TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 916/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. Puleo Patrizia, rappresentata e difesa da sé stessa
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_2
Email_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“- ritenere e dichiarare l'impugnato decreto emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 31.03.2025, in seno al procedimento n. 2596/2020, e notificato a mezzo pec in data
01.04.2025, nullo, annullabile, illegittimo, erroneo o inefficace e per l'effetto, revocarsi il decreto opposto e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione del 25.03.2023, o comunque liquidare il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte;
- con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 23 aprile 2025, l'avv. Patrizia
Puleo ha impugnato il decreto emesso in data 31 marzo 2025 (e comunicato il giorno successivo), con cui il Tribunale in composizione monocratica liquidava alla predetta professionista, quale difensore di Parte_1
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datata 19 giugno 2018), la somma di € 1.300,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta nella causa contenziosa civile iscritta al n. 2596/2020 R.G.A.C., definita con sentenza n. 289/2025.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente
[...]
, non costituitosi benché regolarmente evocato in giudizio in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
(Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
2 L'opponente ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare il compenso, avrebbe violato sia le previsioni dei Protocolli di intesa sottoscritti in materia dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Termini Imerese, sia le disposizioni del D.M. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), sulla scorta delle quali era stata formulata l'istanza di liquidazione di € 3.808,00, oltre accessori.
Quanto al primo profilo, va rammentato che – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – i Protocolli di intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello
Stato, stipulati presso i singoli uffici giudiziari, sono privi di valore normativo e non hanno efficacia vincolante, ma soltanto persuasiva (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 29184/2023 e n. 2527/2012).
Nella fattispecie, invero, devono trovare applicazione i parametri previsti dal citato D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, successivamente, con D.M.
147/2022) e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 2 (“Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”).
Ciò posto, tenuto conto del valore della controversia (ricompreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00), dell'attività difensiva svolta (riconducibile alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale civile previsti dall'art. 4 D.M. cit. (ivi compresi i risultati conseguiti) nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e 130 D.P.R. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti della metà, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 1.904,00 (pari alla metà del valore minimo di € 3.808,00).
3 Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
Puleo, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. Patrizia Puleo con ricorso depositato il 23 aprile 2025 e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso in data 31 marzo 2025 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2596/2020 R.G.A.C.,
2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel giudizio indicato al punto Parte_1
1), la somma di € 1.904,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dalla stessa sostenute.
Termini Imerese, 22 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4