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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MISERI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420180002554464501 TASSE AUTOMOB 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420180002554464501 TASSE AUTOMOB 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420180002554464501 TASSE AUTOMOB 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420190001748680501 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420200001424173501 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia questa Ecc.ma Corte di Giustizia per le ragioni esposte in narrativa accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'avviso impugnato e per l'effetto condannare l'Agenzia dlele
Entrate - Riscossione alla refusione delle spese di lite.
Resistente: Chiede che l'On.le Corte di Giustizia Tribuataria di primo grado di Trieste voglia ccogliere le seguenti conclusioni: In via principale dichiarare cessata la materia del contendere. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/04/2024 l'Agenzia delle entrate - Riscossione notificava a Ricorrente_1 le cartelle di pagamento n.11420190001748680501, n.11420200001424173501 e n.11420180002554464501 per tasse automobilistiche degli anni 2014, 2015 e 2016.
Con ricorso dd. 27/06/2024 il contribuente impugnava le cartelle invocando la prescrizione del credito e comunque la decadenza dal potere acceratativo. Deduceva che in materia l'art.5 D.L. 30/12/1982 prevede la prescrizione triennale, decorrente dal momento in cui è dovuto il pagamento, rilevando che prima delle cartelle nessun atto interruttivo era pervenuto. Osservava che, al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso, in data 14/06/2024 aveva presentato una istanza di autotela, che però era rimasta senza riscontro, costringendolo così a persentare ricorso. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la nullità degli atti impugnati, con la condanna dell'Agenzia delle entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio replicando che, ricevuta l'istanza di autotutela, aveva dato riscontro alla stessa con nota di risposta del 25/07/2024 notificata in pari data al legale del contribuente, accogliendo l'eccezione di prescrizione, per cui le cartelle contestate venivano annullate.
Allegava i relativi estratti di ruolo recanti debito a zero. Concludeva chiedendo di dichairare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Il ricorso veniva posto in trattazione all'udienza dell'11/12/2025 tenuta in camera di consiglio. Il Giudice tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che dopo la proposizione del ricorso le cartelle di pagamento impugnate sono state annullate in autotutela dall'ente di riscossione, come risulta dagli estratti di ruolo dimessi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto del giudizio. Quanto alle spese di lite, in mancanza di accordo espresso sul punto, si deve provvedere alla loro regolazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero mediante una valutazione prognostica dell'esito della lite qualora questa fosse proseguita.
Si osserva che le stesse difese svolte dall'Agenzia dell entrate - Riscossione depongono per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei crediti al momento della notifica delle cartelle di pagamento, come sostenuto in ricorso. Le cartelle sono state notificate in data 30/04/2024 per crediti afferenti a tasse auto dovute per gli anni 2014, 2015 e 2016. In materia vige il termine di prescrizione triennale, che inizia a decorrere non dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo. In ogni caso alla data del 30/04/2024 il termine prescrizionale era ampiamente trascorso, non essendovi prova di atti interruttivi intervenuti nel frattempo. Pertanto, il ricorso si palesa fondato e all'esito del giudizio avrebbe meritato di essere accolto. La prognosi favorevole al ricorrente impone la condanna dell'Agenzia delle entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio. Si aggiunga che l'istanza di autotutela era diretta ad evitare la fase contenziosa e che il ricorso è stato necessariamente presentato in mancanza di risposta entro i termini di impugnazione.
Le spese in favore del ricorrente si liquidano nella misura di € 300,00 per compensi oltre al rimborso del
15% per spese generali ed al rimborso del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 300,00 per compensi oltre al rimborso del 15% per spese generali ed al rimborso del contributo unificato. Trieste, 11 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
RL ER
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MISERI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420180002554464501 TASSE AUTOMOB 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420180002554464501 TASSE AUTOMOB 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420180002554464501 TASSE AUTOMOB 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420190001748680501 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420200001424173501 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia questa Ecc.ma Corte di Giustizia per le ragioni esposte in narrativa accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'avviso impugnato e per l'effetto condannare l'Agenzia dlele
Entrate - Riscossione alla refusione delle spese di lite.
Resistente: Chiede che l'On.le Corte di Giustizia Tribuataria di primo grado di Trieste voglia ccogliere le seguenti conclusioni: In via principale dichiarare cessata la materia del contendere. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/04/2024 l'Agenzia delle entrate - Riscossione notificava a Ricorrente_1 le cartelle di pagamento n.11420190001748680501, n.11420200001424173501 e n.11420180002554464501 per tasse automobilistiche degli anni 2014, 2015 e 2016.
Con ricorso dd. 27/06/2024 il contribuente impugnava le cartelle invocando la prescrizione del credito e comunque la decadenza dal potere acceratativo. Deduceva che in materia l'art.5 D.L. 30/12/1982 prevede la prescrizione triennale, decorrente dal momento in cui è dovuto il pagamento, rilevando che prima delle cartelle nessun atto interruttivo era pervenuto. Osservava che, al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso, in data 14/06/2024 aveva presentato una istanza di autotela, che però era rimasta senza riscontro, costringendolo così a persentare ricorso. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la nullità degli atti impugnati, con la condanna dell'Agenzia delle entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio replicando che, ricevuta l'istanza di autotutela, aveva dato riscontro alla stessa con nota di risposta del 25/07/2024 notificata in pari data al legale del contribuente, accogliendo l'eccezione di prescrizione, per cui le cartelle contestate venivano annullate.
Allegava i relativi estratti di ruolo recanti debito a zero. Concludeva chiedendo di dichairare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Il ricorso veniva posto in trattazione all'udienza dell'11/12/2025 tenuta in camera di consiglio. Il Giudice tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che dopo la proposizione del ricorso le cartelle di pagamento impugnate sono state annullate in autotutela dall'ente di riscossione, come risulta dagli estratti di ruolo dimessi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto del giudizio. Quanto alle spese di lite, in mancanza di accordo espresso sul punto, si deve provvedere alla loro regolazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero mediante una valutazione prognostica dell'esito della lite qualora questa fosse proseguita.
Si osserva che le stesse difese svolte dall'Agenzia dell entrate - Riscossione depongono per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei crediti al momento della notifica delle cartelle di pagamento, come sostenuto in ricorso. Le cartelle sono state notificate in data 30/04/2024 per crediti afferenti a tasse auto dovute per gli anni 2014, 2015 e 2016. In materia vige il termine di prescrizione triennale, che inizia a decorrere non dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo. In ogni caso alla data del 30/04/2024 il termine prescrizionale era ampiamente trascorso, non essendovi prova di atti interruttivi intervenuti nel frattempo. Pertanto, il ricorso si palesa fondato e all'esito del giudizio avrebbe meritato di essere accolto. La prognosi favorevole al ricorrente impone la condanna dell'Agenzia delle entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio. Si aggiunga che l'istanza di autotutela era diretta ad evitare la fase contenziosa e che il ricorso è stato necessariamente presentato in mancanza di risposta entro i termini di impugnazione.
Le spese in favore del ricorrente si liquidano nella misura di € 300,00 per compensi oltre al rimborso del
15% per spese generali ed al rimborso del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 300,00 per compensi oltre al rimborso del 15% per spese generali ed al rimborso del contributo unificato. Trieste, 11 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
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