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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 908/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Cinzia Mignanti e Teodoro Masoni
e
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
18.08.1976; rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Mignanti e Teodoro Masoni.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
Pers
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'affidamento dei figli e Per_2
[...
sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale a e questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità in coincidenza dei tempi di permanenza dei figli presso di sé. Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli afferenti la loro educazione, salute, istruzione e residenza abituale dovranno essere Pers assunte dai genitori di comune accordo. ed avranno il loro prevalente collocamento Persona_2 presso la madre nella casa coniugale in Civitavecchia alla Via Adige ,1 ove gli stessi manterranno la loro residenza anagrafica.
3. In ragione del collocamento della prole presso la madre, la casa coniugale, unitamente al mobilio ed a quanto la arreda, viene assegnata alla Sig.ra con facoltà per il marito, Pt_1 che si è già allontanato dalla casa coniugale dal mese di marzo 2025 e asporterà i propri effetti personali.
4. Il Sig. trasferirà la propria residenza altrove entro 30 giorni dal deposito della domanda e dà Parte_2 atto di essersi già allontanato dalla casa coniugale nel mese di Marzo 2025 5. I coniugi si faranno carico del pagamento dei ratei di mutuo pari alla rata mensile per la quota del 50% 6. Il Sig. Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) per entrambi i figli a Pt_1 titolo di contributo al ma o degli stessi, entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie afferenti i figli, individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale il 15.1.2015 che le parti dichiarano di ben conoscere.
7. Il diritto a percepire l'A.U.U. competerà al 50% tra I coniugi 8. La Sig.ra si farà carico esclusivo del pagamento delle utenze, degli oneri Pt_1 condominiali ordinari, nonché, dei tributi locali comunali TARI della casa coniugale e si impegnerà a volturare a suo nome entro 30 giorni dal deposito della domanda il predetto tributo locale.
9. Nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco tra i coniugi in quanto ciascuno di essi è dotato di autonoma occupazione ed è quindi economicamente autosufficiente. 10. Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso il padre e salvo diverso accordo tra i genitori in ragione anche delle esigenze e della volontà dei ragazzi: a) Entrambi i figli permarranno presso il padre per due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera salvo diverse esigenze ed impegni dei coniugi e dei ragazzi. Inoltre, il padre starà con i figli infrasettimanalmente in base alle esigenze scolastiche, gli impegni lavorativi e agli accordi presi con la madre. b) In occasione delle festività natalizie, i figli sceglieranno con chi trascorrere il Natale o il Capodanno previo accordo con i genitori, stessa cosa per le vacanze Pasquali. c) durante il periodo estivo e in coincidenza con le vacanze scolastiche, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni di permanenza esclusiva, anche non continuativi, la cui cadenza dovrà essere concordata tra i genitori, anche in ragione delle esigenze e della volontà dei figli, entro il 30 maggio di ogni anno. e) in occasione del compleanno dei genitori e del giorno di rispettiva ricorrenza civile, i figli trascorreranno la giornata con il genitore interessato. f) Eventuali viaggi all'estero delle minori, in compagnia di uno dei genitori o affidati all'istituzione scolastica o a terzi, dovranno essere assentiti da ambedue i genitori a prescindere da quello di essi che ne sostenga il costo. I soggiorni di istruzione, in Italia e all'estero, dovranno essere concordati e il relativo costo dovrà essere diviso al 50%. 11. I coniugi in merito alle autovetture cointestate Pers dispongono che la FIAT 500L rimarrà in uso alla figlia dopo il compimento del diciottesimo anno e il conseguimento della patente di guida e conseguentem il marito verserà alla moglie la metà del valore della BMW per l'acquisto di una nuova autovettura. 12. I coniugi sin d'ora si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per quelli dei figli minori. 13. Le condizioni tutte qui previste hanno decorrenza, per volontà dei ricorrenti, dal deposito della domanda. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 908/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Cinzia Mignanti e Teodoro Masoni
e
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
18.08.1976; rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Mignanti e Teodoro Masoni.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
Pers
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'affidamento dei figli e Per_2
[...
sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale a e questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità in coincidenza dei tempi di permanenza dei figli presso di sé. Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli afferenti la loro educazione, salute, istruzione e residenza abituale dovranno essere Pers assunte dai genitori di comune accordo. ed avranno il loro prevalente collocamento Persona_2 presso la madre nella casa coniugale in Civitavecchia alla Via Adige ,1 ove gli stessi manterranno la loro residenza anagrafica.
3. In ragione del collocamento della prole presso la madre, la casa coniugale, unitamente al mobilio ed a quanto la arreda, viene assegnata alla Sig.ra con facoltà per il marito, Pt_1 che si è già allontanato dalla casa coniugale dal mese di marzo 2025 e asporterà i propri effetti personali.
4. Il Sig. trasferirà la propria residenza altrove entro 30 giorni dal deposito della domanda e dà Parte_2 atto di essersi già allontanato dalla casa coniugale nel mese di Marzo 2025 5. I coniugi si faranno carico del pagamento dei ratei di mutuo pari alla rata mensile per la quota del 50% 6. Il Sig. Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) per entrambi i figli a Pt_1 titolo di contributo al ma o degli stessi, entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT. Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie afferenti i figli, individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale il 15.1.2015 che le parti dichiarano di ben conoscere.
7. Il diritto a percepire l'A.U.U. competerà al 50% tra I coniugi 8. La Sig.ra si farà carico esclusivo del pagamento delle utenze, degli oneri Pt_1 condominiali ordinari, nonché, dei tributi locali comunali TARI della casa coniugale e si impegnerà a volturare a suo nome entro 30 giorni dal deposito della domanda il predetto tributo locale.
9. Nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco tra i coniugi in quanto ciascuno di essi è dotato di autonoma occupazione ed è quindi economicamente autosufficiente. 10. Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso il padre e salvo diverso accordo tra i genitori in ragione anche delle esigenze e della volontà dei ragazzi: a) Entrambi i figli permarranno presso il padre per due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera salvo diverse esigenze ed impegni dei coniugi e dei ragazzi. Inoltre, il padre starà con i figli infrasettimanalmente in base alle esigenze scolastiche, gli impegni lavorativi e agli accordi presi con la madre. b) In occasione delle festività natalizie, i figli sceglieranno con chi trascorrere il Natale o il Capodanno previo accordo con i genitori, stessa cosa per le vacanze Pasquali. c) durante il periodo estivo e in coincidenza con le vacanze scolastiche, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni di permanenza esclusiva, anche non continuativi, la cui cadenza dovrà essere concordata tra i genitori, anche in ragione delle esigenze e della volontà dei figli, entro il 30 maggio di ogni anno. e) in occasione del compleanno dei genitori e del giorno di rispettiva ricorrenza civile, i figli trascorreranno la giornata con il genitore interessato. f) Eventuali viaggi all'estero delle minori, in compagnia di uno dei genitori o affidati all'istituzione scolastica o a terzi, dovranno essere assentiti da ambedue i genitori a prescindere da quello di essi che ne sostenga il costo. I soggiorni di istruzione, in Italia e all'estero, dovranno essere concordati e il relativo costo dovrà essere diviso al 50%. 11. I coniugi in merito alle autovetture cointestate Pers dispongono che la FIAT 500L rimarrà in uso alla figlia dopo il compimento del diciottesimo anno e il conseguimento della patente di guida e conseguentem il marito verserà alla moglie la metà del valore della BMW per l'acquisto di una nuova autovettura. 12. I coniugi sin d'ora si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per quelli dei figli minori. 13. Le condizioni tutte qui previste hanno decorrenza, per volontà dei ricorrenti, dal deposito della domanda. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone