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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU SE Presidente
Dott. IE FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 532/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 promossa d a
OGGETTO:
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
Prestazione d'opera dall'avv. ONOFRI FRANCESCO e dall'avv. COSTANTINI LUCIANO intellettuale ( ) PIAZZA DEI GIUSTINIANI-PALAZZO C.F._1
SALUZZO 7D 16123 GENOVA, elettivamente domiciliate in VIA
FERRAMOLA, 14 25121 BRESCIA presso il difensore avv. ONOFRI
FRANCESCO, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RE AN ( ) elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio della medesima in Viterbo, Via Valerio tedeschi n. 13/15, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 260/24
CONCLUSIONI
LL appellanti
“Accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo
del giudizio e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza del
Tribunale di Cremona n. 260/2024 pronunciata all'esito del giudizio R.G. n.
605/2023 e, per l'effetto, rimettere le parti avanti al Giudice di primo grado ai
sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.;in subordine, per l'ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte adita ritenga insussistenti i presupposti di cui all'art. 354
c.p.c., previa rimessione in termini delle parti appellanti ex artt. 294 e 359
c.p.c., in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 260/2024
pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 605/2023: respingere le domande
formulate dall'Avv. di condanna delle appellanti al pagamento CP_1
delle somme dal medesimo reclamate a titolo di compenso professionale per
l'attività asseritamente svolta a favore delle medesime ovvero, in ulteriore
subordine, rideterminare l'ammontare delle medesime sulla base di quanto pagina 2 di 9 esposto nella seconda parte del paragrafo B) dell'“Atto di citazione in appello
con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”
in ogni caso: accertare e dichiarare la malafede e/o colpa grave con la quale
l'Avv. ha agito nel presente giudizio e, Controparte_1
conseguentemente, condannare il medesimo a risarcire alle esponenti, oltre
che le spese, i danni da queste ultime sofferti nella misura pari alla domanda
formulata dall'attore delle medesime e/o in quella diversa misura, anche di
giustizia, che parrà equa all'Ecc.ma Corte adita;
in via istruttoria: ammettere
la produzione dei documenti da 1) a 45) di cui all'elenco riportato in calce
all'“Atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata” datato 21.05.2024; ammettere la prova
per testi di cui al paragrafo D) dell'“Atto di citazione in appello con istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata” datato
21.05.2024.Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellato
“Rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello proposto dalle Signore
e in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 Parte_2
tutti i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n.
260/2024 resa dal Tribunale di Cremona in data 01.04.2024 e pubblicata in
data 05.04.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 605/2023, sia
nell'an che nel quantum;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'appello, sul regolamento delle spese di soccombenza Voglia l'Ecc.ma pagina 3 di 9 Corte adita considerare che l'eventuale nullità della notificazione non è
imputabile alla parte appellata, bensì all' che ne ha curato le formalità Pt_3
ex art. 143 c.p.c.; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 260/24 il tribunale di Cremona, previo accertamento della regolare notificazione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. alle convenute,
condannava e , in solido, a pagare in favore Parte_1 Parte_2
dell'avv. la somma di euro 16.924, a titolo di Controparte_1
compenso per l'opera professionale svolta nei giudizi celebrati avanti al Tar e al Consiglio di Stato, entrambi conclusi con sentenze favorevoli alle convenute, nonché al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata gravata da e , rimaste Parte_1 Parte_2
contumaci nel giudizio svoltosi avanti al tribunale, che hanno insistito per la declaratoria di nullità della sentenza gravata, attesa la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti denunciano la mancata instaurazione del pagina 4 di 9 contraddittorio nel giudizio conclusosi con la sentenza gravata, a causa dell'errata notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nei confronti di entrambe le appellanti.
Deduce che, nella specie, il ricorso doveva essere notificato secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., per i casi di momentanea assenza dei destinatari, e non con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., esperibili nei soli di casi assoluta irreperibilità.
Assumono che l'ufficiale giudiziario aveva agito con estrema superficialità e
contra legem allorchè aveva omesso gli approfondimenti necessari volti ad accertare l'eventuale trasferimento in altro luogo delle destinatarie, circostanza che non poteva essere desunta dalla mera assenza del loro nome sul citofono.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il compenso spettante al professionista era stato stabilito in base alle tariffe professionali.
Assumono che l'appellato aveva ottenuto l'integrale pagamento del proprio compenso in conformità agli accordi preventivamente stipulati con di CP_2
cui era amministratrice, all'epoca del conferimento Parte_1
dell'incarico, e a cui era succeduta, in corso di causa, Parte_2
Fanno rilevare che, rispettivamente, in data 28 gennaio 2019 e in data 13
aprile 2021 l'avv. aveva sottoscritto due contratti con per CP_1 CP_2
stabilire il compenso spettantegli per l'attività difensiva da svolgere davanti al
TAR e al Consiglio di Stato e che i crediti dallo stesso vantati erano stati pagina 5 di 9 integralmente soddisfatti.
--------------------------
Il primo motivo è fondato.
Nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario incaricato provvedeva a notificare“a
mani” il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., sia a che a Parte_1 Parte_2
ma nella relata annottava: “ anzi non ho potuto notificare perché ivi
[...]
non reperito nominativo sul citofono, vane le informazioni”.
Nei confronti di entrambe le destinatarie il ricorso veniva, pertanto, notificato con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vale a dire,
come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba
pagina 6 di 9 comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima
residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di
riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica,
comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del
destinatario della notificazione».
Va rilevato, altresì, che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività
svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
Nel caso di specie l'indicazione «vane le ricerche», al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica pagina 7 di 9 indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 2, cod. proc. civ.).
In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di «vane le ricerche» è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato "vane" le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite).
La nullità della notificazione comporta la rimessione al primo giudice della causa, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
L'appellato va condannato a rifondere alle appellanti le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio,
euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e per pagina 8 di 9 l'effetto, rimette la causa al primo giudice;
condanna l'appellato a rifondere in favore delle appellanti le spese del grado,
liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
IE FE
IL PRESIDENTE
IU SE
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU SE Presidente
Dott. IE FE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 532/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 promossa d a
OGGETTO:
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
Prestazione d'opera dall'avv. ONOFRI FRANCESCO e dall'avv. COSTANTINI LUCIANO intellettuale ( ) PIAZZA DEI GIUSTINIANI-PALAZZO C.F._1
SALUZZO 7D 16123 GENOVA, elettivamente domiciliate in VIA
FERRAMOLA, 14 25121 BRESCIA presso il difensore avv. ONOFRI
FRANCESCO, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RE AN ( ) elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio della medesima in Viterbo, Via Valerio tedeschi n. 13/15, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 260/24
CONCLUSIONI
LL appellanti
“Accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo
del giudizio e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza del
Tribunale di Cremona n. 260/2024 pronunciata all'esito del giudizio R.G. n.
605/2023 e, per l'effetto, rimettere le parti avanti al Giudice di primo grado ai
sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.;in subordine, per l'ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte adita ritenga insussistenti i presupposti di cui all'art. 354
c.p.c., previa rimessione in termini delle parti appellanti ex artt. 294 e 359
c.p.c., in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 260/2024
pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 605/2023: respingere le domande
formulate dall'Avv. di condanna delle appellanti al pagamento CP_1
delle somme dal medesimo reclamate a titolo di compenso professionale per
l'attività asseritamente svolta a favore delle medesime ovvero, in ulteriore
subordine, rideterminare l'ammontare delle medesime sulla base di quanto pagina 2 di 9 esposto nella seconda parte del paragrafo B) dell'“Atto di citazione in appello
con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”
in ogni caso: accertare e dichiarare la malafede e/o colpa grave con la quale
l'Avv. ha agito nel presente giudizio e, Controparte_1
conseguentemente, condannare il medesimo a risarcire alle esponenti, oltre
che le spese, i danni da queste ultime sofferti nella misura pari alla domanda
formulata dall'attore delle medesime e/o in quella diversa misura, anche di
giustizia, che parrà equa all'Ecc.ma Corte adita;
in via istruttoria: ammettere
la produzione dei documenti da 1) a 45) di cui all'elenco riportato in calce
all'“Atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata” datato 21.05.2024; ammettere la prova
per testi di cui al paragrafo D) dell'“Atto di citazione in appello con istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata” datato
21.05.2024.Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellato
“Rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello proposto dalle Signore
e in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 Parte_2
tutti i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n.
260/2024 resa dal Tribunale di Cremona in data 01.04.2024 e pubblicata in
data 05.04.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 605/2023, sia
nell'an che nel quantum;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'appello, sul regolamento delle spese di soccombenza Voglia l'Ecc.ma pagina 3 di 9 Corte adita considerare che l'eventuale nullità della notificazione non è
imputabile alla parte appellata, bensì all' che ne ha curato le formalità Pt_3
ex art. 143 c.p.c.; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 260/24 il tribunale di Cremona, previo accertamento della regolare notificazione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. alle convenute,
condannava e , in solido, a pagare in favore Parte_1 Parte_2
dell'avv. la somma di euro 16.924, a titolo di Controparte_1
compenso per l'opera professionale svolta nei giudizi celebrati avanti al Tar e al Consiglio di Stato, entrambi conclusi con sentenze favorevoli alle convenute, nonché al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata gravata da e , rimaste Parte_1 Parte_2
contumaci nel giudizio svoltosi avanti al tribunale, che hanno insistito per la declaratoria di nullità della sentenza gravata, attesa la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti denunciano la mancata instaurazione del pagina 4 di 9 contraddittorio nel giudizio conclusosi con la sentenza gravata, a causa dell'errata notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nei confronti di entrambe le appellanti.
Deduce che, nella specie, il ricorso doveva essere notificato secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., per i casi di momentanea assenza dei destinatari, e non con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., esperibili nei soli di casi assoluta irreperibilità.
Assumono che l'ufficiale giudiziario aveva agito con estrema superficialità e
contra legem allorchè aveva omesso gli approfondimenti necessari volti ad accertare l'eventuale trasferimento in altro luogo delle destinatarie, circostanza che non poteva essere desunta dalla mera assenza del loro nome sul citofono.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il compenso spettante al professionista era stato stabilito in base alle tariffe professionali.
Assumono che l'appellato aveva ottenuto l'integrale pagamento del proprio compenso in conformità agli accordi preventivamente stipulati con di CP_2
cui era amministratrice, all'epoca del conferimento Parte_1
dell'incarico, e a cui era succeduta, in corso di causa, Parte_2
Fanno rilevare che, rispettivamente, in data 28 gennaio 2019 e in data 13
aprile 2021 l'avv. aveva sottoscritto due contratti con per CP_1 CP_2
stabilire il compenso spettantegli per l'attività difensiva da svolgere davanti al
TAR e al Consiglio di Stato e che i crediti dallo stesso vantati erano stati pagina 5 di 9 integralmente soddisfatti.
--------------------------
Il primo motivo è fondato.
Nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario incaricato provvedeva a notificare“a
mani” il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., sia a che a Parte_1 Parte_2
ma nella relata annottava: “ anzi non ho potuto notificare perché ivi
[...]
non reperito nominativo sul citofono, vane le informazioni”.
Nei confronti di entrambe le destinatarie il ricorso veniva, pertanto, notificato con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vale a dire,
come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba
pagina 6 di 9 comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima
residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di
riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica,
comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del
destinatario della notificazione».
Va rilevato, altresì, che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività
svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
Nel caso di specie l'indicazione «vane le ricerche», al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica pagina 7 di 9 indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 2, cod. proc. civ.).
In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di «vane le ricerche» è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato "vane" le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite).
La nullità della notificazione comporta la rimessione al primo giudice della causa, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
L'appellato va condannato a rifondere alle appellanti le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio,
euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e per pagina 8 di 9 l'effetto, rimette la causa al primo giudice;
condanna l'appellato a rifondere in favore delle appellanti le spese del grado,
liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
IE FE
IL PRESIDENTE
IU SE
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