CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 11/02/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1081/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare - - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Vernotico - Piazza Giovanni Falcone 72027 San Pietro Vernotico BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 349/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 02/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15 L 503812 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La contribuente insiste per l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del comune;
deposita la sentenza n. 162/2026 di questa Corte
Il rappresentante del Comune si riporta e, in via subordinata, in caso di accoglimento, chiede la compensazione delle spese.
La contribuente insiste per la condanna alle spese del comune e l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.15L-503812 del 04/11/2020, – IMU 2015 – notificato in data 17/12/2020 emesso dal Comune di San Pietro Vernotico - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Brindisi l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Nord Salento – sulla scorta dei seguenti motivi: -) illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato – inesistenza e falsa applicazione del decreto del ministero delle infrastrutture 22 Aprile 2008 per cui era prevista l'esenzione I.M.U. ai sensi dell'art.13, co.2, lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22/12/2011, n. 214 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
-) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni – non punibilità del contribuente – violazione dell'art. 10 della Legge 212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997; -) illegittimità della pretesa impositiva errori di calcolo presenti nell'avviso di accertamento impugnato;
-) illegittimità dell'avviso di accertamento – violazione art.1, comma 87, della Legge
28 Dicembre 1995, n.549.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via preliminare, in via cautelare, che fosse accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
-) nel merito che fosse annullato totalmente l'avviso di accertamento n.15L - 53812 del 04/11/2020 emesso dal Comune di San Pietro Vernotico per I.M.U. 2015 perché del tutto illegittimo e infondato;
-) in subordine che fosse ridotto sensibilmente l'importo accertato;
-) in estremo subordine, che fossero non ritenute applicabili o ridotte sensibilmente le sanzioni illegittimamente irrogate;
-) che fosse condannato il Comune di San Pietro Vernotico alle spese del giudizio, ex art. 15 comma
2-ter. D.Lgs. n.546/92 con particolare riferimento al rimborso del contributo unificato nella misura di € 120,00 ed ai compensi, con distrazione al difensore, ex art. 93 primo comma c.p.c.-
Con Atto di Costituzione e Memoria Difensiva del 31/03/2021 si costituiva in giudizio il Comune di San Pietro
Vernotico con il quale nel contrastare punto per punto l'avverso ricorso concludeva per il rigetto dello stesso con vittoria di spese e compensi professionali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi con Sentenza n.349/2021 emessa in data 09/06/2021 rigettava il ricorso. Condannava la ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidavano in complessivi Euro 3.000,00 per compensi.
Proponeva appello la l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Nord Salento – sulla scorta dei seguenti motivi: 1) error in iudicando – erronea valutazione delle difese svolte dal contribuente – erronea interpretazione delle norme regolatrici l'IMU con riferimento agli immobili destinati ad “alloggi sociali” inesistenza della pretesa impositiva violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture
22/04/2008 per cui è prevista l'esenzione IMU ai sensi dell'art. 13, co.2 lett. B) del D.L. 201/2011, convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 22/12/2011, n.214 per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. 2) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni – non punibilità del contribuente – violazione dell'art.10 della Legge n.212 del 27/07/2000 (statuto dei diritti del contribuente) e dell'art.6 del D.Lgs. 472/1997.
Nelle conclusioni chiedeva: - in via preliminare che fosse nominato un CTU affinchè valutasse e dichiarasse se gli immobili compresi all'interno dell'avviso di accertamento siti nel comune di San Pietro Vernotico di proprietà della richiedente, avessero le caratteristiche di immobili sociali, così come previsti e disciplinati dalla normativa in materia, con conseguente esenzione dal pagamento IMU;
- che fosse annullata totalmente la sentenza impugnata, anche in relazione al capo relativo alla condanna alle spese di lite;
che la Corte si pronunciasse in relazione al merito del rapporto controverso sottoposto al vaglio e, che annullasse l'avviso di accertamento impugnato emesso dal Comune di San Pietro Vernotico per I.M.U. 2015 perché del tutto illegittimo e infondato;
- in estremo subordine che fossero non ritenute applicabili o ridotte sensibilmente le sanzioni illegittimamente irrogate e/o che fosse ridotto l'importo dell'avviso di accertamento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di primo grado e secondo grado, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Il Comune di San Pietro Vernotico si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 26/02/2025 con le quali nel contrastare punto per punto l'appello proposto chiedeva il rigetto dello stesso con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento, per le motivazioni ivi contenute, è meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è relativo all'anno di imposta 2015 ed è riferito al mancato versamento dell'imposta IMU in favore del Comune di San Pietro Vernotico per immobili assegnati dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento quali alloggi sociali (ex DM 22 Aprile 2008).
Gli immobili in questione devono ritenersi esenti da IMU in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale, non avendo l'ente locale (in capo al quale vi era l'onere della prova) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 22/04/2021 - Cass. 31/05/2018). Ed invero il Comune aveva la possibilità di offrire elementi di segno contrario facilmente acquisibili tenuto conto che gli alloggi sociali sono assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle medesime amministrazioni comunali. Ed inoltre il fine della legge regionale è proprio quello di assicurare il diritto sociale dell'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa.
In particolare per l'anno di imposta oggetto di accertamento la prevalente giurisprudenza esclude l'imposizione ai fini IMU degli alloggi in questione. Tanto è avvenuto in ragione del fatto che vi è stata una sostanziale equiparazione degli alloggi c.d. sociali all'abitazione principale e, per converso, è stata estesa anche a tali alloggi l'esenzione IMU prevista per la c.d. prima casa, in ragione della natura “sociale” degli immobili finalizzati a garantire il diritto primario all'abitazione nelle situazioni di disagio sociale ed economico.
Di conseguenza illegittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1081/2022 depositato il 05/05/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare - - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Vernotico - Piazza Giovanni Falcone 72027 San Pietro Vernotico BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 349/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 02/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15 L 503812 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La contribuente insiste per l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del comune;
deposita la sentenza n. 162/2026 di questa Corte
Il rappresentante del Comune si riporta e, in via subordinata, in caso di accoglimento, chiede la compensazione delle spese.
La contribuente insiste per la condanna alle spese del comune e l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.15L-503812 del 04/11/2020, – IMU 2015 – notificato in data 17/12/2020 emesso dal Comune di San Pietro Vernotico - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Brindisi l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Nord Salento – sulla scorta dei seguenti motivi: -) illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato – inesistenza e falsa applicazione del decreto del ministero delle infrastrutture 22 Aprile 2008 per cui era prevista l'esenzione I.M.U. ai sensi dell'art.13, co.2, lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22/12/2011, n. 214 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
-) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni – non punibilità del contribuente – violazione dell'art. 10 della Legge 212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997; -) illegittimità della pretesa impositiva errori di calcolo presenti nell'avviso di accertamento impugnato;
-) illegittimità dell'avviso di accertamento – violazione art.1, comma 87, della Legge
28 Dicembre 1995, n.549.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via preliminare, in via cautelare, che fosse accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
-) nel merito che fosse annullato totalmente l'avviso di accertamento n.15L - 53812 del 04/11/2020 emesso dal Comune di San Pietro Vernotico per I.M.U. 2015 perché del tutto illegittimo e infondato;
-) in subordine che fosse ridotto sensibilmente l'importo accertato;
-) in estremo subordine, che fossero non ritenute applicabili o ridotte sensibilmente le sanzioni illegittimamente irrogate;
-) che fosse condannato il Comune di San Pietro Vernotico alle spese del giudizio, ex art. 15 comma
2-ter. D.Lgs. n.546/92 con particolare riferimento al rimborso del contributo unificato nella misura di € 120,00 ed ai compensi, con distrazione al difensore, ex art. 93 primo comma c.p.c.-
Con Atto di Costituzione e Memoria Difensiva del 31/03/2021 si costituiva in giudizio il Comune di San Pietro
Vernotico con il quale nel contrastare punto per punto l'avverso ricorso concludeva per il rigetto dello stesso con vittoria di spese e compensi professionali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi con Sentenza n.349/2021 emessa in data 09/06/2021 rigettava il ricorso. Condannava la ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidavano in complessivi Euro 3.000,00 per compensi.
Proponeva appello la l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Nord Salento – sulla scorta dei seguenti motivi: 1) error in iudicando – erronea valutazione delle difese svolte dal contribuente – erronea interpretazione delle norme regolatrici l'IMU con riferimento agli immobili destinati ad “alloggi sociali” inesistenza della pretesa impositiva violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture
22/04/2008 per cui è prevista l'esenzione IMU ai sensi dell'art. 13, co.2 lett. B) del D.L. 201/2011, convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 22/12/2011, n.214 per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. 2) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni – non punibilità del contribuente – violazione dell'art.10 della Legge n.212 del 27/07/2000 (statuto dei diritti del contribuente) e dell'art.6 del D.Lgs. 472/1997.
Nelle conclusioni chiedeva: - in via preliminare che fosse nominato un CTU affinchè valutasse e dichiarasse se gli immobili compresi all'interno dell'avviso di accertamento siti nel comune di San Pietro Vernotico di proprietà della richiedente, avessero le caratteristiche di immobili sociali, così come previsti e disciplinati dalla normativa in materia, con conseguente esenzione dal pagamento IMU;
- che fosse annullata totalmente la sentenza impugnata, anche in relazione al capo relativo alla condanna alle spese di lite;
che la Corte si pronunciasse in relazione al merito del rapporto controverso sottoposto al vaglio e, che annullasse l'avviso di accertamento impugnato emesso dal Comune di San Pietro Vernotico per I.M.U. 2015 perché del tutto illegittimo e infondato;
- in estremo subordine che fossero non ritenute applicabili o ridotte sensibilmente le sanzioni illegittimamente irrogate e/o che fosse ridotto l'importo dell'avviso di accertamento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di primo grado e secondo grado, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Il Comune di San Pietro Vernotico si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 26/02/2025 con le quali nel contrastare punto per punto l'appello proposto chiedeva il rigetto dello stesso con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento, per le motivazioni ivi contenute, è meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è relativo all'anno di imposta 2015 ed è riferito al mancato versamento dell'imposta IMU in favore del Comune di San Pietro Vernotico per immobili assegnati dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – Nord Salento quali alloggi sociali (ex DM 22 Aprile 2008).
Gli immobili in questione devono ritenersi esenti da IMU in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale, non avendo l'ente locale (in capo al quale vi era l'onere della prova) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche di cui al DM 22 aprile 2008, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 22/04/2021 - Cass. 31/05/2018). Ed invero il Comune aveva la possibilità di offrire elementi di segno contrario facilmente acquisibili tenuto conto che gli alloggi sociali sono assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle medesime amministrazioni comunali. Ed inoltre il fine della legge regionale è proprio quello di assicurare il diritto sociale dell'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa.
In particolare per l'anno di imposta oggetto di accertamento la prevalente giurisprudenza esclude l'imposizione ai fini IMU degli alloggi in questione. Tanto è avvenuto in ragione del fatto che vi è stata una sostanziale equiparazione degli alloggi c.d. sociali all'abitazione principale e, per converso, è stata estesa anche a tali alloggi l'esenzione IMU prevista per la c.d. prima casa, in ragione della natura “sociale” degli immobili finalizzati a garantire il diritto primario all'abitazione nelle situazioni di disagio sociale ed economico.
Di conseguenza illegittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.