Ordinanza collegiale 26 settembre 2022
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2023, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00067/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2017, proposto da
IO IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Cannuli e Domenico Mirone, con domicilio presso la Segreteria del TAR in AT, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
contro
Regione Sicilia Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento n. 928 del 7.6.2017 del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, di rigetto dell’istanza del 26.10.2012, con la quale il ricorrente chiedeva l'ammissione al contributo ex art. 3, comma 1, dell’OPCM n. 3825/2009, per la riparazione degli immobili danneggiati dall'alluvione dell'1 ottobre 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Dipartimento Regionale Protezione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 928 del 7.6.2017 del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, di diniego, nei suoi confronti, del contributo previsto dall’art. 3, comma 1, dell’OPCM n. 3825/2009 per la riparazione di immobili danneggiati dagli eventi alluvionali che in data 01.10.2009 hanno colpito il territorio della provincia di Messina.
Il ricorrente aveva avanzato richiesta di contributo in data 26.10.2012 per la riparazione dei danni subiti - a seguito dei predetti eventi atmosferici - dall’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Itala alla via S. Giuseppe n. 24, e aveva ottenuto l’ammissione al contributo per l’importo di Euro 7.959,46, come da comunicazione del Dipartimento della Protezione civile n. 269821 in data 15.11.2013. Successivamente l’Amministrazione aveva avviato il procedimento conclusosi con il provvedimento quivi impugnato, sul rilievo che l’immobile in argomento risultava escluso dal perimetro di applicazione dell’ordinanza n. 3825/2009 in quanto non risultava provata la destinazione abitativa dello stesso, classificato in categoria catastale C/2.
Il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, rivendicando la spettanza del contributo. Ha avanzato domanda di risarcimento dei danni causati dal ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.
Si è costituito in giudizio il Dipartimento Regionale della Sicilia della Protezione Civile.
Con ordinanza collegiale n. 2527/2022 resa all’esito dell’udienza pubblica del 9 giugno 2022, la Sezione ha ordinato la rinnovazione presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato di AT della notifica del ricorso introduttivo, che era stata invece effettuata presso l’Avvocatura dello Stato di Messina, e ha ribadito, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione già sollevata a verbale in relazione alla possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. adito, rinviando all’udienza odierna.
All’odierna udienza pubblica, preso atto dell’avvenuta rinnovazione della notificazione e del deposito di memoria sulla questione di giurisdizione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
Questa Sezione si è espressa più volte affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di contributi pubblici riconosciuti da atti normativi ai proprietari degli edifici danneggiati da eventi calamitosi, senza limiti di contingente, né procedure valutative diverse dalla stima dei danni e dalla assentibilità degli interventi di risanamento.
Infatti, in vicende come quella ora in esame, non vengono in rilievo valutazioni di natura discrezionale espresse dall’amministrazione, ma solo la verifica dei presupposti normativi e di carattere tecnico che fanno sorgere il diritto all’accesso al contributo di ricostruzione. A fronte di tale attività dell’amministrazione, limitata al semplice riscontro delle condizioni predeterminate dalla legge per accedere al contributo (e per determinarne il quantum) il privato vanta posizioni di diritto soggettivo, conoscibili dal giudice ordinario (vedi sentenze di questa Sezione nn. 1368 del 18 maggio 2022; 18/2022, 3658/2021, 2158/2021, 1967/2021, 323/2021, 757/2018, 443/2017, 2573/2014 e da ultimo nn. 2288 e 2289 del 18 agosto 2022).
Il Collegio non ignora che recentemente il CGA Sicilia, modificando l’orientamento in passato manifestato (C.G.A. n. 786/2012), ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in un caso simile a quello in esame, rilevando, in particolare, che la vincolatività dei provvedimenti non determina necessariamente la giurisdizione del giudice ordinario, dirimente essendo ai fini della individuazione del plesso giurisdizionale competente, la definizione della posizione giuridica in capo al soggetto che chiede la tutela giurisdizionale, che in casi come quello in esame sarebbe di interesse legittimo ( CGARS 18 gennaio 2022, n. 81).
Il Giudice di appello siciliano ha evidenziato che “…la circostanza che il potere amministrativo sia vincolato - e cioè che il suo esercizio sia predeterminato dalla legge nell' an e nel quomodo - non trasforma il potere medesimo in una categoria civilistica, assimilabile ad un diritto potestativo, ove l'Amministrazione eserciti una funzione di verifica, controllo, accertamento tecnico dei presupposti previsti dalla legge, quale soggetto incaricato della cura di interessi pubblici generali, esulanti dalla propria sfera patrimoniale: il potere vincolato, dunque, resta comunque espressione di "supremazia" o di "funzione ", e che “ L’indennizzo di cui si verte non ha una finalità genericamente indennitaria della proprietà, ma con il contributo di natura economica si persegue una evidente esigenza di tutela sociale. La finalizzazione al soddisfacimento di un interesse pubblico e la procedimentalizzazione dell'attività di concessione dell’indennizzo, per come delineata da una disciplina di carattere pubblicistico posta a suo fondamento, caratterizza in chiave autoritativo-provvedimentale l'attività amministrativa in questione ”, con ogni conseguenza sul criterio del riparto di giurisdizione.
La Sezione ritiene tuttavia di continuare a seguire l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria come espressa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha fissato i confini in materia tra le due giurisdizioni tanto da non permettere alcun dubbio in singole controversie, fissando il punto di diritto secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui, invece, la legge attribuisce all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione; nel primo caso la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre nella seconda ipotesi in quella del giudice amministrativo (Cons. Stato, A. p., 29 luglio 2013 n. 17; Cons. Stato Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 86 che richiama la sentenza n. 5763/2021 della stessa sezione, nella quale si afferma che " la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi. È, inoltre, da escludere che si possa configurare una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a., trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio (v. ex multis Cass. SS.UU. nn. 2369 del 2002; 15439 del 2002; 6405 del 2004; 6486 del 2004; 466 del 2005; 21000 del 2005, nelle quali è espressamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario in particolare per tutte le controversie che attengono non solo alla debenza del contributo ma anche alla sua quantificazione "; in termini Cons. Stato Sez. III, 28 dicembre 2021, n. 8655; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 1 aprile 2022, n. 308; T.A.R. L'Aquila, sez. I, 13/09/2021, n.417; TAR Campania, Napoli, sez.III, n. 1493/2012).
La controversia all’esame del Tribunale richiede che sia accertato se la parte ricorrente dispone dei requisiti per accedere al finanziamento pubblico per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che nel 2009 hanno colpito il territorio della provincia di Messina, e presuppone quindi l’affermazione, o il diniego, di un diritto soggettivo pieno, con esclusione di ogni sindacato da parte dell’amministrazione competente.
Né può ritenersi, come invece sostenuto dalla parte ricorrente nella memoria depositata l’11.10.2022, che la conclusione del procedimento senza la mancata preventiva revoca del parere favorevole al riconoscimento del beneficio espresso nel 2013 dal nucleo di valutazione, costituisca vizio idoneo ad incardinare la giurisdizione di questo giudice, trattandosi di circostanza che non incide sulla posizione soggettiva fatta valere.
Non sussiste, pertanto, nel caso di specie la giurisdizione dell'organo adito, secondo il peculiare regime giuridico del contributo in argomento, in base al quale l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
La presente pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Referendario
Pierluigi Buonomo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO