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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 978/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 978/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DALLE VEDOVE MORENO e dell'avv., elettivamente domiciliato PRESSO
AVV.FLAMIGNI GIAN GIACOMO CORSO GARIBALDI N. 36 FORLI' presso il difensore avv. DALLE VEDOVE MORENO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASOLI Controparte_1 P.IVA_2 EMANUELE e dell'avv., elettivamente domiciliato in C/O AVV. C. ARCURI - VIA FIUME MONTONE ABB.TO N. 280 48124 RAVENNA - FRAZ. BORGO MONTONE presso il difensore avv. MASOLI EMANUELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione di udienza del
3.7.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 126/2021 RG n. 293/2021, emesso in data 15.5.2021, con il quale è stato intimato a il Parte_2 pagamento della somma di € 25.693,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento della fattura n. 278/2020 quale prezzo della vendita di con Parte_3 relativi accessori, oggetto del contratto di compravendita del
9.2.2021 e successiva integrazione, intervenuta tra le parti.
2. La ha proposto opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo eccependo in particolare che:
- di aver concluso un contratto con la società opposta per l'acquisto di un macchinario tosaerba modello “Tornado 1400 Professional”;
- nel mese di settembre 2019, in attesa della consegna del tosaerba, le parti hanno concordato di effettuare una prova nel vigneto con una macchina che avrebbe dovuto essere identica a quella acquistata;
- in data 9.5.2021, l'opposta consegnava la macchina e l'opponente richiedeva di effettuare una prova di funzionamento: all'esito della prova il tosaerba non raggiugeva le medesime prestazioni della macchina provata nel settembre 2019;
- in particolare, la macchina consegnata aveva una velocità di lavoro inferiore rispetto alla macchina di cui alla prova ed anche rispetto alla scheda tecnica reperibile sul sito della società opposta;
- in ragione dei vizi riscontrati al momento della consegna, ha quindi rifiutato la consegna e si è rifiutata di pagare il saldo del prezzo (art. 1460 c.c.)
Ha inoltre dedotto che parte opposta ha agito in via monitoria per un credito non ancora esigibile poiché le parti avevano concordato che il saldo del prezzo sarebbe avvenuto entro 60 giorni dalla consegna;
non essendoci stata la consegna, il credito non risulta esigibile.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo stante l'inadempimento della società venditrice e l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria.
3. Si è ritualmente costituita prendendo Controparte_1 posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha negato che la macchina consegnata non avesse le caratteristiche pattuite e, quanto all'inesigibilità del credito, ha affermato che la mancata consegna del macchinario è dipesa esclusivamente dall'illegittimo rifiuto della società opponente di prendere in consegna il macchinario.
4. In data 20.10.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto sulla scorta del seguente rilievo: “allo stato degli atti il lamentato difetto di funzionamento della macchina tosaerba non può ritenersi provato, e deve pertanto ritenersi ingiustificato il rifiuto della società opponente di prendere in consegna il bene compravenduto alla data del 09/05/2020 e di pagare la rata di prezzo dovuta alla consegna, con conseguente decadenza dal beneficio del termine previsto contrattualmente per il saldo”.
La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 13.11.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice. 5. L'opposizione è infondata.
È pacifico e non contestato che le parti, in data 09.02.2019, hanno concluso un contratto avente ad oggetto la fornitura di un TOSAERBA
DOPPIO MOD. TORNADO 1400 PROFESSIONAL al prezzo di € 19.000,00 oltre
IVA (doc. all. 1 ricorso monitorio).
In data 6.06.2019 (docc.ti 2-3), il predetto contratto è stato integrato con l'aggiunta di ulteriori accessori al prezzo di euro di € 4.000,00 oltre iva da aggiungersi alla somma già stabilita con l'ordine del 09.02.2019.
In data 8.5.2020, la società opposta ha consegnato la macchina completa dei propri accessori alla società opponente.
La società opponente si è rifiutata di prendere in consegna il bene in quanto privo delle caratteristiche pattuite.
La società opposta ha quindi agito in via monitoria per il pagamento del saldo del prezzo di acquisito pari ad euro 25.693,00.
