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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 4.3.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 8865/24
Tra
nato a [...] il [...] e residente in [...] delle Fosse Ardeatine, 3 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Paolo Galluccio C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in Aversa, alla Via Giotto, 87.
RICORRENTE
E
con sede legale in 80145 Napoli (NA) alla Via Comunale del Controparte_1
Principe 13/A, Codice Fiscale , nella persona del legale rappresentante, P.IVA_1
Direttore generale Dr. Ing , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Laiso, CP_2
giusta procura speciale ad lites, nonché provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in alla via Comunale del Principe n. 13. CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di essere dipendente dell' , con le mansioni di collaboratore Controparte_1
professionale sanitario, attuale Ctg. D, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
2) che, nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, espletava la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall' ; la distribuzione Parte_2 dell'orario settimanale veniva fissata nel rispetto del monte ore ed improntata a criteri di flessibilità e programmazione;
3) che, nel rispetto di tale programmazione e/o organizzazione del lavoro, talvolta, si trovava ad espletare la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali;
4)che, nonostante le reiterate richieste di pagamento, non aveva ottenuto quanto spettante ex artt. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del
20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché ex art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7
Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L.
2016 -2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che espressamente prevedono che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
Il ricorrente allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditore della complessiva somma di € 2.275,68, oltre interessi, per l'attività lavorativa espletata in giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo aprile 2020 – dicembre 2022.
In diritto, deduceva la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 2016 – 2018, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva: 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 2.275,68 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatari o. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , Controparte_1
eccependo:
- la prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso del 27.1.25, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi;
- la decadenza dal diritto, per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018, nel termine di 30 giorni in esso indicato;
- l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto;
- ad ogni modo, l'incongruità dell'importo richiesto, poiché, come emergeva dalla relazione istruttoria della competente UOS Trattamento Economico, il ricorrente chiedeva il pagamento dello straordinario maggiorato anche per il giorno 02.06.2021, già remunerato.
Concludeva: per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso perché affetto da decadenza e prescrizione e comunque infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, non provato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. All'udienza del 4.3.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse nella sentenza n. 144/2024 del
Tribunale di Napoli (dott. Federico Bile) su analoga fattispecie, che qui si chiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del
CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L.
n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L.
n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19
e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre
1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la
Cont tesi delle , secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del
CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878 del 2015). Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma
6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G.
Cardellicchio). Donde l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione”.
Orbene, si osserva che, nel caso de quo, l'attività lavorativa prestata dal ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali è documentata dai cartellini sanitari, agli atti.
Rilevato che vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche;
considerato che
le contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, bensì
l'avvenuto pagamento dello straordinario in relazione alla giornata del 2.6.2021; rilevato, altresì, che la predetta remunerazione riguardava la voce dello straordinario COVID;
l' va condannata al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro € 2.275,68, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20.09.2001.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione del compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001;
2. condanna la resistente , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di della somma di € 2.275,68, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna, altresì, l' , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in
€1.100,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Si comunichi.
Napoli, 4.3.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca