Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15979/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15979 del 2025, proposto da
Digital Neon s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Pancaldi e Massimo Sgarbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della comunicazione di non ammissione alle agevolazioni “Decreto interministeriale 25 gennaio 2016/ Decreto interministeriale 22 aprile 2022 “Beni Strumentali” (Nuova Sabatini) / Decreto interministeriale 19 gennaio 2024 “Beni strumentali” (Nuova Sabatini Capitalizzazione);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LI La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, la società Digital neon s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha disposto la non ammissione al contributo previsto dal Decreto interministeriale 25 gennaio 2016/ Decreto interministeriale 22 aprile 2022 “Beni Strumentali” (Nuova Sabatini) / Decreto interministeriale 19 gennaio 2024 “Beni strumentali” (Nuova Sabatini Capitalizzazione).
Nelle more del presente giudizio, l’amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela del diniego impugnato e ha pertanto chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
All’udienza camerale dell’11 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso – previo avviso alle parti si sensi dell’art. 60 c.p.a. – è stato trattenuto in decisione.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il diniego di accesso alle agevolazioni è stato annullato in autotutela dall’Amministrazione, con provvedimento del 23 aprile 2025.
Sulla base di tanto, la pretesa della ricorrente risulta pienamente soddisfatta e va senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che l’amministrazione non ha svolto alcuna attività difensiva e ha prontamente annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC EL, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
LI La MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI La MA | SC EL |
IL SEGRETARIO