La società opponente si è opposta alla ingiunzione di pagamento, lamentando l'esistenza di vizi e difetti del macchinario. In particolare, sostiene che il macchinario consegnato dalla società venditrice opposta nel maggio 2020 avesse una velocità di lavoro inferiore rispetto a quella del tosaerba oggetto di prova, avvenuta nel settembre del 2019.
6. L'esistenza di vizi e difetti invocati dalla società opponente è stata oggetto di apposita consulenza tecnica.
In particolare, al Consulente è stato chiesto di accertare
“l'asserita difettosità della macchina tosaerba oggetto del contratto di compravendita del 09/02/2019 sotto il profilo della velocità di lavoro che essa è in grado di raggiungere e della corrispondenza di tale velocità alle caratteristiche prestazionali che la macchina deve possedere in base alle previsioni contrattuali”
Il CTU ha svolto le proprie considerazioni avendo in considerazione tre elementi principali: la descrizione del contesto;
metodi e procedure di valutazione, risultati.
Gli accertamenti sono stati condotti anche attraverso l'esecuzione di prove in campo. In particolare, quanto al contesto di operatività del macchinario, il CTU ha osservato che: “il giorno 01 giugno 2023 presso l'azienda agricola Turricchia Matteo di Imola (Bo) in un vigneto di 20 anni di età di superficie pari a 6 ettari posto in via Bicocca, si è stata svolta, concordata ed con le Parti ed in loro presenza, una prova di valutazione delle performance di macchina operatrice tagliaerba marca Falconero modello Tornado 1400 Evolution identificato da
Matricola n. 5000945 costruita nel 2020 (Figura 1). La macchina ad azionamento idraulico con sistema di taglio a lame rotative ed elementi rientranti su entrambi i lati dotati di spazzolatori anteriori
L'operatrice era azionata da trattrice agricola marca CP_2 modello T4.110F in versione frutteto 4rm con potenza motrice pari a
89kW. Presenti all'evento i Consulenti delle parti, il Sig. Pt_1 il proprietario dell'azienda e personale tecnico di . Controparte_1
Il vigneto di cui alla figura 3 presenta sesto pari a 2,8 metri fra le file ed 1 m fra le piante e risulta composto da tre settori principali caratterizzati da 45 filari di lunghezza pari a 200 metri
(settore nord), 28 filari di lunghezza pari a 268 metri (settore centrale) e 32 filari di lunghezza pari a 170 metri (Settore sud); solo i settori nord e centro sono adiacenti alla strada principale, il settore sud rimane dietro ad una abitazione esterna.”.
Quanto ai metodi ed alle procedure di valutazione il CTU ha rilevato che: “Le prestazioni della macchina sono state valutate attraverso lo studio dei tempi di lavoro secondo gli standard metodologici internazionali dell'American Society of Agricultural and Biological
Engineers (2-3) per la valutazione dell'efficienza di macchine impianti ed attrezzature agricole e loro cantieri a diverso grado di complessità ( . Parte_4
Per lo scopo sono stati registrati i tempi di lavoro, compresi eventuali tempi accessori per la regolazione della macchina, svolte di bordo campo ed imprevisti dovuti ad eventi accidentali.
Preliminarmente ai test sono state individuate aree specifiche di monitoraggio da valutare prima e dopo il passaggio della macchina per la valutazione del lavoro svolto. Tali aree sono state caratterizzate fotograficamente nei singoli filari di prova.
L'intera documentazione fotografica, non solo quella allegata, rimarrà disponibile per tutti gli approfondimenti necessari legati alla caratterizzazione delle infestanti, densità e livello di sviluppo rispetto alla coltura principale.
Per il test sono state individuate e discusse con i presenti 4 velocità di lavoro preventivamente definite “teoriche” cioè impostate dalla trattrice utilizzata attraverso il tachimetro di bordo e successivamente verificate per caratterizzare l'operatività degli elementi specifici di lavoro legati all'uso della macchina.
Le diverse velocità individuate hanno lo scopo di permettere lo studio delle diverse finalità di prova sia di valutazione dello sfalcio dell'area interfilare, cioè compresa fra due filari adiacenti, sia per le aree interceppo, considerata area fra i fusti delle piante entro cui operano i dispositivi rientranti laterali della macchina:
Le velocità teoriche individuate sono:
Velocità 1 (5 km/h);
Velocità 2 (8 km/h);
Velocità 3 (10 km/h);
Velocità 4 (4 km/h).
Per quanto riguarda il settaggio della trattrice utilizzata come regime motore si è scelto quello in grado di conferire la velocità di rotazione della Presa di Potenza pari a 540 giri/min indicati dal costruttore, la versione Eco è ottenuta a 1535 rpm, per rispettare il regime 540 Standard consigliato dal Costruttore si è impostato il regime motore della trattrice a 1600 giri minuto.
Quanto infine ai risultati, il CTU ha accerto che: “: “Nell'ambito dei test effettuati la macchina ha presentato valori di efficienza ordinari nel contesto della tipologia di macchina operatrice e del principio funzionale adottato (lame rotanti su asse verticale), senza presentare difettosità specifiche, alcuni limiti, tipici della categoria alle velocità più elevate (10 km/h), non dovuti agli organi di taglio ma ai sistemi di controllo interceppo ed alla loro movimentazione in ingresso ed uscita dai filari, si può precisare come anche le spazzole accessorie presenti anteriormente agli elementi interceppo passano avere minor efficienza su piante monocotiledonari sviluppate rispetto a quelle dicotiledonari a foglia larga per minor presenza di punti di contrasto con i flagelli
(una foglia stretta può sfuggire meglio di una di maggior sezione).
Il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n.
5229/11).
Quanto al verbale delle operazioni peritali del 23.1.2021 di cui il difensore di parte opponente denuncia la nullità, è sufficiente osservare, come è possibile ricavare dalle esplicite dichiarazioni del CTP di parte opponente (pp.
6-7 delle osservazioni), che non vi
è incertezza né sulla descrizione delle operazioni svolte né su chi fossero i soggetti presenti, sicché trattasi di mere irregolarità formali, prive di ricadute sul contradditorio e sul valore degli accertamenti peritali condotti e delle conclusioni cui il CTU è giunto.
6.1 Deve pertanto concludersi che le doglianze della società attrice opponente, concentrata sui vizi del macchinario relativa alla velocità di taglio, non hanno trovato riscontro, essendo emerso che il macchinario fornito ha, in sostanza, valori di efficienza ordinari.
Segue da ciò, che la società opponente è tenuta al pagamento del saldo del prezzo pattuito, azionato in via monitoria. 7. La società opponente ha sostenuto che al momento dell'introduzione del ricorso monitorio il credito in capo alla società opposta non fosse esigibile.
Ciò in quanto, le previsioni contrattuali prevedevano che il saldo del prezzo da parte dell'acquirente dovesse avvenire a 60 giorni dalla consegna del macchinario, mentre, nel caso di specie, non vi
è stata consegna, dato che l'opponente si è rifiutata di prendere in consegna il bene.
Sul punto, valga osservare che parte venditrice ha assolto la propria obbligazione consegnando il bene all'acquirente in data 8.5.2020.
La società venditrice si è infatti recata, secondo le previsioni contrattuali, al domicilio del creditore-acquirente – la circostanza
è pacifica essendo ammessa da entrambe le parti – con il macchinario.
Parte acquirente ha rifiutato di prendere in consegna il macchinario in modo illegittimo alla luce degli accertamenti peritali sopra richiamati: il macchinario infatti non presentava i difetti lamentati.
Parte venditrice ha diritto pertanto al saldo del macchinario, avendo assolto la propria obbligazione di consegna del macchinario;
diritto di credito che era esigibile al momento dell'introduzione del ricorso monitorio in data 1.2.2021 quando erano già decorsi i sessanta giorni dalla consegna del macchinario.
8. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto merita conferma.
9. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
Parte_2
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste integralmente a carico di Parte_2 Vanno rimborsate inoltre le spese di CTP sostenute dalla società opposta (doc. all. alle note in sostituzione di udienza del 2.7.2024) limitatamente ad euro 500 di cui alla sola fattura quietanzata che dà prova dell'effettivo esborso sostenuto.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) RESPINGE l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 126/2021 RG n. 293/2021, emesso in data 15.2.2021
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA in persona del legale Parte_2 rappresentante a rifondere le spese di lite del presente giudizio a in persona del legale Controparte_1 rappresentante la somma di euro 4.000 per compensi, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre spese di CTP pari ad euro 500;
3) PONE definitivamente le spese di CTU a carico di
[...]
Parte_2
- RIGETTA nel resto
Ravenna, 03/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 978/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DALLE VEDOVE MORENO e dell'avv., elettivamente domiciliato PRESSO
AVV.FLAMIGNI GIAN GIACOMO CORSO GARIBALDI N. 36 FORLI' presso il difensore avv. DALLE VEDOVE MORENO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASOLI Controparte_1 P.IVA_2 EMANUELE e dell'avv., elettivamente domiciliato in C/O AVV. C. ARCURI - VIA FIUME MONTONE ABB.TO N. 280 48124 RAVENNA - FRAZ. BORGO MONTONE presso il difensore avv. MASOLI EMANUELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione di udienza del
3.7.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 126/2021 RG n. 293/2021, emesso in data 15.5.2021, con il quale è stato intimato a il Parte_2 pagamento della somma di € 25.693,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento della fattura n. 278/2020 quale prezzo della vendita di con Parte_3 relativi accessori, oggetto del contratto di compravendita del
9.2.2021 e successiva integrazione, intervenuta tra le parti.
2. La ha proposto opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo eccependo in particolare che:
- di aver concluso un contratto con la società opposta per l'acquisto di un macchinario tosaerba modello “Tornado 1400 Professional”;
- nel mese di settembre 2019, in attesa della consegna del tosaerba, le parti hanno concordato di effettuare una prova nel vigneto con una macchina che avrebbe dovuto essere identica a quella acquistata;
- in data 9.5.2021, l'opposta consegnava la macchina e l'opponente richiedeva di effettuare una prova di funzionamento: all'esito della prova il tosaerba non raggiugeva le medesime prestazioni della macchina provata nel settembre 2019;
- in particolare, la macchina consegnata aveva una velocità di lavoro inferiore rispetto alla macchina di cui alla prova ed anche rispetto alla scheda tecnica reperibile sul sito della società opposta;
- in ragione dei vizi riscontrati al momento della consegna, ha quindi rifiutato la consegna e si è rifiutata di pagare il saldo del prezzo (art. 1460 c.c.)
Ha inoltre dedotto che parte opposta ha agito in via monitoria per un credito non ancora esigibile poiché le parti avevano concordato che il saldo del prezzo sarebbe avvenuto entro 60 giorni dalla consegna;
non essendoci stata la consegna, il credito non risulta esigibile.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo stante l'inadempimento della società venditrice e l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria.
3. Si è ritualmente costituita prendendo Controparte_1 posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha negato che la macchina consegnata non avesse le caratteristiche pattuite e, quanto all'inesigibilità del credito, ha affermato che la mancata consegna del macchinario è dipesa esclusivamente dall'illegittimo rifiuto della società opponente di prendere in consegna il macchinario.
4. In data 20.10.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto sulla scorta del seguente rilievo: “allo stato degli atti il lamentato difetto di funzionamento della macchina tosaerba non può ritenersi provato, e deve pertanto ritenersi ingiustificato il rifiuto della società opponente di prendere in consegna il bene compravenduto alla data del 09/05/2020 e di pagare la rata di prezzo dovuta alla consegna, con conseguente decadenza dal beneficio del termine previsto contrattualmente per il saldo”.
La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 13.11.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice. 5. L'opposizione è infondata.
È pacifico e non contestato che le parti, in data 09.02.2019, hanno concluso un contratto avente ad oggetto la fornitura di un TOSAERBA
DOPPIO MOD. TORNADO 1400 PROFESSIONAL al prezzo di € 19.000,00 oltre
IVA (doc. all. 1 ricorso monitorio).
In data 6.06.2019 (docc.ti 2-3), il predetto contratto è stato integrato con l'aggiunta di ulteriori accessori al prezzo di euro di € 4.000,00 oltre iva da aggiungersi alla somma già stabilita con l'ordine del 09.02.2019.
In data 8.5.2020, la società opposta ha consegnato la macchina completa dei propri accessori alla società opponente.
La società opponente si è rifiutata di prendere in consegna il bene in quanto privo delle caratteristiche pattuite.
La società opposta ha quindi agito in via monitoria per il pagamento del saldo del prezzo di acquisito pari ad euro 25.693,00.
La società opponente si è opposta alla ingiunzione di pagamento, lamentando l'esistenza di vizi e difetti del macchinario. In particolare, sostiene che il macchinario consegnato dalla società venditrice opposta nel maggio 2020 avesse una velocità di lavoro inferiore rispetto a quella del tosaerba oggetto di prova, avvenuta nel settembre del 2019.
6. L'esistenza di vizi e difetti invocati dalla società opponente è stata oggetto di apposita consulenza tecnica.
In particolare, al Consulente è stato chiesto di accertare
“l'asserita difettosità della macchina tosaerba oggetto del contratto di compravendita del 09/02/2019 sotto il profilo della velocità di lavoro che essa è in grado di raggiungere e della corrispondenza di tale velocità alle caratteristiche prestazionali che la macchina deve possedere in base alle previsioni contrattuali”
Il CTU ha svolto le proprie considerazioni avendo in considerazione tre elementi principali: la descrizione del contesto;
metodi e procedure di valutazione, risultati.
Gli accertamenti sono stati condotti anche attraverso l'esecuzione di prove in campo. In particolare, quanto al contesto di operatività del macchinario, il CTU ha osservato che: “il giorno 01 giugno 2023 presso l'azienda agricola Turricchia Matteo di Imola (Bo) in un vigneto di 20 anni di età di superficie pari a 6 ettari posto in via Bicocca, si è stata svolta, concordata ed con le Parti ed in loro presenza, una prova di valutazione delle performance di macchina operatrice tagliaerba marca Falconero modello Tornado 1400 Evolution identificato da
Matricola n. 5000945 costruita nel 2020 (Figura 1). La macchina ad azionamento idraulico con sistema di taglio a lame rotative ed elementi rientranti su entrambi i lati dotati di spazzolatori anteriori
L'operatrice era azionata da trattrice agricola marca CP_2 modello T4.110F in versione frutteto 4rm con potenza motrice pari a
89kW. Presenti all'evento i Consulenti delle parti, il Sig. Pt_1 il proprietario dell'azienda e personale tecnico di . Controparte_1
Il vigneto di cui alla figura 3 presenta sesto pari a 2,8 metri fra le file ed 1 m fra le piante e risulta composto da tre settori principali caratterizzati da 45 filari di lunghezza pari a 200 metri
(settore nord), 28 filari di lunghezza pari a 268 metri (settore centrale) e 32 filari di lunghezza pari a 170 metri (Settore sud); solo i settori nord e centro sono adiacenti alla strada principale, il settore sud rimane dietro ad una abitazione esterna.”.
Quanto ai metodi ed alle procedure di valutazione il CTU ha rilevato che: “Le prestazioni della macchina sono state valutate attraverso lo studio dei tempi di lavoro secondo gli standard metodologici internazionali dell'American Society of Agricultural and Biological
Engineers (2-3) per la valutazione dell'efficienza di macchine impianti ed attrezzature agricole e loro cantieri a diverso grado di complessità ( . Parte_4
Per lo scopo sono stati registrati i tempi di lavoro, compresi eventuali tempi accessori per la regolazione della macchina, svolte di bordo campo ed imprevisti dovuti ad eventi accidentali.
Preliminarmente ai test sono state individuate aree specifiche di monitoraggio da valutare prima e dopo il passaggio della macchina per la valutazione del lavoro svolto. Tali aree sono state caratterizzate fotograficamente nei singoli filari di prova.
L'intera documentazione fotografica, non solo quella allegata, rimarrà disponibile per tutti gli approfondimenti necessari legati alla caratterizzazione delle infestanti, densità e livello di sviluppo rispetto alla coltura principale.
Per il test sono state individuate e discusse con i presenti 4 velocità di lavoro preventivamente definite “teoriche” cioè impostate dalla trattrice utilizzata attraverso il tachimetro di bordo e successivamente verificate per caratterizzare l'operatività degli elementi specifici di lavoro legati all'uso della macchina.
Le diverse velocità individuate hanno lo scopo di permettere lo studio delle diverse finalità di prova sia di valutazione dello sfalcio dell'area interfilare, cioè compresa fra due filari adiacenti, sia per le aree interceppo, considerata area fra i fusti delle piante entro cui operano i dispositivi rientranti laterali della macchina:
Le velocità teoriche individuate sono:
Velocità 1 (5 km/h);
Velocità 2 (8 km/h);
Velocità 3 (10 km/h);
Velocità 4 (4 km/h).
