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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5411/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Scaglione n. 143, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Maria Cristina Callisto, cod. fisc. , pec: C.F._2
e domiciliata presso quest'ultima in Benevento, Via Email_1
M. Planco 14 in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CATALDI MARCELLA giusta delega in atti;
in persona del Controparte_2
Commissario Liquidatore, dott. p.i./cod. fisc , con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Benevento, via Annunziata, Palazzo Mosti, 82100 Benevento
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022,
1 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.24 parte ricorrente ha esposto di:
- Essere dipendente del convenuto dal 27/3/2000, con inquadramento, CP_2
nella categoria operaia, nel livello 3° di cui al CCNL dei Servizi Ambientali
(Federambiente) (all. 01) e con regime orario part time all'83%;
- Che su decisione del Commissario liquidatore del convenuto , è stato CP_2
sospeso dal lavoro per il periodo dal 26/07/2010 e fino al 31/12/2010 con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga;
- Che con decreto dirigenziale n. 201 del 10.12.2010 (cfr. in all. 02), la Regione
Campania - Settore RM (Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro) ha concesso, per il periodo dal 26.07.2010 al 31.12.2010, ai sensi dell'art. 13 legge n. 26 del 2010, il trattamento di CIG in deroga ai 127 lavoratori dei Consorzi di Smaltimento Rifiuti dei
Bacini BN1, BN2 e BN3, autorizzando la Direzione della sede di Benevento ad CP_1
erogare detto trattamento ai lavoratori interessati;
- Che successivamente, lo stesso Commissario liquidatore del convenuto
, con lettera raccomandata a.r. del 28/12/2010, ha disposto la sospensione del CP_2
ricorrente dal lavoro anche per il periodo dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011, con conseguente proroga della sottoposizione del ricorrente al trattamento di CIG in deroga;
- che va, tuttavia rilevato che, già solo tre mesi dopo, e precisamente con decreto dirigenziale n. 28 del 29/03/2011 (cfr. in all.03), la Regione Campania – Settore
RM ha annullato in via di autotutela il proprio precedente decreto dirigenziale n.
201 del 10.12.2019 e con esso il trattamento di CIG in deroga ivi concesso in favore di
Contr lavoratori dei Consorzi BN2 e BN3 dal 26.07.2010 al 31.12.2010);
- che con decorrenza dal 26/07/2010, giorno della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, il non ha mai richiamato in servizio l'istante, né ha CP_2
provveduto al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, così come non ha nemmeno mai corrisposto il trattamento di CIG in deroga .
2 Ha concluso chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il Controparte_2
ha omesso di versare i contributi per il periodo 01.08.2010 al 18.05.2014, in
[...]
cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (83,34%) e inquadramento come operaio – livello 3° del
CCNL servizi ambientali Federambiente;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del , della rendita vitalizia ex art. 13, l. CP_2
1338/62; 3) condannare il al versamento all' Controparte_2 CP_1 dell'importo della riserva matematica, necessario per la costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1; 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituito l' eccependo il difetto di legittimazione passiva trattandosi di una CP_1
controversia che attiene in via esclusiva ai rapporti tra il ricorrente e il proprio datore di lavoro ed infine la prescrizione stante il principio di irricevibilità dei contributi prescritti.
Il convenuto invece è rimasto contumace. CP_2
Ciò posto l'odierna controversia attiene alla richiesta dei lavoratori di ottenere il pagamento dei contributi non versati dal datore di lavoro durante il periodo di sospensione dal lavoro, successivamente dichiarato illegittimo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che parte ricorrente, dopo la revoca in autotutela disposta dalla Regione Campania del trattamento di CIG in deroga originariamente concesso quanto ai lavoratori del , ha chiesto ed ottenuto in CP_2 via d'urgenza la condanna del , non solo all'immediato ripristino del rapporto CP_2 di lavoro (attesa l'intervenuta revoca del trattamento di CIG in deroga ), ma anche al pagamento delle retribuzioni mensili allo stesso spettanti.
Anche dopo tale Ordinanza cautelare, il ha continuato a non adempiere ad i CP_2 propri obblighi retributivi nei confronti di parte ricorrente, sicché quest'ultima ha chiesto ed ottenuto varie ingiunzioni di pagamento, relative alle retribuzioni via via maturate dalla data di sospensione dal lavoro
Avverso l'ordinanza cautelare (fondante i successivi decreti ingiuntivi emessi sempre da
Codesto Tribunale), il ha proposto opposizione, che è stata respinta. CP_2
3 Avverso la predetta sentenza, il soccombente ha, poi, proposto atto di CP_2
gravame, rigettato con sentenza dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro passata in giudicato, non essendo stata la stessa mai impugnata dal soccombente
. Può dunque ritenersi definitivamente accertato il diritto di parte ricorrente al CP_2
pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 26/07/2010 (data dell'illegittima sospensione di parte ricorrente dal lavoro).
La persistenza del rapporto di lavoro risulta confermata dall'estratto contributivo e dalla lettera di licenziamento, con cui il commissario liquidatore vi ha posto fine a decorrere dal 18.05.2014 (v. lettera di licenziamento).
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass. S.U. n. 11199 del
2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e – com'è stato recentemente chiarito da
Cass. n. 15120 del 2019 – la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del 1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano
4 concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n.
15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del
2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018; in termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4676 del 22/02/2021).
In definitiva, l'obbligo di versare i contributi sulla retribuzione minimale imponibile sussiste finanche nei casi in cui la retribuzione non sia dovuta perché la prestazione è stata sospesa per accordo fra le parti oppure nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (cfr. ancora Cass. n. 4676/2021, cit.).
