Art. 2.
Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880 , ed ogni altra disposizione contraria, o incompatibile con la presente legge casi di competenza.
Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880 , ed ogni altra disposizione contraria, o incompatibile con la presente legge casi di competenza.