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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1036/2025 promossa da: rappresentata e difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio Parte_1 in C.SO VALLISNERI N. 17/V, SCANDIANO (RE);
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona di , con il Controparte_1 Controparte_1 patrocinio dell'avv. BENASSI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
NA TE in VIA PIER CARLO CADOPPI N. 6, IO MI;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sostitutive d'udienza depositate in data
26/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 24/01/2025, l'impresa Controparte_1
, in persona del titolare , esponeva di aver svolto, nei mesi di luglio e agosto
[...] Controparte_1 del 2023, su richiesta della committente dei lavori edili presso l'abitazione di Parte_1 quest'ultima, sita in Reggio Emilia, via Panisi n.6, e di aver emesso per tali lavori la fattura n. 6 del
11/09/2024 pari ad € 11.139,15; che detti lavori erano consistiti nella copertura del porticato lato Est e lato Nord dell'abitazione, eseguita sulla base di progetto predisposto dallo stesso , e di aver CP_1 terminato i lavori, eseguiti a regola d'arte, i primi giorni di agosto 2023, anticipando per la committente pagina 1 di 7 le spese del materiale;
materiale che era stato consegnato direttamente nel cantiere presso l'abitazione della Lamentava che la fattura emessa, pari ad € 11.139,15, pur non essendo stata contestata Pt_1 dalla committente, non era stata da quest'ultima pagata.
chiedeva pertanto di ingiungere alla l pagamento della somma di € 11.139,15, e CP_1 Pt_1
l'intestato Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 189/2025 emesso in data 04/02/2025, provvedeva in conformità al ricorso monitorio, ingiungendo a di pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1
, l'importo di € 11.139,15, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
[...] proponeva opposizione deducendo che: Parte_1
- la contabilità dei lavori (documento n. 3 fasc. monitorio) era stata redatta unilateralmente dalla controparte e non era mai stata approvata dalla committente, la quale ne aveva preso visione solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
- dal raffronto tra contabilità di cantiere (documento n. 3 fasc. monitorio) e fattura azionata, emergeva che avesse applicato due volte l'Iva; CP_1
- le spese anticipate da per i materiali non risultavano documentate da fatture quietanziate, e CP_1 nessuno dei documenti di trasporto ex adverso prodotti recava la propria sottoscrizione, non risultando pertanto dimostrati né il pagamento del materiale acquistato, né la sua consegna, né ancora il pagamento degli artigiani che avrebbero lavorato per conto di nel CP_1 cantiere di via Panisi n. 6 a Reggio Emilia.
L'opponente allegava inoltre di aver concluso con (titolare di ) un Controparte_1 CP_1 accordo di compensazione, in base al quale, a fronte dell'attività di assistenza legale svolta dalla in qualità di Avvocato in favore di e anche personalmente in favore del suo Pt_1 CP_1 titolare , quest'ultimo avrebbe provveduto a ricoprire tutte le tettoie relative Controparte_1 all'immobile di proprietà della sito in via A. Panisi n. 6, Reggio Emilia, compensando, in tal Pt_1 modo, i reciproci crediti.
L'opponente sosteneva a tal proposito di aver maturato, per le proprie prestazioni professionali rese in favore di e di , un credito pari a complessivi € 21.562,00; credito che, in forza del CP_1 CP_1 menzionato accordo, l'opponente poneva in compensazione con il proprio debito verso di € CP_1
11.139,15, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, pari ad € 10.422,85, “ferme restando le contestazioni in ordine alla somma richiesta comportante la doppia applicazione di IVA e l'inserimento di una somma per il pagamento di coppi in gress già di proprietà della IG.ra . Pt_1
Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. la convenuta opposta Controparte_1 veniva dichiarata contumace. pagina 2 di 7 A seguito della sua costituzione in giudizio, avvenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/10/2025, il Giudice, alla prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del
06/11/2025, revocava la dichiarazione di contumacia della parte convenuta.
Parte attrice opponente concludeva come da atto introduttivo e la convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
In merito alla eccezione di compensazione avanzata dall'opponente, relativa ad asseriti crediti da quest'ultima vantati per attività professionale dalla stessa svolta nei confronti dell'opposto, detta eccezione non appare di certo di pronta soluzione. Osserva infatti questo Giudice che, presupposto basilare per la compensazione, sia la certezza del controcredito;
presupposto che deve ritenersi insito nel requisito della liquidità o della facile liquidabilità di cui all'art. 1243 c.c.
Tale affermazione, già radicata nell'orientamento maggioritario della giurisprudenza, è stata riaffermata da Cass. Civ. S.U. 23225/2016, che ha ribadito che il requisito della certezza è richiesto anche ai fini della compensazione giudiziale, perché essa si distingue da quella legale solamente per l'assenza di liquidità: il comma secondo dell'art. 1243 c.c. si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo, ma è logico che per esercitare detto potere, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.
Se dunque il controcredito è contestato, "non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta" (Cass. Civ. S.U. 23225/2016). E ciò in quanto
"l'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza
- a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) l'espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale - con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione - di determinarne
l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva-attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione"(così Cass. Civ. S.U.
23225/2016).
pagina 3 di 7 Il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 è stato poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018, Rv. 651827 – 01; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024, Rv. 672815 - 01), e può ritenersi consolidato.
In conclusione, l'art. 1243 c.c. impone di ritenere inoperante e quindi inammissibile l'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito;
ipotesi che ricorre nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, posto che la parte convenuta ha fermamente contestato il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente.
Quanto invece ad una eventuale ipotesi di compensazione per accordo tra le parti, non è in alcun modo provato il dedotto accordo di compensazione che, a detta dell'opponente, sarebbe stato concluso tra le parti, ed in base al quale, a fronte delle attività professionali svolte dall'Avv. in favore Pt_1 dell'opposto, la avrebbe provveduto ad eseguire lavori edili di copertura dell'immobile di CP_1 proprietà della enza ricevere compenso, ma tramite compensazione dei reciproci crediti per le Pt_1 rispettive attività da entrambi prestate.
Tanto chiarito sulla richiesta di compensazione avanzata dall'opponente, e venendo al credito per il corrispettivo dei lavori edili di copertura del fabbricato eseguiti dall'opposto, va rilevato che - al netto della “fornitura e montaggio coppi in laterizio gress” (sui quali v. infra) - l'effettiva esecuzione da parte di dei lavori edili di copertura dell'abitazione di proprietà dell'opponente, nonché la CP_1 commissione dell'incarico da parte di quest'ultima ad , non siano state oggetto di CP_1 specifica contestazione, avendo anzi l'opponente riconosciuto, nell'ambito delle proprie operazioni di compensazione e di conteggio dei reciproci rapporti di dare-avere, il quantum indicato dall'appaltatore, pari ad € 11.139,15, ad eccezione delle due specifiche contestazioni riguardanti:
- “la doppia applicazione di IVA”;
- “l'inserimento di una somma per il pagamento di coppi in gress già di proprietà della IG.ra
(v. pag. 8 dell'atto di citazione, laddove, per l'appunto, si legge: “ferme restando le Pt_1 contestazioni in ordine alla somma richiesta comportante la doppia applicazione di IVA e
l'inserimento di una somma per il pagamento di coppi in gress già di proprietà della IG.ra
). Pt_1
Quanto alla prima contestazione, ossia alla asserita duplicazione dell'Iva, osserva questo Giudice che la fattura azionata in sede monitoria (fattura n. 6 dell'11/09/2024) non contiene alcuna doppia applicazione dell'Iva, atteso che i singoli importi ivi elencati sono indicati già comprensivi dell'Iva al
10%, e dalla loro sommatoria scaturisce, infatti, un totale (già comprensivo di Iva) di € 11.139,15.
pagina 4 di 7 Di contro la contabilità dei lavori (documento n. 3 fasc. monitorio) riporta un totale imponibile di €
9.367,50 + Iva;
gli importi che si trovano ivi elencati sono pertanto al netto dell'Iva, e la loro sommatoria dà, infatti, un totale di € 9.367,50.
Gli imponibili unitari indicati nella fattura e nella contabilità di cantiere sono identici.
La differenza tra la fattura n. 6 dell'11/09/2024 e la contabilità dei lavori deriva piuttosto non già da una duplicazione dell'Iva, bensì dalla voce “Doppio listello di ventilazione”.
In particolare, in entrambi i documenti è indicato un prezzo unitario di € 11,00; tuttavia nella fattura
(documento n. 2 fasc. monitorio) è indicata l'estensione già raddoppiata pari a 138 metri (“Mq 69 x 11
x 2”):
Mentre nella contabilità lavori la prestazione è così riportata (doc. 3 fasc. monitorio):
Non si è dunque verificata alcuna duplicazione dell'Iva.