Ciò premesso, in tale sede, parte ricorrente rivendica , essendo i contributi sulle retribuzioni dovute nei confronti del datore prescritti, la costituzione di una rendita vitalizia.
Con riguardo alla prescrizione in materia di contributi, in via generale, in punto di diritto va evidenziato, in primo luogo, che “secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è
5 vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso” (Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018,
(ud.18/10/2018, dep. 04/12/2018), n. 31345).
Pertanto, la questione della intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ove rilevante ai fini dell'esito del giudizio, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia o meno sollevato in via d'eccezione tale questione (e a prescindere dalla tempestività, ex art. 416 e ss. c.p.c., della proposizione di una siffatta eccezione).
In secondo luogo occorre ricordare che l'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i relativi contributi all' competente. CP_4
Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.
Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della L. n.
153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del
R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione […]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
6 L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell' ad ottenere il versamento dei contributi Controparte_5
previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/
2005; Cass. n. 23116 del 10/12/2004; Cass. n. 301 dell'11/01/2001; Cass. n. 11140 del
16/08/2001; Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.
Deriva da ciò, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest'ultimo (in tal senso vd. Circolare del 13 ottobre 1995, n. 262, punto 1.2). CP_1
Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all' – Controparte_5
attualmente previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato l'art. 41 della L.
n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi avrebbero dovuto essere versati (il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc…): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995 (Cass. n. 9962 del
12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n. 4606/2004; Cass. n. 6173 del
7/03/2008; vd, Circ. n. 31 del 2/03/2012), purché tale denuncia sia effettuata entro CP_1
il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i
7 quali il denunciante chiede il recupero (Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav.
5/03/2009 n. 5320; Cass. n. 1372/2003, cit.).
Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n.
335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1,
c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all' . Controparte_5
In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla (integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013, n. 20827).
A temperamento del limite di cui all'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 – che, come detto, preclude il pagamento tardivo di crediti previdenziali prescritti – il datore di lavoro può chiedere all' di costituire, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338/1962, CP_1
una rendita vitalizia riversibile e integrativa in favore del lavoratore (e a carico del datore di lavoro richiedente), di valore pari all'intera pensione o al maggiore importo di pensione che sarebbero spettati al lavoratore in caso di esatto adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro: in tale ipotesi quest'ultimo deve pagare a un capitale corrispondente alla c.d. “riserva matematica”. CP_1
8 Il lavoratore può anche presentare personalmente tale richiesta ad pagando la CP_1 predetta “riserva matematica”: in questo caso è salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, per una misura corrispondente al capitale versato dal lavoratore a (Cass. civ. Sez. lav. 14/02/2014). CP_1
Va però precisato, a tal proposito, che, è inammissibile la domanda di costituzione di rendita vitalizia proposta direttamente dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, nei confronti dell'ente previdenziale, a meno che il lavoratore non abbia dato la prova di aver precedentemente e vanamente richiesto la costituzione della rendita al datore di lavoro (quale soggetto originariamente tenuto al versamento dei contributi), e dell'impossibilità della costituzione della predetta rendita da parte del datore di lavoro
(ex multis Cassazione civile sez. lav., 27/06/2008, n.17750; Cassazione civile sez. lav.,
27/06/2008, n.17751; Cassazione civile sez. lav., 15/05/2004, n.9305): nel dettaglio,
“L'art. 13, comma 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 dispone che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente". Presupposto perché il lavoratore sia legittimato ad avanzare domanda nei riguardi dell' è quindi l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da CP_1
parte del datore di lavoro. La lettera della legge è chiarissima e del tutto condivisibile risulta l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale, conforme tra l'altro alle due sentenze, n. 2867/1980 e 1897/1988 di questa Corte Suprema, puntualmente citate nella decisione impugnata” (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2004, n.9305).
Il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della predetta rendita vitalizia è assoggettato, tuttavia, al termine ordinario di prescrizione (decennale), decorso il quale esso si estingue in conformità alle regole generali vigenti in materia: nel dettaglio, la giurisprudenza ha chiarito che “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito
9 contributivo dell' , senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, CP_1 della omissione contributiva” (Cassazione civile , SS.UU., 14/09/2017 , n. 21302).
La giurisprudenza riconosce anche in capo al lavoratore la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere la condanna in forma specifica del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia riversibile di cui sopra (Cass. civ. sez. lav. 5/02/2014,
n. 2630; Cass. civ. SS.UU. 16/02/2009, n. 3678).
A tal riguardo la giurisprudenza ha precisato che “L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. civ. sez. lav. 22/01/2015, n. 1179).
Ciò posto in via generale, con riguardo al difetto di legittimazione passiva, l'eccezione accolta in quanto parte ricorrente non ha proposto alcuna domanda a nei confronti dell' (v. Cass. 19679.20). CP_1
Nel merito, accertata l'omissione contributiva e la prescrizione della contribuzione il deve essere condannato a risarcire il danno da irregolarità contributiva in CP_2 forma specifica, mediante versamento all' dell'importo corrispondente alla riserva CP_1
matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
10 Spese compensate nei confronti dell' . CP_1
Pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1
2. accerta e dichiara che il ha omesso di Controparte_2
versare i contributi per il periodo 1.08.2010 al 18.5.14, in cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale
(83%) e inquadramento come operaio – livello 3° del CCNL servizi ambientali
Federambiente;
3. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del
, della rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/62; CP_2
4. condanna il al versamento all' Controparte_2 CP_1 dell'importo della riserva matematica, necessario per la costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1;
5. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_2
euro 2697,00 oltre rimb. C.u., oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione;
6. compensa le spese fra la parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Benevento, 24/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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