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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1081/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Azzurra Gambis in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per l'avv. Benucci Daniela CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura dell'8% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale con borsite SAD tecno- relata) denunciata in data 23.7.2021.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 2004 al 2012 ha lavorato alle dipendenze di quale CP_3 magazziniere;
dal 2013 ad oggi lavora come magazziniere, prima in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi di lavoro subordinato, presso Reefer Terminal con mansioni di responsabile di magazzino dal
2018 (con impegno per circa il 70% del turno quale magazziniere e per il restante 30% quale impiegato in ufficio);
l'orario di lavoro è sempre stato di 40 ore settimanali;
le mansioni da sempre svolte comportano la movimentazione non solo di cartoni (dal peso di 20 kg) di frutta ma anche di vino, cartoni che sono sollevati manualmente per essere impilati e sfilati dai palletts sino ad una altezza di .2,30 metri e poi soggetti a reggettatura manuale;
nel corso del turno lavorativo movimenta circa 200 cartoni ed apre e chiude 10/15 contenitori inserendo sigilli ad un'altezza di circa due metri da terra.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa, istruita per documenti e prove orali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso, previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale. 1 5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che strutture muscolo-tendinee della “cuffia dei rotatori”, una sofferenza delle articolazioni acromion-clavicolari
(artrosica a destra), ed una borsite cronica sub-acromion-deltoidea (sempre bilateralmente), con lieve limitazione articolare, ma soprattutto dolore nei suoi movimenti.
Le patologie degenerativo/artrosiche a carico delle strutture muscolo-tendinee della cuffia dei rotatori e delle strutture articolari della spalla, pur avendo una componente “costituzionale” sono aggravate dal sovraccarico biomeccanico, che diviene a tutti gli effetti una “concausa efficiente e determinante”. Il riconoscimento di un'origine professionale avviene quando sia documentato il rischio di movimentazione manuale di carichi effettuata con continuità durante il singolo turno lavorativo.
E' infatti necessario che l'esposizione al rischio non sia occasionale ma costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.
E' inoltre richiesto che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Nel caso specifico il signor ha svolto mansioni che comportano in alta percentuale dell'orario lavorativo Parte_1
(circa 70%) la movimentazione manuale dei carichi: cartoni di frutta o vino, “pallet”, o la movimentazione dei carrelli con i suddetti carichi.
Si può pertanto ammettere che la mansione svolta comporti il rischio di sovraccarico biomeccanico sulle strutture delle spalle.
Il periziando svolge l'attività di “magazziniere” dal 2004 (ad oggi), quindi per un tempo sufficiente a concausare
l'insorgenza della patologia denunciata. Ritengo pertanto il rischio professionale sufficiente per intensità e durata a costituire valida concausa nel determinare le patologie denunciate.
Per la valutazione del caso può essere fatto riferimento alle voci 224 e 227 della tabella di cui all'articolo 13 del
D.Lg.vo 38/2000. Considerando che il ruolo di “concausa” (e non “causa unica e diretta”) nella genesi dell'affezione, i postumi permanenti in conseguenza del ruolo concausale possono essere quantificati con il 4%
(quattro per cento) di danno biologico permanente a decorrere dal 23.07.2021 (data di presentazione istanza all' ), e nella misura del 6% (sei per cento) a decorrere dalla data del 18.04.2024 (data di effettuazione della CP_1 he ha evidenziato un aggravamento del “danno anatomico” alle spalle)>>. Pt_2
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 18.4.2024.
2 8. La decorrenza del beneficio riconosciuto (successiva alla domanda amministrativa) consente di compensare per metà le spese di lite che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra €
5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
9.Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale con borsite SAD tecno-relata) denunciata da in data 23.7.2021 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma 2 lettera a) d. CP_1 Parte_1 lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 18.4.2024;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 1.350,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1081/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Azzurra Gambis in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per l'avv. Benucci Daniela CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura dell'8% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale con borsite SAD tecno- relata) denunciata in data 23.7.2021.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 2004 al 2012 ha lavorato alle dipendenze di quale CP_3 magazziniere;
dal 2013 ad oggi lavora come magazziniere, prima in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi di lavoro subordinato, presso Reefer Terminal con mansioni di responsabile di magazzino dal
2018 (con impegno per circa il 70% del turno quale magazziniere e per il restante 30% quale impiegato in ufficio);
l'orario di lavoro è sempre stato di 40 ore settimanali;
le mansioni da sempre svolte comportano la movimentazione non solo di cartoni (dal peso di 20 kg) di frutta ma anche di vino, cartoni che sono sollevati manualmente per essere impilati e sfilati dai palletts sino ad una altezza di .2,30 metri e poi soggetti a reggettatura manuale;
nel corso del turno lavorativo movimenta circa 200 cartoni ed apre e chiude 10/15 contenitori inserendo sigilli ad un'altezza di circa due metri da terra.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa, istruita per documenti e prove orali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso, previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale. 1 5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che strutture muscolo-tendinee della “cuffia dei rotatori”, una sofferenza delle articolazioni acromion-clavicolari
(artrosica a destra), ed una borsite cronica sub-acromion-deltoidea (sempre bilateralmente), con lieve limitazione articolare, ma soprattutto dolore nei suoi movimenti.
Le patologie degenerativo/artrosiche a carico delle strutture muscolo-tendinee della cuffia dei rotatori e delle strutture articolari della spalla, pur avendo una componente “costituzionale” sono aggravate dal sovraccarico biomeccanico, che diviene a tutti gli effetti una “concausa efficiente e determinante”. Il riconoscimento di un'origine professionale avviene quando sia documentato il rischio di movimentazione manuale di carichi effettuata con continuità durante il singolo turno lavorativo.
E' infatti necessario che l'esposizione al rischio non sia occasionale ma costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.
E' inoltre richiesto che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Nel caso specifico il signor ha svolto mansioni che comportano in alta percentuale dell'orario lavorativo Parte_1
(circa 70%) la movimentazione manuale dei carichi: cartoni di frutta o vino, “pallet”, o la movimentazione dei carrelli con i suddetti carichi.
Si può pertanto ammettere che la mansione svolta comporti il rischio di sovraccarico biomeccanico sulle strutture delle spalle.
Il periziando svolge l'attività di “magazziniere” dal 2004 (ad oggi), quindi per un tempo sufficiente a concausare
l'insorgenza della patologia denunciata. Ritengo pertanto il rischio professionale sufficiente per intensità e durata a costituire valida concausa nel determinare le patologie denunciate.
Per la valutazione del caso può essere fatto riferimento alle voci 224 e 227 della tabella di cui all'articolo 13 del
D.Lg.vo 38/2000. Considerando che il ruolo di “concausa” (e non “causa unica e diretta”) nella genesi dell'affezione, i postumi permanenti in conseguenza del ruolo concausale possono essere quantificati con il 4%
(quattro per cento) di danno biologico permanente a decorrere dal 23.07.2021 (data di presentazione istanza all' ), e nella misura del 6% (sei per cento) a decorrere dalla data del 18.04.2024 (data di effettuazione della CP_1 he ha evidenziato un aggravamento del “danno anatomico” alle spalle)>>. Pt_2
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 18.4.2024.
2 8. La decorrenza del beneficio riconosciuto (successiva alla domanda amministrativa) consente di compensare per metà le spese di lite che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra €
5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
9.Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale con borsite SAD tecno-relata) denunciata da in data 23.7.2021 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma 2 lettera a) d. CP_1 Parte_1 lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi legali dal 18.4.2024;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 1.350,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
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Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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