Per quanto riguarda il settaggio della trattrice utilizzata come regime motore si è scelto quello in grado di conferire la velocità di rotazione della Presa di Potenza pari a 540 giri/min indicati dal costruttore, la versione Eco è ottenuta a 1535 rpm, per rispettare il regime 540 Standard consigliato dal Costruttore si è impostato il regime motore della trattrice a 1600 giri minuto.
Quanto infine ai risultati, il CTU ha accerto che: “: “Nell'ambito dei test effettuati la macchina ha presentato valori di efficienza ordinari nel contesto della tipologia di macchina operatrice e del principio funzionale adottato (lame rotanti su asse verticale), senza presentare difettosità specifiche, alcuni limiti, tipici della categoria alle velocità più elevate (10 km/h), non dovuti agli organi di taglio ma ai sistemi di controllo interceppo ed alla loro movimentazione in ingresso ed uscita dai filari, si può precisare come anche le spazzole accessorie presenti anteriormente agli elementi interceppo passano avere minor efficienza su piante monocotiledonari sviluppate rispetto a quelle dicotiledonari a foglia larga per minor presenza di punti di contrasto con i flagelli
(una foglia stretta può sfuggire meglio di una di maggior sezione).
Il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n.
5229/11).
Quanto al verbale delle operazioni peritali del 23.1.2021 di cui il difensore di parte opponente denuncia la nullità, è sufficiente osservare, come è possibile ricavare dalle esplicite dichiarazioni del CTP di parte opponente (pp.
6-7 delle osservazioni), che non vi
è incertezza né sulla descrizione delle operazioni svolte né su chi fossero i soggetti presenti, sicché trattasi di mere irregolarità formali, prive di ricadute sul contradditorio e sul valore degli accertamenti peritali condotti e delle conclusioni cui il CTU è giunto.
6.1 Deve pertanto concludersi che le doglianze della società attrice opponente, concentrata sui vizi del macchinario relativa alla velocità di taglio, non hanno trovato riscontro, essendo emerso che il macchinario fornito ha, in sostanza, valori di efficienza ordinari.
Segue da ciò, che la società opponente è tenuta al pagamento del saldo del prezzo pattuito, azionato in via monitoria. 7. La società opponente ha sostenuto che al momento dell'introduzione del ricorso monitorio il credito in capo alla società opposta non fosse esigibile.
Ciò in quanto, le previsioni contrattuali prevedevano che il saldo del prezzo da parte dell'acquirente dovesse avvenire a 60 giorni dalla consegna del macchinario, mentre, nel caso di specie, non vi
è stata consegna, dato che l'opponente si è rifiutata di prendere in consegna il bene.
Sul punto, valga osservare che parte venditrice ha assolto la propria obbligazione consegnando il bene all'acquirente in data 8.5.2020.
La società venditrice si è infatti recata, secondo le previsioni contrattuali, al domicilio del creditore-acquirente – la circostanza
è pacifica essendo ammessa da entrambe le parti – con il macchinario.
Parte acquirente ha rifiutato di prendere in consegna il macchinario in modo illegittimo alla luce degli accertamenti peritali sopra richiamati: il macchinario infatti non presentava i difetti lamentati.
Parte venditrice ha diritto pertanto al saldo del macchinario, avendo assolto la propria obbligazione di consegna del macchinario;
diritto di credito che era esigibile al momento dell'introduzione del ricorso monitorio in data 1.2.2021 quando erano già decorsi i sessanta giorni dalla consegna del macchinario.
8. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto merita conferma.
9. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
Parte_2
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste integralmente a carico di Parte_2 Vanno rimborsate inoltre le spese di CTP sostenute dalla società opposta (doc. all. alle note in sostituzione di udienza del 2.7.2024) limitatamente ad euro 500 di cui alla sola fattura quietanzata che dà prova dell'effettivo esborso sostenuto.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) RESPINGE l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 126/2021 RG n. 293/2021, emesso in data 15.2.2021
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA in persona del legale Parte_2 rappresentante a rifondere le spese di lite del presente giudizio a in persona del legale Controparte_1 rappresentante la somma di euro 4.000 per compensi, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre spese di CTP pari ad euro 500;
3) PONE definitivamente le spese di CTU a carico di
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Parte_2
- RIGETTA nel resto
Ravenna, 03/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni