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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/09/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3836/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO RS SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3836/2025, promossa con ricorso depositato il 02/08/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesco Falvo del Foro di ST SI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN MA (VA), in data 26.09.2009
(anno 2009 atto n. 38 parte II serie A)
con le seguenti figlie minorenni:
Cognome RE
Nome nata il [...] in [...] Persona_1
1 (C.F. ) C.F._3
Cognome RE
Nome nata il [...] in [...] Persona_2
(C.F. ) C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.08.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
-autorizzare i Sig.ri e come sopra generalizzati a vivere separati a mensa Parte_1 Parte_2 et a talamo nel reciproco rispetto;
-decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN MA (VA) il 26.09.2009 dai
Sig.ri e ed iscritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. Parte_1 Parte_2
N. 38 parte II – serie A - anno 2009 - Comune di AN MA (VA), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del già menzionato Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 e successive modifiche;
in ogni caso:
-affidare le figlie minori ed sopra meglio generalizzate ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori fissando la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in AN MA (VA) Via Galileo Galilei n. 1;
-nulla disporre sull'assegnazione dell'abitazione familiare;
-disporre che le figlie staranno con i genitori a settimane alterne dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al lunedì successivo contemporaneamente all'ingresso di ed Persona_1 Persona_2 presso i rispettivi plessi scolastici;
-disporre che durante le vacanze estive le figlie staranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
-disporre che durante le festività natalizie i genitori si alterneranno nell'accudire le figlie secondo i seguenti periodi: dalla fine della scuola fino al 31/12 e dal 01/01 al rientro a scuola in via alternata. Negli anni pari il primo periodo spetterà alla mamma e negli anni dispari invece spetterà al padre di tal che ciascuno di loro potrà trascorrere il Natale con la figlia ad anni alterni.
-disporre che le festività pasquali e ulteriori feste civili e religiose infrannuali seguiranno il calendario secondo l'alternanza anni pari ed anni dispari come già specificato per le vacanze natalizie;
-disporre che entrambe le figlie trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore che nell'occasione ha compito gli anni;
-disporre che ciascuna figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
Il tutto salvo miglior accordo tra le parti.
2 -disporre che anche quando le figlie si trovino presso l'altro genitore sarà garantita comunque la massima libertà di comunicazione tra il genitore non presente e le stesse, eventualmente stabilendo in via preventiva l'intervallo di orari in cui tali telefonate saranno effettuate;
-disporre che nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, le figlie staranno con l'altro genitore ove disponibile, senza comunque che ne risulti alterato il principio dell'alternanza nei periodi di pertinenza;
-disporre che verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alle figlie di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi le medesime;
-disporre che sarà garantita da ciascuna delle odierne parti la comunicazione telefonica con i nonni e le frequentazioni con gli stessi, nonché con i parenti di ogni ramo genitoriale;
-disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute di ed saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, Persona_1 Persona_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
-dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche verso Paesi extra UE per le figlie minori.
-disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza delle stesse presso di sé e che invece le spese straordinarie, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate, secondo le “Linee Guida” della Corte d'Appello di Milano che le parti dichiarano di conoscere saranno suddivise al 50% tra i genitori.
-disporre che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST SI, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26.09.2009, in AN MA (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN MA (anno 2009, atto n. 38, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST SI nella Camera di Consiglio del __23.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO RS SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3836/2025, promossa con ricorso depositato il 02/08/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesco Falvo del Foro di ST SI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN MA (VA), in data 26.09.2009
(anno 2009 atto n. 38 parte II serie A)
con le seguenti figlie minorenni:
Cognome RE
Nome nata il [...] in [...] Persona_1
1 (C.F. ) C.F._3
Cognome RE
Nome nata il [...] in [...] Persona_2
(C.F. ) C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.08.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
-autorizzare i Sig.ri e come sopra generalizzati a vivere separati a mensa Parte_1 Parte_2 et a talamo nel reciproco rispetto;
-decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN MA (VA) il 26.09.2009 dai
Sig.ri e ed iscritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. Parte_1 Parte_2
N. 38 parte II – serie A - anno 2009 - Comune di AN MA (VA), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del già menzionato Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 e successive modifiche;
in ogni caso:
-affidare le figlie minori ed sopra meglio generalizzate ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori fissando la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in AN MA (VA) Via Galileo Galilei n. 1;
-nulla disporre sull'assegnazione dell'abitazione familiare;
-disporre che le figlie staranno con i genitori a settimane alterne dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al lunedì successivo contemporaneamente all'ingresso di ed Persona_1 Persona_2 presso i rispettivi plessi scolastici;
-disporre che durante le vacanze estive le figlie staranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
-disporre che durante le festività natalizie i genitori si alterneranno nell'accudire le figlie secondo i seguenti periodi: dalla fine della scuola fino al 31/12 e dal 01/01 al rientro a scuola in via alternata. Negli anni pari il primo periodo spetterà alla mamma e negli anni dispari invece spetterà al padre di tal che ciascuno di loro potrà trascorrere il Natale con la figlia ad anni alterni.
-disporre che le festività pasquali e ulteriori feste civili e religiose infrannuali seguiranno il calendario secondo l'alternanza anni pari ed anni dispari come già specificato per le vacanze natalizie;
-disporre che entrambe le figlie trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore che nell'occasione ha compito gli anni;
-disporre che ciascuna figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
Il tutto salvo miglior accordo tra le parti.
2 -disporre che anche quando le figlie si trovino presso l'altro genitore sarà garantita comunque la massima libertà di comunicazione tra il genitore non presente e le stesse, eventualmente stabilendo in via preventiva l'intervallo di orari in cui tali telefonate saranno effettuate;
-disporre che nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, le figlie staranno con l'altro genitore ove disponibile, senza comunque che ne risulti alterato il principio dell'alternanza nei periodi di pertinenza;
-disporre che verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alle figlie di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi le medesime;
-disporre che sarà garantita da ciascuna delle odierne parti la comunicazione telefonica con i nonni e le frequentazioni con gli stessi, nonché con i parenti di ogni ramo genitoriale;
-disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute di ed saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, Persona_1 Persona_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
-dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche verso Paesi extra UE per le figlie minori.
-disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza delle stesse presso di sé e che invece le spese straordinarie, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate, secondo le “Linee Guida” della Corte d'Appello di Milano che le parti dichiarano di conoscere saranno suddivise al 50% tra i genitori.
-disporre che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST SI, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26.09.2009, in AN MA (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN MA (anno 2009, atto n. 38, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST SI nella Camera di Consiglio del __23.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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