Ciò detto sull'applicazione dell'Iva, ritiene questo Giudice che la domanda di pagamento svolta dalla convenuta opposta debba essere accolta solo parzialmente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi detrarre dall'importo della fattura azionata (pari ad € 11.139,15), il rigo 5
“fornitura e montaggio coppi in laterizio gress”, pari ad € 1.138,50.
La al riguardo, ha sostenuto che i coppi in gress fossero già di sua proprietà e non fossero stati Pt_1 pertanto acquistati e poi forniti dall'appaltatore.
L'opposto, sul quale a fronte della specifica contestazione dell'opponente gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di aver fornito alla tali coppi: il d.d.t. n. 9289 dell'01/08/2023 di Pt_1
(cfr. doc.6 fasc. monitorio), infatti, non prova la consegna dei coppi presso l'abitazione CP_2 della avendo quest'ultima disconosciuto la scritta a mano, riportante il suo nome in Pt_1 stampatello sul documento e la sua sottoscrizione (v. pag. 3 dell'atto di citazione), e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta nelle sue ultime note di trattazione scritta, l'onere della prova di aver fornito detto materiale non ricadeva sulla bensì sul convenuto opposto, attore in senso Pt_1 sostanziale.
La domanda di pagamento va quindi accolta limitatamente all'importo di € 10.000,65 (€ 11.139,15 - €
1.138,50 = € 10.000,65).
Per il resto, ad eccezione delle due contestazioni sopra esaminate (asserita duplicazione dell'Iva e coppi in gress), si osserva che, a fronte della specifica indicazione, nella fattura e nella contabilità dei lavori pagina 5 di 7 in atti, dei singoli lavori effettuati dall'appaltatore, con specifica e distinta indicazione, per ogni lavorazione, del prezzo unitario e della estensione, l'opponente non ha svolto in atto di citazione una specifica e tempestiva contestazione delle singole prestazioni dedotte in sede monitoria dalla controparte, essendosi limitata ad osservare come la contabilità dei lavori fosse di provenienza del ricorrente, e che la documentazione prodotta con il ricorso monitorio non potesse costituire prova del pagamento dei materiali acquistati ovvero del pagamento degli artigiani di cui l'opposto si era avvalso;
anzi, l'opponente ha riconosciuto, nell'ambito delle proprie operazioni di compensazione e di conteggio dei reciproci rapporti di dare-avere, il quantum indicato dall'appaltatore, pari ad € 11.139,15.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il compenso per le opere eseguite deve essere quindi rideterminato nei limiti della prova raggiunta in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ed il credito di deve essere pertanto rettificato nei seguenti termini, tenuto CP_1 conto di quanto precisato in merito alla fornitura dei coppi per la copertura dell'edificio, e dovendosi dunque detrarre dall'importo della fattura azionata (pari ad € 11.139,15), il rigo 5 “fornitura e montaggio coppi in laterizio gress” pari ad € 1.138,50:
€ 11.139,15 - € 1.138,50 = € 10.000,65.
Ne consegue che:
- il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in quanto reca un importo superiore a quello accertato in favore di;
CP_1
- va condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
10.000,65.
Su tale ultimo importo spettano ad , come da domanda contenuta nel ricorso monitorio, CP_1 gli interessi moratori al tasso legale dal deposito del ricorso monitorio (24/01/2025) sino al saldo.
Sussistono i presupposti per compensare solo in minima parte (per la quota di 1/5) le spese di lite, mentre la restante parte, liquidata in dispositivo sulla base del DM 147/2022, deve essere posta a carico dell'opponente, in ragione della sua prevalente soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 189/2025 pronunciato dall'intestato Tribunale in data 04/02/2025;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 titolare , della somma di € 10.000,65, oltre agli interessi al tasso legale dal 24/01/2025 Controparte_1 sino al saldo;
pagina 6 di 7 3) respinge la domanda riconvenzionale dell'opponente;
4) compensa per 1/5 le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte attrice opponente a pagare, in favore di parte convenuta opposta, la restante quota di 4/5, liquidata in € 2.000,00 per compenso, oltre Iva e
Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 29 novembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1036/2025 promossa da: rappresentata e difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio Parte_1 in C.SO VALLISNERI N. 17/V, SCANDIANO (RE);
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona di , con il Controparte_1 Controparte_1 patrocinio dell'avv. BENASSI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
NA TE in VIA PIER CARLO CADOPPI N. 6, IO MI;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sostitutive d'udienza depositate in data
26/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 24/01/2025, l'impresa Controparte_1
, in persona del titolare , esponeva di aver svolto, nei mesi di luglio e agosto
[...] Controparte_1 del 2023, su richiesta della committente dei lavori edili presso l'abitazione di Parte_1 quest'ultima, sita in Reggio Emilia, via Panisi n.6, e di aver emesso per tali lavori la fattura n. 6 del
11/09/2024 pari ad € 11.139,15; che detti lavori erano consistiti nella copertura del porticato lato Est e lato Nord dell'abitazione, eseguita sulla base di progetto predisposto dallo stesso , e di aver CP_1 terminato i lavori, eseguiti a regola d'arte, i primi giorni di agosto 2023, anticipando per la committente pagina 1 di 7 le spese del materiale;
materiale che era stato consegnato direttamente nel cantiere presso l'abitazione della Lamentava che la fattura emessa, pari ad € 11.139,15, pur non essendo stata contestata Pt_1 dalla committente, non era stata da quest'ultima pagata.
chiedeva pertanto di ingiungere alla l pagamento della somma di € 11.139,15, e CP_1 Pt_1
l'intestato Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 189/2025 emesso in data 04/02/2025, provvedeva in conformità al ricorso monitorio, ingiungendo a di pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1
, l'importo di € 11.139,15, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
[...] proponeva opposizione deducendo che: Parte_1
- la contabilità dei lavori (documento n. 3 fasc. monitorio) era stata redatta unilateralmente dalla controparte e non era mai stata approvata dalla committente, la quale ne aveva preso visione solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
- dal raffronto tra contabilità di cantiere (documento n. 3 fasc. monitorio) e fattura azionata, emergeva che avesse applicato due volte l'Iva; CP_1
- le spese anticipate da per i materiali non risultavano documentate da fatture quietanziate, e CP_1 nessuno dei documenti di trasporto ex adverso prodotti recava la propria sottoscrizione, non risultando pertanto dimostrati né il pagamento del materiale acquistato, né la sua consegna, né ancora il pagamento degli artigiani che avrebbero lavorato per conto di nel CP_1 cantiere di via Panisi n. 6 a Reggio Emilia.
L'opponente allegava inoltre di aver concluso con (titolare di ) un Controparte_1 CP_1 accordo di compensazione, in base al quale, a fronte dell'attività di assistenza legale svolta dalla in qualità di Avvocato in favore di e anche personalmente in favore del suo Pt_1 CP_1 titolare , quest'ultimo avrebbe provveduto a ricoprire tutte le tettoie relative Controparte_1 all'immobile di proprietà della sito in via A. Panisi n. 6, Reggio Emilia, compensando, in tal Pt_1 modo, i reciproci crediti.
L'opponente sosteneva a tal proposito di aver maturato, per le proprie prestazioni professionali rese in favore di e di , un credito pari a complessivi € 21.562,00; credito che, in forza del CP_1 CP_1 menzionato accordo, l'opponente poneva in compensazione con il proprio debito verso di € CP_1
11.139,15, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, pari ad € 10.422,85, “ferme restando le contestazioni in ordine alla somma richiesta comportante la doppia applicazione di IVA e l'inserimento di una somma per il pagamento di coppi in gress già di proprietà della IG.ra . Pt_1
Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. la convenuta opposta Controparte_1 veniva dichiarata contumace. pagina 2 di 7 A seguito della sua costituzione in giudizio, avvenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/10/2025, il Giudice, alla prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del
06/11/2025, revocava la dichiarazione di contumacia della parte convenuta.
Parte attrice opponente concludeva come da atto introduttivo e la convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
In merito alla eccezione di compensazione avanzata dall'opponente, relativa ad asseriti crediti da quest'ultima vantati per attività professionale dalla stessa svolta nei confronti dell'opposto, detta eccezione non appare di certo di pronta soluzione. Osserva infatti questo Giudice che, presupposto basilare per la compensazione, sia la certezza del controcredito;
presupposto che deve ritenersi insito nel requisito della liquidità o della facile liquidabilità di cui all'art. 1243 c.c.
Tale affermazione, già radicata nell'orientamento maggioritario della giurisprudenza, è stata riaffermata da Cass. Civ. S.U. 23225/2016, che ha ribadito che il requisito della certezza è richiesto anche ai fini della compensazione giudiziale, perché essa si distingue da quella legale solamente per l'assenza di liquidità: il comma secondo dell'art. 1243 c.c. si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo, ma è logico che per esercitare detto potere, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.
Se dunque il controcredito è contestato, "non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta" (Cass. Civ. S.U. 23225/2016). E ciò in quanto
"l'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza
- a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) l'espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale - con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione - di determinarne
l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva-attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione"(così Cass. Civ. S.U.
23225/2016).
pagina 3 di 7 Il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 è stato poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018, Rv. 651827 – 01; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024, Rv. 672815 - 01), e può ritenersi consolidato.
In conclusione, l'art. 1243 c.c. impone di ritenere inoperante e quindi inammissibile l'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito;
ipotesi che ricorre nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, posto che la parte convenuta ha fermamente contestato il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente.
Quanto invece ad una eventuale ipotesi di compensazione per accordo tra le parti, non è in alcun modo provato il dedotto accordo di compensazione che, a detta dell'opponente, sarebbe stato concluso tra le parti, ed in base al quale, a fronte delle attività professionali svolte dall'Avv. in favore Pt_1 dell'opposto, la avrebbe provveduto ad eseguire lavori edili di copertura dell'immobile di CP_1 proprietà della enza ricevere compenso, ma tramite compensazione dei reciproci crediti per le Pt_1 rispettive attività da entrambi prestate.
Tanto chiarito sulla richiesta di compensazione avanzata dall'opponente, e venendo al credito per il corrispettivo dei lavori edili di copertura del fabbricato eseguiti dall'opposto, va rilevato che - al netto della “fornitura e montaggio coppi in laterizio gress” (sui quali v. infra) - l'effettiva esecuzione da parte di dei lavori edili di copertura dell'abitazione di proprietà dell'opponente, nonché la CP_1 commissione dell'incarico da parte di quest'ultima ad , non siano state oggetto di CP_1 specifica contestazione, avendo anzi l'opponente riconosciuto, nell'ambito delle proprie operazioni di compensazione e di conteggio dei reciproci rapporti di dare-avere, il quantum indicato dall'appaltatore, pari ad € 11.139,15, ad eccezione delle due specifiche contestazioni riguardanti:
- “la doppia applicazione di IVA”;
- “l'inserimento di una somma per il pagamento di coppi in gress già di proprietà della IG.ra
(v. pag. 8 dell'atto di citazione, laddove, per l'appunto, si legge: “ferme restando le Pt_1 contestazioni in ordine alla somma richiesta comportante la doppia applicazione di IVA e
l'inserimento di una somma per il pagamento di coppi in gress già di proprietà della IG.ra
). Pt_1
Quanto alla prima contestazione, ossia alla asserita duplicazione dell'Iva, osserva questo Giudice che la fattura azionata in sede monitoria (fattura n. 6 dell'11/09/2024) non contiene alcuna doppia applicazione dell'Iva, atteso che i singoli importi ivi elencati sono indicati già comprensivi dell'Iva al
10%, e dalla loro sommatoria scaturisce, infatti, un totale (già comprensivo di Iva) di € 11.139,15.
pagina 4 di 7 Di contro la contabilità dei lavori (documento n. 3 fasc. monitorio) riporta un totale imponibile di €
9.367,50 + Iva;
gli importi che si trovano ivi elencati sono pertanto al netto dell'Iva, e la loro sommatoria dà, infatti, un totale di € 9.367,50.
Gli imponibili unitari indicati nella fattura e nella contabilità di cantiere sono identici.
La differenza tra la fattura n. 6 dell'11/09/2024 e la contabilità dei lavori deriva piuttosto non già da una duplicazione dell'Iva, bensì dalla voce “Doppio listello di ventilazione”.
In particolare, in entrambi i documenti è indicato un prezzo unitario di € 11,00; tuttavia nella fattura
(documento n. 2 fasc. monitorio) è indicata l'estensione già raddoppiata pari a 138 metri (“Mq 69 x 11
x 2”):
Mentre nella contabilità lavori la prestazione è così riportata (doc. 3 fasc. monitorio):
Non si è dunque verificata alcuna duplicazione dell'Iva.
Ciò detto sull'applicazione dell'Iva, ritiene questo Giudice che la domanda di pagamento svolta dalla convenuta opposta debba essere accolta solo parzialmente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi detrarre dall'importo della fattura azionata (pari ad € 11.139,15), il rigo 5
“fornitura e montaggio coppi in laterizio gress”, pari ad € 1.138,50.
La al riguardo, ha sostenuto che i coppi in gress fossero già di sua proprietà e non fossero stati Pt_1 pertanto acquistati e poi forniti dall'appaltatore.
L'opposto, sul quale a fronte della specifica contestazione dell'opponente gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di aver fornito alla tali coppi: il d.d.t. n. 9289 dell'01/08/2023 di Pt_1
(cfr. doc.6 fasc. monitorio), infatti, non prova la consegna dei coppi presso l'abitazione CP_2 della avendo quest'ultima disconosciuto la scritta a mano, riportante il suo nome in Pt_1 stampatello sul documento e la sua sottoscrizione (v. pag. 3 dell'atto di citazione), e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta nelle sue ultime note di trattazione scritta, l'onere della prova di aver fornito detto materiale non ricadeva sulla bensì sul convenuto opposto, attore in senso Pt_1 sostanziale.
La domanda di pagamento va quindi accolta limitatamente all'importo di € 10.000,65 (€ 11.139,15 - €
1.138,50 = € 10.000,65).
Per il resto, ad eccezione delle due contestazioni sopra esaminate (asserita duplicazione dell'Iva e coppi in gress), si osserva che, a fronte della specifica indicazione, nella fattura e nella contabilità dei lavori pagina 5 di 7 in atti, dei singoli lavori effettuati dall'appaltatore, con specifica e distinta indicazione, per ogni lavorazione, del prezzo unitario e della estensione, l'opponente non ha svolto in atto di citazione una specifica e tempestiva contestazione delle singole prestazioni dedotte in sede monitoria dalla controparte, essendosi limitata ad osservare come la contabilità dei lavori fosse di provenienza del ricorrente, e che la documentazione prodotta con il ricorso monitorio non potesse costituire prova del pagamento dei materiali acquistati ovvero del pagamento degli artigiani di cui l'opposto si era avvalso;
anzi, l'opponente ha riconosciuto, nell'ambito delle proprie operazioni di compensazione e di conteggio dei reciproci rapporti di dare-avere, il quantum indicato dall'appaltatore, pari ad € 11.139,15.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il compenso per le opere eseguite deve essere quindi rideterminato nei limiti della prova raggiunta in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ed il credito di deve essere pertanto rettificato nei seguenti termini, tenuto CP_1 conto di quanto precisato in merito alla fornitura dei coppi per la copertura dell'edificio, e dovendosi dunque detrarre dall'importo della fattura azionata (pari ad € 11.139,15), il rigo 5 “fornitura e montaggio coppi in laterizio gress” pari ad € 1.138,50:
€ 11.139,15 - € 1.138,50 = € 10.000,65.
Ne consegue che:
- il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in quanto reca un importo superiore a quello accertato in favore di;
CP_1
- va condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
10.000,65.
Su tale ultimo importo spettano ad , come da domanda contenuta nel ricorso monitorio, CP_1 gli interessi moratori al tasso legale dal deposito del ricorso monitorio (24/01/2025) sino al saldo.
Sussistono i presupposti per compensare solo in minima parte (per la quota di 1/5) le spese di lite, mentre la restante parte, liquidata in dispositivo sulla base del DM 147/2022, deve essere posta a carico dell'opponente, in ragione della sua prevalente soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 189/2025 pronunciato dall'intestato Tribunale in data 04/02/2025;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 titolare , della somma di € 10.000,65, oltre agli interessi al tasso legale dal 24/01/2025 Controparte_1 sino al saldo;
pagina 6 di 7 3) respinge la domanda riconvenzionale dell'opponente;
4) compensa per 1/5 le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte attrice opponente a pagare, in favore di parte convenuta opposta, la restante quota di 4/5, liquidata in € 2.000,00 per compenso, oltre Iva e
Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 29 novembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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