno 2004 parte II serie A ) , dal quale era nato un figlio ormai maggiorenne era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi che vivevano ormai separati da vari anni.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi , parte resistente non compariva né si costituiva successivamente in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che la coppia ha un unico figlio diciannovenne sicchè nessuna statuizione va adottata in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita.
Il ragazzo vive con il padre sin dalla separazione tra i genitori , circostanza di cui occorre tenere conto ai fini dell'accertamento della domanda di corresponsione di un contributo per il suo mantenimento.
Tale domanda va accolta, atteso che il ragazzo è appena maggiorenne, sta ancora completando i suoi studi e non ha ancora acquisito indipendenza economica.
Ed invero, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, appare necessario stabilire, a carico della
(in relazione alla diversità dei tempi di permanenza dei figli presso le parti ed alla valenza CP_1 economica dei compiti domestici e di cura preminentemente assunti dal padre con cui il figlio convive
) la corresponsione di un assegno periodico diretto alla realizzazione del principio di proporzionalità;
Avuto riguardo alla presumibile entità economica del mantenimento dei figli direttamente assicurato dalle parti tale assegno periodico, in considerazione delle esigenze di vita del figlio, e della circostanza che i coniugi, entrambi insegnanti , hanno pari capacità reddituale può essere determinato nella misura di € 400.00 mensili.
A carico della resistente va altresì posto l'onere di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figlio , ove previamente concordate, nella misura del 50%.
Le spese di lite in ragione della natura del procedimento e delle ragioni poste a sostegno della decisione possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
29.9.2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone n. 117 anno 2004 parte II serie A)
Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma di € 400.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora autonomo dal punto di vista reddituale , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di lite;
Fa carico alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge.
Caltagirone 6.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo
Così deciso in Caltagirone il05/08/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo