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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/04/2024, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1026/2023 promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambe rappresentati e difesi dall'avv. Giromini Francesco e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 516/2023 (passata in giudicato) questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni di ricorso. Poiché nell'atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., è stata formulata anche la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, la causa è stata rimessa sul ruolo, in attesa de decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni. L'udienza prevista per la nuova comparizione personale dei coniugi, a seguito di apposita istanza, è stata sostituita con il deposito di note scritte.
Nelle note depositate in data 6.3.2024 le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare e di non aver nel frattempo ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale. A seguito dell'ordinanza collegiale del 14.3.2024, le parti hanno chiarito di aver da tempo trasferito la propria residenza in altro luogo rispetto alla casa familiare e hanno dunque insistito per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni (cfr. note di trattazione scritta del 9.4.2024):
1. I Sig.ri e dichiarando di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti rinunciano ciascuno ad ogni e qualunque assegno divorzile da parte dell'altro.-
2. I Sig.ri e dichiarando di non avere alcun bene in Parte_1 Parte_2 comunione e/o reciproche pendenze di debito credito rinunciano a qualsivoglia pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 10.09.2016 in Scanzano Jonico (MT), con atto trascritto nei registri Parte_2 dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2016, al Numero 12, Parte II Seria A;
omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità; dispone la compensazione delle spese di lite. Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 18.4.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani