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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4089/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera – garanzia per vizi di bene mobile
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Rosa, come da procura in atti;
[...]
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocera, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocera, come da CP_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
21/05/2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.07.2017
l' faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 982/2017 ad essa notificato in data
8.06.2017 dalla per il pagamento della somma di euro Controparte_1
6.050,00 oltre accessori sulla base della fattura n. 446 del 30.10.2012, emessa dall'opposta per un intervento di manutenzione eseguito sul veicolo autobus modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV, in possesso della con destinazione di noleggio con conducente. Esponeva che Parte_1 essa aveva acquistato il veicolo suddetto con contratto di locazione Parte_1 finanziaria misto a vendita concluso con la del Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/11 13.04.2012, laddove la opposta era il venditore del veicolo in CP_1 questione. Aggiungeva che l'intervento per cui era stata emessa la fattura era consistito nella sostituzione del motore del veicolo ed annessi accessori, resosi necessario a causa del mal funzionamento dello stesso che già nel luglio 2012, dopo circa un mese e mezzo dalla consegna, presentava vizi e difetti occulti prontamente denunciati alla appena manifestatisi. CP_1
Invero, non appena il vizio si rendeva manifesto sì da non consentire la marcia del mezzo, questo veniva portato direttamente e nell'immediatezza presso la con carro attrezzi. La ditta dal canto suo, CP_1 CP_1 riconosceva la sussistenza dei vizi del motore e si proponeva di effettuare la riparazione, tanto è che sulla fattura, alla pagina 2, si legge, alla voce descrizione: “della garanzia riconosciuta dal fornitore del Parte_2
Allegava che anche nell'anno 2013, il veicolo, ancora a fine luglio aveva presentato problemi al motore, che, si scopriva, non era stato sostituito con l'intervento del 2012, ma solamente rigenerato. Anche in questo secondo evento, il veicolo improvvisamente si era arrestato nella marcia, per cui era stato condotto a mezzo carro attrezzi, nell'immediatezza, presso la
[...]
La , a cui ancora venivano prontamente denunciati i CP_1 CP_1 vizi de quibus, eseguiva nuovo intervento trattenendo il mezzo sino all'Ottobre dello stesso anno. Per due stagioni estive, quindi, la Parte_1 aveva subito la sosta tecnica del veicolo acquistato dalla con CP_1 conseguente grave pregiudizio economico derivante dal mancato guadagno derivante dall'impiego del veicolo all' attività di noleggio con conducente, cui il mezzo era destinato. Con nota pec del 22.03.2017, in riscontro all'invito al pagamento ricevuto dall'opponente, la aveva per tali motivi Parte_1 contestato la pretesa di poi azionata con la procedura monitoria, sulla base della soluzione transattiva che riteneva fosse stata raggiunta con la
[...]
Invero, a fronte degli interventi resisi necessari per effetto dello CP_1 stesso inadempimento della - o meglio dei successivi inadempimenti CP_1
- e di cui essa si faceva carico, l' in virtù dei rapporti commerciali Parte_1 sino al tempo intercorsi tra le parti, non avrebbe promosso le azioni a tutela dei diritti lesi di essa opponente. Per tali ragioni deduceva a motivi di opposizione: 1) l'insussistenza del credito azionato, in quanto alla ditta nulla era dovuto a causa dell'inadempimento di essa venditrice del CP_1 veicolo che aveva consegnato ad essa un veicolo viziato e Parte_1 gravemente difettoso, assolutamente inidoneo all'uso suo proprio e le opere eseguite sul mezzo di cui alla fattura 446/2012 erano sono state eseguite dalla in esecuzione della dovuta garanzia;
2) il diritto al risarcimento CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/11 dei danni di essa atteso che il veicolo - 19 posti più 1 -, adibito a Parte_1 noleggio con conducente e bene strumentale all'esercizio dell'impresa dell'opponente, aveva subito una forzata sosta tecnica di quattro mesi, dal Luglio all'Ottobre 2012, periodo di alta stagione, durante la quale l'opponente aveva ricevuto numerose richieste di noleggio del veicolo in questione, che lo avrebbero impegnato a pieno regime per l'intera stagionalità
e che, invece, suo malgrado, era stata costretta a declinare con ingente perdita di guadagno.
Considerato che
la capacità reddituale del veicolo è, in periodo di alta stagione quale quello incriminato, di circa 10.000,00 al mese con guadagno netto del 40%, il danno era quantificabile in circa 4.000,00 al mese. Il danno patrimoniale subito dall'opponente per il primo inadempimento della eccepito era quindi di euro 12.000,00 (4.000,00 CP_1
x 3 mensilità); 3) l'inadempimento della ditta opposta ai sensi degli 2226 e
1668 c.c., in quanto il veicolo, nel Luglio del 2013, ripresentava gli stessi vizi per cui vi era stata la riparazione dell'anno precedente e di cui alla fattura azionata in monitorio Anche in questo secondo caso, all'arresto inopinato del veicolo, verificatosi ancora verso la fine del Luglio 2013, seguiva il suo ricovero immediato a mezzo trasporto con carro attrezzi presso la CP_1 cui venivano denunciati i difetti ed i vizi persistenti. Emergeva, in detta ultima circostanza, che il motore non era stato sostituito, ma solo rigenerato;
4) il diritto al risarcimento del danno subito anche nella stagione 2013, per inutilizzo del veicolo. con conseguente danno patrimoniale pari a circa tre mensilità di apporto reddituale quantificati in Euro 30.000,00 con guadagno netto di circa 12.000,00. Infatti, anche per la stagione 2013 l'opponente aveva ricevuto richieste di noleggio del veicolo che lo avrebbero impegnato a pieno regime e che era costretta a declinare suo malgrado e solo per effetto degli inadempimenti denunciati. Per tali motivi conveniva in giudizio la ditta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via CP_1 riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli obblighi di garanzia su di essa gravanti in qualità di CP_1 venditrice del veicolo modello autobus Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV, per effetto dei vizi gravi ed occulti di cui esso autobus è risultato affetto;
accertare e dichiarare il grave inadempimento della
[...] agli obblighi su di essa gravanti in qualità di prestatrice di opera per CP_1 effetto dei vizi e difformità dell'opera eseguita nel Luglio 2012 sul veicolo autobus modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV;
dichiarare per l'effetto che l'opponente nulla deve alla CP_1 condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/11 dall'opponente per effetto degli inadempimenti di cui all'assertiva che precede, patrimoniali e non, incluso il danno emergente e da lucro cessante, oltre il danno all'avviamento commerciale, sin d'ora quantificati in Euro
24.000,00 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa, congrua e di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la esponeva di svolgere da Controparte_1 anni attività di autocarrozzeria, in forma di impresa individuale e che aveva fornito alla i servizi di assistenza e riparazione meccanica sul Parte_1 veicolo autobus modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri tg. EM342MV, come descritti nella fattura n. 446 del 30.10.2012. Evidenziava che l'opponente aveva confuso la parte venditrice del veicolo ( con CP_2 la ditta opposta (ditta individuale), esecutrice dell'intervento CP_1 di riparazione. Precisava che l'autobus oggetto di intervento, immatricolato in data 14.03.2007, era stato acquistato usato nel 2012 dalla presso la Parte_1
e che ad essa Ditta individuale era stata CP_2 CP_1 commissionata la riparazione del veicolo, on richiesta di sostituzione del motore oggetto di guasto con un motore semirevisionato;
detto ordine di riparazione venne dato dopo che l'opponente aveva raggiunto un accordo commerciale con la venditrice secondo cui la CP_2 CP_2 avrebbe sostenuto il costo di acquisto del motore revisionato, mentre i costi di lavorazione sarebbero stati pagati dalla Pertanto, essa opposta Parte_1 aveva acquistato dalla Commercio Componenti Motori Parte_3 il nuovo motore semirevisionato, con catena montata Mercedes 22 CDI,
[...] come da documentazione prodotta in giudizio, sostenendo un prezzo complessivo di euro 4.477,00. Pertanto, alla luce dell'accordo intercorso tra la venditrice dell'autobus e l'opponente, la ditta emetteva fattura CP_1
n. 444 del 25.10.2012 nei confronti della per la somma di euro CP_2
4.477,00 pari al costo complessivo del motore acquistato dalla
[...] quale “quota a vs carico per la sostituzione motore su Parte_3 [...]
Targa EM342MV” e la fattura n. 446 del 30.10.2012 nei confronti CP_4 della relativamente all'attività di manodopera eseguita, per un Parte_1 importo complessivo di € 6.050,00 come scritto in fattura “prestazione di servizio/manodopera: quota a vs carico al netto”, fattura mai contestata dall'opponente. Nell'anno successivo, la società conduceva Parte_1 nuovamente il medesimo veicolo in officina, lamentando un successivo guasto al motore, per cui la ditta opposta, pur non riconoscendo la sua responsabilità in ordine a tale evento, provvide a proprie spese alla relativa riparazione. In particolare, stante la garanzia di 12 mesi che accompagnava il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/11 motore acquistato dalla la ditta opposta Parte_4 richiese prontamente alla predetta venditrice la riparazione del motore oggetto di guasto, sostenendo i costi per la reinstallazione del motore e per le attività connesse. Dunque, stante il perdurare mancato pagamento della fattura n.
446/2012, la ditta opposta aveva sollecitato il pagamento con la mail PEC del
13.03.2017, senza ottenerlo, per cui aveva dovuto procedere con ricorso monitorio. Per tali motivi, considerato il proprio adempimento relativo alle due riparazioni e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla vendita del veicolo e alla conseguente garanzia per vizi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione. Alle luce della comparsa di costituzione dell'opposta, l'opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa la con atto notificato in data 8.05.2018, con la quale chiedeva al CP_2 giudice di accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP_2 agli obblighi di garanzia su di essa gravanti in qualità di venditrice del veicolo modello autobus Mercedes Benz Sprinter 515 Capri tg EM 342 MV, per effetto dei vizi gravi ed occulti di cui esso autobus è risultato affetto;
per l'effetto condannare la a garantire e manlevare l'opponente CP_2
dei costi della riparazione resisi necessari per effetto dei vizi Parte_1 denunciati e conclamati e per l'effetto accertare che l'opponente nulla deve alla ditta con conseguenziale revoca del detto provvedimento;
CP_1
3) condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti CP_2 dall'opponente, incluso il danno emergente ed il lucro cessante, sin d'ora quantificati in euro 12.000,00 correlati alla forzosa sosta tecnica nel periodo luglio-ottobre 2012 ed in euro 12.000,00 correlati alla forzosa sosta tecnica del veicolo nel periodo luglio-ottobre 2013 a causa della cattiva esecuzione dell'opera. Costituitasi in giudizio, la eccepiva la nullità della CP_2 chiamata in causa in garanzia per indeterminatezza e l'inammissibilità per aver chiesto soltanto in sede di prima udienza, l'autorizzazione alla chiamata in causa, laddove avrebbe dovuto farlo già in sede di opposizione. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia per vizi invocata dalla in quanto alla data della notifica dell'atto di Parte_1 chiamata in causa erano decorsi ampiamente i termini di legge di cui all'art. 1495 c.c., in base al quale: “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/11 L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna” e la consegna era avvenuta nel mese di aprile 2012. Evidenziava che la con Parte_1 contratto di locazione finanziaria misto a vendita del 13.04.2012, aveva acquistato da essa l'autobus usato (immatricolato nell'anno CP_2
2007) e che lo aveva consegnato all' il 21.04.2012, rilevando che Parte_1 il veicolo era destinato ad una percorrenza kilometrica piuttosto elevata nel corso del singolo anno, in quanto utilizzato prevalentemente nel settore commerciale per il noleggio con conducente, con percorrenze annuali di almeno 50/60.000 km. per cui all'atto dell'acquisto, tenuto conto che aveva già cinque anni di vita, la ditta aveva l'esatta percezione dell'usura CP_5 dell'autobus e, in particolare del motore, che aveva percorso centinaia di migliaia di chilometri. Il guasto al motore del veicolo, verificatosi dopo alcuni mesi dalla stipula dell'atto di acquisto, non poteva essere associato ad un vizio preesistente alla alienazione del bene, posto che l'occultamento dei vizi implica pur sempre un'attività colpevole del venditore diretta a celare le reali condizioni del bene alienato. Al contrario, la società era ben Parte_1 consapevole di acquistare un autobus usato di cinque anni, per cui la promessa del venditore sulle qualità del medesimo era circoscritta giocoforza allo stato del bene conseguente al suo uso effettivo ed alla sua intrinseca vetustà. Ciò nonostante, essa nella sola ottica di conservazione CP_2 dei buoni rapporti commerciali con la aveva deciso di sostenere i Parte_1 costi di acquisto di un nuovo motore, che la ditta incaricata della manutenzione aveva provveduto a sostituire, come da fattura n. 444 del
25.10.2012. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla opponente chiamante in causa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la negoziazione assistita, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. precisava la domanda, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli obblighi di CP_2 garanzia su di essa gravanti in qualità di venditrice del veicolo modello autobus Mercedes Benz Sprint Capri targato EM 342 MV, per effetto dei vizi gravi ed occulti da cui esso autobus è risultato affetto;
per l'effetto condannare la a garantire, manlevare e tenere indenne CP_2
l'opponente dei costi della riparazione resisi necessari per Parte_1 effetto dei vizi denunciati e conclamati e per cui è il decreto ingiuntivo opposto e quindi accertare e dichiarare che la nulla deve alla Parte_1
con conseguenziale revoca del detto provvedimento;
Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/11 condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti CP_2 dall'opponente per effetto degli inadempimenti di cui all'assertiva che precede, patrimoniali e non, incluso il danno emergente e da lucro cessante, oltre il danno all'avviamento commerciale, all'immagine, all'onore, sin d'ora quantificati per il periodo Luglio- Ottobre 2012 in euro 100.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa, congrua e di giustizia;
accertare il grave inadempimento della agli obblighi su Controparte_1 di essa gravanti in qualità di prestatrice d'opera per effetto delle difformità dell'intervento di riparazione eseguito nel 2012 sul veicolo modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV e per l'effetto condannare la e la in via esclusiva, per chi di ragione ovvero in CP_1 CP_2 solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti dall'opponente per effetto degli inadempimenti di cui all'assertiva che precede, patrimoniali e non, incluso il danno emergente e da lucro cessante, oltre il danno all'avviamento commerciale, all'immagine, all'onore, verificatisi per effetto dell'indisponibilità del veicolo a causa della cattiva esecuzione dell'opera effettuata nell'anno 2012, sin d'ora quantificati per il periodo Luglio- Ottobre
2013 in euro 100.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa, congrua e di giustizia;
in ogni caso revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare la ditta e la in CP_1 CP_2 via esclusiva, per chi di ragione ovvero in solido tra loro al pagamento delle spese, onorari e diritti di causa da attribuirsi al difensore antistatario.
Ammessa e assunta la prova testimoniale, rigettata la richiesta di ctu, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione al decreto ingiuntivo non è fondata e va pertanto rigettata. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità dell'opposizione e della domanda di chiamata in causa, in quanto sufficientemente determinati in fatto e in diritto, tanto è vero che l'opposta e la chiamata in causa si sono difese in modo completo.
Riguardo alla chiamata in causa, essa è ammissibile, non essendo soggetta a termini di decadenza per l'opponente ad ingiunzione, quando, manifestatasi l'opportunità di estendere il giudizio al terzo dopo le deduzioni svolte dalla opposta con comparsa di costituzione, la richiesta di chiamata in causa del terzo sia stata autorizzata dal giudice.
Nel caso in esame, ci si trova al cospetto di due rapporti, da una parte il rapporto di prestazione d'opera tra l'officina meccanica ditta individuale cui si rivolse l'opponente per far riparare l'autobus e dall'altra il rapporto di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/11 garanzia della durata legale di dodici mesi tra il venditore professionale del veicolo usato e la società commerciale che lo acquistò in locazione finanziaria.
Riguardo al primo rapporto tra opponente ed opposta, è documentale che la fosse una ditta individuale di riparazione di Controparte_1 autoveicoli del tutto estranea alla vendita dell'autobus usato. Essa eseguì due interventi di riparazione: il primo nel settembre-ottobre 2012, su commissione della e previo raggiungimento di un accordo trilaterale tra la Parte_1
la e la . L'accordo, di chiara CP_2 Parte_1 Controparte_1 natura transattiva nel rapporto tra la venditrice e l'acquirente CP_2
ha ricevuto conferma nella prova testimoniale assunta in giudizio, Parte_1 consisteva nella riparazione del mezzo con un motore non nuovo, ma rigenerato, il cui costo di acquisto veniva assunto dalla mentre CP_2 la assumeva l'obbligo di pagare la manodopera e gli altri costi Parte_1 aggiuntivi di riparazione alla . In tal senso ha deposto CP_1 CP_1 all'udienza del 22.03.2023 il teste Sig. , il quale ebbe a Testimone_1 dichiarare: “ricordo che la nel 2012 circa ha portato questo Parte_1 autoveicolo presso la nostra ditta per riparazione;
era uno sprinter e abbiamo fatto una riparazione al motore;
ricordo che ciò è avvenuto verso settembre dell'anno 2012; ricordo che il motore che abbiamo installato era un motore revisionato, che abbiamo acquistato da un'altra azienda;
ricordo che c'era un accordo tra le tre aziende, ed in particolare che la società avrebbe CP_2 pagato il motore, e la tutte le altre spese, in particolare quelle degli Parte_1 accessori annessi al motore e quelli della manodopera”. Nella medesima udienza, il teste Sig. ebbe a confermare che: “il veicolo Testimone_2 venne portato presso l'officina il settembre 2012 presso l'officina, era stata riscontrata la rottura del motore, tanto so perché dopo la diagnosi fatta in officina, mi hanno chiesto di procurare il motore;
il motore venne acquistato dalla b&b, era un motore semirevisionato;
so che venne raggiunto un accordo tra la e la per cui la ci pagava il motore, e Parte_1 CP_2 CP_2 la la manodopera e gli accessori. Tanto so perché la scrivania mia Parte_1
e del signor sono vicine quindi ho personalmente assistito a talune CP_1 conversazioni nelle quali veniva esplicitato questo accordo … l'accordo venne concluso dopo la diagnosi, circa una 15ina di giorni dopo la consegna
… il veicolo venne consegnato dopo circa un mesetto”.. Ancora all'udienza del 09.11.2023, il teste Sig. ebbe a riferire: “ricordo che nel Testimone_3 settembre del 2012 sono venuti per la riparazione del veicolo che avevano acquistato da noi, in quanto aveva avuto problemi con il motore;
so che è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/11 stato sostituito il motore … so che era stato raggiunto un accordo nel senso che il prezzo del motore rima-neva a carico della e la CP_2 Parte_1 si occupava del pagamento del resto” “ricordo che c'era un accordo tra le tre Con aziende, ed in particolare che la società avrebbe pagato il motore, CP_2
e la tutte le altre spese, in particolare quelle degli accessori annessi Parte_1 al motore e quelli della manodopera” . Ciò spiega perché la ditta CP_1 emise la fattura n. 444 del 25.10.2012 nei confronti della per la CP_2 somma di € 4.477,00 (pari al costo complessivo del motore acquistato dalla quale “quota a vs carico per la sostituzione motore Parte_3 su Bus Targa EM342MV come riconoscimento in garanzia” e la CP_4 fattura n. 446 del 30.10.2012 nei confronti della Società opponente relativamente all'attività di manodopera eseguita, per un importo complessivo di € 6.050,00 (in fattura è scritto “prestazione di servizio/manodopera: quota a vs carico al netto”). Dette fatture non furono contestate ed in particolare non la contestò la la quale, come da essa allegato, non la pagò, in Parte_1 quanto, successivamente, in occasione del secondo intervento riparativo, avendo saputo che il motore installato con il primo intervento era un motore non nuovo ma rigenerato, si rifiutò di pagarla, ritenendo la riparazione non fatta a regola d'arte. Invero sul punto la non ha ragione, atteso che Parte_1 su un veicolo usato immatricolato nel 2007 e acquistato usato nel 2012, non si aveva diritto alla sostituzione del motore con uno nuovo di fabbrica, essendo invece ragionevole e secondo l'uso della pratica commerciale la sostituzione con un motore semirevisionato o rigenerato, appunto perché destinato ad mezzo di oltre cinque anni di vita. Peraltro il motore rigenerato applicato nel settembre-ottobre 2012 comunque servì a far funzionare il mezzo per quasi un anno, circostanza questa che dimostra comunque la bontà del primo intervento riparativo.
Ritornando all'accordo trilaterale suddetto, esso, in quanto avente natura transattiva tra la e la doveva necessariamente avere CP_2 Parte_1 la forma scritta ad probationem (art. 1967 c.c.), per cui le testimonianze suddette possono avere considerazione solo nei rapporti tra e la Parte_1
, nonché rilevare sotto il profilo della prova della Controparte_1 circostanza di fatto che la riconobbe il difetto di conformità CP_2 dell'autobus e l'operatività della garanzia di due anni normalmente prevista dalla legge per i rivenditori professionali di autoveicoli. Dall'altra parte, la che si era rivolta alla , che non aveva alcun Parte_1 Controparte_1 obbligo di garanzia nei confronti di essa, commissionandole la riparazione del mezzo, assunse l'obbligazione di pagare manodopera e altri costi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/11 accessori, laddove il costo del motore rigenerato venne pagato dalla CP_2
[...]
Non valendo l'accordo verbale transattivo tra la e la CP_2
quest'ultima, operando la garanzia legale per il mezzo usato, Parte_1 poteva far valere la garanzia nei confronti della venditrice anche per i costi di manodopera e accessori, ma risulta incorsa nella prescrizione di un anno di cui all'art. 1495 c.c., tempestivamente eccepita dalla chiamata in causa, atteso che dalla consegna del mezzo dopo il primo intervento riparativo (ottobre
2012) fino alla domanda giudiziale, risultano trascorsi quasi cinque anni.
Riguardo alle domande di risarcimento danni proposte dall'opponente per lucro cessante, dapprima per complessivi euro 24.000,00 aumentati poi addirittura a complessivi euro 200.000,00 , esse risultano palesemente infondate nei confronti della , per le motivazioni suddette Controparte_1
(carenza di legittimazione passiva riguardo all'obbligo di garanzia, esecuzione a regola d'arte della riparazione, normali tempi di esecuzione della prestazione). Riguardo alla essendo stati eseguiti CP_2 entrambi gli interventi riparativi, senza quindi che la avesse Parte_1 chiesto la riduzione del prezzo di acquisto del bene o la risoluzione del contratto di acquisto, va considerato che nel caso in esame non si controverte in tema di vizi conosciuti o conoscibili da entrambe le parti contraenti al momento della vendita. Il mezzo comunque ebbe a funzionare senza problemi per diversi mesi, dalla consegna avvenuta nell'aprile 2012 fino al primo intervento riparativo del settembre-ottobre 2012; e il secondo intervento riparativo del settembre-ottobre 2013 pure fu effettato dopo circa un anno di normale funzionamento del mezzo. Tale seconda rottura del motore, però, non fu denunciata alla né detta società venditrice riconobbe il CP_2 vizio di non conformità, né intervenne nei rapporti tra la , Controparte_1 alla quale sola si rivolse la ottenendo di nuovo gratuitamente la Parte_1 sostituzione del motore. La fondatezza della eccezione di decadenza e anche di prescrizione annuale dell'azione di garanzia, sollevate tempestivamente dalla determinano anche l'inoperatività della domanda di CP_2 risarcimento danni, peraltro rimasta evanescente e del tutto non provata nelle conseguenze pregiudizievoli di lucro cessante. Del resto, se l'opponente avesse voluto assicurarsi l'utilizzo commerciale pieno del mezzo, non lo avrebbe comprato vecchio di ben cinque anni, essendo nel normale ordine delle cose che un mezzo usato possa andare incontro a inconveniente propri della vetustà delle proprie parti meccaniche.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/11 Le spese seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposta e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
Considerata l'operatività della decadenza e della prescrizione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra l'opponente e la chiamata in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra l'opponente e la chiamata in causa.
Così deciso in data 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4089/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera – garanzia per vizi di bene mobile
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Rosa, come da procura in atti;
[...]
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocera, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocera, come da CP_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
21/05/2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.07.2017
l' faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 982/2017 ad essa notificato in data
8.06.2017 dalla per il pagamento della somma di euro Controparte_1
6.050,00 oltre accessori sulla base della fattura n. 446 del 30.10.2012, emessa dall'opposta per un intervento di manutenzione eseguito sul veicolo autobus modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV, in possesso della con destinazione di noleggio con conducente. Esponeva che Parte_1 essa aveva acquistato il veicolo suddetto con contratto di locazione Parte_1 finanziaria misto a vendita concluso con la del Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/11 13.04.2012, laddove la opposta era il venditore del veicolo in CP_1 questione. Aggiungeva che l'intervento per cui era stata emessa la fattura era consistito nella sostituzione del motore del veicolo ed annessi accessori, resosi necessario a causa del mal funzionamento dello stesso che già nel luglio 2012, dopo circa un mese e mezzo dalla consegna, presentava vizi e difetti occulti prontamente denunciati alla appena manifestatisi. CP_1
Invero, non appena il vizio si rendeva manifesto sì da non consentire la marcia del mezzo, questo veniva portato direttamente e nell'immediatezza presso la con carro attrezzi. La ditta dal canto suo, CP_1 CP_1 riconosceva la sussistenza dei vizi del motore e si proponeva di effettuare la riparazione, tanto è che sulla fattura, alla pagina 2, si legge, alla voce descrizione: “della garanzia riconosciuta dal fornitore del Parte_2
Allegava che anche nell'anno 2013, il veicolo, ancora a fine luglio aveva presentato problemi al motore, che, si scopriva, non era stato sostituito con l'intervento del 2012, ma solamente rigenerato. Anche in questo secondo evento, il veicolo improvvisamente si era arrestato nella marcia, per cui era stato condotto a mezzo carro attrezzi, nell'immediatezza, presso la
[...]
La , a cui ancora venivano prontamente denunciati i CP_1 CP_1 vizi de quibus, eseguiva nuovo intervento trattenendo il mezzo sino all'Ottobre dello stesso anno. Per due stagioni estive, quindi, la Parte_1 aveva subito la sosta tecnica del veicolo acquistato dalla con CP_1 conseguente grave pregiudizio economico derivante dal mancato guadagno derivante dall'impiego del veicolo all' attività di noleggio con conducente, cui il mezzo era destinato. Con nota pec del 22.03.2017, in riscontro all'invito al pagamento ricevuto dall'opponente, la aveva per tali motivi Parte_1 contestato la pretesa di poi azionata con la procedura monitoria, sulla base della soluzione transattiva che riteneva fosse stata raggiunta con la
[...]
Invero, a fronte degli interventi resisi necessari per effetto dello CP_1 stesso inadempimento della - o meglio dei successivi inadempimenti CP_1
- e di cui essa si faceva carico, l' in virtù dei rapporti commerciali Parte_1 sino al tempo intercorsi tra le parti, non avrebbe promosso le azioni a tutela dei diritti lesi di essa opponente. Per tali ragioni deduceva a motivi di opposizione: 1) l'insussistenza del credito azionato, in quanto alla ditta nulla era dovuto a causa dell'inadempimento di essa venditrice del CP_1 veicolo che aveva consegnato ad essa un veicolo viziato e Parte_1 gravemente difettoso, assolutamente inidoneo all'uso suo proprio e le opere eseguite sul mezzo di cui alla fattura 446/2012 erano sono state eseguite dalla in esecuzione della dovuta garanzia;
2) il diritto al risarcimento CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/11 dei danni di essa atteso che il veicolo - 19 posti più 1 -, adibito a Parte_1 noleggio con conducente e bene strumentale all'esercizio dell'impresa dell'opponente, aveva subito una forzata sosta tecnica di quattro mesi, dal Luglio all'Ottobre 2012, periodo di alta stagione, durante la quale l'opponente aveva ricevuto numerose richieste di noleggio del veicolo in questione, che lo avrebbero impegnato a pieno regime per l'intera stagionalità
e che, invece, suo malgrado, era stata costretta a declinare con ingente perdita di guadagno.
Considerato che
la capacità reddituale del veicolo è, in periodo di alta stagione quale quello incriminato, di circa 10.000,00 al mese con guadagno netto del 40%, il danno era quantificabile in circa 4.000,00 al mese. Il danno patrimoniale subito dall'opponente per il primo inadempimento della eccepito era quindi di euro 12.000,00 (4.000,00 CP_1
x 3 mensilità); 3) l'inadempimento della ditta opposta ai sensi degli 2226 e
1668 c.c., in quanto il veicolo, nel Luglio del 2013, ripresentava gli stessi vizi per cui vi era stata la riparazione dell'anno precedente e di cui alla fattura azionata in monitorio Anche in questo secondo caso, all'arresto inopinato del veicolo, verificatosi ancora verso la fine del Luglio 2013, seguiva il suo ricovero immediato a mezzo trasporto con carro attrezzi presso la CP_1 cui venivano denunciati i difetti ed i vizi persistenti. Emergeva, in detta ultima circostanza, che il motore non era stato sostituito, ma solo rigenerato;
4) il diritto al risarcimento del danno subito anche nella stagione 2013, per inutilizzo del veicolo. con conseguente danno patrimoniale pari a circa tre mensilità di apporto reddituale quantificati in Euro 30.000,00 con guadagno netto di circa 12.000,00. Infatti, anche per la stagione 2013 l'opponente aveva ricevuto richieste di noleggio del veicolo che lo avrebbero impegnato a pieno regime e che era costretta a declinare suo malgrado e solo per effetto degli inadempimenti denunciati. Per tali motivi conveniva in giudizio la ditta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via CP_1 riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli obblighi di garanzia su di essa gravanti in qualità di CP_1 venditrice del veicolo modello autobus Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV, per effetto dei vizi gravi ed occulti di cui esso autobus è risultato affetto;
accertare e dichiarare il grave inadempimento della
[...] agli obblighi su di essa gravanti in qualità di prestatrice di opera per CP_1 effetto dei vizi e difformità dell'opera eseguita nel Luglio 2012 sul veicolo autobus modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV;
dichiarare per l'effetto che l'opponente nulla deve alla CP_1 condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/11 dall'opponente per effetto degli inadempimenti di cui all'assertiva che precede, patrimoniali e non, incluso il danno emergente e da lucro cessante, oltre il danno all'avviamento commerciale, sin d'ora quantificati in Euro
24.000,00 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa, congrua e di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la esponeva di svolgere da Controparte_1 anni attività di autocarrozzeria, in forma di impresa individuale e che aveva fornito alla i servizi di assistenza e riparazione meccanica sul Parte_1 veicolo autobus modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri tg. EM342MV, come descritti nella fattura n. 446 del 30.10.2012. Evidenziava che l'opponente aveva confuso la parte venditrice del veicolo ( con CP_2 la ditta opposta (ditta individuale), esecutrice dell'intervento CP_1 di riparazione. Precisava che l'autobus oggetto di intervento, immatricolato in data 14.03.2007, era stato acquistato usato nel 2012 dalla presso la Parte_1
e che ad essa Ditta individuale era stata CP_2 CP_1 commissionata la riparazione del veicolo, on richiesta di sostituzione del motore oggetto di guasto con un motore semirevisionato;
detto ordine di riparazione venne dato dopo che l'opponente aveva raggiunto un accordo commerciale con la venditrice secondo cui la CP_2 CP_2 avrebbe sostenuto il costo di acquisto del motore revisionato, mentre i costi di lavorazione sarebbero stati pagati dalla Pertanto, essa opposta Parte_1 aveva acquistato dalla Commercio Componenti Motori Parte_3 il nuovo motore semirevisionato, con catena montata Mercedes 22 CDI,
[...] come da documentazione prodotta in giudizio, sostenendo un prezzo complessivo di euro 4.477,00. Pertanto, alla luce dell'accordo intercorso tra la venditrice dell'autobus e l'opponente, la ditta emetteva fattura CP_1
n. 444 del 25.10.2012 nei confronti della per la somma di euro CP_2
4.477,00 pari al costo complessivo del motore acquistato dalla
[...] quale “quota a vs carico per la sostituzione motore su Parte_3 [...]
Targa EM342MV” e la fattura n. 446 del 30.10.2012 nei confronti CP_4 della relativamente all'attività di manodopera eseguita, per un Parte_1 importo complessivo di € 6.050,00 come scritto in fattura “prestazione di servizio/manodopera: quota a vs carico al netto”, fattura mai contestata dall'opponente. Nell'anno successivo, la società conduceva Parte_1 nuovamente il medesimo veicolo in officina, lamentando un successivo guasto al motore, per cui la ditta opposta, pur non riconoscendo la sua responsabilità in ordine a tale evento, provvide a proprie spese alla relativa riparazione. In particolare, stante la garanzia di 12 mesi che accompagnava il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/11 motore acquistato dalla la ditta opposta Parte_4 richiese prontamente alla predetta venditrice la riparazione del motore oggetto di guasto, sostenendo i costi per la reinstallazione del motore e per le attività connesse. Dunque, stante il perdurare mancato pagamento della fattura n.
446/2012, la ditta opposta aveva sollecitato il pagamento con la mail PEC del
13.03.2017, senza ottenerlo, per cui aveva dovuto procedere con ricorso monitorio. Per tali motivi, considerato il proprio adempimento relativo alle due riparazioni e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla vendita del veicolo e alla conseguente garanzia per vizi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione. Alle luce della comparsa di costituzione dell'opposta, l'opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa la con atto notificato in data 8.05.2018, con la quale chiedeva al CP_2 giudice di accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP_2 agli obblighi di garanzia su di essa gravanti in qualità di venditrice del veicolo modello autobus Mercedes Benz Sprinter 515 Capri tg EM 342 MV, per effetto dei vizi gravi ed occulti di cui esso autobus è risultato affetto;
per l'effetto condannare la a garantire e manlevare l'opponente CP_2
dei costi della riparazione resisi necessari per effetto dei vizi Parte_1 denunciati e conclamati e per l'effetto accertare che l'opponente nulla deve alla ditta con conseguenziale revoca del detto provvedimento;
CP_1
3) condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti CP_2 dall'opponente, incluso il danno emergente ed il lucro cessante, sin d'ora quantificati in euro 12.000,00 correlati alla forzosa sosta tecnica nel periodo luglio-ottobre 2012 ed in euro 12.000,00 correlati alla forzosa sosta tecnica del veicolo nel periodo luglio-ottobre 2013 a causa della cattiva esecuzione dell'opera. Costituitasi in giudizio, la eccepiva la nullità della CP_2 chiamata in causa in garanzia per indeterminatezza e l'inammissibilità per aver chiesto soltanto in sede di prima udienza, l'autorizzazione alla chiamata in causa, laddove avrebbe dovuto farlo già in sede di opposizione. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia per vizi invocata dalla in quanto alla data della notifica dell'atto di Parte_1 chiamata in causa erano decorsi ampiamente i termini di legge di cui all'art. 1495 c.c., in base al quale: “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/11 L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna” e la consegna era avvenuta nel mese di aprile 2012. Evidenziava che la con Parte_1 contratto di locazione finanziaria misto a vendita del 13.04.2012, aveva acquistato da essa l'autobus usato (immatricolato nell'anno CP_2
2007) e che lo aveva consegnato all' il 21.04.2012, rilevando che Parte_1 il veicolo era destinato ad una percorrenza kilometrica piuttosto elevata nel corso del singolo anno, in quanto utilizzato prevalentemente nel settore commerciale per il noleggio con conducente, con percorrenze annuali di almeno 50/60.000 km. per cui all'atto dell'acquisto, tenuto conto che aveva già cinque anni di vita, la ditta aveva l'esatta percezione dell'usura CP_5 dell'autobus e, in particolare del motore, che aveva percorso centinaia di migliaia di chilometri. Il guasto al motore del veicolo, verificatosi dopo alcuni mesi dalla stipula dell'atto di acquisto, non poteva essere associato ad un vizio preesistente alla alienazione del bene, posto che l'occultamento dei vizi implica pur sempre un'attività colpevole del venditore diretta a celare le reali condizioni del bene alienato. Al contrario, la società era ben Parte_1 consapevole di acquistare un autobus usato di cinque anni, per cui la promessa del venditore sulle qualità del medesimo era circoscritta giocoforza allo stato del bene conseguente al suo uso effettivo ed alla sua intrinseca vetustà. Ciò nonostante, essa nella sola ottica di conservazione CP_2 dei buoni rapporti commerciali con la aveva deciso di sostenere i Parte_1 costi di acquisto di un nuovo motore, che la ditta incaricata della manutenzione aveva provveduto a sostituire, come da fattura n. 444 del
