Art. 21. ((Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova della esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19.))
Articolo 20Articolo 22
Articolo 21 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
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14 febbraio 1963
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21 novembre 1975
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