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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2031/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'udienza del 18.01.2021, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2031 del Ruolo generale degli affari conteziosi civili dell'anno 2015
e promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di Parte_1 [...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_2 dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via
Trento e Trieste n. 29/31.
Attrice
CONTRO
(in proprio e in qualità di erede di ), rappresentati Controparte_1 Persona_1
e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Dario
Strozzieri, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Villa Rosa, Via Vignola n. 4
Convenuti
E
, quale erede di Controparte_2 Persona_1
Convenuta in riassunzione contumace
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da Controparte_3 [...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione, dall'Avv. CP_4
Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Trento e
Trieste n. 29/31.
Intervenuto ex art. 111 c.p.c. e attore in riassunzione
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società quale procuratrice Parte_1 della conveniva in giudizio e Parte_2 Persona_1 Controparte_1 affinché l'intestato Tribunale dichiarasse ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di pagina 1 di 5 costituzione del fondo patrimoniale del 24.05.2010 avente ad oggetto la costituzione nel fondo patrimoniale dell'immobile sito in Campli, Via del Monastero, censito al NCEU del Comune al foglio 42, part. 16, sub. 1.
2. Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano il Persona_1 Controparte_1 rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, perveniva allo scrivente Magistrato in data 23.01.2024 e con provvedimento del 3.04.2024 il processo veniva dichiarato interrotto in conseguenza del decesso di . Persona_1
4. Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.07.2024 la società Controparte_3 rappresentata da quale cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. vantato dalla Controparte_4
chiedeva la riassunzione del processo. Parte_2
Con ordinanza del 30.10.2024 – cui il provvedimento era stato rinviato per l'eventuale discussione ex art. 281sexies c.p.c. – il Giudice sul presupposto che nel caso di domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. gli eredi di sono litisconsorti necessari, ordinava Persona_1
l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. 5. All'udienza del 22.01.2025, validamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti di
(in relaziona alla quale, tuttavia, l'Avv. Strozzieri ha esibito formale rinuncia Controparte_2 all'eredità di , la causa viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. Persona_1
6. L'art. 2901 co. 1 c.c. prevede che «il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o
a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione».
Affinché possa essere accolta la domanda di revocazione – essendo impugnato un atto di costituzione del fondo patrimoniale (e, dunque, un atto a titolo gratuito, cfr, ex multis, Cass. civ., sez. 1, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3641) - devono, pertanto, ricorrere i seguenti presupposti.
6.1. In primo luogo, occorre la sussistenza di un credito, anche se soggetto a condizione o a termine ed anche se meramente eventuale, con la precisazione che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito” comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 15 novembre 2016, n. 23208).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che e Persona_1 Controparte_1 hanno rilasciato in data 31.08.2009 fideiussione in favore della a Parte_2 garanzia di tutte le obbligazioni che la società Memphis s.r.l. ha verso la suddetta banca (vd. doc.
9 allegato alla citazione).
pagina 2 di 5 Al riguardo costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901
c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va, infatti, apprezzata con riferimento al momento, dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 22 marzo 2013, n. 7250; Cass. civ., sez. 6, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9886).
6.2. In secondo luogo, occorre un atto di disposizione con il quale il debitore modifica il suo patrimonio, diminuendo l'attivo ovvero aumentando il passivo, quale è – nel caso di specie – l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 24.05.2010 nel quale è stato conferito l'immobile sito in
Campli, via del Monastero (meglio identificato in atti).
Sul punto parte convenuta ha eccepito che nel caso di specie non si è avuta alcuna alterazione del patrimonio del debitore in quanto, al momento del rilascio della garanzia fideiussoria,
non era proprietario di beni immobili ovvero di diritti reali immobiliari poi Persona_1 confluiti nel fondo patrimoniale, essendo questi stati acquisiti successivamente al rilascio della garanzia.
La tesi non merita condivisione in quanto, se è vero che ha acquistato i Persona_1
2/4 del diritto di proprietà sull'immobile in questione in data 19.05.2010 (ossia successivamente al rilascio della garanzia fideiussoria), egli ha acquistato il diritto di proprietà sul bene in oggetto in misura di 1/12 in forza di successione legittima di in data 22.04.2009 e per ulteriori Per_2
2/12 in forza di successione legittima di in data 16.03.2008, risultando – Persona_3 quindi – proprietario pro quota sul bene immobile poi conferito nel fondo patrimoniale già al momento del rilascio della fideiussione (vd. premesse dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, doc. 17 allegato alla citazione).
6.3. In terzo luogo, occorre il pericolo di danno (cd. eventus damni), nel senso che l'atto di disposizione del debitore deve creare un grave pregiudizio al creditore, rendendo più difficile ovvero più onerosa la soddisfazione del suo credito, con la precisazione che - come chiarito dalla prevalente giurisprudenza - non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore né è necessaria la prova di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale deve aver comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coatta del debito o da comprometterne la fruttuosità con la conseguenza che rileva anche una “variazione qualitativa” del patrimonio se tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori ( cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 29 marzo 1999, n. 2971; Cass. civ., sez. 3, 5 giugno 2000, n. 7452; Cass. civ., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896).
pagina 3 di 5 In punto di riparto dell'onere della prova, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, essendo onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. 3, 19 luglio 2018, n. 19207;
Cass. Civ., sez. 3, 27 ottobre 2015, n. 21808, Cass. Civ., sez. 1, 4 settembre 2009, Cass. Civ., sez.
3, 7 ottobre 2008, n. 24757 secondo cui “a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitor dimostrare- in applicazione del principio di vicinanza della prova- l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca”).
Nel caso di specie deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni nel senso così precisato in quanto, da un lato, a seguito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale,
[...]
e hanno sottratto alla garanzia creditoria la possibilità di aggredire Persona_1 Controparte_1 il bene immobile sopra indicato, e, dall'altro, parte convenuta non ha né allegato né provato la capienza del suo patrimonio residuo.
6.4. Infine, deve sussistere in capo al debitore la consapevolezza di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore (cd. scientia fraudis) prevedendo l'art. 2901 co. 1 n. 1 c.c. che il debitore deve conoscere «il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore» o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, occorre che «l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento».
Ritiene il Tribunale che parte attrice ha fornito la prova della cd. scientia fraudis, nel rispetto dei principi sopraesposti (vd. par.
4.1. della motivazione), la quale si desume dal fatto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato posto in essere dopo la costituzione della garanzia fideiussoria, anche considerando che il legale rappresentante della società Memphis s.r.l. è
[...]
parte convenuta del presente giudizio e coniuge di (vd. doc. 18 CP_1 Persona_1 allegato alla citazione).
7. Le spese seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte convenuta avendo rinunciato all'eredità (circostanza Controparte_1 Controparte_2 documentata solo all'odierna udienza, di talché nessuna colpa può essere ascritta a parte attrice in ordine alla sua chiamata in causa).
Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (pari al credito a tutela del quale si agisce in revocatoria, cfr. Cass. Civ., sez. 1,
17 marzo 2004, n. 5402; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 9 maggio 2014, n. 10089; Cass. Civ., sez.
3, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3697), della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale, si liquidano in € 9.142,00 (€ 2.552, 00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 2.127,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
(quale procuratrice di contro Parte_1 Parte_2
, e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
(rappresentata da ogni altra domanda ed eccezione CP_3 Controparte_4 disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
(rappresentata da e di (rappresentata da CP_5 Parte_1 Controparte_3
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 24.05.2010 (rep. n. 909, racc. Controparte_4
n. 501);
2) ordina al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e PCA come per legge.
Teramo, 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'udienza del 18.01.2021, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2031 del Ruolo generale degli affari conteziosi civili dell'anno 2015
e promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di Parte_1 [...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_2 dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via
Trento e Trieste n. 29/31.
Attrice
CONTRO
(in proprio e in qualità di erede di ), rappresentati Controparte_1 Persona_1
e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Dario
Strozzieri, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Villa Rosa, Via Vignola n. 4
Convenuti
E
, quale erede di Controparte_2 Persona_1
Convenuta in riassunzione contumace
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da Controparte_3 [...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione, dall'Avv. CP_4
Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Trento e
Trieste n. 29/31.
Intervenuto ex art. 111 c.p.c. e attore in riassunzione
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società quale procuratrice Parte_1 della conveniva in giudizio e Parte_2 Persona_1 Controparte_1 affinché l'intestato Tribunale dichiarasse ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di pagina 1 di 5 costituzione del fondo patrimoniale del 24.05.2010 avente ad oggetto la costituzione nel fondo patrimoniale dell'immobile sito in Campli, Via del Monastero, censito al NCEU del Comune al foglio 42, part. 16, sub. 1.
2. Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano il Persona_1 Controparte_1 rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, perveniva allo scrivente Magistrato in data 23.01.2024 e con provvedimento del 3.04.2024 il processo veniva dichiarato interrotto in conseguenza del decesso di . Persona_1
4. Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.07.2024 la società Controparte_3 rappresentata da quale cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. vantato dalla Controparte_4
chiedeva la riassunzione del processo. Parte_2
Con ordinanza del 30.10.2024 – cui il provvedimento era stato rinviato per l'eventuale discussione ex art. 281sexies c.p.c. – il Giudice sul presupposto che nel caso di domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. gli eredi di sono litisconsorti necessari, ordinava Persona_1
l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. 5. All'udienza del 22.01.2025, validamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti di
(in relaziona alla quale, tuttavia, l'Avv. Strozzieri ha esibito formale rinuncia Controparte_2 all'eredità di , la causa viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. Persona_1
6. L'art. 2901 co. 1 c.c. prevede che «il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o
a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione».
Affinché possa essere accolta la domanda di revocazione – essendo impugnato un atto di costituzione del fondo patrimoniale (e, dunque, un atto a titolo gratuito, cfr, ex multis, Cass. civ., sez. 1, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3641) - devono, pertanto, ricorrere i seguenti presupposti.
6.1. In primo luogo, occorre la sussistenza di un credito, anche se soggetto a condizione o a termine ed anche se meramente eventuale, con la precisazione che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito” comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 15 novembre 2016, n. 23208).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che e Persona_1 Controparte_1 hanno rilasciato in data 31.08.2009 fideiussione in favore della a Parte_2 garanzia di tutte le obbligazioni che la società Memphis s.r.l. ha verso la suddetta banca (vd. doc.
9 allegato alla citazione).
pagina 2 di 5 Al riguardo costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901
c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va, infatti, apprezzata con riferimento al momento, dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 22 marzo 2013, n. 7250; Cass. civ., sez. 6, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9886).
6.2. In secondo luogo, occorre un atto di disposizione con il quale il debitore modifica il suo patrimonio, diminuendo l'attivo ovvero aumentando il passivo, quale è – nel caso di specie – l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 24.05.2010 nel quale è stato conferito l'immobile sito in
Campli, via del Monastero (meglio identificato in atti).
Sul punto parte convenuta ha eccepito che nel caso di specie non si è avuta alcuna alterazione del patrimonio del debitore in quanto, al momento del rilascio della garanzia fideiussoria,
non era proprietario di beni immobili ovvero di diritti reali immobiliari poi Persona_1 confluiti nel fondo patrimoniale, essendo questi stati acquisiti successivamente al rilascio della garanzia.
La tesi non merita condivisione in quanto, se è vero che ha acquistato i Persona_1
2/4 del diritto di proprietà sull'immobile in questione in data 19.05.2010 (ossia successivamente al rilascio della garanzia fideiussoria), egli ha acquistato il diritto di proprietà sul bene in oggetto in misura di 1/12 in forza di successione legittima di in data 22.04.2009 e per ulteriori Per_2
2/12 in forza di successione legittima di in data 16.03.2008, risultando – Persona_3 quindi – proprietario pro quota sul bene immobile poi conferito nel fondo patrimoniale già al momento del rilascio della fideiussione (vd. premesse dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, doc. 17 allegato alla citazione).
6.3. In terzo luogo, occorre il pericolo di danno (cd. eventus damni), nel senso che l'atto di disposizione del debitore deve creare un grave pregiudizio al creditore, rendendo più difficile ovvero più onerosa la soddisfazione del suo credito, con la precisazione che - come chiarito dalla prevalente giurisprudenza - non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore né è necessaria la prova di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale deve aver comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coatta del debito o da comprometterne la fruttuosità con la conseguenza che rileva anche una “variazione qualitativa” del patrimonio se tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori ( cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, 29 marzo 1999, n. 2971; Cass. civ., sez. 3, 5 giugno 2000, n. 7452; Cass. civ., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896).
pagina 3 di 5 In punto di riparto dell'onere della prova, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, essendo onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. 3, 19 luglio 2018, n. 19207;
Cass. Civ., sez. 3, 27 ottobre 2015, n. 21808, Cass. Civ., sez. 1, 4 settembre 2009, Cass. Civ., sez.
3, 7 ottobre 2008, n. 24757 secondo cui “a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitor dimostrare- in applicazione del principio di vicinanza della prova- l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca”).
Nel caso di specie deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni nel senso così precisato in quanto, da un lato, a seguito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale,
[...]
e hanno sottratto alla garanzia creditoria la possibilità di aggredire Persona_1 Controparte_1 il bene immobile sopra indicato, e, dall'altro, parte convenuta non ha né allegato né provato la capienza del suo patrimonio residuo.
6.4. Infine, deve sussistere in capo al debitore la consapevolezza di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore (cd. scientia fraudis) prevedendo l'art. 2901 co. 1 n. 1 c.c. che il debitore deve conoscere «il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore» o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, occorre che «l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento».
Ritiene il Tribunale che parte attrice ha fornito la prova della cd. scientia fraudis, nel rispetto dei principi sopraesposti (vd. par.
4.1. della motivazione), la quale si desume dal fatto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato posto in essere dopo la costituzione della garanzia fideiussoria, anche considerando che il legale rappresentante della società Memphis s.r.l. è
[...]
parte convenuta del presente giudizio e coniuge di (vd. doc. 18 CP_1 Persona_1 allegato alla citazione).
7. Le spese seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte convenuta avendo rinunciato all'eredità (circostanza Controparte_1 Controparte_2 documentata solo all'odierna udienza, di talché nessuna colpa può essere ascritta a parte attrice in ordine alla sua chiamata in causa).
Le stesse, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (pari al credito a tutela del quale si agisce in revocatoria, cfr. Cass. Civ., sez. 1,
17 marzo 2004, n. 5402; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 9 maggio 2014, n. 10089; Cass. Civ., sez.
3, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3697), della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale, si liquidano in € 9.142,00 (€ 2.552, 00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 2.127,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
(quale procuratrice di contro Parte_1 Parte_2
, e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
(rappresentata da ogni altra domanda ed eccezione CP_3 Controparte_4 disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
(rappresentata da e di (rappresentata da CP_5 Parte_1 Controparte_3
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 24.05.2010 (rep. n. 909, racc. Controparte_4
n. 501);
2) ordina al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e PCA come per legge.
Teramo, 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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