Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2671 del 2025, proposto da
NA IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlotta Persico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
a) per ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 1661/2023 pubblicata il 28/09/2023 (RG n. 938/2023) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro ha accertato il diritto della docente NA MARIS, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; ha condannato il MIM ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente ;c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame; e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RO RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista dell’odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 800,00 (=ottocento/--) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO RN |
IL SEGRETARIO