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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1745 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa Alice Croci in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1745 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO e dall'Avv. SAITTA
VALERIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito a Roma, via Baldo degli Ubaldi 8, come da procure in atti;
RICORRENTI
CONTRO
1 , in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_3
di Firenze;
INTERVENUTO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 09/02/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Persona_1
cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_1 così contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
2 Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire non essendo praticabile la via amministrativa, trattandosi dell'accertamento della cittadinanza jure sanguinis di discendenti di madre italiana, che ha perso la cittadinanza contraendo matrimonio con un cittadino straniero prima del 1948, nella vigenza dell'art. 10 legge 555/1912, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 87 del 1975. Pertanto, il ricorso all'autorità giudiziaria rappresenta l'unica via percorribile dagli odierni ricorrenti.
2. Nel merito.
3 Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino italiano Persona_1
in quanto nato a [...] il [...] (doc. 1), poi emigrato in Venezuela, dove nel
1867 – risultando, quindi, ancora in vita alla data della proclamazione del Regno d'Italia - ha
4 contratto matrimonio con la sig.ra (doc. 2). Emerge dalla certificazione, Persona_2
debitamente tradotta e apostillata sub doc. 3 allegato al ricorso, che l'avo non si sia mai naturalizzato. Dall'unione tra e è nata, nel 1878, la Persona_1 Persona_3
sig.ra (doc. 4), la quale, nel 1913, ha sposato il sig. Persona_4 Persona_5
(doc. 5). Da detto matrimonio sono nati i figli sig. nel Controparte_4
1913 (doc. 6) e la sig.ra nel 1923 (doc. 7). Persona_6
Dalla relazione tra il sig. e è nata, Controparte_4 Per_7 nel 1939, (doc. 9). In seguito, nel 1952, il predetto si è Persona_8
sposato con la sig.ra (doc. 8) e da questo matrimonio è Parte_7 Persona_9 nato, nel 1960, il sig. (doc. 10). Parte_1
La sig.ra si è unita in matrimonio nel 1957 con il sig. Persona_8
(doc. 11) e dalla loro unione è nato, nel 1958, il sig. Controparte_5 Pt_2 [...]
(doc. 12). Parte_2
La sig.ra si è sposata nel 1960 con il sig. Persona_6 Controparte_6
(doc. 13) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nel 1961 Parte_6
(doc. 14), la sig.ra nel 1964 (doc. 15) e nel 1965 il Parte_3 sig. (doc. 16). Dal matrimonio, nel 1983, tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (doc. 17) è nata, nel Parte_3 Controparte_7
1984, la sig.ra (doc. 18). Parte_5
Tutto ciò premesso, risultando dimostrata documentalmente la discendenza degli odierni ricorrenti dall'avo italiano, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il
5 fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Considerata la natura accertativa della sentenza e la mancata opposizione del , CP_1 si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
6 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese processuali.
Firenze, 02/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa Alice Croci in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1745 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO e dall'Avv. SAITTA
VALERIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito a Roma, via Baldo degli Ubaldi 8, come da procure in atti;
RICORRENTI
CONTRO
1 , in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_3
di Firenze;
INTERVENUTO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 09/02/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Persona_1
cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_1 così contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
2 Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire non essendo praticabile la via amministrativa, trattandosi dell'accertamento della cittadinanza jure sanguinis di discendenti di madre italiana, che ha perso la cittadinanza contraendo matrimonio con un cittadino straniero prima del 1948, nella vigenza dell'art. 10 legge 555/1912, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 87 del 1975. Pertanto, il ricorso all'autorità giudiziaria rappresenta l'unica via percorribile dagli odierni ricorrenti.
2. Nel merito.
3 Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino italiano Persona_1
in quanto nato a [...] il [...] (doc. 1), poi emigrato in Venezuela, dove nel
1867 – risultando, quindi, ancora in vita alla data della proclamazione del Regno d'Italia - ha
4 contratto matrimonio con la sig.ra (doc. 2). Emerge dalla certificazione, Persona_2
debitamente tradotta e apostillata sub doc. 3 allegato al ricorso, che l'avo non si sia mai naturalizzato. Dall'unione tra e è nata, nel 1878, la Persona_1 Persona_3
sig.ra (doc. 4), la quale, nel 1913, ha sposato il sig. Persona_4 Persona_5
(doc. 5). Da detto matrimonio sono nati i figli sig. nel Controparte_4
1913 (doc. 6) e la sig.ra nel 1923 (doc. 7). Persona_6
Dalla relazione tra il sig. e è nata, Controparte_4 Per_7 nel 1939, (doc. 9). In seguito, nel 1952, il predetto si è Persona_8
sposato con la sig.ra (doc. 8) e da questo matrimonio è Parte_7 Persona_9 nato, nel 1960, il sig. (doc. 10). Parte_1
La sig.ra si è unita in matrimonio nel 1957 con il sig. Persona_8
(doc. 11) e dalla loro unione è nato, nel 1958, il sig. Controparte_5 Pt_2 [...]
(doc. 12). Parte_2
La sig.ra si è sposata nel 1960 con il sig. Persona_6 Controparte_6
(doc. 13) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nel 1961 Parte_6
(doc. 14), la sig.ra nel 1964 (doc. 15) e nel 1965 il Parte_3 sig. (doc. 16). Dal matrimonio, nel 1983, tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (doc. 17) è nata, nel Parte_3 Controparte_7
1984, la sig.ra (doc. 18). Parte_5
Tutto ciò premesso, risultando dimostrata documentalmente la discendenza degli odierni ricorrenti dall'avo italiano, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il
5 fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Considerata la natura accertativa della sentenza e la mancata opposizione del , CP_1 si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
6 civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese processuali.
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