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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3108/2023 R.G.
promossa da
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Roberta Castorina che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...]. CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo ritualmente notificato alla resistente ex art. CP_1
143 cpc con formalità di rito espletate in data 3/8/2023, hiedeva al Parte_1
Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 13/3/1982 aveva contratto con e dal quale erano nati due figli CP_1
“ormai maggiorenni ed autonomi economicamente”.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2021 e di non essersi più riconciliato con il predetto. Svolgeva le deduzioni ivi calendate.
Non proponeva ulteriori domande.
In esito alla notificazione in rinnovazione alla resistente
[...]
ex art. 143 cpc con formalità di rito espletate in data CP_1
17/11/2023 del processo verbale della udienza presidenziale in data 7/6/2023, alla quale era comparso esclusivamente il ricorrente che insisteva in ricorso, venuta la causa alla udienza in data 10/12/2024, sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 13/12/2024, attesa la rinunzia ai termini di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta la CP_1
quale non ha ritenuto né di comparire alla fissata udienza né di costituirsi in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali a cura di parte attrice, giusta quanto specificamente esposto in svolgimento. Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 960/2021 emanata inter partes dal Tribunale di Catania in data 3/3/2021, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda, non sussistendo figli minorenni ed avendo in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore alle liti del ricorrente precisato le conclusioni chiedendo “pronunziarsi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio concluso inter partes senza alcuna ulteriore statuizione”, onde null'altro va statuito.
Nulla va statuito per spese ex art. 91 cpc attesa la natura della presente statuizione che, siccome attinente al mero status imprescindibilmente oggetto di necessaria statuizione sentenziale, esclude la sussistenza di soccombenza alcuna in assenza di contestazioni od eccezioni.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia della resistente pronunzia la cessazione effetti civili del CP_1
matrimonio celebrato in Catania il 13/3/1982 tra nato in Parte_1
Catania il 23/11/1956 e , nata in [...] il [...] CP_1 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Catania, anno 1982, n. 329, parte II, Serie A;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 13/12/2024
Il Presidente Il Giudice Estensore
Massimo Escher Cannata Baratta