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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 12933/2023 R.G. promosso da
, nata il [...] a San Paolo (SP) Brasile in [...] Parte_1
e, unitamente a nato l'[...] a [...] Parte_2
(PE), quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , nato Controparte_1
l'11/05/2010 a San Paolo (SP) Brasile, residenti in [...]2652 , Vila Prudente San Paolo (SP) Brasile;
, nato il [...] a [...] e Parte_3 residente in [...]2640 - Vila Prudente San Paolo (SP) Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra, ( ), presso lo studio del quale hanno C.F._1 eletto domicilio come da procura in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che la sig.ra
nata il [...] a [...]; e suo figlio minore Parte_1
nat l'11/05/2010 a San Paolo (SP) Brasile;
il sig. Controparte_1 Parte_3
nato il [...] a [...]; sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto
[...] discendenti legittimi dall'avo italiano sig. il quale, per i motivi tutti esposti in Persona_1 premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile de Comune di Stazzema (LU), competente Controparte_2 quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano di procedere alle Persona_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei
pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE sig.ri e di suo figlio minore Parte_1 Controparte_1 [...]
nonché dei loro atti di nascita e di matrimonio provvedendo, altresì, alle eventuali Parte_4 comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/11/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di cittadino italiano nato il [...] a [...], Persona_1 successivamente emigrato in Brasile dove, (noto anche come Persona_1 Persona_1
o , ha vissuto senza mai
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1 rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.6-7).
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 29/03/2024 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata in pari data al
[...]
presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il CP_2 convenuto non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
sul punto pur dovendosi ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_2 processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dal capostipite italiano per il tramite della di lui figlia nata in Persona_1 Persona_4
Brasile nel 1909 ed ivi unitasi di fatto con cittadino straniero, la quale, in forza delle leggi del tempo, non avrebbe potuto trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, nella fattispecie alla figlia nata anch'essa in epoca precostituzionale, della quale gli attori sono Per_5 rispettivamente nipote e bisnipoti.
Considerato che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, gli stessi hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In ordine al primo dei suddetti elementi appare opportuno evidenziare che, in base alla documentazione prodotta, contraeva matrimonio il Persona_1
23/10/1897 a San Paolo (SP) Brasile con e dalla loro unione nasceva il CP_3
07/10/1909 a San Paolo (SP) Brasile, la figlia (docc.8-9). Dall'unione di fatto Persona_4 fra quest'ultima e nasceva il 13/01/1942 a San Paolo (SP) Brasile, la Persona_6 figlia (doc.10). Per_5
Al riguardo si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è verificato un passaggio per via Persona_1 femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, è stata in grado di trasmettere Persona_4 la cittadinanza italiana alla figlia la quale, in mancanza di emergenze di segno Per_5 contrario, ha potuto trasmetterla ai suoi discendenti.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione, in base alla documentazione prodotta, regolarmente munita di apostille e tradotta, risulta che stingeva unione di fatto con Per_5
e dalla loro unione nasceva, il 29/03/1959 a Gália (SP) Brasile, Persona_7 la figlia come da dichiarazione unilaterale di maternità rilasciata dalla Persona_8 madre, (docc.11-12). stingeva unione di fatto dalla quale nasceva la Persona_8 ricorrente la quale, a seguito delle nozze contratte il 22/11/2008 in Parte_1
Brasile con passava a chiamarsi Parte_2 Parte_1
, (docc.13-14). Dalla loro unione sono nati gli altri due ricorrenti
[...] [...] il 20/06/1998 a San Paolo (SP) Brasile, (doc.15) e Parte_3 Controparte_1
l'11/05/2010 a San Paolo (SP) Brasile, (doc.16).
[...]