25.10.2012. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla opponente chiamante in causa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la negoziazione assistita, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. precisava la domanda, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli obblighi di CP_2 garanzia su di essa gravanti in qualità di venditrice del veicolo modello autobus Mercedes Benz Sprint Capri targato EM 342 MV, per effetto dei vizi gravi ed occulti da cui esso autobus è risultato affetto;
per l'effetto condannare la a garantire, manlevare e tenere indenne CP_2
l'opponente dei costi della riparazione resisi necessari per Parte_1 effetto dei vizi denunciati e conclamati e per cui è il decreto ingiuntivo opposto e quindi accertare e dichiarare che la nulla deve alla Parte_1
con conseguenziale revoca del detto provvedimento;
Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/11 condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti CP_2 dall'opponente per effetto degli inadempimenti di cui all'assertiva che precede, patrimoniali e non, incluso il danno emergente e da lucro cessante, oltre il danno all'avviamento commerciale, all'immagine, all'onore, sin d'ora quantificati per il periodo Luglio- Ottobre 2012 in euro 100.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa, congrua e di giustizia;
accertare il grave inadempimento della agli obblighi su Controparte_1 di essa gravanti in qualità di prestatrice d'opera per effetto delle difformità dell'intervento di riparazione eseguito nel 2012 sul veicolo modello Mercedes Benz Sprinter 515 Capri, targato EM 342 MV e per l'effetto condannare la e la in via esclusiva, per chi di ragione ovvero in CP_1 CP_2 solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti dall'opponente per effetto degli inadempimenti di cui all'assertiva che precede, patrimoniali e non, incluso il danno emergente e da lucro cessante, oltre il danno all'avviamento commerciale, all'immagine, all'onore, verificatisi per effetto dell'indisponibilità del veicolo a causa della cattiva esecuzione dell'opera effettuata nell'anno 2012, sin d'ora quantificati per il periodo Luglio- Ottobre
2013 in euro 100.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa, congrua e di giustizia;
in ogni caso revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare la ditta e la in CP_1 CP_2 via esclusiva, per chi di ragione ovvero in solido tra loro al pagamento delle spese, onorari e diritti di causa da attribuirsi al difensore antistatario.
Ammessa e assunta la prova testimoniale, rigettata la richiesta di ctu, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione al decreto ingiuntivo non è fondata e va pertanto rigettata. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità dell'opposizione e della domanda di chiamata in causa, in quanto sufficientemente determinati in fatto e in diritto, tanto è vero che l'opposta e la chiamata in causa si sono difese in modo completo.
Riguardo alla chiamata in causa, essa è ammissibile, non essendo soggetta a termini di decadenza per l'opponente ad ingiunzione, quando, manifestatasi l'opportunità di estendere il giudizio al terzo dopo le deduzioni svolte dalla opposta con comparsa di costituzione, la richiesta di chiamata in causa del terzo sia stata autorizzata dal giudice.
Nel caso in esame, ci si trova al cospetto di due rapporti, da una parte il rapporto di prestazione d'opera tra l'officina meccanica ditta individuale cui si rivolse l'opponente per far riparare l'autobus e dall'altra il rapporto di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/11 garanzia della durata legale di dodici mesi tra il venditore professionale del veicolo usato e la società commerciale che lo acquistò in locazione finanziaria.
Riguardo al primo rapporto tra opponente ed opposta, è documentale che la fosse una ditta individuale di riparazione di Controparte_1 autoveicoli del tutto estranea alla vendita dell'autobus usato. Essa eseguì due interventi di riparazione: il primo nel settembre-ottobre 2012, su commissione della e previo raggiungimento di un accordo trilaterale tra la Parte_1
la e la . L'accordo, di chiara CP_2 Parte_1 Controparte_1 natura transattiva nel rapporto tra la venditrice e l'acquirente CP_2
ha ricevuto conferma nella prova testimoniale assunta in giudizio, Parte_1 consisteva nella riparazione del mezzo con un motore non nuovo, ma rigenerato, il cui costo di acquisto veniva assunto dalla mentre CP_2 la assumeva l'obbligo di pagare la manodopera e gli altri costi Parte_1 aggiuntivi di riparazione alla . In tal senso ha deposto CP_1 CP_1 all'udienza del 22.03.2023 il teste Sig. , il quale ebbe a Testimone_1 dichiarare: “ricordo che la nel 2012 circa ha portato questo Parte_1 autoveicolo presso la nostra ditta per riparazione;
era uno sprinter e abbiamo fatto una riparazione al motore;
ricordo che ciò è avvenuto verso settembre dell'anno 2012; ricordo che il motore che abbiamo installato era un motore revisionato, che abbiamo acquistato da un'altra azienda;
ricordo che c'era un accordo tra le tre aziende, ed in particolare che la società avrebbe CP_2 pagato il motore, e la tutte le altre spese, in particolare quelle degli Parte_1 accessori annessi al motore e quelli della manodopera”. Nella medesima udienza, il teste Sig. ebbe a confermare che: “il veicolo Testimone_2 venne portato presso l'officina il settembre 2012 presso l'officina, era stata riscontrata la rottura del motore, tanto so perché dopo la diagnosi fatta in officina, mi hanno chiesto di procurare il motore;
il motore venne acquistato dalla b&b, era un motore semirevisionato;
so che venne raggiunto un accordo tra la e la per cui la ci pagava il motore, e Parte_1 CP_2 CP_2 la la manodopera e gli accessori. Tanto so perché la scrivania mia Parte_1
e del signor sono vicine quindi ho personalmente assistito a talune CP_1 conversazioni nelle quali veniva esplicitato questo accordo … l'accordo venne concluso dopo la diagnosi, circa una 15ina di giorni dopo la consegna
… il veicolo venne consegnato dopo circa un mesetto”.. Ancora all'udienza del 09.11.2023, il teste Sig. ebbe a riferire: “ricordo che nel Testimone_3 settembre del 2012 sono venuti per la riparazione del veicolo che avevano acquistato da noi, in quanto aveva avuto problemi con il motore;
so che è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/11 stato sostituito il motore … so che era stato raggiunto un accordo nel senso che il prezzo del motore rima-neva a carico della e la CP_2 Parte_1 si occupava del pagamento del resto” “ricordo che c'era un accordo tra le tre Con aziende, ed in particolare che la società avrebbe pagato il motore, CP_2
e la tutte le altre spese, in particolare quelle degli accessori annessi Parte_1 al motore e quelli della manodopera” . Ciò spiega perché la ditta CP_1 emise la fattura n. 444 del 25.10.2012 nei confronti della per la CP_2 somma di € 4.477,00 (pari al costo complessivo del motore acquistato dalla quale “quota a vs carico per la sostituzione motore Parte_3 su Bus Targa EM342MV come riconoscimento in garanzia” e la CP_4 fattura n. 446 del 30.10.2012 nei confronti della Società opponente relativamente all'attività di manodopera eseguita, per un importo complessivo di € 6.050,00 (in fattura è scritto “prestazione di servizio/manodopera: quota a vs carico al netto”). Dette fatture non furono contestate ed in particolare non la contestò la la quale, come da essa allegato, non la pagò, in Parte_1 quanto, successivamente, in occasione del secondo intervento riparativo, avendo saputo che il motore installato con il primo intervento era un motore non nuovo ma rigenerato, si rifiutò di pagarla, ritenendo la riparazione non fatta a regola d'arte. Invero sul punto la non ha ragione, atteso che Parte_1 su un veicolo usato immatricolato nel 2007 e acquistato usato nel 2012, non si aveva diritto alla sostituzione del motore con uno nuovo di fabbrica, essendo invece ragionevole e secondo l'uso della pratica commerciale la sostituzione con un motore semirevisionato o rigenerato, appunto perché destinato ad mezzo di oltre cinque anni di vita. Peraltro il motore rigenerato applicato nel settembre-ottobre 2012 comunque servì a far funzionare il mezzo per quasi un anno, circostanza questa che dimostra comunque la bontà del primo intervento riparativo.
Ritornando all'accordo trilaterale suddetto, esso, in quanto avente natura transattiva tra la e la doveva necessariamente avere CP_2 Parte_1 la forma scritta ad probationem (art. 1967 c.c.), per cui le testimonianze suddette possono avere considerazione solo nei rapporti tra e la Parte_1
, nonché rilevare sotto il profilo della prova della Controparte_1 circostanza di fatto che la riconobbe il difetto di conformità CP_2 dell'autobus e l'operatività della garanzia di due anni normalmente prevista dalla legge per i rivenditori professionali di autoveicoli. Dall'altra parte, la che si era rivolta alla , che non aveva alcun Parte_1 Controparte_1 obbligo di garanzia nei confronti di essa, commissionandole la riparazione del mezzo, assunse l'obbligazione di pagare manodopera e altri costi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/11 accessori, laddove il costo del motore rigenerato venne pagato dalla CP_2
[...]
Non valendo l'accordo verbale transattivo tra la e la CP_2
quest'ultima, operando la garanzia legale per il mezzo usato, Parte_1 poteva far valere la garanzia nei confronti della venditrice anche per i costi di manodopera e accessori, ma risulta incorsa nella prescrizione di un anno di cui all'art. 1495 c.c., tempestivamente eccepita dalla chiamata in causa, atteso che dalla consegna del mezzo dopo il primo intervento riparativo (ottobre
2012) fino alla domanda giudiziale, risultano trascorsi quasi cinque anni.
Riguardo alle domande di risarcimento danni proposte dall'opponente per lucro cessante, dapprima per complessivi euro 24.000,00 aumentati poi addirittura a complessivi euro 200.000,00 , esse risultano palesemente infondate nei confronti della , per le motivazioni suddette Controparte_1
(carenza di legittimazione passiva riguardo all'obbligo di garanzia, esecuzione a regola d'arte della riparazione, normali tempi di esecuzione della prestazione). Riguardo alla essendo stati eseguiti CP_2 entrambi gli interventi riparativi, senza quindi che la avesse Parte_1 chiesto la riduzione del prezzo di acquisto del bene o la risoluzione del contratto di acquisto, va considerato che nel caso in esame non si controverte in tema di vizi conosciuti o conoscibili da entrambe le parti contraenti al momento della vendita. Il mezzo comunque ebbe a funzionare senza problemi per diversi mesi, dalla consegna avvenuta nell'aprile 2012 fino al primo intervento riparativo del settembre-ottobre 2012; e il secondo intervento riparativo del settembre-ottobre 2013 pure fu effettato dopo circa un anno di normale funzionamento del mezzo. Tale seconda rottura del motore, però, non fu denunciata alla né detta società venditrice riconobbe il CP_2 vizio di non conformità, né intervenne nei rapporti tra la , Controparte_1 alla quale sola si rivolse la ottenendo di nuovo gratuitamente la Parte_1 sostituzione del motore. La fondatezza della eccezione di decadenza e anche di prescrizione annuale dell'azione di garanzia, sollevate tempestivamente dalla determinano anche l'inoperatività della domanda di CP_2 risarcimento danni, peraltro rimasta evanescente e del tutto non provata nelle conseguenze pregiudizievoli di lucro cessante. Del resto, se l'opponente avesse voluto assicurarsi l'utilizzo commerciale pieno del mezzo, non lo avrebbe comprato vecchio di ben cinque anni, essendo nel normale ordine delle cose che un mezzo usato possa andare incontro a inconveniente propri della vetustà delle proprie parti meccaniche.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/11 Le spese seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposta e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
Considerata l'operatività della decadenza e della prescrizione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra l'opponente e la chiamata in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra l'opponente e la chiamata in causa.
Così deciso in data 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/11