Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/02/2026, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15709 del 2025, proposto da
Crivalu S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Scordamaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Aleutine 31;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente,
per l’accertamento dell'obbligo di adempiere e condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in ordine alla istanza di nulla osta al lavoro subordinato (Decreto Flussi 2025) nel settore dell'edilizia, nell'interesse del sig. MI KA e del sig. MI NI - Pratiche n. RM5610308676 e n. RM5610308601;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. RA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti i decreti del 10.02.2026 della Prefettura di Roma di rigetto della domanda di rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, presentata da parte ricorrente nella persona del legale rappresentante BALAN PETRU nell’interesse del sig. MI KA e del sig. MI NI;
ritenuto pertanto che il ricorso proposto avverso il silenzio è divenuto improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto di poter compensare le spese di giudizio attesa la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IN | AN IO |
IL SEGRETARIO