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite italiano non si è mai Persona_1 naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione in atti, (doc.7). pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE In ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha precisato che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI CAUSA le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non CP_4 supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, nata il [...] a [...],
[...] Controparte_1 nato l'[...] a [...] e , nato il Parte_3
20/06/1998 a San Paolo (SP) Brasile sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite, da Controparte_2 distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Morra dichiaratosi antistatario, che si liquidano in €.1.452,00 per compensi, €.545,00 per esborsi oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 2.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
pagina 7 di 7
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 12933/2023 R.G. promosso da
, nata il [...] a San Paolo (SP) Brasile in [...] Parte_1
e, unitamente a nato l'[...] a [...] Parte_2
(PE), quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , nato Controparte_1
l'11/05/2010 a San Paolo (SP) Brasile, residenti in [...]2652 , Vila Prudente San Paolo (SP) Brasile;
, nato il [...] a [...] e Parte_3 residente in [...]2640 - Vila Prudente San Paolo (SP) Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra, ( ), presso lo studio del quale hanno C.F._1 eletto domicilio come da procura in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che la sig.ra
nata il [...] a [...]; e suo figlio minore Parte_1
nat l'11/05/2010 a San Paolo (SP) Brasile;
il sig. Controparte_1 Parte_3
nato il [...] a [...]; sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto
[...] discendenti legittimi dall'avo italiano sig. il quale, per i motivi tutti esposti in Persona_1 premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile de Comune di Stazzema (LU), competente Controparte_2 quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano di procedere alle Persona_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei
pagina 1 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE sig.ri e di suo figlio minore Parte_1 Controparte_1 [...]
nonché dei loro atti di nascita e di matrimonio provvedendo, altresì, alle eventuali Parte_4 comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/11/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di cittadino italiano nato il [...] a [...], Persona_1 successivamente emigrato in Brasile dove, (noto anche come Persona_1 Persona_1
o , ha vissuto senza mai
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1 rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.6-7).
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 29/03/2024 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata in pari data al
[...]
presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il CP_2 convenuto non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
sul punto pur dovendosi ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_2 processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dal capostipite italiano per il tramite della di lui figlia nata in Persona_1 Persona_4
Brasile nel 1909 ed ivi unitasi di fatto con cittadino straniero, la quale, in forza delle leggi del tempo, non avrebbe potuto trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, nella fattispecie alla figlia nata anch'essa in epoca precostituzionale, della quale gli attori sono Per_5 rispettivamente nipote e bisnipoti.
Considerato che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, gli stessi hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In ordine al primo dei suddetti elementi appare opportuno evidenziare che, in base alla documentazione prodotta, contraeva matrimonio il Persona_1
23/10/1897 a San Paolo (SP) Brasile con e dalla loro unione nasceva il CP_3
07/10/1909 a San Paolo (SP) Brasile, la figlia (docc.8-9). Dall'unione di fatto Persona_4 fra quest'ultima e nasceva il 13/01/1942 a San Paolo (SP) Brasile, la Persona_6 figlia (doc.10). Per_5
Al riguardo si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è verificato un passaggio per via Persona_1 femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, è stata in grado di trasmettere Persona_4 la cittadinanza italiana alla figlia la quale, in mancanza di emergenze di segno Per_5 contrario, ha potuto trasmetterla ai suoi discendenti.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione, in base alla documentazione prodotta, regolarmente munita di apostille e tradotta, risulta che stingeva unione di fatto con Per_5
e dalla loro unione nasceva, il 29/03/1959 a Gália (SP) Brasile, Persona_7 la figlia come da dichiarazione unilaterale di maternità rilasciata dalla Persona_8 madre, (docc.11-12). stingeva unione di fatto dalla quale nasceva la Persona_8 ricorrente la quale, a seguito delle nozze contratte il 22/11/2008 in Parte_1
Brasile con passava a chiamarsi Parte_2 Parte_1
, (docc.13-14). Dalla loro unione sono nati gli altri due ricorrenti
[...] [...] il 20/06/1998 a San Paolo (SP) Brasile, (doc.15) e Parte_3 Controparte_1
l'11/05/2010 a San Paolo (SP) Brasile, (doc.16).
[...]
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite italiano non si è mai Persona_1 naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione in atti, (doc.7). pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE In ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha precisato che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI CAUSA le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non CP_4 supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, nata il [...] a [...],
[...] Controparte_1 nato l'[...] a [...] e , nato il Parte_3
20/06/1998 a San Paolo (SP) Brasile sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite, da Controparte_2 distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Morra dichiaratosi antistatario, che si liquidano in €.1.452,00 per compensi, €.545,00 per esborsi oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 2.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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