Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 5273/2023
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata SECONDA SEZIONE CIVILE
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.M., dr.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5273 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: responsabilità contrattuale e risarcimento danni, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., sig. , con sede Parte_1 Parte_2
legale in Berceto – località Castellonchio, 33, rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Nouvenne ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec come da procura allegata in atti
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale in Torre del Greco via degli Incisori, 3, nonché la sig. , residente a CP_1
Torre del Greco, via Cupa S. Pietro, 9, nella sua qualità di socia accomandataria, elettivamente domiciliati in Livorno alla via Cateratte n. 90/6, presso lo studio dell'avv. Tiziana Merlini che li rappresenta e difende come da procura allegata in atti
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, l'attrice, come in epigrafe individuata, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la società in persona del Controparte_1
12.12.2015 e, per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari a 50.853,00 euro, ovvero, nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre condanna al pagamento dei corrispettivi per l'attività di direzione artistica svolta da essa Parte_1
dal mese di settembre 2023 al mese di gennaio 2024, da quantificarsi nel complessivo importo di euro
27.006,49. A tal fine, l'attrice deduceva che, in data 12.12.2015, stipulava con la “
[...]
un contratto di ingaggio per direzione artistica per la Controparte_1
realizzazione di spettacoli a bordo di n. 3 navi della MSC CRUISES S.A, con decorrenza dal
01.01.2016 al 31.12.2016; che, all'art. 5 veniva stabilito che “sino alla sottoscrizione del nuovo accordo, il contratto dovrà ritenersi tacitamente rinnovato per i medesimi termini e condizioni”; che tale contratto aveva avuto regolare esecuzione fino al mese di agosto dell'anno 2023, allorquando veniva comunicato alla convenuta che l'incarico sarebbe cessato al 31.08.2023; che, a seguito di tale comunicazione, parte attrice, in data 15.09.2023, inviava formale diffida alla convenuta, essendo stato il recesso comunicato in violazione del termine di almeno 150 giorni previsto in contratto ovvero con modalità difforme da quella contrattualmente prevista.
Radicatosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio la convenuta, la quale contestava in fatto e in diritto la domanda, chiedendone il rigetto.
Alla luce delle allegazioni documentali in atti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è passata in decisione all'udienza cartolare del 17.01.2025.
Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, analizzando il testo del contratto, si evince che, all'art. 23 dello stesso, le parti hanno stabilito la facoltà per le stesse di “recedere anticipatamente dall'accordo, entro un termine non inferiore a 120 giorni dalla data di cessazione del rapporto che dovrà essere espressamente indicato”.
Il successivo art. 24 del contratto disciplina, invece, l'ipotesi in cui una parte intenda manifestare la sua volontà di non proseguire nel rapporto contrattuale dopo la sua naturale scadenza (fissata alla data del
31.12.2016), rispettando il periodo di 150 giorni decorrente dalla data di scadenza del presente accordo.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti, la condotta della società convenuta appare legittima.
Ed invero, da una lettura teleologica dell'art. 23 e dal suo raffronto con il successivo art. 24, emerge chiaramente che si tratta di due clausole contrattuali che, sebbene, apparentemente, sembrano assurgere alla medesima funzione, celano, in realtà, diversa natura e, quindi, concernono aspetti funzionali diversi.
L'art. 23, correttamente richiamato da parte convenuta nella comunicazione di recesso del 25.09.23, si colloca, infatti, in un range temporale posteriore alla naturale scadenza del contratto, come fissato dalle parti;
mentre l'art. 24 regola le modalità e i termini circa la volontà di impedire la produzione degli effetti del contratto dopo la sua naturale scadenza (31.12.2016).
In altri termini, allorquando la parte contrattuale avesse voluto risolvere il contratto entro la data fissata per la sua naturale conclusione, impendendone il rinnovo tacito, avrebbe dovuto manifestare la suddetta volontà entro un termine non inferiore a 150 giorni. Ne consegue quindi che - in un arco temporale successivo alla sua naturale scadenza – e, quindi, nel corso del rapporto contrattuale tacitamente rinnovatosi annualmente, come nella specie - non può che trovare applicazione l'art. 23 del contratto.
Quanto poi alla forma con la quale doveva essere manifestata la volontà sottesa all'esercizio del recesso, l'art. 23 del presente contratto stabilisce che “la comunicazione dovrà essere inviata a mezzo posta raccomandata con a.r. e/o a mezzo posta certificata. In ogni caso la stessa dovrà essere anticipata anche a mezzo telefax e/o posta elettronica ordinaria”.
In una visione sistemica delle disposizioni codicistiche, l'art. 1352 cod. civ. introduce una presunzione di validità di conclusione del contratto mediante l'osservanza della forma convenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la presunzione inerente alla forma prevista all'art. 1352 c.c. è applicabile anche all'atto di recesso quale conseguenza di diritto della clausola contrattualmente stipulata dalle parti.” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 18414 del 9 luglio 2019).
Il recesso assurge a una funzione determinativa rispetto a contratti la cui durata è indeterminata.
Ebbene, nella specie, è documentato in atti che la società in data 25.09.2023, comunicava CP_1 all'attrice, a mezzo pec, il formale recesso dal contratto in oggetto, con decorrenza dalla data dal
25.01.2024 (v. doc. 3 all. al fascicolo di parte convenuta).
Pertanto, il recesso è stato regolarmente comunicato, come stabilito all'art. 23 del contratto;
né rileva, come sostiene parte attrice, l'inciso inserito nella stessa clausola, secondo cui la comunicazione doveva essere anticipata “in ogni caso, anche a mezzo telefax e/o posta elettronica ordinaria”, posto che dalla corrispondenza e-mail intervenuta tra le parti in data antecedente alla comunicazione formale del recesso (v. mail del 27.08.23 che rimanda alla discussione del 21.06.23), come tra l'altro riconosciuto dalla stessa attrice nella premessa dell'atto di citazione, emerge chiaramente la volontà della di CP_1
interrompere la relazione commerciale già prima della comunicazione formale del recesso, nel momento in cui detta società, evidentemente, valutava non più conveniente mantenere in piedi il rapporto con la , atteso che nella specie deve valutarsi solo se il recesso sia avvenuto Parte_1
legittimamente, nei tempi e con le modalità previste in contratto.
Il Giudice, invero, non è chiamato in questa sede a sindacare nel merito, oltre i limiti della mancata violazione della buona fede, una libera scelta imprenditoriale della CP_1
Pertanto, anche sotto il profilo della buona fede contrattuale non si ravvisa alcuna violazione nella scelta della convenuta di recedere dal contratto.
La domanda dell'attrice appare infondata anche sotto il profilo del risarcimento dei danni subiti non essendo gli stessi provati in alcun modo.
Parimenti, non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei corrispettivi per l'attività di direzione artistica svolta nel periodo di preavviso.
Ed invero, per tale periodo, emerge dagli atti che la ha emesso la fattura n. 39 del 27.08.23 e Parte_1 la fattura n. 43 dell'1.09.23, per le prestazioni svolte in favore di le quali risultano CP_1
regolarmente pagate dalla convenuta, come da bonifici prodotti in atti (v. doc.
4-7 all.ti al fascicolo di parte convenuta).
Anche sotto tale aspetto la domanda è risultata infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), tenuto conto del taglio eminentemente documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 5.810 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 14 aprile 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)